1° Contenuto riservato: Le regole del cumulo internazionale per le pensioni con contributi esteri

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 27 OTTOBRE 2026

L’INPS deve valorizzare, ai fini del diritto alla pensione in regime internazionale, la contribuzione estera secondo le regole delle convenzioni applicabili, includendola nel calcolo dei requisiti anagrafici e contributivi e nella verifica dell’importo soglia della pensione di vecchiaia nel sistema misto; la contribuzione estera non ricade però sull’integrazione al minimo, che resta riferita solamente alla quota italiana, né determina l’ente istruttore, che rimane l’INPS per le sole prestazioni italiane

Premessa

L’INPS con la Circolare n. 107 del 20 novembre 2026, interviene sulla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia e all’estero, fornendo chiarimenti sui requisiti di accesso alla pensione e sui criteri di liquidazione.

In particolare il documento dell’INPS fornisce un riepilogo organico delle istruzioni già emanate negli anni e introduce ulteriori chiarimenti sulla gestione delle pensioni in regime di cumulo internazionale quando sono presenti periodi assicurativi esteri; i chiarimenti riguardano:

  • le condizioni per riconoscere la pensione in cumulo internazionale;
  • il ruolo dei periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996;
  • la verifica dell’importo soglia per la vecchiaia nel sistema misto;
  • l’integrazione al minimo;
  • l’individuazione dell’ente istruttore;
  • le modalità di presentazione della domanda dall’Italia o dall’estero.

I periodi assicurativi maturati all’estero

Va brevemente ricordato che in materia pensionistica, i periodi assicurativi maturati all’estero possono, in molti casi, essere totalizzati con quelli maturati in Italia per verificare il diritto alla pensione.

La totalizzazione, di regola, non trasferisce i contributi da uno Stato all’altro e non produce un’unica pensione calcolata sull’intera carriera. Serve a verificare il diritto alla prestazione; poi ciascun Paese liquida la propria quota, secondo la legislazione nazionale e in proporzione ai periodi assicurativi di competenza.

Può, inoltre, essere richiesto un periodo minimo di contribuzione: in alcuni casi rileva il requisito di 52 settimane, ma le condizioni dipendono dalla normativa applicabile e dalla convenzione interessata.

Alcuni periodi inferiori a 1 anno possono comunque essere considerati dall’altro Stato per perfezionare il diritto, secondo le regole previste.

Condizioni per riconoscere la pensione in cumulo internazionale

L’INPS con la Circolare in commento in riferimento alla valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del conseguimento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, ricorda che sono state fornite istruzioni con precedenti documenti di prassi.

Le istruzioni fornite hanno chiarito che, ai fini della verifica del diritto ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all’estero.

I periodi assicurativi esteri, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, rilevano ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale; a tali fini, se sovrapposti a quelli italiani, sono valutati una sola volta.

La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della facoltà di cumulo.

Ai fini di tale valutazione, i periodi assicurativi esteri rilevano per il diritto alla pensione in regime di cumulo come se si trattasse di analoghi periodi italiani.

Il documento dell’INPS chiarisce che in applicazione della maggior parte degli Accordi o Convenzioni bilaterali, qualora il diritto alla pensione venga raggiunto esclusivamente con i periodi assicurativi maturati in base alla legislazione italiana, compreso in regime di cumulo, la totalizzazione con i periodi maturati all’estero non è necessaria.

I periodi esteri non sovrapposti rilevano anche per determinare l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, influenzando:

  • i requisiti di accesso;
  • gli istituti applicabili;
  • il sistema di calcolo (retributivo/misto/contributivo).

La misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale

La misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale viene calcolata in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.

Resta fermo che i periodi assicurativi esteri, ove collocati temporalmente anteriormente al 1° gennaio 1996, rilevano per la determinazione del sistema di calcolo dei pro-quota della pensione in regime di cumulo determinata dall’INPS.

Nel calcolo dei pro-quota, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole.

Verifica dell’importo soglia: vecchiaia in cumulo – sistema misto

La pensione di vecchiaia in regime di cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla Gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

Pertanto, il requisito dell’importo soglia deve essere verificato per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo quando il trattamento pensionistico è liquidato nel sistema misto e il soggetto, di età inferiore ai 71 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027), risulti, da ultimo, iscritto alla Gestione separata.

Nei casi in cui debba essere liquidata una pensione di vecchiaia in regime di cumulo nel sistema misto a un soggetto che abbia, da ultimo, contributi accreditati nella Gestione separata, la Struttura territorialmente competente dell’INPS, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della Legge n. 228/2012, deve verificare anche il raggiungimento del requisito dell’importo soglia.

