CIRCOLARE MONOGRAFICA
Modalità di rilascio della CU 2026 e relativi adempimenti
DI DANIELE BONADDIO | 15 APRILE 2026
Con la Circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS ha riepilogato le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti svolti dall’Istituto in qualità di sostituto d’imposta. La Circolare illustra sia l’attività interna di elaborazione del conguaglio fiscale e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, sia i canali messi a disposizione dell’utenza per acquisire la certificazione, con particolare attenzione alle ipotesi di rettifica, ai servizi alternativi al digitale puro e al rilascio a soggetti diversi dal titolare.
Il documento assume rilievo pratico perché interviene in un momento cruciale del calendario fiscale: da un lato, conferma l’avvenuta disponibilità della CU 2026 a partire dal 12 marzo 2026; dall’altro, chiarisce come gestire gli errori eventualmente presenti nel modello e come l’utente possa ottenere il documento anche in assenza di autonomia digitale.
Premessa
La Circolare n. 40 del 3 aprile 2026 richiama, anzitutto, il quadro normativo entro cui si collocano gli adempimenti dell’INPS. In qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a rilasciare, entro il 16 marzo di ogni anno, la Certificazione Unica ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Tale assetto discende dall’articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, mentre il termine unico del 16 marzo per rilascio ai sostituiti e invio telematico è stato consolidato, per i dati dal 2020 in avanti, dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019.
Il modello di CU 2026, relativo ai redditi 2025, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026,prot. n. 15707/2026 , insieme alle istruzioni, al frontespizio per la trasmissione telematica, al quadro CT e alle specifiche tecniche. La circolare INPS si muove espressamente in coerenza con tale provvedimento.
Tabella 1 – Fonti di riferimento
| Fonte | Contenuto |
| Art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998 | Rilascio e trasmissione telematica della Certificazione Unica |
| Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 conv. in Legge n. 157/2019 | Termine unico del 16 marzo |
| Agenzia Entrate Provvedimento15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026 | Approvazione CU 2026 |
| INPS Circolare n. 40 del 3 aprile 2026 | Modalità di rilascio e adempimenti INPS |
La Circolare non introduce un nuovo adempimento, ma razionalizza i canali di accesso e riepiloga il flusso completo della certificazione:
1. conguaglio fiscale;
2. messa a disposizione all’utente;
3. invio all’Agenzia delle Entrate;
4. rettifica se necessaria;
5. rilascio tramite canali alternativi.
Per il professionista, il valore del documento sta proprio nell’offrire una mappa unitaria di queste fasi.
Certificazione Unica 2026: struttura e finalità
La Circolare precisa che l’INPS ha predisposto:
- la Certificazione Unica sintetica (CUS), destinata al rilascio ai sostituiti;
- la Certificazione Unica ordinaria (CUO), destinata alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della dichiarazione precompilata.
Questa distinzione, ormai consolidata, conserva rilevanza pratica. La CUS è il documento che l’utente utilizza per la consultazione personale e per gli adempimenti dichiarativi; la CUO, invece, è la versione completa e strutturata che alimenta i sistemi dell’Amministrazione finanziaria. La funzione della trasmissione telematica è esplicitamente collegata alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
La Circolare pone particolare enfasi sulla fruizione multicanale della CU 2026, confermando una linea amministrativa che punta a coniugare digitalizzazione e accessibilità. Non c’è solo il rilascio via MyINPS, ma un sistema articolato che comprende app mobile, PEC, patronati, CAF, professionisti abilitati, strutture territoriali, comuni convenzionati e canali dedicati all’utenza fragile.
Il conguaglio fiscale 2025 effettuato dall’INPS
La prima parte operativa della Circolare riguarda il conguaglio fiscale 2025, che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato entro il 28 febbraio 2026. L’Istituto ha eseguito il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sulle somme e sui valori corrisposti nel 2025, tenendo conto delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del TUIR, e ha applicato dal mese di gennaio 2026 il prelievo del debito d’imposta fino a capienza delle erogazioni. In caso di incapienza, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sui mesi successivi.
La Circolare specifica, inoltre, che l’INPS ha determinato, sul reddito prodotto nel 2025, le addizionali regionale e comunale, sia a saldo sia in acconto. Tali importi vengono trattenuti in forma rateale a partire da gennaio 2026, mentre l’acconto dell’addizionale comunale decorre da marzo 2026 e prosegue fino a novembre.
Un passaggio importante riguarda i pensionati con redditi di pensione non superiori a 18.000 euro. In base all’articolo 38, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, le imposte di conguaglio superiori complessivamente a 100 euro possono essere prelevate in un massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio e non oltre il mese cui corrispondono ritenute versate entro dicembre.
Il professionista che assiste pensionati o percettori di prestazioni INPS deve tenere presente che la CU non fotografa solo i redditi corrisposti, ma anche gli effetti del conguaglio fiscale di fine anno e delle addizionali. Questo significa che eventuali anomalie nella CU possono riflettersi direttamente sulla corretta lettura di trattenute, recuperi e importi rateizzati.
