CIRCOLARE MONOGRAFICA
Ambito di applicazione, requisiti soggettivi, istruzioni operative e proroga
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 8 MAGGIO 2026
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99, il c.d. Decreto Lavoro è entrato in vigore definitivamente a decorrere dal 1° maggio 2026.
Tra le misure previste dal provvedimento, interessa qui la disposizione di cui all’articolo 16 che proroga, al 16 luglio 2026, il versamento del contributo al fondo di Tesoreria INPS, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativamente ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026.
Fondo di Tesoreria INPS: le novità della Legge di Bilancio 2026
L’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato”.
In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
L’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le modalità di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 204 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Ambito di applicazione e requisiti soggettivi
Con Circolare 5 febbraio 2026, n. 12, l’INPS fornisce le prime indicazioni in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria dalla Legge di Bilancio 2026.
La disciplina in esame continua a riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del Codice civile ai fini del TFR.
Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria:
- tutti i datori di lavoro privati;
- gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune;
- i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore;
- i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Restano, invece, esclusi:
- i datori di lavoro domestico;
- i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune.
Con il recente Messaggio 6 maggio 2026, n. 1493 (ad integrazione del precedente Messaggio 24 aprile 2026, n. 1388) l’INPS ha chiarito chel’obbligo di versamento del TFR al Fondo di tesoreria non sussiste:
– per gli operai agricoli e a tempo determinato assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine, in quanto connesso al verificarsi di un evento;
– gli operai agricoli per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica del Tfr maturato (cosiddetta mensilizzazione).
Per individuare tale categoria di lavoratori, l’istituto previdenziale fa esplicito riferimento, in particolare, agli operai a tempo determinato assunti ai sensi dell’articolo 21, comma 8, lettera a) , del vigente Ccnl operai agricoli e florovivaisti, e cioè la tipologia di assunzione più ricorrente per la manodopera. Questo riferimento, a nostro avviso, deve intendersi a titolo meramente esemplificativo in quanto anche le assunzioni a termine ai sensi delle altre lettere del medesimo articolo del Ccnl hanno le medesime caratteristiche.
In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:
- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile.
Ne deriva che, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.
Quanto al requisito dimensionale, esso si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Per anno solare precedente deve intendersi, nella prassi amministrativa, l’anno civile, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, periodo in cui la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:
– 60 addetti per il periodo 2026-2027;
– 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
– 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Il controllo del requisito dimensionale è sempre effettuato con riferimento all’anno solare precedente (da intendersi come anno civile), dunque:
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° gennaio/31 dicembre 2025;
- per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° gennaio/31 dicembre 2026.
Pertanto:
- se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026;
- se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026;
- eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento;
- relativamente al primo anno di applicazione (2026), l’obbligo contributivo configurato dal nuovo comma 756 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024;
- un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all’articolo 1, comma 203 , della Legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.
La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.
Nel calcolo della media dimensionale, devono essere considerati:
- tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro;
- indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro;
- compresi i lavoratori con contratto part-time (questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto, orizzontale, verticale o misto, sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale).
Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
L’INPS, in merito alla computabilità dei lavoratori per la determinazione della media annuale richiama altresì le indicazioni già fornite con la Circolare n. 70/2007 .
In particolare, l’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del Codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono, in ogni caso, esclusi:
- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera (vedi anche più sopra);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
- lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di Legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla Circolare n. 162/1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili);
- lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale);
- lavoratori a qualsiasi titolo assenti, che saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.
Modalità di calcolo della media
Anche in merito alle modalità di calcolo della media annuale è necessario rifarsi sempre a quanto già riportato nelle Circolare INPS n. 70/2007.
Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.
La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell’anno.
Le istruzioni operative per l’accesso al Fondo Tesoreria INPS
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato:
- deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR;
- riferita al periodo di paga di competenza;
- la quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5);
- dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% di cui alla Legge n. 297/1982;
Il contributo dello 0,50% continua a essere esposto e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, restando ferma la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria:
- deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile;
- con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
La contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva, ivi comprese le riduzioni o gli esoneri previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria.
In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria è previsto:
- l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria;
- l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che soddisfino i requisiti dimensionali come sopra illustrati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM:
- il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.
Con riguardo alla gestione dei periodi pregressi, le aziende:
- con inizio attività nell’anno 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività;
- costituite antecedentemente all’anno 2025, e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti, sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.
I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare INPS (16 maggio 2026) utilizzando il nuovo codice causale Uniemens “CF05” avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Decreto Lavoro: proroga del versamento al Fondo Tesoreria INPS
Come evidenziato in premessa, il c.d. Decreto Lavoro , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99, interviene in materia di versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
In particolare, per espressa previsione dell’articolo 16 del provvedimento, per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge.
Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
Ne deriva che, i datori di lavoro avranno tempo sino al 16 luglio 2026 per adempiere ai versamenti del dovuto al Fondo Tesoreria INPS per il primo semestre 2026.
Con il Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511, l’INPS – nel riprendere quanto disposto dal D.L. n. 62/2026 , ha confermato, per le aziende interessate e coinvolte, il differimento al 16 luglio 2026 dei versamenti dovuti per il primo semestre 2026 senza applicazione di alcune sanzioni civili e interessi. Questo, poiché la norma ha esteso ulteriormente il termine già individuato al 16 maggio 2026 in via amministrativa.
Restando valida ogni indicazione fornita con la Circolare INPS n. 12/2026 , ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi è mantenuto valido l’utilizzo del codice causale “CF05”, istituito con la Circolare n. 12/2026 all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR / MeseTFR / MeseTesoreria / Contribuzione / ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR Legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 203
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 16
- INPS, Circolare 24 gennaio 2007, n. 23
- INPS, Circolare 3 aprile 2007, n. 70
- INPS, Circolare 14 gennaio 2008, n. 4
- INPS, Circolare 1° marzo 2018, n. 37
- INPS, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12
- INPS, Messaggio 5 maggio 2026, n. 1493
- INPS, Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511
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