1° Contenuto Riservato: Contributi per ricerca e sviluppo: dal 2026 cambia la tassazione

CIRCOLARE MONOGRAFICA – AGEVOLAZIONI

Il D.Lgs. n. 148/2026 elimina la regola speciale dell’art. 108 TUIR e rafforza l’allineamento tra bilancio e Fisco

DI MASSIMILIANO TASINI | 8 OTTOBRE 2026

Dal 2026 cambia il trattamento fiscale dei contributi pubblici destinati a studi e ricerche. Il D.Lgs. n. 148/2026 elimina dall’art. 108 TUIR il rinvio alla tassazione per cassa prevista dall’art. 88, restituendo centralità alla natura economico-contabile del contributo. La distinzione tra contributi in conto esercizio e in conto impianti torna così a determinarne anche la rilevanza fiscale, secondo una logica di maggiore allineamento tra bilancio e reddito d’impresa. L’analisi esamina la nuova disciplina, il regime transitorio e le ricadute operative per i contributi relativi a ricerca e sviluppo.

Bilancio e reddito d’impresa: il lento arretramento del “doppio binario”

Il rapporto tra risultato di bilancio e reddito imponibile è stato tradizionalmente segnato dalla compresenza di regole contabili e regole fiscali non sempre coincidenti. Il principio di derivazione, e poi la derivazione rafforzata, hanno progressivamente ridotto questa distanza, attribuendo crescente rilievo fiscale alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali adottate in bilancio.

La tendenza non equivale, tuttavia, alla soppressione del “doppio binario”. Il TUIR conserva numerose disposizioni di variazione che impongono criteri fiscali autonomi. Più correttamente, sembra potersi parlare di un progressivo arretramento delle divergenze: il legislatore interviene, di volta in volta, sui disallineamenti che non appaiono più sorretti da sufficienti esigenze di tutela dell’interesse fiscale o che producono complessità dichiarative non giustificate.

In questa prospettiva si collocano gli interventi più recenti sulla determinazione del reddito d’impresa. Il loro interesse non risiede soltanto nelle singole modifiche, ma nella linea sistematica che esse lasciano intravedere: la rappresentazione contabile tende a costituire sempre più frequentemente il punto di partenza e, quando non ricorrono specifiche ragioni derogatorie, anche il punto di arrivo della determinazione fiscale.

Il D.Lgs. n. 192/2024 e la scelta di intervenire sui singoli disallineamenti

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha rappresentato una prima attuazione della delega diretta a rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. L’intervento non ha introdotto una clausola generale di prevalenza del bilancio, ma ha seguito una tecnica più prudente: eliminare o ridurre specifiche divergenze tra disciplina contabile e disciplina tributaria.

Particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, è stata la modifica dell’art. 88, comma 3, TUIR, con l’eliminazione della facoltà di ripartire in più esercizi la tassazione dei contributi in conto capitale. Nella stessa logica si collocano gli interventi sui criteri fiscali applicabili alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e sulle differenze di cambio.

Assonime, nella circolare n. 20 del 31 luglio 2025, ha letto queste modifiche come un primo passo nel percorso di “avvicinamento” dell’imponibile al bilancio, sottolineandone al tempo stesso il carattere selettivo e incompleto. È un rilievo importante: il legislatore non abbandona il sistema delle variazioni fiscali, ma sembra richiedere, con crescente evidenza, che la loro permanenza trovi una specifica giustificazione.

I contributi come banco di prova della convergenza tra bilancio e Fisco

La disciplina dei contributi costituisce un osservatorio particolarmente efficace di questo processo. Di fronte a un contributo pubblico occorre infatti risolvere due questioni logicamente distinte ma strettamente connesse: quale sia la sua natura economico-contabile e quale sia, conseguentemente, la modalità con cui esso concorre alla formazione del risultato e dell’imponibile.

La distinzione non è meramente nominalistica.

Un contributo destinato a sostenere l’acquisizione di un’immobilizzazione svolge una funzione diversa da un contributo destinato a integrare i ricavi o a compensare costi dell’esercizio; e diversa ancora può essere la posizione di un contributo diretto a sostenere genericamente un programma di sviluppo.

La corretta qualificazione contabile può quindi incidere, pur senza modificare necessariamente l’an dell’imponibilità, sul momento e sulle modalità con cui il beneficio emerge nel conto economico e, per effetto della derivazione, nel reddito imponibile. È precisamente in questo passaggio che il tema dei contributi si salda con quello della progressiva riduzione del doppio binario.