Tuttavia, per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, tale verifica non è necessaria quando, successivamente all’ultima contribuzione versata in Italia nella Gestione separata, il soggetto può fare valere periodi assicurativi esteri che, secondo le disposizioni sulla totalizzazione internazionale, sono valorizzabili, ai fini del diritto alla pensione in regime cumulo, in una Gestione previdenziale per la quale non opera tale requisito.

Pertanto, in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto esclusivamente con contribuzione versata e/o accreditata in un Fondo speciale e, da ultimo, nella Gestione separata, al fine di stabilire se possa essere esclusa la verifica del requisito dell’importo soglia è necessario valutare la natura dei periodi di lavoro svolti all’estero, come certificati dall’Istituzione previdenziale estera.

Conseguentemente, se l’attività svolta all’estero non è assimilabile a quella che comporterebbe l’iscrizione a un Fondo speciale in Italia o in mancanza del Fondo estero corrispondente, l’importo soglia deve essere verificato in conformità ai criteri suindicati.

Se, invece, oltre alla Gestione separata come ultima gestione e al Fondo speciale, risultano coinvolte nel cumulo anche forme assicurative in cui è possibile, secondo le regole della totalizzazione internazionale, valorizzare i periodi assicurativi esteri indipendentemente dalla loro qualificazione, la verifica del requisito dell’importo soglia non è necessaria.

L’integrazione al trattamento minimo: effetti dei periodi esteri anteriori al 1996

La Circolare dell’INPS chiarisce che l’integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta anche nelle pensioni in cumulo internazionale liquidate nel sistema misto, purché vi sia almeno una quota a carico di una gestione che prevede tale beneficio.

Un aspetto interessante della Circolare riguarda il ruolo dei periodi esteri anteriori al 1996: essi possono rendere possibile l’integrazione al minimo anche quando tutta la contribuzione italiana è collocata temporalmente dopo il 1° gennaio 1996.

La Circolare fornisce un esempio concreto per illustrare questa possibilità.

Ai fini della verifica reddituale, devono essere considerati anche i redditi e le prestazioni percepite all’estero, inclusi i pro‑rata esteri.

ESEMPIO
Se il soggetto ha maturato 15 anni di periodi assicurativi all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996 e successivamente è iscritto in Italia al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alla Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria, la pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è integrabile al trattamento minimo, al ricorrere delle condizioni previste.Ciò vale anche se l’intera contribuzione accreditata nelle Gestioni previdenziali italiane si colloca temporalmente dal 1° gennaio 1996.Ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo della pensione in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati membri (pensione e/o pro-rata estero), nonché di eventuali redditi conseguiti all’estero.

Modalità di presentazione della domanda in relazione alla residenza del soggetto richiedente

Le modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale sono diverse in relazione alla residenza del soggetto richiedente.

Il soggetto residente in Italia, di regola, presenta la domanda di pensione tramite la procedura telematica e può scegliere la tipologia di prodotto pensionistico.

Il soggetto residente in un Paese che applica i regolamenti UE o gli Accordi o le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta, di regola, la domanda all’Istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.

L’Istituzione estera invia alla competente sede Polo dell’INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale; in tale sede, l’Istituzione estera può:
allegare la domanda presentata dall’interessato o dall’Istituto di patronato, contenente la specifica indicazione della tipologia di prodotto pensionistico richiesto (pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata flessibile, pensione per i lavoratori precoci, opzione donna, pensioni in regime di cumulo, ecc.);
segnalare eventuali manifestazioni di volontà del richiedente negli appositi riquadri della suddetta modulistica riservati alle note.

Tuttavia, può accadere che l’Istituzione estera non comunichi all’INPS tali indicazioni, anche quando l’interessato o l’Istituto di patronato abbiano manifestato la volontà di richiedere uno specifico trattamento pensionistico italiano.

In ogni caso, la Struttura territorialmente competente dell’INPS non deve limitarsi alla prestazione eventualmente indicata nella documentazione trasmessa dall’Istituzione estera, espressa in modo generico come pensione di vecchiaia o anticipata, ma deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa dell’interessato e verificare tutte le diverse possibilità di accesso al trattamento pensionistico previste dalla normativa vigente. Tale valutazione è finalizzata a garantire il trattamento più favorevole e a salvaguardare la decorrenza del trattamento pensionistico.

Inoltre, prima di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, la medesima Struttura territoriale dell’INPS deve informare l’interessato sulle diverse possibilità di accesso alla pensione emerse in fase di istruttoria e sui relativi effetti. In tale modo, l’interessato può effettuare una scelta consapevole in ordine alla prestazione da conseguire.

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