CIRCOLARE MONOGRAFICA
Conclusione dell’istruttoria per domande presentate, avvio delle attività di liquidazione e apertura del servizio di presentazione delle istanze di riesame
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 16 GIUGNO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il D.M. 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 800 su base mensile.
L’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21 , D.L. n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il giorno dopo l’INPS – con Circolare n. 148/2025 – ha fornito le istruzioni amministrative per usufruire del contributo economico pari ad euro 500 mensili, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, destinato alle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Il contributo in specie, ex art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 è riservato alle persone disoccupate che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.
Le domande devono essere inoltrate all’Istituto esclusivamente in modalità telematica.
Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla suddetta data.
In data 1° dicembre 2025, l’INPS – con Messaggio n. 3633/2025 – ha reso nota l’avvenuta apertura del servizio di presentazione della domanda di accesso al contributo de quo.
Successivamente l’INPS – con Messaggio 27 gennaio 2026, n. 270 – ha chiarito che i soggetti destinatari del contributo economico ex art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici (come individuati al paragrafo 3 e nell’Allegato n. 1 della Circolare INPS n. 148/2025 ).
Conseguentemente, il servizio di trasmissione della domanda telematica è stato adeguato al fine di consentire la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti.
In particolare, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, i liberi professionisti devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Al riguardo, l’INPS aveva reso noto che il servizio di presentazione della domanda rimaneva aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti, in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Ora l’INPS – con Messaggio 10 giugno 2026, n. 1955 – ha comunicato la conclusione dell’istruttoria relativa alle domande presentate, l’avvio delle attività di liquidazione, per le istanze accolte, nonché l’apertura del servizio di presentazione delle istanze di riesame, per le domande respinte.
La consultazione delle domande, con l’indicazione degli esiti, è consentita sia agli Istituti di patronato che al cittadino, mediante accesso con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza il servizio” > “Incentivo Decreto Coesione”.
Premessa
A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).
Il provvedimento ha istituito nuovi incentivi occupazionali, alcuni dei quali ricordano quelli “sperimentali” scaduti al 31 dicembre 2023 (e, per certi versi, si sovrappongono a quelli strutturali, ancora in vigore):
Sono stati istituiti, poi, altri due incentivi occupazionali, quali:
Tutti questi incentivi sono scaduti al 31 dicembre 2025.
Particolarmente interessante l’art. 21 , che prevede:
- l’incentivo occupazionale in caso di assunzione di particolari soggetti disoccupati,
- un contributo mensile per il “nuovo imprenditore”.
La piena operatività della misura in specie è stata rimandata alla pubblicazione in GU del decreto interministeriale ed alle successive Circolari esplicative INPS.
Nell’analisi che segue, si argomenteranno i richiamati provvedimenti.
Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica
A mente del novellato art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024 le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025).
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, Sud, coesione e PNRR 3 aprile 2025 ha definito:
- i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
Con riferimento al punto 1), sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
| Sono ammesse al beneficio, ex art. 21 |
| C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 241 SIDERURGIA 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (ad eccezione del settore 2446 “Trattamento dei combustibili nucleari” 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI 383 RECUPERO DEI MATERIALI 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI F – COSTRUZIONI 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – ISTRUZIONE 85 ISTRUZIONE Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano avviato l’attività in uno dei sopraelencati settori.
I chiarimenti esplicativi INPS sullo sgravio contributivo
L’INPS – con Circolare n. 147/2025 – ha richiamato quanto previsto nel decreto attuativo, fornendo le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per i meccanismi di fruizione dello sgravio contributivo de quo.
Nel dettaglio, i soggetti interessati debbano inoltrare, esclusivamente in via telematica, domanda all’INPS nei termini e con le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere;
- la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esonerio riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
– consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on-line;
– calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
– consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della Circolare;
– fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
L’incentivo in specie non è cumulabile con altri sgravi contributivi vigenti.
Al contempo, sussiste compatibilità con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023;
- l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge n. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della Circolare , i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del D.L. n. 60/2024”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del D.L. n. 60/2024”;
- con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del D.L. n. 60/2024”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
I chiarimenti esplicativi INPS sullo sgravio contributivo
L’INPS – con Circolare n. 148/2025 – ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione del contributo economico mensile destinato ai giovani under35 che avviano nuove attività imprenditoriali in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024.
Possono richiedere il contributo i soggetti che:
- non hanno compiuto 35 anni alla data di avvio dell’impresa;
- risultano disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
- hanno avviato un’attività imprenditoriale in uno dei settori ATECO ammessi, così come individuati dal decreto attuativo e aggiornati alla classificazione ATECO 2025.
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che:
– dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
– il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per le società, il contributo può essere riconosciuto ad un solo socio, purché in possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;
- l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.