Prima della tassazione viene la qualificazione: la lezione della “Nuova Sabatini”

Un esempio particolarmente istruttivo è offerto dalla “Nuova Sabatini”. Il contributo è determinato assumendo convenzionalmente un finanziamento e un tasso d’interesse, ma tale tecnica di quantificazione non è, di per sé, decisiva per individuarne la natura contabile.

La dottrina ha recentemente evidenziato come l’orientamento tradizionale, che riconduceva l’agevolazione ai contributi in conto interessi, debba confrontarsi con un’impostazione sostanziale maggiormente coerente con l’attuale sistema dei Principi contabili nazionali. Se il beneficio è subordinato alla realizzazione di un investimento in immobilizzazioni e la sua funzione economica è quella di sostenerne il costo, il parametro finanziario rappresenta soltanto una modalità convenzionale di calcolo. La sostanza economica dell’operazione può dunque condurre alla qualificazione come contributo in conto impianti.

Il caso è significativo oltre i confini della specifica agevolazione. La qualificazione contabile non dovrebbe essere ricavata dal nome attribuito al contributo o dalla formula utilizzata per determinarne l’ammontare, ma dalla funzione economica concretamente svolta.

La conclusione non può, peraltro, trasformarsi in un automatismo di segno opposto. Le successive estensioni della Sabatini comprendono fattispecie nelle quali il nesso con una specifica immobilizzazione può attenuarsi o mancare: in tali casi occorre nuovamente interrogarsi sulla sostanza del programma agevolato e la qualificazione come contributo in conto esercizio può risultare maggiormente appropriata.

Dalla qualificazione contabile alla competenza fiscale del contributo

La qualificazione contabile produce conseguenze immediatamente percepibili sul piano temporale. Nel caso del contributo in conto impianti, l’OIC 12 consente, in sintesi, di correlare il beneficio al processo di ammortamento mediante l’iscrizione di un risconto passivo con imputazione sistematica a conto economico oppure mediante la riduzione diretta del costo dell’immobilizzazione.

In entrambi i casi la rappresentazione contabile tende a realizzare una correlazione tra il beneficio pubblico e il costo dell’investimento cui esso si riferisce. Quando il contributo viene portato a diretta riduzione del costo dell’immobilizzazione, gli effetti fiscali si riflettono sulle quote di ammortamento senza necessità di variazioni extracontabili, con una maggiore coerenza fra rappresentazione civilistica e determinazione del reddito imponibile.

Il dato è metodologicamente importante. Se il bilancio individua, sulla base della sostanza economica, una ragionevole distribuzione temporale del contributo, una regola fiscale che ne anticipi o ne differisca autonomamente la rilevanza genera un disallineamento. Tale divergenza può naturalmente essere voluta dal legislatore; ma, nel processo di avvicinamento oggi in atto, diventa sempre più rilevante chiedersi quale esigenza sostanziale la giustifichi.

L’art. 108, comma 3, TUIR e il coordinamento con l’art. 88

Il tema emerge con particolare evidenza per i contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi relativi a studi e ricerche. L’art. 108, comma 3, TUIR contiene infatti una specifica disposizione di coordinamento con l’art. 88, comma 3.

Il problema si è reso più evidente dopo la riforma del 2024. La modifica dell’art. 88 ha eliminato la precedente possibilità di distribuire fiscalmente su più periodi d’imposta la sopravvenienza rappresentata dai contributi in conto capitale. Il rinvio contenuto nell’art. 108 ha quindi assunto una portata che meritava di essere riesaminata alla luce della complessiva scelta legislativa di ridurre i disallineamenti.

È qui che il tema apparentemente circoscritto dei contributi per studi e ricerche acquista una valenza sistematica. Il coordinamento tra la disciplina del costo, la sua rappresentazione contabile e la disciplina del contributo non può essere ricostruito considerando separatamente le singole disposizioni, ma deve essere valutato alla luce del principio di correlazione economica e della crescente rilevanza fiscale delle risultanze di bilancio.

Le osservazioni di Assonime: un avvicinamento ancora incompleto

La circolare Assonime n. 20/2025 è particolarmente utile proprio perché non legge il D.Lgs. n. 192/2024 come una riforma conclusa. L’eliminazione di alcune divergenze è valutata nella prospettiva di un percorso più ampio, nel quale restano ancora disposizioni suscettibili di produrre scostamenti fra risultato contabile e imponibile.

