1° Contenuto riservato: Imprese in cessazione: istruzioni per l’accesso alla CIGS 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Indicazioni operative del Ministero del Lavoro in merito all’applicazione della misura destinata ai dipendenti da imprese che abbiano cessato o siano in fase di cessazione dell’attività produttiva

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 24 APRILE 2026

Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109 ha introdotto, all’articolo 44, uno specifico strumento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano cessato o siano in fase di cessazione dell’attività produttiva, al ricorrere di determinati presupposti.

Su tale impianto normativo è intervenuta, da ultimo, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha disposto la proroga e il rifinanziamento della misura, incidendo in particolare sui commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del citato articolo 44.

Con Circolare 31 marzo 2026, n. 5, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito all’applicazione di queste specifiche misure.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Come evidenziato in premessa, il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, introduce, con l’articolo 44, la possibilità del ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva alla presenza di determinate condizioni.

Letteralmente la norma dispone: “In deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi”.

Con Circolare 4 ottobre 2018, n. 15, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in riferimento all’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 109/2018, come di seguito si riassume.

MLPS, Circolare 4 ottobre 2018, n. 15
Oggetto  Dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni – sino a 12 mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.
Condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale  Può accedere al trattamento di CIGS in favore dei propri dipendenti l’impresa che abbia cessato, in tutto o in parte, l’attività produttiva o assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell’intervento di integrazione salariale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 a seguito dell’aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell’attività medesima con il riassorbimento del personale ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 95075/2016 o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione.
Il piano di cessione – sostenuto dalla procedura di cui all’art. 2112 c.c., eventualmente con le deroghe di cui all’articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 – deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione interessata.
Nell’accordo il MiSe può illustrare – tra le altre condizioni – come il piano delle sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività. Nella medesima sede va presentato un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.
Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al trattamento di CIGS è collegato alla prospettiva di reindustrializzazionedel sito produttivo, il concreto piano di interventi può essere presentato dall’impresa richiedente ovvero dall’impresa terza cessionaria ovvero dal Ministero dello Sviluppo economico. 
Anche in alternativa ai processi sopra descritti, il trattamento di CIGS può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione.
In tale ipotesi, è richiesta la condivisione dell’accordo da parte della/e Regione/i.
Verificati i requisiti di accesso alle sopra descritte fattispecie di accesso al trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito, è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.
Procedimento e modalità per la presentazione dell’istanzaPer poter beneficiare del trattamento di CIGS, l’impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa.
A tale accordo può partecipare il Ministero dello Sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività e la Regione o le Regioni ove ha sede l’azienda.
Costituiscono oggetto dell’accordo:
il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale;
il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.
L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività.
Il Ministero dello sviluppo economico – in caso di partecipazione – nel confermare la sussistenza di prospettive di cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Nelle ipotesi in cui si prospetti la reindustrializzazione del sito produttivo, va illustrato il piano d’intervento con una concreta programmazione dei tempi e delle fasi dello stesso – anche da parte della stessa azienda cessante nonché dall’azienda terza cessionaria.
Anche in questa ipotesi il MiSe può confermare la realizzabilità degli interventi di reindustrializzazione.  
Anche in alternativa a tali processi, la/e Regione/i coinvolta/e può illustrare specifici percorsi di politica attiva posti in essere al fine di gestire il personale in esubero.      
Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire l’intervento.
La quantificazione dell’onere finanziario è parte integrante del verbale.
Il Ministero dello Sviluppo economico, in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria di cessione o del piano di reindustrializzazione.
Dopo la stipula dell’accordo l’impresa interessata è tenuta a presentare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, Divisione IV, per il tramite del sistema informatico di Cigsonline.
L’istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie, anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializzazione e/o dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale.

L’intervento della Legge di Bilancio 2025

Nel quadro degli interventi di politica del lavoro volti al sostegno delle situazioni di crisi aziendale, il Legislatore è nuovamente intervenuto con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), prevedendo una proroga – nonché un parziale rafforzamento – degli strumenti emergenziali destinati alle imprese in difficoltà.

L’impianto normativo si inserisce in una più ampia strategia di politica economica finalizzata, da un lato, al contenimento degli effetti occupazionali derivanti da processi di cessazione o ridimensionamento produttivo e, dall’altro, al sostegno di percorsi di riorganizzazione aziendale funzionali al recupero di condizioni di equilibrio economico-finanziario.

In tale prospettiva, i commi da 189 a 197 dell’articolo 1 della citata Legge destinano risorse aggiuntive al finanziamento degli ammortizzatori sociali di natura straordinaria, con un duplice obiettivo: garantire un adeguato sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale – attuale o imminente – e, contestualmente, offrire alle imprese un margine temporale utile per la gestione degli esuberi e l’eventuale implementazione di interventi di ristrutturazione.

Particolare rilievo assumono, in tale ambito, i commi 190 e 191 , che incidono direttamente sulla disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) connesso alla cessazione dell’attività.

