PRIMA LETTURA – POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 8 OTTOBRE 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 5 ottobre 2026 ha definito le modalità operative di utilizzo del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
| D.M. 5 ottobre 2026 | |
| Oggetto del Decreto | Il Decreto Ministeriale definisce le modalità operative dell’utilizzo del SIISL in merito: alla pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini della richiesta di benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, inclusi quelli rientranti nel Codice degli incentivi; alla facoltà per i datori di lavoro, nonché per i soggetti delegati o abilitati, di trasmettere le comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, alla trasformazione, alla proroga e alla cessazione del rapporto di lavoro; all’esposizione degli esiti delle verifiche dei dati autocertificati dagli utenti iscritti; all’obbligo per le Agenzie per il lavoro di pubblicazione delle posizioni di lavoro gestite. Le modalità tecniche per l’attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni del SIISL sono definite dall’Allegato tecnico del Decreto. |
| Pubblicazione sul SIISL di posizioni di lavoro per la richiesta di benefici contributivi | A decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Tale disposizione non si applica ai benefici contributivi richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla data del 1° aprile 2026, riferiti ad assunzioni precedenti a questa stessa data. In via sperimentale, fino al 30 novembre 2026, è possibile pubblicare la posizione di lavoro, ai fini dell’ottenimento del beneficio contributivo, anche successivamente all’assunzione. In tal caso la posizione di lavoro è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscritti a Sistema. Il SIISL rende disponibili in visione e consultazione al datore di lavoro e ai soggetti delegati e abilitati: i benefici contributivi cui il datore di lavoro può accedere; i benefici contributivi associabili alle posizioni lavorative pubblicate; i curriculum vitae dei candidati che rispondono ai requisiti per fruire dei benefici contributivi. Ai fini della richiesta del beneficio contributivo, il SIISL mette a disposizione in modalità telematica le informazioni necessarie ai datori di lavoro, o ai loro delegati e intermediari, per compilare correttamente il flusso UniEmens per la fruizione del beneficio contributivo. Il SIISL restituisce l’informazione relativa all’autorizzazione delle richieste di beneficio contributivo presentate. |
| Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL | A decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie possono essere trasmesse anche tramite il SIISL dai datori di lavoro, pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati.Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL sono effettuate mediante i modelli conformia quelli utilizzati per le comunicazioni relative all’instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro.Le comunicazioni obbligatorie sul SIISL sono precompilate con le informazioni disponibili, fermo restando la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o suoi intermediari.Eventuali operazioni di rettifica e annullamento possono essere effettuate soltanto utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria che si intende rettificare o annullare. |
| Verifica dei dati autocertificati | Il SIISL rende disponibili gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dall’utente sul Sistema, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: nel curriculum vitae pubblicato dall’utente, previo suo consenso; a richiesta del datore di lavoro o suoi intermediari, previo consenso del candidato; ai datori di lavoro o loro intermediari che dichiarano l’assunzione del candidato. Gli esiti della verifica derivano da dati acquisiti da fonti certificate ed equivalgono a certificazioni rilasciate dalle Autorità titolari del dato. Restano fermi i diritti dell’utente iscritto in relazione alla rettifica, all’aggiornamento e alla verifica dei dati autocertificati, nonché gli obblighi in materia di protezione dei dati personali. |
| Pubblicazioni sul SIISL delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro | A decorrere dal 1° aprile 2026, le Agenzie per il lavoro sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere al medesimo Sistema per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate. La pubblicazione delle posizioni di lavoro sul SIISL costituisce condizione per l’accesso, da parte delle Agenzie per il lavoro, ai curriculum vitae degli utenti iscritti che hanno reso disponibile la relativa visualizzazione. Le Agenzie per il lavoro hanno a disposizione funzionalità di consultazione e di filtro dei curriculum vitae degli utenti basati su criteri oggettivi al fine di agevolare l’individuazione di profili coerenti con le posizioni di lavoro pubblicate. In ogni caso, non sono rese visibili le generalità e i dati di contatto degli utenti. |
| Clausola di salvaguardia | Le disposizioni del Decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, art. 5 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- D.M. 5 ottobre 2026
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