Il tema dei contributi per studi e ricerche mostra bene questa incompletezza. L’intervento sull’art. 88 non poteva essere considerato isolatamente, perché quella disposizione era richiamata dall’art. 108, comma 3. Modificare la disciplina generale dei contributi senza riesaminare contestualmente tutti i rinvii presenti nel TUIR poteva lasciare sopravvivere effetti non pienamente coerenti con la ratio di semplificazione e avvicinamento perseguita dalla riforma.

Sotto questo profilo, il successivo intervento correttivo non deve essere letto soltanto come manutenzione formale del testo normativo. Esso si inserisce in una più ampia esigenza di coordinamento sistematico tra regole contabili e fiscali.

Il correttivo del 2026: viene meno la regola speciale dell’art. 108

Il testo definitivo del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, interviene direttamente sull’art. 108, comma 3, TUIR: l’art. 5, comma 1, lett. e), sopprime il secondo periodo, vale a dire la disposizione che assoggettava i contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi relativi a studi e ricerche alla disciplina dell’art. 88, comma 3.

Il dato letterale è essenziale, ma la ratio emerge con particolare chiarezza dai lavori preparatori. La Relazione illustrativa ricorda che, dopo il D.Lgs. n. 139/2015, le spese di ricerca non sono più capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali, mentre possono esserlo – ricorrendone i presupposti – le spese di sviluppo. Ne conseguono due fattispecie economicamente e contabilmente diverse: i contributi destinati a coprire costi di ricerca rilevati nell’esercizio assumono natura di contributi in conto esercizio; quelli correlati a spese di sviluppo capitalizzate si qualificano, invece, come contributi in conto impianti.

Il previgente secondo periodo dell’art. 108, comma 3, neutralizzava fiscalmente questa distinzione. Per effetto del rinvio all’art. 88, comma 3, entrambi i contributi concorrevano infatti alla formazione del reddito in un’unica soluzione al momento dell’incasso. La modifica dell’art. 88introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 aveva inoltre eliminato, anche per tali contributi, la precedente possibilità di distribuire la tassazione in più esercizi. La Relazione illustrativa definisce espressamente il risultato come un trattamento disallineato rispetto alla rappresentazione di bilancio.

La scelta del correttivo è, quindi, significativa proprio perché non introduce una nuova regola speciale: sopprime quella esistente. Venuto meno il rinvio all’art. 88, il trattamento fiscale torna ad essere quello ordinario, individuato in funzione della natura del contributo e, di norma, dell’imputazione contabile secondo competenza. Il Dossier parlamentare sullo schema conferma questa lettura, descrivendo l’intervento come eliminazione del regime di tassazione per cassa dei contributi relativi a studi e ricerche.

Su questo punto il confronto fra lavori preparatori e Decreto definitivo è particolarmente importante. La sostanza dell’intervento annunciato nello schema è rimasta nel testo pubblicato: l’art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 148/2026 sopprime effettivamente il secondo periodo dell’art. 108, comma 3. Il testo definitivo contiene inoltre un coordinamento con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027, coordinamento che i Dossier parlamentari avevano segnalato come necessario nello schema iniziale.

La decorrenza è disciplinata dall’art. 5, comma 6, del Decreto definitivo. La nuova regola si applica ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026. Ma la disposizione transitoria è più articolata e merita attenzione: i contributi che secondo il vecchio regime hanno già concorso al reddito non assumono nuovamente rilevanza nei periodi successivi; viceversa, quelli che, pur essendo di competenza di un esercizio regolato dalla disciplina precedente, non avevano ancora concorso al reddito continuano ad assumere rilevanza negli esercizi successivi quando si verificano i presupposti previsti dalla disciplina previgente.

Il regime transitorio impedisce, dunque, sia duplicazioni sia salti d’imposta, ma determina inevitabilmente una fase nella quale nuova derivazione e vecchie regole possono convivere. È un punto che conferma, anche sul piano applicativo, come l’avvicinamento tra bilancio e Fisco proceda per stratificazioni successive e non attraverso un immediato passaggio a un sistema integralmente unitario.

Ricerca e sviluppo: due fattispecie, due dinamiche fiscali

La portata della modifica si comprende meglio distinguendo le due fattispecie che la stessa Relazione illustrativa pone alla base dell’intervento. Non è opportuno, infatti, costruire un unico esempio di “contributo per studi e ricerche”: la novella acquista senso proprio perché restituisce rilevanza fiscale alla diversa natura economico-contabile del contributo.

