CIRCOLARE MONOGRAFICA
Causali da utilizzare, termini per le domande, modalità di conguaglio e pagamento diretto, compilazione dei flussi Uniemens e PosAgri
DI DANIELE BONADDIO | 1 SETTEMBRE 2026
Con il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha illustrato le disposizioni introdotte dall’articolo 6 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107, in materia di integrazione salariale ordinaria e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli, fornendo le relative istruzioni operative, contributive e contabili. Il Decreto legge
D.L. 26 giugno 2026 n. 107
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori dispos… , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce misure straordinarie applicabili nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori e sostenere la continuità delle attività produttive e infrastrutturali esposte a eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore. Il Messaggio disciplina, inoltre, le causali da utilizzare, i termini per le domande, le modalità di conguaglio e pagamento diretto, la compilazione dei flussi Uniemens e PosAgri, il monitoraggio delle risorse e le variazioni al piano dei conti.
Premessa
L’articolo 6 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107 interessa, nello specifico, due distinti ambiti:
- la CIGO per i datori di lavoro dei settori edile e affini, lapideo e delle escavazioni;
- la CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
L’intervento si inserisce nel sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disciplinato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e dalla Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Le principali fonti di riferimento sono:
| Fonte | Contenuto |
| D.L. 26 giugno 2026, n. 107, art. 6 | Misure straordinarie CIGO e CISOA per l’emergenza climatica |
| D.Lgs. n. 148/2015, artt. 1, 5, 7, 10, 12, 13 e 15 | Disciplina della CIGO |
| Legge n. 457/1972, artt. 8 e 14 | Disciplina della CISOA |
| D.L. n. 92/2025, art. 10-bis | Precedente estensione della CISOA agli OTD |
| INPS, Messaggio n. 2103/2026 | Indicazioni ordinarie sulla sospensione o riduzione per caldo eccessivo |
| INPS, Messaggio n. 2418/2026 | Istruzioni operative e contabili sulle misure straordinarie |
Il Messaggio n. 2418 riguarda esclusivamente le fattispecie riconducibili alle eccezionali situazioni climatiche disciplinate dall’articolo 6del D.L. n. 107/2026.
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa causate dal caldo eccessivo che non rientrano nella disciplina straordinaria restano applicabili le regole ordinarie, riepilogate dall’INPS con il Messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026 .
CIGO per edilizia, lapideo ed escavazione
Ambito di applicazione
Il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 107/2026 interessa i datori di lavoro appartenenti ai settori:
- edilizia e attività affini;
- industria lapidea;
- attività di escavazione;
- lavorazione dei materiali lapidei;
- attività riconducibili alle lettere m), n) e o) dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, tali datori possono accedere alla CIGO beneficiando della neutralizzazione dei periodi autorizzati rispetto al limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile.
La deroga estende ai settori edile, lapideo e dell’escavazione la neutralizzazione dei periodi CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili.
Gli altri datori di lavoro già rientranti nelle lettere da a) a l) dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 beneficiavano già di tale neutralizzazione per gli eventi EONE.
Eventi oggettivamente non evitabili
La misura riguarda gli eventi oggettivamente non evitabili, comunemente indicati con l’acronimo EONE.
In tale categoria possono rientrare, in presenza dei relativi presupposti:
- temperature eccezionalmente elevate;
- ondate di calore incompatibili con lo svolgimento sicuro delle lavorazioni;
- eventi meteorologici avversi;
- situazioni climatiche che impediscono oggettivamente la prosecuzione dell’attività;
- ordinanze dell’autorità pubblica adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La sola presenza di temperature elevate non determina automaticamente il diritto alla CIGO.
Il datore di lavoro deve dimostrare che l’evento abbia inciso concretamente sull’attività produttiva e sulla possibilità di svolgere le mansioni in condizioni di sicurezza, tenendo conto della temperatura effettiva o percepita, della tipologia di lavorazione, dell’esposizione diretta al sole, dell’uso di dispositivi di protezione e delle condizioni dei luoghi di lavoro.
Neutralizzazione rispetto alle 52 settimane
La principale deroga riguarda il limite massimo previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015.
I periodi autorizzati per eventi oggettivamente non evitabili nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026:
- non sono computati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile;
- non riducono la disponibilità residua del datore di lavoro;
- possono essere autorizzati anche quando l’azienda abbia già raggiunto il limite ordinario, se sussistono tutte le altre condizioni richieste.
| Profilo | Disciplina straordinaria |
| Periodo tutelato | 1° luglio – 31 dicembre 2026 |
| Settori | Edile, lapideo ed escavazione |
| Causale | Evento oggettivamente non evitabile |
| Computo nelle 52 settimane | Escluso |
| Contributo addizionale sulla domanda | Non dovuto |
La neutralizzazione opera solo per i periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 107/2026.
