CIRCOLARE MONOGRAFICA
Criteri di determinazione del beneficio in presenza di dinamiche occupazionali infragruppo
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 17 APRILE 2026
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, rubricato “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, con l’articolo 4 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate.
Con il presente intervento, vogliamo analizzare la gestione della maxi deduzione nei gruppi d’impresa alla luce delle novità introdotte dal D.M. 27 giugno 2025, che ha modificato la disciplina attuativa di cui al D.M. 25 giugno 2024, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del beneficio in presenza di dinamiche occupazionali infragruppo.
La disciplina generale della maxi deduzione
Prima di affrontare il tema centrale della presente analisi – la gestione della maxi deduzione nei gruppi d’imprese – appare imprescindibile delineare i tratti normativi e operativi della disciplina introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Si tratta, infatti, di una misura di carattere strutturale che si colloca nel quadro della riforma fiscale delineata dalla Legge delega n. 111/2023, volta a stimolare l’occupazione stabile attraverso una maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai fini reddituali.
La maxi deduzione consiste, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nella possibilità di maggiorare del 20% (ovvero fino al 30% per alcune categorie meritevoli di tutela) il minore tra:
- il costo del lavoro effettivamente sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- l’incremento della voce B9 del conto economico ex art. 2425 c.c. rispetto all’esercizio precedente.
Il beneficio è riservato ai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che determinano il reddito in modo analitico, a condizione che siano rispettati precisi requisiti soggettivi, oggettivi e temporali. La disciplina è completata dal D.M. 25 giugno 2024 e dalla circolare AdE n. 1/E del 20 gennaio 2025.
Soggetti ammessi ed esclusi
| Soggetti Ammessi | Soggetti Esclusi |
| Società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali in regime analitico | Soggetti in regime forfetario o con reddito non determinato in modo analitico |
| Esercenti arti e professioni anche in forma associata o societaria (art. 54 TUIR) | Imprenditori agricoli ex art. 32 TUIR e soggetti con redditi occasionali (art. 67 TUIR) |
| Enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale (con separata contabilità) | Imprese in liquidazione ordinaria o soggette a procedure concorsuali liquidatorie |
| Stabili organizzazioni in Italia di società estere (art. 73, co. 1 , lett. d, TUIR) | Imprese inattive da meno di 365 giorni alla data del 1° gennaio 2025 |
Requisiti per l’accesso all’agevolazione
L’accesso alla maxi deduzione richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni:
- incremento occupazionale specifico: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al 31 dicembre 2025, deve essere superiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel 2024;
- incremento occupazionale complessivo: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), al 31 dicembre 2025, deve essere superiore alla media del 2024.
La normativa stabilisce che, a tali fini, vanno esclusi dal computo i lavoratori trasferiti a seguito di operazioni straordinarie, nonché le cessazioni per pensionamento o altre ipotesi fisiologiche.
Determinazione dell’importo agevolabile
Il beneficio si calcola applicando la percentuale spettante (20% o 30%) al minore importo tra:
- il costo del lavoro effettivamente sostenuto per i nuovi assunti a tempo indeterminato;
- l’incremento della voce B9 del conto economico.
Ai fini del calcolo, i costi del lavoro devono essere imputati secondo le regole fiscali di competenza.
Per i soggetti che non adottano lo schema ex art. 2425 c.c., si assumono le voci corrispondenti al costo del personale.
Fasi operative per la fruizione
| Fase | Descrizione |
| 1. Verifica preliminare | Controllo dei requisiti soggettivi (natura del soggetto, regime contabile, operatività dell’attività) |
| 2. Verifica oggettiva | Valutazione dell’incremento occupazionale specifico e complessivo con media ponderata |
| 3. Quantificazione del beneficio | Calcolo della base agevolabile e applicazione del coefficiente spettante (20% o 30%) |
La maxi deduzione nei gruppi d’impresa
Dopo aver richiamato i tratti essenziali della disciplina generale, è ora opportuno soffermarsi su uno dei profili più delicati della maxi deduzione, rappresentato dalla sua applicazione nei gruppi d’impresa, tema sul quale il D.M. 27 giugno 2025 è intervenuto con importanti chiarimenti.
Partiamo, dunque, da quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, dedicato alla disciplina dei gruppi.
Il documento inizia con il ricordare che la disposizione contenuta nell’articolo 1 apporta modifiche al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: “D.M. 25 giugno 2024”), recante le disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, relativo alla “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”.
In particolare, la previsione di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 dispone che l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società individuato in base all’articolo 2359 del Codice civile.
Con l’articolo 1 , si interviene, in modo più puntuale, sul calcolo della maggiorazione spettante alle singole società appartenenti a un “gruppo interno” (nell’accezione definita dall’articolo 1, lettera f), del D.M. 25 giugno 2024) per chiarire, evitando incertezze interpretative, il contenuto del richiamato comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, coerentemente con le finalità antielusive della stessa disposizione espressamente dichiarate nella relazione illustrativa di accompagnamento del medesimo decreto legislativo.
Per quel concerne le società appartenenti a un “gruppo interno”, il D.M. 25 giugno 2024 ha delineato due fasi diverse.
→ Preliminarmente, le società del gruppo interno per poter fruire dell’agevolazione devono soddisfare le condizioni previste dalle norme in esame in relazione ai soggetti stand alone (i.e. incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo) anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”.
