1° Contenuto riservato: Il ravvedimento operoso del premio INAIL

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Disciplina, calcolo operativo e modalità di versamento con modello F24

DI ALESSIA NOVIELLO | 28 APRILE 2026

La presente circolare illustra il funzionamento dell’istituto del ravvedimento operoso applicato ai premi assicurativi INAIL, con particolare riferimento al regime sanzionatorio vigente dal 1° settembre 2024 (D.L. n. 19/2024 , convertito dalla Legge n. 56/2024 ). Viene analizzato il quadro normativo, il meccanismo di calcolo di sanzioni civili e interessi al tasso legale dell’1,60% in vigore dal 1° gennaio 2026, nonché le modalità operative di versamento tramite modello F24 con i relativi codici. Il documento include un caso pratico riferito al premio INAIL scaduto il 16 febbraio 2026 e regolarizzato il 20 marzo 2026.

Premessa e quadro normativo

Il ravvedimento operoso è lo strumento che consente al datore di lavoro di regolarizzare spontaneamente il mancato o ritardato versamento del premio INAIL, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle che l’Istituto applicherebbe a seguito di accertamento d’ufficio. L’istituto nasce in ambito tributario (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) ed è stato progressivamente esteso al settore previdenziale e assicurativo, dove convive con la disciplina speciale delle sanzioni civili dettata dall’art. 116 della Legge n. 388/2000.

Un intervento normativo significativo ha riformato il regime sanzionatorio a partire dal 1° settembre 2024: il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato più commi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, introducendo riduzioni delle sanzioni civili in caso di regolarizzazione spontanea e abbassando le soglie ordinarie applicabili. La Circolare INAIL n. 31 del 10 ottobre 2024 ha fornito le relative istruzioni applicative.

Con riferimento al tasso degli interessi legali, il D.M. 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha fissato il saggio nella misura dell’1,60% annuo con decorrenza 1° gennaio 2026 (rispetto al 2,00% vigente nel 2025). L’INAIL ha recepito tale aggiornamento con la Circolare n. 61 del 23 dicembre 2025.

Condizione essenziale. Il ravvedimento è ammissibile solo in assenza di contestazione formale. Non può essere attivato qualora l’INAIL abbia già notificato avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o abbia avviato procedure ispettive di cui il datore di lavoro abbia avuto formale conoscenza.

La struttura del sistema sanzionatorio INAIL

A differenza del ravvedimento tributario, che si fonda sulla riduzione della sanzione amministrativa ordinaria del 25% (regime post 1° settembre 2024), il sistema INAIL è costruito intorno alle “sanzioni civili”, previste dall’art. 116 della Legge n. 388/2000. Esistono due fattispecie principali.

Omissione contributiva (art. 116, co. 8, lett. a)

Si verifica quando il mancato o ritardato pagamento del premio è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (caso tipico dell’autoliquidazione INAIL). La sanzione civile ordinaria, in ragione d’anno, è pari al tasso BCE (tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Con il tasso BCE attualmente al 2,15%, la sanzione ordinaria per omissione risulta pari al 7,65% annuo.

In nessun caso la sanzione civile può superare il 40% dell’importo del premio non corrisposto.

Evasione contributiva (art. 116, co. 8, lett. b)

Si configura quando il mancato versamento è connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non conformi al vero. La sanzione civile ordinaria è pari al tasso BCE maggiorato di 7,5 punti, ovvero al 9,65% annuo.

L’evasione espone inoltre a responsabilità penale.

Regolarizzazione spontanea (regime dal 1° settembre 2024)

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto un regime più favorevole in caso di pagamento spontaneo, che distingue in base al momento della regolarizzazione:

Momento della regolarizzazioneSanzione civile applicabileBase normativa
Entro 30 giorni dalla scadenza (pagamento spontaneo)Sanzione per omissione ridotta del 50% → circa 3,825% annuoArt. 116, co. 8-bis, Legge n. 388/2000 come mod. da D.L. n. 19/2024
Oltre 30 giorni – prima della contestazione formaleSanzione per omissione ordinaria (7,65% annuo) non ridottaArt. 116, co. 8 , lett. a)
Entro 30 gg dalla notifica della contestazioneSanzione per omissione ridotta del 50% → circa 3,825% annuoArt. 116, co. 8-ter
Nei casi di oggettive incertezze (orientamenti contrastanti)Solo interessi legali (1,60% annuo dal 1.1.2026)Art. 116, co. 10

La finestra dei 30 giorni. Il regime di favore (sanzione ridotta al 50%) si applica SOLO se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria. Oltre tale termine, prima della contestazione, si applica la sanzione civile piena. Questo rende il ravvedimento INAIL molto più vantaggioso se attivato tempestivamente.

