2° Contenuto Riservato: Avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro e obbligo di iscrizione alla Gestione separata

COMMENTO

24 APRILE 2026

In materia di Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, l’obbligo di iscrizione per il professionista iscritto ad albo o elenco, che versi solo il contributo integrativo alla Cassa di categoria senza costituzione di posizione previdenziale, è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale produttiva di redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; tale obbligo presuppone un accertamento in concreto, anche per presunzioni, dell’abitualità dell’attività, non potendo desumersi automaticamente dal solo dato dell’iscrizione all’albo o dall’esistenza di redditi professionali, così la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 6000/2026 .

Premessa

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, ha affermato che chi è iscritto all’albo degli avvocati deve iscriversi anche alla Gestione separata INPS con il relativo versamento dei contributi se esercita in modo abituale, per quanto non esclusivo, la professione producendo un reddito che non è assoggettato a contribuzione da Cassa forense.

Il contenzioso del lavoro

Un avvocato ha chiesto al Tribunale che fosse dichiarata illegittima la sua iscrizione d’ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 a decorrere dal 1° gennaio 2010, per insussistenza dell’obbligo contributivo e che fossero dichiarate come non dovute le somme pretese a tale titolo dall’INPS, rispetto alle quali eccepiva in via preliminare la prescrizione.
Il Tribunale accertò la sussistenza dell’obbligo contributivo ma dichiarò estinto per prescrizione il credito vantato dall’INPS.

La sentenza fu impugnata in via principale dall’INPS, con riferimento all’accoglimento della eccezione di prescrizione; ed in via incidentale principale dall’avvocato, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’obbligo contributivo.

La Corte territoriale ha:

  1. rigettato l’appello incidentale principale, ritenendo la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione separata;
  2. rigettato l’appello principale, ritenendo la maturata prescrizione del credito vantato per insussistenza della causa di sospensione ex art. 2941 , n. 8 c.c., anche tenuto conto del differimento del termine di versamento dei contributi disposto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011;
  3. accolto l’appello incidentale condizionato, ritenendo che non dovessero applicarsi le sanzioni previste per l’evasione contributiva, ma quelle previste dall’art. 116, comma 10, della Legge n. 388/2000.

Il legale avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata

La Gestione separata INPS è un fondo pensionistico dell’INPS, finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati con gestione finanziaria senza copertura patrimoniale.

È stata istituita con la riforma Dini del 1995 (Legge n. 335/1995) ed è destinata ad erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici, autonomi con partita IVA o parasubordinati.

Sono soggetti obbligati all’iscrizione:
– i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell’articolo 53 del TUIR, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
– i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad albi professionali, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano, quindi, obbligati al versamento del solo contributo integrativo, non anche di quello soggettivo;
– i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, dal 1° gennaio 2004, allorché il reddito annuo da essa derivante superi l’importo di euro 5.000;
– i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari;
– i titolari di incarichi di ricerca;
– gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Masaf;
– i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei settori dilettantistici sportivi;
– i soci di S.r.l. commerciale che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e che, contestualmente, ne sono amministratori percependo un compenso per tale carica.

Per l’iscrizione rileva l’abitualità della professione sempre da valutare  

Osservano i giudici di legittimità che la Sentenza della Cass. n. 19575/2025 ricostruisce la complessa e articolata formazione dei principi di diritto afferenti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati, non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato, esclusivamente, un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

Secondo Cass. n. 19575/2025   la questione in argomento “è stata decisa, anche con riferimento agli avvocati, già con Sentenza n. 3799/2019, con la quale si è dato seguito ai principi innanzi riportati, affermando la sussistenza dell’obbligo in discorso. Nel dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, vengono in considerazione diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l’iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l’assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l’attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo”.

Con particolare riguardo agli avvocati, la Sentenza della Cassazione n. 24047 del 3 agosto 2022,  ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per chi versa il contributo integrativo in difetto di iscrizione “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ‘ratione temporis’, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2 , comma 26, della Legge n. 335/1995 , secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale“.

Sulla obbligatorietà della iscrizione alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti che versino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, come autenticamente interpretato ai sensi dell’art. 18, Legge n. 111/2011, la Cassazione ha di recente affermato, per il caso dell’iscritto all’Albo professionale di avvocato (cfr. Ordinanza n. 30481/2024) che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

In quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000 può semmai rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, D.L. n. 269/2003, che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

Sotto questo profilo, l’affermazione contenuta nella già citata Sentenza n. 3799/2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, D.L. n. 269/2003, ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata. Per quanto innanzi, la circostanza della produzione reddituale, ancorché extra soglia, in relazione ad un’attività occasionale non esonera il professionista iscritto dall’obbligo di versamento contributivo.

Deve, pertanto, concludersi afferma la Cassazione, che la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dell’avvocato, non si sia attenuta ai principi di diritto sopra richiamati, e tanto basta per l’accoglimento del motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dell’unico motivo di ricorso principale.

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