Eventuali periodi richiesti per causali ordinarie continuano a essere computati secondo le regole generali.
Anzianità minima di effettivo lavoro
Per gli eventi oggettivamente non evitabili non trova applicazione il requisito ordinario dell’anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.
Possono pertanto essere inclusi nella domanda anche i lavoratori che, alla data di presentazione dell’istanza, non abbiano ancora maturato tale anzianità, purché ricorrano gli ulteriori requisiti previsti.
L’esclusione del requisito dei 30 giorni deriva dalla natura oggettivamente non evitabile dell’evento e non costituisce una deroga generalizzata per tutte le causali CIGO.
Contributo addizionale
Per le domande CIGO presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 107/2026 non è dovuto il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il beneficio è coerente con la disciplina generale degli eventi EONE.
Occorre tuttavia distinguere due effetti:
- per il periodo straordinario non è dovuto il contributo addizionale;
- le settimane fruite rilevano comunque ai fini della determinazione dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto per altri periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.
La neutralizzazione ai fini del limite delle 52 settimane non equivale alla totale irrilevanza storica dei periodi.
Le settimane autorizzate possono incidere sulla misura del contributo addizionale applicabile a eventuali ulteriori trattamenti per i quali tale contributo sia dovuto.
Termine per la domanda CIGO
Le domande per eventi oggettivamente non evitabili devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività.
| Inizio dell’evento | Termine ordinario |
| Luglio 2026 | 31 agosto 2026 |
| Agosto 2026 | 30 settembre 2026 |
| Settembre 2026 | 31 ottobre 2026 |
| Ottobre 2026 | 30 novembre 2026 |
| Novembre 2026 | 31 dicembre 2026 |
| Dicembre 2026 | 31 gennaio 2027 |
Il termine speciale previsto per la CISOA nella prima fase applicativa non riguarda la CIGO, per la quale restano valide le scadenze ordinarie previste per gli eventi EONE.
Modalità di presentazione
I datori di lavoro dei settori interessati devono utilizzare le consuete procedure telematiche previste per la domanda di integrazione salariale ordinaria.
Nella relazione tecnica devono essere descritti in modo puntuale:
- l’evento climatico;
- il periodo interessato;
- le lavorazioni sospese o ridotte;
- le condizioni ambientali;
- le ragioni che impediscono lo svolgimento sicuro dell’attività;
- l’eventuale esistenza di ordinanze o provvedimenti pubblici.
La documentazione non dovrebbe limitarsi a una formula generica quale “caldo eccessivo”. È opportuno indicare la natura delle mansioni, l’esposizione dei lavoratori, le misure organizzative già adottate e le ragioni per le quali tali misure non risultavano sufficienti a garantire la prosecuzione dell’attività.
Conguaglio delle prestazioni anticipate
Quando il trattamento viene anticipato dal datore di lavoro, il conguaglio deve essere esposto nei flussi Uniemens/PosContributiva.
Il codice da utilizzare dipende dal rapporto tra il periodo autorizzato e il limite delle 52 settimane.
| Situazione | Codice |
| Prestazione fruita entro il limite delle 52 settimane | L038 |
| Prestazione eccedente il limite delle 52 settimane | L153 |
| Significato L153 | Conguaglio CIGO D.L. 107/2026 |
Il codice L153 deve essere valorizzato nell’elemento:
→ DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGOrd / CongCIGOACredito / CongCIGOAltre / CongCIGOAltCaus
Il codice di nuova istituzione L153 consente di distinguere i conguagli relativi alle prestazioni straordinarie autorizzate oltre il limite ordinario delle 52 settimane.
Aziende cessate
In caso di cessazione dell’attività, il datore può effettuare il conguaglio attraverso un flusso Uniemens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività.
Resta necessario rispettare i termini decadenziali previsti per l’autorizzazione.
La cessazione aziendale non elimina il termine di decadenza. Il conguaglio deve essere effettuato entro il periodo utile previsto dalla normativa.
Pagamento diretto e flussi UNI41
In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve trasmettere i dati attraverso il flusso Uniemens-Cig, UNI41, secondo le modalità ordinarie.
I dati devono essere inviati:
- entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- oppure, se successivo, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il mancato invio dei dati entro il termine comporta che il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restino a carico del datore di lavoro inadempiente.
Fondo di Tesoreria e quote di TFR
Per i datori di lavoro obbligati al Fondo di Tesoreria INPS, l’obbligo contributivo permane anche durante i periodi di CIGO autorizzati ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 107/2026.