Tabella 2 – Profili fiscali richiamati dalla circolare
| Profilo | Regola |
| Conguaglio fiscale 2025 | Effettuato entro il 28 febbraio 2026 |
| Recupero debiti fiscali | Da gennaio 2026, fino a capienza; se incapienza, mesi successivi |
| Addizionale regionale/comunale | Rate da gennaio 2026; acconto comunale da marzo |
| Pensioni fino a 18.000 euro | Debiti oltre 100 euro rateizzabili fino a 11 rate senza interessi |
Termini e modalità di rilascio ai contribuenti
La Circolare conferma che la Certificazione Unica 2026 è resa disponibile ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della Legge n. 228/2012. Dal 12 marzo 2026, la CU 2026 è stata resa disponibile ai cittadini tramite i canali ordinari dell’Istituto ed è stata trasmessa, entro il termine del 16 marzo 2026, all’Agenzia delle Entrate, anche per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
È interessante notare che la Circolare distingue nettamente la data di disponibilità all’utenza dal termine finale di adempimento. In pratica, l’INPS anticipa la possibilità di accesso rispetto alla scadenza del 16 marzo, rendendo il documento già consultabile dal 12 marzo. Questa scelta ha evidenti riflessi positivi sul piano organizzativo, sia per gli utenti sia per gli intermediari.
Nel sistema delineato dalla Circolare , il cittadino che utilizza la dichiarazione precompilata deve comunque verificare il contenuto dei dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate e, se necessario, aggiornarli sulla base dell’ultima Certificazione Unica rilasciata dall’INPS, come specificato nelle annotazioni della certificazione stessa.
Rettifica della Certificazione Unica
Uno dei punti di maggiore interesse operativo è il paragrafo dedicato alla rettifica della Certificazione Unica. La Circolare ricorda che, secondo le istruzioni di compilazione della CU, il contribuente che rileva errori o informazioni non corrette deve rivolgersi al proprio sostituto d’imposta. Per quanto riguarda l’INPS, a partire dal 16 marzo 2026 le strutture territoriali, ove necessario, possono procedere alla correzione dei dati. La rettifica può anche comportare la rideterminazione del conguaglio fiscale in capo al contribuente.
L’avvenuta rettifica viene comunicata all’interessato attraverso diversi canali:
- posta ordinaria;
- PEC;
- area personale MyINPS, nel percorso “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni fiscali”.
Questo è uno dei passaggi più delicati dell’intera Circolare: la rettifica della CU non è una mera correzione formale. Può incidere sul conguaglio fiscale, sul contenuto della precompilata e, in ultima analisi, sulla corretta posizione tributaria del contribuente. Per questo, in presenza di errori, non è sufficiente una generica segnalazione: occorre attivare tempestivamente la struttura territoriale competente.
La Circolare valorizza il principio secondo cui, nel sistema della CU, il dato aggiornato e corretto messo a disposizione dal sostituto d’imposta resta il riferimento centrale anche rispetto ai dati precaricati nella dichiarazione precompilata. Per il professionista, ciò significa che la CU rettificata deve essere assunta come documento-cardine nell’assistenza dichiarativa.
Fornitura telematica tramite MyINPS e app mobile
La Circolare conferma che gli utenti muniti di:
- SPID almeno di livello 2;
- CNS;
- CIE 3.0;
- eIDAS;
possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2026 dal sito INPS, attraverso i Servizi fiscali presenti nella propria area personale MyINPS. Sono inoltre richiamate le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l’utilizzo del PIN.
I percorsi di navigazione indicati sono due:
- “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Certificazione Unica 2026 (Cittadino)” > “Utilizza il servizio”;
- “MyINPS” > “I tuoi servizi” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”.
In questa sezione è possibile consultare e stampare anche le Certificazioni Uniche rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019). La Circolare aggiunge che la CU può essere visualizzata e scaricata anche su dispositivi mobili tramite il servizio dedicato all’interno dell’app “INPS Mobile”, disponibile per Android e iOS.
La digitalizzazione viene qui declinata non solo come canale ordinario, ma come sistema plurimo di accesso: area personale web, archiviazione storica delle CU, app mobile e integrazione con il sistema di delega dell’identità digitale per gli utenti non autonomi.
Questo conferma che l’INPS punta a una gestione della CU sempre più orientata alla self-service administration, pur mantenendo canali sostitutivi.
Delega dell’identità digitale e accesso assistito
La Circolare in commento richiama la Circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021, relativa alla delega dell’identità digitale. Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto prevede infatti la possibilità di delegare una persona di fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.