Formula di calcolo e parametri 2026

Il calcolo del ravvedimento si articola in tre componenti distinte, da versare contestualmente tramite un unico modello F24:

ComponenteFormula / DescrizioneNote operative
1) Premio INAIL omessoImporto originario dovuto, senza variazioniÈ l’importo che risulta dall’autoliquidazione
2) Sanzione civile ridottaPremio × tasso annuo × (gg/365) oppure tasso ridotto se entro 30 ggCalcolo pro-die sul periodo dal giorno successivo alla scadenza al giorno del pagamento
3) Interessi legaliPremio × 1,60% × (gg/365) (tasso in vigore dal 1.1.2026)Calcolati separatamente dalla sanzione civile; tasso MEF D.M. 10 dicembre 2025

La formula per il calcolo degli interessi legali è la seguente:

Interessi = Premio dovuto × 1,60% × Giorni di ritardo ÷ 365

Il conteggio dei giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza originaria fino al giorno dell’effettivo versamento, inclusi sabati, domeniche e festivi. Se il ritardo attraversa l’anno solare, occorre applicare il tasso vigente nel 2025 (2,00%) per i giorni maturati fino al 31 dicembre e il tasso 2026 (1,60%) per i giorni dal 1° gennaio in poi.

Caso pratico

Premio scaduto il 16 febbraio 2026, versato il 20 marzo 2026

Si ipotizza un datore di lavoro che non ha effettuato il versamento del premio INAIL alla scadenza ordinaria del 16 febbraio 2026 (autoliquidazione 2025-2026) e intende regolarizzare la propria posizione in data 20 marzo 2026.

Si assume come base di calcolo un premio dovuto pari a € 2.000,00 a titolo esemplificativo. La medesima formula si applica a qualsiasi importo, sostituendo il valore base.

Determinazione del periodo di ritardo

ParametroData / ValoreDettaglio
Scadenza ordinaria16 febbraio 2026Prima e unica rata autoliquidazione
Data di ravvedimento20 marzo 2026Data dell’effettivo versamento F24
Primo giorno di ritardo17 febbraio 2026Il giorno successivo alla scadenza
Giorni di ritardo totali32 giorniDal 17 febbraio 2026 al 20 marzo 2026 incluso
Anno solare interessatoTutto nel 2026Nessuna biforcazione di tasso
Tasso legale applicabile1,60% annuoD.M. 10 dicembre 2025 – tutto il periodo

Verifica della finestra temporale. Il versamento avviene a 32 giorni dalla scadenza. Poiché il termine di 30 giorni per il regime favorevole (sanzione ridotta al 50%) è già decorso al 18 febbraio 2026, si applica la sanzione civile ORDINARIA per omissione, senza riduzione. Si tratta tuttavia di una regolarizzazione spontanea ante contestazione, quindi non si configura evasione.

Calcolo dettagliato – Premio ipotetico € 2.000,00

VoceFormula applicataImporto (€)Note
Premio dovuto omesso2.000,00Base di calcolo per tutte le voci
Sanzione civile per omissione (7,65% annuo pro-die)2.000 × 7,65% × 32/36513,407,65% = BCE 2,15% + 5,5 pp
Calcolo pro-die: non ridotta perché oltre 30 gg dalla scad.
Interessi legali (1,60% annuo pro-die)2.000 × 1,60% × 32/3652,80Tasso MEF 2026
D.M. 10 dicembre 2025
TOTALE DA VERSARE2.016,20Premio + sanzione + interessi

Riepilogo versamento per € 2.000 di premio omesso

Premio: € 2.000,00 – Sanzione civile: € 13,40 – Interessi legali: € 2,80 = TOTALE: € 2.016,20

Risparmio rispetto alla sanzione ordinaria a seguito di accertamento: significativo – la sanzione post-accertamento senza riduzione potrebbe attestarsi fino al 40% del premio (€ 800,00).

