COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 27 OTTOBRE 2026
Con il Messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026, l’INPS riepiloga gli obblighi dichiarativi a carico dei pensionati che percepiscono redditi da lavoro autonomo, individuando le categorie interessate, le esclusioni, le modalità di comunicazione e le conseguenze dell’omissione.
La scadenza da rispettare è il 2 novembre 2026, termine entro il quale i titolari di pensione con decorrenza entro il 2025, soggetti al divieto di cumulo parziale, devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2025. L’adempimento discende dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 503/1992, che collega la comunicazione previdenziale al termine previsto per la dichiarazione fiscale.
Premessa
Con il Messaggio 15 ottobre 2026, n. 3281, l’Istituto fornisce chiarimenti sui pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025.
In particolare, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2025, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 2 novembre 2026 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025.
Non tutti i pensionati devono presentare il RED.
L’obbligo riguarda esclusivamente i titolari di trattamenti pensionistici ancora soggetti a limitazioni nel cumulo con i redditi da lavoro autonomo. Per numerose pensioni, infatti, la cumulabilità è ormai integrale.
Pensioni cumulabili: chi è escluso dalla dichiarazione
Il Messaggio conferma le principali categorie esonerate dall’adempimento.
| Trattamento pensionistico | Regime |
| Pensioni e assegni di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994 | Esclusione |
| Pensioni di vecchiaia, comprese quelle contributive | Cumulo integrale |
| Pensioni di anzianità e prepensionamenti AGO e gestioni sostitutive/esclusive | Cumulo integrale dal 2009 |
| Pensioni e assegni di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione | Esclusione dal divieto parziale ex art. 10 |
Per il raggiungimento dei 40 anni possono rilevare anche contributi successivi al pensionamento, purché già utilizzati per liquidare supplementi.
L’esclusione dal divieto parziale non elimina necessariamente ogni riduzione dell’assegno. Continua infatti ad applicarsi, quando ne ricorrono i presupposti, la riduzione prevista dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 335/1995, secondo la tabella G, anche in presenza di 40 anni di contribuzione.
Pensioni di invalidità: la soglia di 7.844,20 euro
Per i titolari di pensione o assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto parziale, l’INPS richiama una specifica esclusione.
Se il reddito da lavoro autonomo percepito nel 2025 non supera 7.844,20 euro, non opera concretamente il divieto di cumulo previsto dall’art. 10del D.Lgs. n. 503/1992.
L’importo corrisponde al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al 2025.
La soglia di 7.844,20 euro non rappresenta una franchigia generale applicabile a tutte le pensioni. Riguarda la particolare fattispecie delle pensioni e degli assegni di invalidità disciplinata dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 503/1992.
Redditi che non rilevano ai fini del cumulo
Il Messaggio individua alcune entrate che, pur percepite da pensionati, non costituiscono redditi da lavoro rilevanti per il divieto.
| Reddito o compenso | Trattamento |
| Attività socialmente utili per il reinserimento degli anziani | Escluso |
| Indennità e gettoni degli amministratori locali ex art. 82 TUEL | Esclusi |
| Indennità per cariche pubbliche elettive | Escluse |
| Indennità per funzioni di giudice tributario | Escluse |
| Remunerazioni dei sacerdoti ex Legge n. 222/1985 | Escluse |
L’esclusione deve essere riferita alla specifica disciplina del cumulo pensionistico e non comporta automaticamente l’irrilevanza fiscale delle somme.
Pensionati pubblici, giornalisti e lavoratori sportivi
Il documento dedica attenzione anche ad alcune categorie particolari.
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità, comprese determinate pensioni privilegiate e quelle derivanti da dispensa dal servizio per inabilità.
Per i trattamenti interessati, la disciplina prevede che la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sia cumulabile con il reddito autonomo nella misura del 70%, con trattenute comunque non superiori al 30% del reddito da lavoro autonomo.
È prevista una specifica esclusione per determinati trattamenti privilegiati del personale del comparto difesa e sicurezza transitato all’impiego civile per inidoneità.
Le istruzioni riguardano inoltre le pensioni di invalidità dell’ex gestione sostitutiva INPGI, i pensionati soggetti a limitazioni che svolgono lavoro sportivo e i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in regime non esclusivo.
Per i magistrati onorari confermati che non optano per l’esclusività, il compenso costituisce reddito da lavoro autonomo ai fini del cumulo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione fiscale.
La qualificazione previdenziale dell’attività assume quindi rilievo anche quando il trattamento tributario segue regole differenti.
Quali importi devono essere dichiarati
I redditi da lavoro autonomo devono essere comunicati:
- al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- al lordo delle ritenute fiscali.
Il reddito d’impresa deve essere indicato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
La corretta determinazione dell’importo è fondamentale, perché costituisce la base per l’applicazione delle eventuali trattenute pensionistiche.
Come presentare la dichiarazione
L’adempimento si effettua attraverso il servizio INPS “RED Precompilato”, accessibile con SPID di livello almeno 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.
Il percorso operativo è:
- Portale INPS → ricerca “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” → RED Precompilato → “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.
La procedura richiede di indicare i redditi del pensionato distinguendo i periodi di lavoro.
Per ogni tipologia reddituale possono essere inseriti fino a 6 periodi annui, specificando mese e anno iniziale, mese e anno finale e importo percepito. I periodi devono essere ordinati cronologicamente e non sovrapporsi.
In assenza di reddito, nei campi richiesti devono essere indicati il periodo gennaio-dicembre dell’anno interessato e l’importo zero.
Dichiarazione preventiva per il 2026
Accanto alla comunicazione a consuntivo dei redditi 2025, il Messaggio ricorda un secondo adempimento.
I pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività autonoma nel 2026 devono dichiarare anche il reddito che prevedono di conseguire nell’anno in corso.
| Dichiarazione | Redditi | Finalità |
| Consuntiva 2025 | Redditi effettivi 2025 | Determinazione definitiva delle trattenute |
| Preventiva 2026 | Redditi presunti 2026 | Calcolo provvisorio delle trattenute |
| Consuntiva 2026 | Redditi effettivi 2026, da comunicare nel 2027 | Conguaglio delle trattenute |
Le dichiarazioni sono dovute anche quando i redditi non sono cambiati rispetto a quelli già comunicati. L’assenza di variazioni non costituisce, di per sé, un esonero dall’adempimento.
Omessa dichiarazione: sanzione particolarmente gravosa
L’art. 10, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 503/1992 prevede che il pensionato obbligato che omette la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo debba versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
L’importo viene recuperato mediante trattenute sulle rate pensionistiche.
Il rischio non riguarda soltanto il ricalcolo della pensione. L’omissione può comportare una conseguenza economica molto rilevante, distinta dalle ordinarie trattenute derivanti dal regime di incumulabilità.
È quindi essenziale verificare preventivamente l’effettiva sussistenza dell’obbligo e rispettare la scadenza.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, art. 10
- Legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 1, comma 42
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 72
- D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 19
- INPS, Circolare 9 dicembre 2008 n. 108
- INPS, Circolare 28 luglio 2022, n. 92
- INPS, Circolare 22 settembre 2025, n. 127
- INPS, Circolare 24 luglio 2026, n. 79
- INPS, Messaggio 15 ottobre 2026, n. 3281
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