Si consideri anzitutto un’impresa che sostenga costi di ricerca imputati integralmente a conto economico e maturi il diritto a un contributo pubblico destinato a coprirli, con erogazione materiale, nell’esercizio successivo. Nel sistema previgente il rinvio all’art. 88, comma 3 , conduceva alla tassazione del contributo al momento dell’incasso, con la possibilità di separare temporalmente il componente positivo dai costi ai quali esso era economicamente correlato. Venuta meno la regola speciale, il contributo in conto esercizio torna alla disciplina ordinaria: la sua rilevanza fiscale segue, in linea generale, l’imputazione contabile per competenza.

Diverso è il caso delle spese di sviluppo che possiedano i requisiti per essere capitalizzate. Il contributo direttamente correlato a tali costi assume natura di contributo in conto impianti. La sua rappresentazione contabile segue allora la correlazione con il processo di ammortamento dell’attività capitalizzata. Anche in questo caso la soppressione del rinvio all’art. 88 evita che il solo incasso determini l’immediata tassazione dell’intero contributo mentre il costo correlato esplica i propri effetti economici lungo più esercizi.

Il punto, pertanto, non è che il correttivo sostituisca il criterio di cassa con un’unica nuova regola fiscale di competenza. La novità è più sottile e, sistematicamente, più interessante: viene rimossa la disposizione che trattava allo stesso modo contributi economicamente diversi e torna ad essere decisiva la loro qualificazione. Prima si individua la natura del contributo; da questa discende la corretta rappresentazione contabile; la disciplina fiscale ordinaria ne segue, di regola, l’imputazione.

Il passaggio può essere rappresentato anche numericamente.

Se nell’esercizio X vengono sostenuti 100 di costi di ricerca imputati a conto economico e matura un contributo di 40, incassato nell’esercizio X+1, il vecchio rinvio all’art. 88 poteva determinare la rilevanza fiscale dei 40 in X+1, separandola dai 100 di costo di X.  Nel nuovo regime, ricorrendo i presupposti della competenza contabile del contributo in X, costo e componente positivo trovano tendenzialmente collocazione nello stesso periodo. 
Se invece i 100 rappresentano spese di sviluppo capitalizzate e il contributo di 40 è ad esse direttamente correlato, il beneficio segue la rappresentazione propria del contributo in conto impianti e si coordina temporalmente con l’ammortamento dell’attività.

L’esempio va tuttavia letto insieme alla disciplina transitoria. Se il diritto al contributo appartiene ancora all’area regolata dal precedente regime, il fatto che l’incasso o altri presupposti fiscalmente rilevanti si collochino dopo il 2025 non comporta automaticamente l’applicazione della nuova disciplina: l’art. 5, comma 6, conserva per le fattispecie pregresse i criteri necessari a completarne la tassazione senza duplicazioni o omissioni.

È qui che il collegamento con il caso Sabatini diventa particolarmente efficace. In entrambe le vicende la domanda decisiva precede la determinazione dell’imponibile: quale funzione economica svolge il contributo e a quale costo o investimento è realmente correlato? La crescente convergenza tra bilancio e Fisco fa sì che la risposta contabile a questa domanda assuma un peso sempre maggiore anche sul piano tributario.

Un altro passo verso l’avvicinamento tra bilancio e Fisco

La vicenda dell’art. 108, comma 3, può essere letta come un piccolo ma significativo tassello di una trasformazione più ampia. Non vi è ancora un “binario unico”, né sarebbe corretto sostenere che ogni qualificazione o imputazione contabile sia destinata automaticamente ad assumere rilevanza fiscale. Le norme di variazione continuano a svolgere una funzione importante quando rispondono a specifiche esigenze del sistema tributario.

Ciò che sembra mutare è il rapporto tra regola e deroga. La rappresentazione contabile, soprattutto quando costruita sulla sostanza economica dell’operazione e sulla corretta correlazione tra costi e componenti positivi, acquista progressivamente una posizione centrale. La deviazione fiscale autonoma richiede quindi, sempre più, una ragione riconoscibile.

Anche la vicenda Sabatini offre, sotto questo profilo, un’indicazione utile: non è la formula utilizzata per calcolare il contributo a determinarne la natura, ma la funzione economica concretamente svolta. Se la qualificazione contabile individua correttamente tale funzione e ne rappresenta coerentemente gli effetti temporali, il mantenimento di un diverso criterio fiscale deve trovare una giustificazione propria.

Il nuovo intervento sull’art. 108 si colloca così nel processo, ancora incompleto ma ormai chiaramente riconoscibile, di progressivo avvicinamento tra bilancio e Fisco. Una modifica circoscritta, dunque, che può essere letta come ulteriore manifestazione di una tendenza sistematica ben più ampia.

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