2° Contenuto Riservato: Validità dell’assunzione di responsabilità dell’agente in caso di insoluti

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 17 APRILE 2026

Con l’Ordinanza n. 1252/2026 in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema di particolare rilievo nella disciplina del contratto di agenzia ossia la qualificazione giuridica delle dichiarazioni dell’agente con cui egli si assume la responsabilità per il mancato pagamento da parte dei clienti.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia, la dichiarazione con cui l’agente, successivamente alla conclusione degli affari e al loro mancato buon fine, si assume la responsabilità per il mancato pagamento da parte del cliente non integra un patto di star del credere, vietato dall’art. 1746, comma 3, c.c., ma costituisce una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.; ne consegue l’inversione dell’onere della prova, gravando sull’agente l’onere di dimostrare l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante e, in caso di persistente incertezza probatoria, operando la regola residuale di giudizio nel senso della sussistenza del debito.

Lo “star del credere”: evoluzione normativa

L’istituto dello “star del credere” – abrogato dall’art. 28 Legge n. 526/1999 – prevede una responsabilità in capo all’agente in caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei prodotti ordinati.

Fino alla data di entrata in vigore della norma abrogativa sopra citata, lo “star del credere” era disciplinato sia dalla legge (Codice civile), che dalla contrattazione collettiva (Accordi Economici Collettivi di settore).

Il Codice civile prevede l’istituto all’art. 1736 nell’ambito non del contratto di agenzia, bensì del contratto di commissione, disponendo che “il commissionario che in virtù di patto o di uso è tenuto allo “star del credere” risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione (…)”.
Tale norma risultava peraltro applicabile anche ai rapporti di agenzia, stante l’espresso richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 1746c.c., secondo cui l’agente “deve osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto”.

Gli AEC di settore offrivano invece una più puntuale regolamentazione della materia, indicando in particolare i criteri di quantificazione e la misura massima dell’addebito in capo all’agente.

L’art. 28 della Legge n. 526/1999 ha modificato l’art. 1746 del Codice civile, come segue:

1° comma (invariato):
L’Agente deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

2° comma (parzialmente modificato):
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c., in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto.

3° comma (nuovo):
È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

Sulla base delle modifiche apportate all’art. 1746 c.c., ne consegue che in caso di:

  • assenza di un accordo tra le parti: la responsabilità dell’agente a titolo di star del credere non sussiste per espressa previsione di legge (art. 1746, comma 2, c.c.);
  • accordo (contratto) che preveda, in via generale, la responsabilità dell’agente a titolo di “star del credere”:il patto deve ritenersi illegittimo per espressa previsione di legge (art. 1746, comma 3, c.c.);
  • accordo che preveda, eccezionalmente, la pattuizione dello star del credere:il patto risulta legittimo, ai sensi dell’art. 1746, comma 3 c.c., solo in presenza delle seguenti condizioni:

→ Eccezionalità del patto
deve trattarsi di uno specifico accordo stipulato di volta in volta per singoli casi;

→ Riferimento a singoli affari
l’accordo deve essere limitato a taluni e individuati affari, e pertanto non generalizzato, che per la loro natura e per il loro importogiustifichino l’assunzione di una garanzia da parte dell’Agente in caso di inadempimento totale o parziale del Cliente.

→ Rispetto del limite massimo della garanzia
l’impegno assunto dall’Agente non deve essere per un ammontare più elevato rispetto al valore della provvigione che per quello stesso affare l’Agente avrebbe diritto a percepire qualora il medesimo andasse a buon fine

→ Remunerazione
l’accordo deve prevedere un apposito corrispettivo a favore dell’Agente per la garanzia da questo assunta.

L’Ordinanza n. 1252/2026

I fatti di causa

La controversia trae origine da un rapporto di agenzia intercorso tra una società preponente e un agente, cessato per recesso datoriale motivato da irregolarità nella raccolta degli ordini (clienti inesistenti e mancati pagamenti). L’agente agiva per il pagamento delle provvigioni maturate; la società, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno, fondandosi su un documento sottoscritto dall’agente con cui questi dichiarava di “farsi carico” della perdita economica derivante dagli ordini rimasti insoluti.

La Corte d’Appello escludeva la responsabilità dell’agente, condannando la Società Preponente al pagamento di un importo di euro 19.094,00.

Avverso tale decisione, la Società Preponente proponeva ricorso in cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte accoglie il ricorso della società, ribaltando l’impostazione della Corte territoriale.

In particolare, la Suprema Corte, partendo dal presupposto che lo star del credere richiede un’assunzione anticipata e generalizzata del rischio di insolvenza del cliente, chiarisce che la dichiarazione dell’agente non può qualificarsi come patto di “star del credere”, poiché:

  • non è preventiva;
  • interviene dopo la conclusione degli affari e il loro esito negativo.

La dichiarazione dell’Agente viene invece qualificata giuridicamente dalla Suprema Corte come una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., con la conseguenza che sul piano processuale tale ricognizione:

  • non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione;
  • determina una astrazione meramente processuale della causa debendi;
  • comporta inversione dell’onere della prova.

Pertanto, è il dichiarante (l’agente) a dover dimostrare:

  • l’inesistenza,
  • l’invalidità,
  • o l’estinzione del rapporto sottostante.

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