Questo aspetto è strategico, perché collega il tema della CU a quello più generale dell’inclusione digitale. La Certificazione, pur essendo resa prioritariamente disponibile in forma telematica, non deve restare irraggiungibile per i soggetti fragili o non autonomi. La delega digitalerappresenta quindi una delle leve principali per evitare l’esclusione dai servizi fiscali dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale non si esaurisce nel solo accesso alla CU, ma consente al delegato di esercitare i diritti del delegante nei confronti dell’INPS per i servizi previsti.
Nel contesto della Circolare n. 40/2026 , essa assume però una funzione particolarmente concreta: rendere effettivamente accessibile la certificazione a chi non può gestirla in autonomia.
Modalità alternative di rilascio
La parte più ampia della Circolare è dedicata alle modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2026. L’INPS elenca diversi canali, confermando un impianto multicanale che mira a garantire il più ampio livello di accessibilità.
Strutture territoriali INPS
Il rilascio cartaceo della CU può essere richiesto presso il servizio di Prima accoglienza, accessibile senza prenotazione dove presente. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in sede, effettuabile tramite:
- app “INPS Mobile”;
- portale internet INPS;
- Contact Center Multicanale con operatore.
Richiesta via PEC
I titolari di una casella PEC possono richiedere la trasmissione elettronica della CU 2026 all’indirizzo:
→ richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it
allegando copia del documento di identità in corso di validità. La certificazione viene poi recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.
Patronati, CAF e professionisti abilitati
La circolare conferma che per ottenere la CU 2026 è possibile rivolgersi anche a:
- istituti di patronato;
- CAF;
- professionisti abilitati all’assistenza fiscale o alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario deve:
- identificare l’interessato;
- acquisire una delega specifica;
- acquisire copia del documento di riconoscimento;
- numerare e annotare quotidianamente le deleghe in un apposito registro cronologico.
Spedizione presso la residenza del titolare o dell’erede
La Circolare disciplina anche la possibilità di richiedere la spedizione della CU presso la residenza del titolare o dell’erede, tramite:
- canale telefonico;
- email ordinaria all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it;
- PEC all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
La certificazione viene inviata in formato cartaceo all’indirizzo risultante dagli archivi dell’Istituto.
Pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la CU 2026 chiamando il numero 0039-06 164164, attivo con operatore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14. La certificazione viene inviata in formato cartaceo all’indirizzo di residenza estero presente negli archivi INPS.
Canale/sportello utenza fragile
La Circolare dedica un paragrafo specifico al servizio “Canale/sportello utenza fragile”, operativo da ottobre 2023. Il canale è rivolto, tra gli altri, a:
- utenti con disabilità beneficiari di indennità di accompagnamento, frequenza o comunicazione, minori di 18 anni o ultrasettantacinquenni;
- ciechi civili;
- sordi;
- pensionati ultraottantenni residenti in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.
Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate
Infine, il cittadino può ottenere la CU 2026 anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Anche in questo caso valgono le stesse regole documentali previste per gli intermediari abilitati.
Tabella 3 – Canali alternativi per ottenere la CU 2026
| Canale | Modalità |
| Strutture territoriali INPS | Prima accoglienza o sportelli veloci |
| PEC | Invio richiesta con documento all’indirizzo dedicato |
| Patronati / CAF / professionisti | Accesso con delega specifica |
| Telefono / email / PEC | Spedizione cartacea alla residenza |
| Pensionati estero | Richiesta telefonica al numero dedicato |
| Utenza fragile | Canale dedicato con invio documentazione |
| Comuni / PA abilitate | Punto cliente di servizio |
La moltiplicazione dei canali di rilascio non elimina gli oneri documentali. Al contrario, la circolare insiste molto su identificazione, delega, copia dei documenti e, per gli intermediari, su tracciabilità e conservazione. Questo è il vero punto di presidio per il professionista.
Rilascio al soggetto non titolare: delegati ed eredi
L’ultimo paragrafo della Circolare disciplina il rilascio della Certificazione Unica 2026 a soggetti diversi dal titolare.
La richiesta può essere presentata:
- da una persona appositamente delegata;
- dagli eredi del titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata da:
- delega esplicita che autorizzi l’INPS al rilascio della CU;
- copia del documento di riconoscimento del delegante;
- copia del documento del delegato.
L’intermediario deve conservare tale documentazione per 3 anni, salvo che abbia caricato in procedura la scansione della delega e del documento del soggetto interessato. Nel secondo caso, l’erede deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando la qualità di erede, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento.
Il rilascio al soggetto non titolare è uno dei passaggi in cui la Circolare mostra il maggiore livello di formalizzazione. La logica è chiara: la CU contiene dati reddituali e fiscali sensibili, per cui il suo rilascio a terzi è ammesso solo in presenza di una base documentale puntuale, tracciata e verificabile. Per CAF, patronati e professionisti, questo profilo assume rilievo anche in chiave di responsabilità organizzativa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, comma 3
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 12 e 13
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 7 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 16-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)
- INPS, Circolare 12 agosto 2021, n. 127
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026
- INPS, Circolare 3 aprile 2026, n. 40
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