1° Contenuto riservato: Certificati medici di infortunio: la nuova versione del servizio telematico INAIL

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 19 MAGGIO 2026

Avviata dallo scorso 13 maggio, annunciata nella Circolare n. 23/2026 dell’INAIL, la nuova versione del servizio telematico per la compilazione e la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro; le novità riguardano l’applicativo telematico e non modificano l’impianto normativo dell’adempimento certificativo. L’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio trova la propria base normativa nel D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. e nei successivi documenti di prassi che prevedono che il certificato sia trasmesso direttamente all’INAIL per il tramite del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio.

Premessa

L’INAIL, nella Circolare n. 23/2026 , annuncia il rilascio del nuovo servizio telematico per la compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro. L’intervento si inserisce nel processo di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti assicurativi e introduce una revisione complessiva dell’applicativo, con riduzione dei campi obbligatori, razionalizzazione delle informazioni sanitarie e nuovi obblighi relativi ai recapiti dell’assicurato.

La nuova procedura è disponibile sul portale INAIL dal 13 maggio 2026.

Le motivazioni della Circolare

L’INAIL ha da tempo intrapreso un percorso di digitalizzazione dei rapporti con l’utenza mediante l’informatizzazione dei servizi telematici e lo sviluppo di un sistema integrato di accesso multicanale, finalizzato al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti, rendendoli più rapidi, efficienti e facilmente utilizzabili.

In tale contesto rientra anche la semplificazione degli adempimenti in materia di previdenza sociale, tra cui la compilazione e trasmissione della certificazione medica in modalità telematica prevista dall’articolo 53, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Il riconoscimento dell’infortunio per il lavoratore dipendente

In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, il lavoratore, a prescindere dalla prognosi, deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.

In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
– rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
– recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nella struttura più vicina;
– rivolgersi al proprio medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico le cause e le circostanze dell’infortunio al fine della corretta compilazione del certificato medico di infortunio.

Qualunque medico presti assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL. I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio sul lavoro recandosi presso la sede INAIL competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La sede INAIL competente alla trattazione del caso di infortunio sul lavoro è quella del domicilio del lavoratore, ove diverso dalla residenza.
La sede INAIL che riceve in via telematica la documentazione utile per la protocollazione del caso di infortunio (denuncia di infortunio e/o certificazione medica) provvede all’istruttoria e alla definizione della pratica.

Il lavoratore allo scadere dei giorni di prognosi riconosciuti e certificati dal presidio medico e/o dal medico curante che ha effettuato le prime cure può presentarsi presso gli ambulatori della sede INAIL per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo, ovvero può chiedere al proprio medico di base di compilare e trasmettere all’INAIL il certificato medico continuativo e/o definitivo.

In particolare, sulla base della documentazione acquisita, la sede INAIL verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione per il riconoscimento del caso di infortunio – causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a 3 giorni – e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro o al lavoratore.

Nei casi di dubbi sulla insorgenza della patologia denunciata, il caso può essere segnalato all’INPS per effetto della Convenzione stipulata tra i due Istituti, mentre l’INAIL è tenuto a proseguire le verifiche sulla prognosi del lavoratore sino alla scadenza.

Come si deve comportare il lavoratore in caso di ricaduta/riammissione in temporanea

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore dovesse segnalare esiti conseguenti all’infortunio può chiedere all’INAIL sulla base di nuova documentazione medica che certifica un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta la riapertura dell’infortunio già definito (riammissione in temporanea).

L’infortunio in itinere: cenni

Gli infortuni in itinere (cioè durante il percorso) sono gli incidenti, generalmente di carattere stradale, che accadono in particolari circostanze ai lavoratori:

  • diversi dai professionisti della strada lungo il tragitto casa-lavoro-casa;
  • mentre si spostano da un luogo di lavoro ad un altro;
  • durante la pausa mensa, nel tragitto che va dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa, ma soltanto se non esiste un servizio di mensa interna aziendale.

Va evidenziato che l’art. 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (c.d. Testo Unico sul lavoro) nel definire il concetto di infortunio in itinereindividua tre elementi essenziali perché l’evento stesso sia indennizzabile; nella tabella si riassumono sinteticamente i tre elementi.