Dettaglio calcolo – Simulazione su diversi importi 

La stessa struttura si applica a qualsiasi importo. La tabella seguente mostra la simulazione per diversi importi rappresentativi, con le medesime date (scadenza 16 febbraio 2026, ravvedimento 20 marzo 2026, 32 giorni di ritardo, sanzione civile ordinaria 7,65% e interessi 1,60%):

Premio (€)Sanzione civile (€)Interessi (€)Totale (€)Nota
5003,350,70504,05Piccola impresa / settore basso rischio
200013,402,802.016,20Esempio base della Crcolare
500033,497,015.040,50Media impresa / più PAT
15000100,4821,0415.121,52Impresa media-grande

Modalità di versamento – Modello F24

Il versamento del ravvedimento del premio INAIL avviene esclusivamente tramite modello F24, nella sezione “Altri enti previdenziali e Assicurativi”:

Codici tributo INAIL – Sezione F24

Il versamento del premio INAIL avviene attraverso codici specifici. La compilazione corretta dell’F24 richiede di inserire separatamente: il premio omesso, la sanzione civile e gli interessi legali.

DescrizioneSezione F24Utilizzo
Premio INAIL – autoliquidazione (regolazione e/o rata)INPS/Enti prev.Premio omesso da versare
Interessi per pagamento dilazionato INAILINPS/Enti prev.Interessi legali da ravvedimento (1,60% annuo)
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento INAILINPS/Enti prev.Sanzione civile pro-die (regime omissione)
Sanzioni civili – codice alternativo per alcune fattispecie INAILINPS/Enti prev.Verificare indicazioni INAIL sede competente

Tuttavia, le sanzioni civili per omissione vengono calcolate tramite le procedure INAIL che rilevano automaticamente i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento risultante dall’attribuzione dell’incasso proveniente dai flussi telematici F24 e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile del codice ditta.

Occorre quindi procedere con il versamento del Premio omesso:

Riga 1 – Premio omesso: si versa con il numero di riferimento 902026 (autoliquidazione 2025/2026), causale P, nella sezione INAIL del modello F24.

Sanzione civile e interessi: non si versano separatamente in anticipo. L’INAIL li calcolerà d’ufficio dopo aver ricevuto il pagamento del premio, e li notificherà con una richiesta successiva. A quel punto il datore di lavoro potrà versare gli oneri accessori utilizzando il numero di riferimento comunicato dall’INAIL nella richiesta stessa, sempre nella sezione INAIL del modello F24.

Schema operativo

FaseCosa fareRiferimento F24
1Pagare il premio omesso902026 – causale P
2L’INAIL calcola e notifica sanzione civile + interessiNumero di richiesta a 6 cifre comunicato dall’Istituto
3Pagare sanzione e interessiNumero di riferimento dalla richiesta INAIL
4Verifica sul portale INAILVerificare la chiusura della posizione debitoria sul portale INAIL

Verifica sul portale INAIL – Sezione Contabile Ditta

Confronto: ravvedimento vs. accertamento d’ufficio

Il confronto tra i costi del ravvedimento spontaneo e le conseguenze di un accertamento d’ufficio evidenzia il vantaggio economico significativo del ravvedimento, anche quando effettuato oltre i 30 giorni.

VoceRavvedimento spontaneo
(oltre 30 gg. ante contestazione)
Accertamento d’ufficio
(contestazione INAIL)
Premio dovuto (€ 2.000)€ 2.000,00€ 2.000,00
Sanzione civile€ 13,40 (7,65% pro-die per 32 gg)Fino a € 800,00 (40% massimo del premio)
Interessi legali€ 2,80 (1,60% per 32 gg)Interessi a tasso pieno per tutta la durata del debito
ProceduraF24 in autonomia Nessuna procedura ispettivaAvviso di accertamento
Eventuale cartella esattoriale
TOTALE stimato€ 2.016,20Fino a € 2.800,00 e oltre
Risparmio ravvedimentoFino a € 783,80 (≈ 28%)

Conclusioni operative

Il ravvedimento operoso del premio INAIL è uno strumento di gestione del rischio previdenziale. I punti chiave da tenere a mente sono tre.

  • La tempestività: la finestra dei 30 giorni dalla scadenza dimezza la sanzione civile. Ogni giorno di ritardo aumenta il costo.
  • Il ravvedimento è sempre più conveniente dell’accertamento: anche effettuato tardivamente, il ravvedimento spontaneo ante contestazione evita il rischio di raggiungere il tetto sanzionatorio del 40%.
  • La compilazione F24: codici INAIL specifici verificati con la sede territoriale.

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