Nel dettaglio:

Legge 30 dicembre 2024, n. 207
comma 190Interviene sull’articolo 44, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130), ampliando significativamente l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto: a seguito della modifica, il trattamento di CIGS per cessazione può essere autorizzato in deroga sia ai limiti massimi di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, sia alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 3-bis , del medesimo decreto, concernenti l’individuazione dei datori di lavoro destinatari della disciplina.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, dunque, l’accesso alla misura risulta esteso anche a datori di lavoro non rientranti nel perimetro ordinario di applicazione della CIGS, configurando così una deroga di carattere eccezionale volta ad ampliare la platea dei beneficiari in presenza di situazioni di crisi conclamata.
comma 191Dispone, invece, la proroga – limitatamente all’anno 2025 – della possibilità di ricorrere al trattamento in esame da parte delle imprese che abbiano già cessato o siano in procinto di cessare l’attività produttiva, con specifico riferimento alle esigenze di gestione degli esuberi di personale.
Restano immutati i requisiti sostanziali e le condizioni di accesso al trattamento, già delineati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, che continua a costituire il principale riferimento interpretativo e operativo in materia.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, la normativa affida all’INPS le attività di monitoraggio delle risorse, nonché la gestione delle erogazioni, che continuano ad avvenire secondo il meccanismo del pagamento diretto ai lavoratori beneficiari.

Sul piano procedurale, infine, si conferma l’applicabilità delle istruzioni operative già fornite dall’Istituto con il Messaggio 15 novembre 2018, n. 4265 che continuano a rappresentare il riferimento per la corretta gestione delle istanze.

La proroga delle misure a favore dei lavoratori per l’anno 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l’art. 1, comma 167 ) che “Il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l’anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Inoltre, con l’articolo 1, comma 172 , ha previsto che “Per l’anno 2026 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies , primo e secondo periodo, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.

Proprio su questa seconda previsione si concentra l’intervento del Ministero del Lavoro, con Circolare 31 marzo 2026, n. 5, con cui sono fornite precisazioni in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.

Al fine di introdurre correttamente le innovazioni che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2026, appare opportuno richiamare – in via sistematica – l’assetto normativo vigente in materia di interventi straordinari a favore dei lavoratori dipendenti da imprese in cessazione, così come delineato dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130), nella sua formulazione risultante dalle successive modifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 44 rappresentano il nucleo regolatorio delle misure di sostegno, rivolte ai lavoratori dipendenti, collegate alla cessazione dell’attività, definendo presupposti, condizioni e limiti finanziari degli interventi.

Più nello specifico, il contenuto dei commi richiamati può essere così sintetizzato:

Art. 44– D.L. 28 settembre 2018, n. 109
CommaContenuto normativo
1-terPer l’anno 2025 è prevista, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, la possibilità di autorizzare – previo accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, anche con il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non prorogabili, in presenza di prospettive concrete e attuali di rapida cessione dell’azienda con riassorbimento occupazionale. È previsto un sistema di monitoraggio della spesa con trasmissione degli accordi a MEF e INPS e blocco di ulteriori accordi al raggiungimento del limite.
1-quaterNelle ipotesi di crisi con cessazione dell’attività, per i lavoratori beneficiari di CIGS ai sensi dei commi 1 e 1-ter , è prevista la decadenza dal trattamento in caso di rifiuto o mancata partecipazione a percorsi di formazione/riqualificazione ovvero di rifiuto di un’offerta di lavoro con retribuzione non inferiore al 20% rispetto a quella precedente.
1-quinquiesLe condizioni di decadenza si applicano se le attività formative o lavorative si svolgono entro 50 km dalla residenza o raggiungibili in 80 minuti. È previsto l’obbligo per l’impresa di comunicare i lavoratori sospesi al Ministero del Lavoro per l’inserimento nel SIISL, con definizione delle modalità operative demandata a decreto ministeriale.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, come evidenziato dalla Circolare MLPS n. 5/2026, emergono due possibili ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività e precisamente:

  • una prima ipotesi, in cui è posto in primo piano il valore della continuità dell’attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”, e ciò in quanto il legislatore ha prorogato tout court, per l’anno 2026, l’efficacia normativa dell’articolo 44, commi 1 ter, 1- quater e 1-quinquies, così come introdotti dall’articolo 8 del D.L. n. 92 del 26 giugno 2025 (cfr. “Per l’anno 2026 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies , primo e secondo periodo, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);
  • una seconda ipotesi in cui “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionaleatteso che il legislatore, nel secondo periodo del primo capoverso della disposizione normativa in parola (art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025) ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, qualora l’azienda abbia cessato o cessi la propria attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale “consistente”, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.

Ne deriva che, in sede di istruttoria delle istanze di CIGSdovranno valutarsi alternativamente:

  • la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall’art. 44, comma 1-ter, D.L. n. 109/2018, che non risulta abrogato;
  • la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033 , recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015” e precisamente nell’art. 1, comma 1 , lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.

Alla luce di quanto sopra indicato, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.

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