Devono pertanto essere versate le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell’attività.
La CIGO straordinaria per emergenza climatica non sospende l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturatesulla retribuzione persa.
CISOA per emergenza climatica
Beneficiari
Il comma 2 dell’articolo 6 del D.L. n. 107/2026 estende la tutela CISOA a:
- operai agricoli a tempo indeterminato, OTI;
- operai agricoli a tempo determinato, OTD.
Sono esclusi:
- impiegati agricoli;
- quadri agricoli.
Per questi ultimi continuano ad applicarsi le regole ordinarie.
Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, OTI e OTD sono tutelati sia in caso di sospensione per l’intera giornata sia in caso di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
Riduzione dell’orario giornaliero
La disciplina consente l’accesso alla CISOA anche quando l’attività non sia sospesa per l’intera giornata, ma venga ridotta della metà dell’orario giornaliero contrattuale.
| Tipologia | Condizione |
| Sospensione | Nessuna attività nell’intera giornata |
| Riduzione | Attività svolta per metà dell’orario giornaliero contrattuale |
| Beneficiari | OTI e OTD |
| Periodo | 1° luglio – 31 dicembre 2026 |
La riduzione a metà giornata consente di adattare l’organizzazione del lavoro alle ore meno rischiose.
In presenza di temperature elevate, il datore può, ad esempio, concentrare l’attività nelle prime ore del mattino e richiedere la CISOA per la restante metà della giornata, purché siano rispettate le condizioni della norma.
Requisito delle 181 giornate
La prestazione è riconosciuta a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.
La deroga opera sia per gli OTI sia per gli OTD coinvolti nelle sospensioni o riduzioni autorizzate nel periodo agevolato.
L’assenza del requisito delle 181 giornate riguarda l’accesso alla misura straordinaria prevista dal D.L. n. 107/2026 e non modifica in via generale la disciplina ordinaria CISOA.
Neutralizzazione delle giornate
Le giornate di CISOA riconosciute ai sensi della disciplina straordinaria:
- non sono conteggiate nel limite massimo di 90 giornate nell’anno;
- sono equiparate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola;
- sono equiparate al lavoro ai fini del requisito delle 181 giornate.
Tabella – Effetti delle giornate CISOA straordinarie
| Profilo | Effetto |
| Limite di 90 giornate | Non computate |
| Disoccupazione agricola | Equiparate a giornate lavorate |
| Requisito delle 181 giornate | Equiparate a lavoro |
| Copertura in caso di riduzione | Ordinaria e figurativa |
La neutralizzazione tutela non soltanto l’accesso immediato alla CISOA, ma anche la futura posizione previdenziale e il diritto alla disoccupazione agricola.
Autorizzazione e pagamento
In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972:
- la domanda è autorizzata direttamente dalla Struttura territoriale INPS competente;
- il provvedimento è adottato dal Direttore della Struttura;
- il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.
Non è prevista l’anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro.
Per le domande CISOA presentate con le causali straordinarie 17 e 18, l’unica modalità di erogazione è il pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Causali per la domanda
L’INPS ha individuato due specifiche causali.
| Codice | Causale | Utilizzo |
| 17 | CISOA eventi atmosferici a riduzione | Riduzione pari alla metà dell’orario giornaliero |
| 18 | CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. 107/2026 | Sospensione dell’intera giornata |
Le causali devono essere utilizzate sia per gli OTI sia per gli OTD.
Per gli eventi meteorologici avversi, comprese le alte temperature, verificatisi dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, i datori agricoli devono utilizzare esclusivamente le causali 17 e 18 previste dalla disciplina straordinaria.
Domanda unica o domande separate
È possibile presentare un’unica domanda quando:
- sono coinvolti sia OTI sia OTD;
- tutti i lavoratori sono interessati dalla medesima modalità, sospensione oppure riduzione.
Occorre invece presentare due domande distinte quando:
- una parte dei lavoratori è sospesa per l’intera giornata;
- un’altra parte lavora con riduzione pari alla metà dell’orario.
| Situazione | Numero di domande |
| OTI e OTD tutti sospesi | Una, causale 18 |
| OTI e OTD tutti a riduzione | Una, causale 17 |
| Parte sospesa e parte a riduzione | Due domande |
La distinzione dipende dalla modalità dell’intervento, non dalla tipologia contrattuale dei lavoratori.
Termini per le domande CISOA
In via ordinaria, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione.
L’inoltro con le causali 17 e 18 è disponibile dal 24 luglio 2026.
