2° Contenuto Riservato: Anche se il cantiere è fermo il piano di sicurezza e coordinamento va sempre aggiornato

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 1 SETTEMBRE 2026

L’obbligo di adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo sospese o il cantiere sia sottoposto a sequestro.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la Sentenza n. 28466 del 27 luglio 2026 , ha rigettato il ricorso di un coordinatore per la sicurezza di un cantiere perché non ha aggiornato il documento anche se i lavori erano sospesi.

Le motivazioni del ricorso in Cassazione

Nel caso in esame, con sentenza del novembre 2025, il Tribunale monocratico aveva condannato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile alla pena di euro 3.000 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 per avere omesso nelle sue funzioni di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori.

Relativamente alla parte che interessa il presente commento il ricorrente nel ricorso in Cassazione denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92, del D.Lgs. n. 81/2008 per essere stato ritenuto sussistente l’obbligo di adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento nonostante il cantiere fosse sospeso e non vi fosse stata alcuna evoluzione dei lavori.

Ritiene, in particolare il ricorrente, che la norma in discorso, la cui ratio risiede nella tutela dei lavoratori presenti in cantiere durante l’esecuzione dei lavori e in caso di interferenza tra imprese, non possa trovare applicazione nel caso di un cantiere non operativo, chiuso in quanto sottoposto a sequestro, non essendovi lavorazioni in corso, con conseguente esclusione del rischio interferenziale e dunque della necessità di aggiornare il PSC.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è titolare di una posizione di garanzia che comprende, tra gli altri compiti di “alta vigilanza”, anche quello specifico relativo all’aggiornamento dei piani di sicurezza.

In particolare, i compiti del CSE in materia di aggiornamento dei piani prevedono che il coordinatore:

  • è tenuto all’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
  • deve verificare, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS) in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
  • è tenuto a garantire la verifica dell’idoneità del POS e la sua coerenza rispetto al PSC.

Con riferimento alle modalità di esercizio di tale funzione, occorre precisare che l’alta vigilanza non impone una presenza continua e costante del coordinatore sul cantiere, né un potere-dovere di immediato intervento, obblighi questi ultimi riguardanti altre figure professionali, come i preposti e i dirigenti.

È comunque richiesto che tale vigilanza sia effettiva.

Il compito di alta vigilanza deve esplicarsi attraverso manifestazioni tangibili di coordinamento, di informazione e di verifica, sia pure su un piano diverso rispetto a quello proprio del preposto o del dirigente, figure più “prossime al posto di lavoro”.

Il coordinatore è tenuto ad intervenire direttamente solo quando constati gravi pericoli, ai sensi dell’articolo 92, comma 1 , lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008.

Ne consegue che l’obbligo di aggiornamento del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in relazione all’evoluzione dei lavori rientra tra i compiti fondamentali del CSE.

La mancata osservanza di tale obbligo può pertanto configurare una responsabilità in capo al coordinatore, in quanto l’adeguamento dei piani costituisce una delle manifestazioni tangibili dell’alta vigilanza che gli è richiesta, a prescindere dalla fase in cui si trova il cantiere, poiché tale obbligo è strettamente connesso all’evoluzione delle lavorazioni e alle eventuali modifiche intervenute nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Per la Cassazione anche se i lavori sono fermi il cantiere esiste come entità fisica e giuridica

I giudici di legittimità valutano preliminarmente, l’effettivo contenuto dispositivo dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 158 dello stesso D.Lgs.

Va premesso, che il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, TUSSL), definisce, all’articolo 89, due differenti figure di coordinatore:

  • la lett. e) descrive la figura del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, …. denominato coordinatore per la progettazione“, cioè il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 “;
  • la lett. f) si occupa della diversa figura del “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori“, … “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 “, proprio in quest’ultimo ruolo, osserva la Cassazione il ricorrente è chiamato a rispondere del reato in contestazione.

L’art. 92 del TUSSL nel definire gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, della cui violazione il ricorrente è chiamato a rispondere, prevede che questi, in primo luogo, verifichi (lett. a) “l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ” (PSC);  suoi ulteriori compiti, per quanto qui d’interesse, sono poi quello di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 , assicurandone la coerenza con quest’ultimo“, ma anche (lett. b) di adeguare il PSC “in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere” e di verificare “che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza“.

In tale seconda ipotesi si colloca la posizione del ricorrente, chiamato a svolgere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere, in sostituzione di un collega che aveva curato la prima fase.

La Cassazione, in passato, pronunciandosi in materia di infortuni sul lavoro, ha già avuto modo di chiarire che sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l’esecuzione delle opere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell’Allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gravano i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere, con la differenza che al primo compete la loro individuazione, analisi e valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e al secondo l’organizzazione del cantiere.

Sotto altro profilo va altresì considerato l’obbligo di costante aggiornamento del PSC “in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute“, quale previsto dall’art. 92 lett. b) del TUSSL che non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte.

Per la Cassazione se i lavori sono fermi, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l’accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia).

In conclusione, la Cassazione respinge integralmente il ricorso.

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