Con il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12, il legislatore è intervenuto nuovamente riguardo a tale istituto, stabilendo che sono rilevanti gli eventi occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero nel collegamento tra due luoghi di lavoro diversi e nel percorso tra il luogo di lavoro ed il luogo dove abitualmente viene consumato il pasto, qualora non esista una mensa aziendale salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitate.

Chiaramente non sono, invece, tutelate situazioni di infortunio ove la condotta del lavoratore sia rimproverabile in quanto evidentemente negligente.
Infatti:
– non sono riconosciuti gli infortuni provocati direttamente dall’abuso di alcolici e psicofarmaci oppure dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
– non è riconosciuto l’infortunio qualora il conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

Semplificazione servizio applicativo certificati medici di infortunio

La Circolare in commento evidenzia che il nuovo servizio per la compilazione e la trasmissione dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici è disponibile sul portale dell’INAIL dallo scorso 13 maggio 2026.

Il suddetto servizio è stato oggetto di un intervento di revisione complessiva con l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività di elaborazione della certificazione medica.

In particolare, sono state razionalizzate le informazioni necessarie relative all’assicurato e ai dati sanitari rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.) nonché eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali (si presume invalidità permanente nella sezione Dati sanitari).
Inoltre, è stato previsto l’obbligo di valorizzare almeno uno dei campi destinati all’acquisizione dei recapiti di contatto dell’assicurato, al fine di agevolare eventuali comunicazioni utili all’istruttoria della pratica di infortunio.
Infine, sono state eliminate le tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea.

Per tale adempimento potrà essere utilizzata una delle tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.

Accesso ai servizi on line e abilitazione

Con Circolare 17 marzo 2016, n. 7348, il Ministero della Salute, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici, ha chiarito il concetto di prima assistenza.

La suddetta Circolare ministeriale è intervenuta anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

La modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, risponde alle esigenze del processo di semplificazione avviato da tempo dall’Istituto ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011.

La trasmissione del certificato medico

La trasmissione del certificato medico per via telematica a cura del medico certificatore consente all’INAIL un’ottimizzazione delle fasi di lavorazione dei casi di infortunio e malattia professionale.

A tal fine, l’INAIL ha sviluppato da tempo un percorso di virtualizzazione delle relazioni con la propria utenza attraverso l’informatizzazione dei servizi telematici e lo sviluppo di una multicanalità integrata delle modalità d’accesso ai servizi stessi, rivolte al miglioramento continuo dell’offerta all’utenza mediante l’adozione di nuove tecnologie informatiche.

In tale contesto, è stato rilasciato il servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto.

Il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).
Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.

Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono state razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari.

In sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo disponibile sul sito istituzionale.

L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it  deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° settembre 2020, n. 120. Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Per quanto riguarda i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, va evidenziato che gli stessi sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.

Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale delle suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede INAIL competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale istituzionale.

Sono previsti i seguenti moduli:

  • richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online INAIL per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online INAIL per i medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Le suddette richieste, redatte sull’apposita modulistica, dovranno essere corredate da una copia del documento di identità e potranno essere presentate alternativamente presso le Sedi territoriali Inail (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso i rispettivi servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it → Accedi ai servizi online → Richieste di abilitazione → Medico Esterno → Presidio ospedaliero.

Il ruolo di medico ospedaliero e di referente territoriale sono attribuiti direttamente dal legale rappresentante della struttura di appartenenza o dall’Amministratore delle utenze digitali da questi individuato, attraverso la funzione “Gestione Utenti/Gestione utenti e profili” disponibile nei servizi online.

Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, l’utente potrà trasmettere telematicamente i certificati medici di infortunio con modalità diverse in relazione al ruolo riconosciuto all’atto dell’accesso.

Per informazioni e assistenza sulla procedura di fornitura delle credenziali o sull’utilizzo dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center INAIL al numero 06.6001.
Il numero è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo quanto previsto dal piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
È inoltre disponibile, sotto la sezione “Supporto” del portale istituzionale www.inail.it, il servizio “INAIL Risponde” che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.

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