Per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, l’INPS riconosceva una finestra transitoria: le domande potevano essere inviate entro il 22 agosto 2026.
| Evento | Termine |
| Dal 1° al 23 luglio 2026 | 22 agosto 2026 |
| Dal 24 luglio 2026 in poi | 15 giorni dall’inizio dell’evento |
| Ultimo periodo tutelabile | 31 dicembre 2026 |
La finestra transitoria evita che il rilascio tecnico delle nuove causali, avvenuto il 24 luglio, penalizzi i datori di lavoro per gli eventi verificatisi nei primi 23 giorni di luglio.
Compilazione Uniemens/PosAgri
Per le giornate lavorate parzialmente e coperte per la restante parte dalla CISOA a riduzione, il datore deve valorizzare il campo:
→ DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / PartTimeGOR
Le modalità sono differenziate tra OTI e OTD.
| Categoria | CodicePartTime-GOR | OrePartTimeGOR |
| OTI | 7 | Ore effettivamente lavorate |
| OTD | 8 | Ore effettivamente lavorate |
Il codice 8 è di nuova istituzione.
I codici sono validi per i periodi di competenza del terzo e quarto trimestre 2026.
Il codice 8 consente di identificare, per gli OTD, la parte di giornata effettivamente lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione.
Copertura contributiva mista
Nelle giornate interessate dalla riduzione, la posizione assicurativa del lavoratore presenta:
- copertura ordinaria per le ore effettivamente lavorate;
- copertura figurativa per la parte della giornata indennizzata dalla CISOA.
La copertura mista evita che la riduzione dell’orario produca vuoti contributivi.
Il corretto inserimento delle ore effettivamente lavorate nel PosAgri è quindi decisivo per la ricostruzione della posizione assicurativa individuale.
Nessun ulteriore flusso per il pagamento
Il modello di domanda SR33 contiene già le informazioni necessarie alla liquidazione della prestazione.
Di conseguenza, per il pagamento diretto della CISOA straordinaria il datore di lavoro non deve trasmettere ulteriori flussi di pagamento.
La corretta compilazione della domanda SR33 è sufficiente per consentire all’INPS di procedere alla liquidazione diretta.
Sicurezza sul lavoro e ammortizzatori sociali
Le misure di integrazione salariale non sostituiscono gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro.
In presenza di temperature elevate, il datore deve valutare il rischio climatico e adottare misure organizzative e tecniche adeguate, tra cui:
- rimodulazione degli orari;
- pause aggiuntive;
- disponibilità di acqua;
- aree ombreggiate o climatizzate;
- rotazione delle mansioni;
- sospensione delle attività maggiormente esposte;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- osservanza delle ordinanze regionali o comunali.
La CIGO o la CISOA intervengono a sostegno del reddito quando l’attività deve essere sospesa o ridotta. Non possono essere utilizzate per eludere gli obblighi di sicurezza o per mantenere in attività lavoratori esposti a un rischio non adeguatamente controllato.
Osservazioni conclusive
Il Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 rende operative le misure straordinarie introdotte dal D.L. n. 107/2026 per fronteggiare gli effetti dell’emergenza climatica sui settori maggiormente esposti.
Per edilizia, lapideo ed escavazione, la principale agevolazione consiste nella neutralizzazione dei periodi CIGO EONE rispetto al limite delle 52 settimane e nell’esclusione del contributo addizionale.
Per il settore agricolo, la tutela viene ampliata agli OTI e agli OTD, anche in caso di riduzione pari alla metà dell’orario giornaliero, senza requisito delle 181 giornate e senza computo nel limite annuale delle 90 giornate.
Sul piano operativo assumono particolare rilievo:
- il periodo agevolato dal 1° luglio al 31 dicembre 2026;
- il codice L153 per la CIGO eccedente le 52 settimane;
- le causali CISOA 17 e 18;
- il termine del 22 agosto 2026 per gli eventi agricoli verificatisi dal 1° al 23 luglio;
- i codici PosAgri 7 e 8;
- il pagamento diretto INPS della CISOA;
- il monitoraggio dei tetti di spesa.
Per consulenti del lavoro, aziende e operatori payroll è essenziale distinguere con precisione tra disciplina ordinaria e misura straordinaria, utilizzare le causali corrette e rispettare i termini decadenziali.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1972, n. 457
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e 756
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113)
- D.L. 26 giugno 2026, n. 107, articolo 6
- INPS, Circolare 19 gennaio 2017, n. 9
- INPS, Circolare 3 agosto 2023, n. 73
- INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2735
- INPS, Circolare 13 agosto 2025, n. 121
- INPS, Messaggio 24 giugno 2026, n. 2103
- INPS, Messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
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