CIRCOLARE MONOGRAFICA – REDDITI
I recenti orientamenti della Cassazione in tema di base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal collaboratore familiare iscritto alla gestione commercianti
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 21 OTTOBRE 2026
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dal collaboratore familiare iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile è data nella totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF che include anche i redditi derivanti dalla partecipazione del collaboratore in una società di persone. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26195, del 4 ottobre 2026, nel ritenere fondato il ricorso dell’INPS ha affermato che i redditi da partecipazione dei collaboratori di impresa familiare rientrano nella base imponibile di calcolo dei contributi.
Il contenzioso tra INPS e contribuente
L’INPS aveva notificato ad un contribuente, titolare di una impresa familiare ove collaboravano in modo continuativo e prevalente il fratello e il figlio di lei, due avvisi di addebito relativi a contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a percentuale sul reddito eccedente il minimale, di cui:
- uno per l’importo di 1.588,10 euro relativo al collaboratore familiare per l’anno 2010 e
- l’altro per l’importo di 7.261,46 euro riferito agli altri collaboratori familiari per l’anno 2011.
In entrambi i casi i contributi sono stati calcolati su partecipazioni in una società di persone.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del contribuente annullando i due avvisi di addebito, ritenendo che i redditi prodotti dai collaboratori erano derivati da un’altra società e non dall’impresa familiare e, quindi, non potevano ritenersi redditi d’impresa ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992.
La Corte di appello di Firenze ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS rilevando che “nella presente fattispecie, tuttavia, si discute in merito alla determinazione di un base imponibile a fini contributivi in relazione ai redditi non della titolare dell’impresa, nella specie dell’appellata – nel qual caso dovrebbero trovare ingresso anche tutti i redditi di impresa a lei facenti capo (anche relativi ad altre società) – ma in relazione ai redditi dei collaboratori familiari della titolare della medesima impresa, che hanno una diversa posizione rispetto alla medesima titolare”.
L’INPS avverso la sentenza sfavorevole è ricorsa in Cassazione deducendo che la Corte di appello ha ritenuto, rispetto alla contribuzione previdenziale a percentuale dovuta da due coadiutori familiari, che non dovevano rientrare nella base imponibile, sulla quale determinare i contributi a percentuale dovuti, i redditi derivanti ai due coadiutori dalla loro partecipazione, in qualità di soci, a una società di persone.
La base imponibile dei collaboratori familiari dell’impresa familiare
La base imponibile per i collaboratori familiari dell’impresa familiare è determinata secondo il principio di trasparenza fiscale: il reddito prodotto dall’impresa viene imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione.
I redditi delle imprese familiari sono imputati ai familiari collaboratori nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
- la quota di reddito imputabile ai familiari collaboratori non può superare complessivamente il 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore;
- il reddito è imputato proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun familiare.
Le quote di partecipazione sono determinate a consuntivo, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente nell’impresa.
Le eventuali perdite d’impresa sono imputate per intero al titolare dell’impresa e non ai collaboratori familiari.
L’imputazione del reddito ai collaboratori familiari è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all’impresa devono risultare nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
- la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve recare l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che tali quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta.
Ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Per il collaboratore di un’impresa familiare iscritto alla Gestione INPS artigiani o commercianti, la base imponibile previdenziale è costituita dalla quota di reddito d’impresa imputata al collaboratore ai fini IRPEF, risultante dal prospetto dell’impresa familiare nel quadro RS e riportata dal collaboratore nel quadro RH.
Non rilevano, invece:
- i compensi materialmente percepiti dal collaboratore;
- la quota di partecipazione al capitale, che nell’impresa familiare non rappresenta il criterio determinante;
- il reddito complessivo personale del collaboratore, salvo ulteriori redditi d’impresa soggetti a contribuzione;
- l’eventuale mancata distribuzione dell’utile.
Nella base imponibile previdenziale rientra totalità dei redditi d’impresa
Per i giudici di legittimità il ricorso dell’INPS è fondato. Osserva la Cassazione che l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992 dispone che
“l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, Legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Le norme che si assumono violate stabiliscono, quanto all’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, che per gli iscritti alla gestione commercianti l’ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati, ai fini IRPEF, per l’anno al quale i contributi si riferiscono, e quanto all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono sempre considerati redditi d’impresa.
La Cassazione intende dare continuità al principio di diritto ribadito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33516/2025) secondo cui «Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Cost. (sentenza 7 novembre 2001, n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice” (Cass. n. 29779 del 2017)».
Sempre secondo la Cassazione (sentenza n. 22901/2024) “il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deveincludere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)”.
Evidenzia la Cassazione che il principio sopra citato non è stato disconosciuto dalla Corte di appello, la quale, tuttavia, ha dichiarato insussistente la pretesa contributiva in relazione al fatto che il reddito derivante dalla partecipazione a una società di persone fosse riconducibile non già al titolare dell’impresa familiare, quanto ai due collaboratori familiari, il fratello e il figlio.
Per tale ragione la Corte di appello ha ritenuto non computabile tale reddito ai fini contributivi, ritenendolo sostanzialmente estraneo al reddito dell’impresa familiare.
Tuttavia, la specifica questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla sentenza di questa Corte n. 18892/2023, la quale, partendo dalla premessa che l’art. 3-bis, comma 1, cit. “realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario”, in una analoga fattispecie in cui i redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone erano riconducibili non già al titolare dell’impresa familiare ma al collaboratore familiare (nella fattispecie il coniuge del titolare), ha affermato che “vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari”.
Le conclusioni della Cassazione
Con la nuova disposizione di cui all’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992 “rileva la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta”.
Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917/2016, art. 6, comma 3, del testo post-riforma del 2004). Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 29779/2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
Tuttavia, conclude la Corte, tale tendenza all’ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello per operare una nuova valutazione.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6;
- D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv., con mod., dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis;
- Cass., sez. lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26195.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.