Con riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita d’impresa di cui al D.L. n. 7/2007 gli adempimenti oggetto della stessa possono essere, in alternativa:
1. “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia immediatamente la propria attività economica;
2. “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia l’attività solo in un secondo momento. In questo caso il requisito di avvio dell’attività non si intende soddisfatto;
3. “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”. Un’impresa già iscritta nel Registro delle imprese inizia la propria attività economica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – “Incentivo Decreto Coesione”.
La domanda deve essere presentata:
– entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, individuato nella data della Comunicazione Unica al Registro Imprese;
– esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio “Incentivo Decreto Coesione”.
Non sono accolte le domande riferite a imprese costituite ma senza immediato inizio attività. In tali casi, il termine decorre dalla successiva Comunicazione Unica che attesta l’effettivo avvio dell’attività economica.
L’INPS verifica i requisiti anagrafici e di disoccupazione, l’appartenenza del settore ATECO alle attività ammissibili, la regolarità contributiva dell’impresa prima di ciascun pagamento annuale. A tal riguardo si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
L’INPS – con Messaggio 1° dicembre 2025, n. 3633 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano, sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Al riguardo, l’Istituto ha reso noto che è disponibile sul sito istituzionale il servizio per la presentazione della domanda di accesso all’incentivoin argomento.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.
Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il penultimo intervento dell’INPS: il contributo è richiedibile anche dalle partite IVA
L’INPS – con Messaggio n. 270/2026 – ha precisato che soggetti destinatari del contributo economico previsto dall’art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024 sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, hanno avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici, come individuati nell’Allegato n. 1 della Circolare n. 148/2025 .
Alla luce del chiarimento fornito dal MLPS, l’INPS ha precisato che per gli stessi il momento costitutivo dell’attività si deve individuare con la data di apertura della partita IVA, ferma restando l’afferenza della stessa ai codici ATECO individuati dal citato decreto interministeriale e recepiti all’interno della richiamata Circolare n. 148/2025 .
Infatti, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, i liberi professionisti devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi nel periodo agevolato previsto dalla norma.
Pertanto, il servizio di trasmissione della domanda telematica, aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026, è stato adeguato al fine di consentire la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti.
L’ultimo intervento dell’INPS: il riesame delle domande respinte
L’INPS – con Messaggio n. 1955/2026 – ha comunicato la conclusione delle attività istruttorie relative alle domande di accesso al contributo per l’autoimprenditorialità previsto dall’art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024, destinato ai giovani disoccupati under 35 che hanno avviato un’attività imprenditoriale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.
L’Istituto ha reso noto che solo per alcune domande non è stato possibile, al momento, concludere l’istruttoria in quanto si è in attesa degli esiti sulla regolarità contributiva nel caso di iscrizione a una cassa previdenziale non gestita dall’INPS o nel caso di contribuzione versata alla Gestione separata in assenza di relativa iscrizione.
Pertanto, le suddette domande saranno definite non appena pervenuti gli esiti sulla regolarità contributiva.
La consultazione delle domande, con l’indicazione degli esiti, è consentita sia agli istituti di patronato, sia ai cittadini, mediante accesso con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza il servizio” > “Incentivo Decreto Coesione”.
Le domande pervenute sono consultabili all’interno della sezione “Le mie ultime domande”, mentre i provvedimenti adottati all’esito dell’istruttoria e le eventuali motivazioni di reiezione sono visualizzabili accedendo alla sezione “Ricevute e provvedimenti”, nel dettaglio della domanda.
L’INPS ha informato che l’istanza di riesame può essere presentata accedendo con la propria identità digitale alla medesima sezione del sito istituzionale utilizzata per trasmettere la domanda, denominata “Incentivo Decreto Coesione”.
Al momento dell’accesso, l’applicazione rende disponibile, in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, l’istanza presentata, con il riepilogo delle informazioni principali e, limitatamente alle domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.
Tale funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie domande”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile consultare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricaretutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporne le motivazioni e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare eventuale documentazione a supporto dell’istanza medesima.
Cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa all’INPS ed è possibile accedere alla relativa ricevuta recante il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre l’istanza di riesame è di 30 giorni decorrenti dal 10 giugno 2026 o, nel caso in cui la reiezione della domanda sia successiva alla richiamata data, dal giorno in cui si è avuta conoscenza della reiezione.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024 n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95), art. 21
- D.M. 3 aprile 2025
- INPS, Circolare 27 novembre 2025, n. 147
- INPS, Circolare 28 novembre 2025, n. 148
- INPS, Messaggio 1° dicembre 2025, n. 3633
- INPS, Messaggio 27 gennaio 2026, n. 270
- INPS, Messaggio 10 giugno 2026, n. 1955
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