→ La seconda fase della determinazione della maggiorazione, invece, riguarda le modalità con cui la dinamica occupazionale delle società del gruppo “interno”, e, in particolare, eventuali riduzioni nette degli occupati, influenzano la determinazione del beneficio delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.
A tal riguardo, con le norme attuative è stata definita un’apposita regola, contenuta nell’articolo 5, comma 8, del D.M. 25 giugno 2024.
L’attuazione dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 è stata effettuata, a livello di gruppo, prevedendo – in luogo del “naturale” consolidamento di tutti i dati e gli elementi (necessari per il calcolo del beneficio a livello di gruppo) che avrebbero dovuto essere forniti da ciascuna società del gruppo e della conseguente “riallocazione” del beneficio, complessivamente determinato, alle singole società del gruppo – in modo quanto più semplificato possibile, l’introduzione di un meccanismo forfetario (un “fattore di correzione”) volto a individuare l’incidenza dei decrementi occupazionali, sotto il profilo meramente numerico, sul calcolo del beneficio da determinarsi esclusivamente in capo a ciascun soggetto, fermi restando i requisiti di accesso.
Nel rispetto di tale obiettivo, il nuovocomma 8 precisa che il beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” – calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”) – un “fattore di correzione” costituito dal “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.
Pertanto, il “fattore di correzione”, da applicarsi in capo a ciascun soggetto che possiede i requisiti di accesso alla disciplina agevolativa, è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno (intesi, secondo la definizione dell’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 25 giugno 2024 – e in considerazione della proroga della misura agevolativa disposta con l’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – come decremento del numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente) e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili anch’essi a tutte le società del gruppo interno, come determinati ai sensi del comma 4 (e intesi, secondo la definizione dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del D.M. 25 giugno 2024 – e in considerazione della proroga della misura agevolativa disposta con l’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – come incremento del numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente).
In sostanza, le società del gruppo interno, nel determinare il “fattore di correzione” di ciascuno dei periodi d’imposta per i quali è vigente la misura agevolativa, vanno distinte, per ciascuno di tali periodi d’imposta, tra coloro che hanno decrementato la “forza lavoro” complessiva da quelle che l’hanno incrementata. Le prime contribuiscono ad accrescere il numeratore del rapporto attraverso i relativi decrementi occupazionali complessivi e, ovviamente, non hanno diritto alla maggiorazione; le seconde contribuiscono ad alimentare il denominatore attraverso i relativi incrementi occupazionali complessivi.
Tale “fattore di correzione”, ove superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo – che rientra, evidentemente, tra coloro che hanno avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che, peraltro, ha anche contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto – al costo riferibile all’incremento occupazionale, come determinato al comma 3 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale).
Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1 la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo; viceversa, se il rapporto è pari a 0 non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.
La nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa, così come espressa nella relazione illustrativa di accompagnamento del D.Lgs. n. 216/2023, con l’obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio tendenzialmente in misura pari a quello che si sarebbe determinato se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
Come tale, la modifica deve intendersi applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e sulle relative dichiarazioni dei redditi.
Esempio
Per completezza, si riporta, di seguito, un esempio della modalità di calcolo della maggiorazione per le imprese appartenenti ad un gruppo interno, riprendendo, in parte, i dati del caso riportato a commento del comma 8 dell’articolo 5 del D.M. 25 giugno 2024, che va considerato integralmente sostituito dal seguente esempio alla luce della nuova formulazione del più volte citato comma 8 .
Si ipotizzi un gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):
- la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
- la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro (l’incremento del costo complessivo del personale inferiore al costo complessivo dei neoassunti può essere dovuto, ad esempio, a un minor ricorso allo straordinario rispetto all’anno precedente);
- la società C nel 2024 licenzia 10 dipendenti e non assume dipendenti, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell’esempio.
| Soc. A | Soc. B | Soc. C | Gruppo | |
| Spettanza maggiorazione | SI | SI | NO | SI |
| Incremento occupazionale complessivo | 50 | 90 | 140 | |
| Decremento occupazionale complessivo | (10) | (10) | ||
| Costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato | 2.000.000 | 3.600.000 | ||
| Incremento del costo complessivo del personale | 2.500.000 | 3.400.000 | ||
| Costo da maggiorare | 2.000.000 | 3.400.000 | ||
| Fattore di correzione | 7,14% | 7,14% | 10/140 = 7,14% | |
| Importo della riduzione | 2.000.000 x 7,14% = 142.800 | 3.400.000 x 7,14% = 242.760 | ||
| Costo su cui applicare la maggiorazione | 2.000.000 – 142.800 = 1.857.200 | 3.400.000 – 242.760 = 3.157.240 |
→ La società A ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione.
Il fattore di correzione, come sopra ampiamente descritto, sarà pari al rapporto tra la somma dei decrementi occupazionali complessivi (10), riferibili a tutte le società del gruppo interno, e la somma degli incrementi occupazionali complessivi (140), anch’essi riferibili a tutte le società del gruppo interno.
Il costo da maggiorare sarà pari a: 2.000.000 – 142.800 (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200.
→ La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione.
Il costo da maggiorare sarà pari a: 3.400.000 – 242.760 (il 7,14% di 3.400.000) = 3.157.240.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 4
- D.M. 25 giugno 2024
- D.M. 27 giugno 2025
- Agenzia delle Entrate, Circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E
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