CIRCOLARE MONOGRAFICA
Analisi puntuale di casistiche giursprudenziali
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 GIUGNO 2026
Rientra nel delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di supremazia e approfittando della situazione del mercato occupazionale a lui favorevole, costringa il dipendente ad accettare trattamenti retributivi deteriori o condizioni lavorative peggiorative rispetto a quelle dovute, mediante la prospettazione, anche implicita, della perdita del posto di lavoro o di altre conseguenze pregiudizievoli per il dipendente.
Premessa
La minaccia del datore di lavoro nei confronti del dipendente per costringerlo ad accettare condizioni peggiorative o sfavorevoli può configurare diverse violazioni normative.
Va in primo luogo ricordato che l’articolo 509 del Codice penale, prevede una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non adempie gli obblighi derivanti da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi competenti.
Tale disposizione tutela il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione previsto dall’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La violazione di tale principio è soggetta a diffida amministrativa e può comportare sanzioni sia nel caso di inosservanza fino a cinque lavoratori che oltre cinque lavoratori.
Tale disposizione prevede, infatti, che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.”.
Il datore di lavoro ha l’obbligo generale di garantire la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile. Tale responsabilità si estende alla predisposizione di misure atte a preservare la salute e la dignità del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale.
L’utilizzo di minacce per imporre modifiche peggiorative alle condizioni di lavoro può inoltre integrare comportamenti contrari ai principi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro subordinato, con possibili conseguenze sia sul piano amministrativo che civilistico per il datore di lavoro.
Vediamo, con il presente approfondimento, di analizzare alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull’argomento.
Commette il reato di estorsione il datore di lavoro che induce il dipendente con minaccia ad accettare posizioni peggiorative
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21081 dell’8 giugno 2026 , ha affermato che è sufficiente la velata minaccia del datore di lavoro a far scattare l’estorsione nei confronti del dipendente.
Nel caso in esame, con sentenza del settembre 2023, il Tribunale aveva assolto due imprenditori dal reato di estorsione con la formula “il fatto non sussiste”.
Con sentenza deliberata dell’aprile 2025, la Corte di Appello, ha riformato la sentenza di primo grado e, di conseguenza, ha condannato i due imprenditori al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.
I due imprenditori, tramite il proprio legale, sono ricorsi in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della Corte di Appello.
Nel ricorso in Cassazione, relativamente ad uno dei motivi di ricorso che interessa il presente commento, i ricorrenti deducono che l’istruttoria dibattimentale, secondo la difesa, avrebbe dimostrato che:
- le presunte minacce del datore di lavoro sarebbero intervenute nella fase antecedente all’instaurazione del rapporto;
- il lavoratore non avrebbe manifestato lagnanze o rimostranze prima di un anno e mezzo dall’inizio dell’attività;
- fino a Pasqua 2017 i rapporti tra il datore di lavoro e il dipendente erano stati ottimi, tanto da trascorrere insieme la giornata di Pasquetta;
- fino a quel momento, il datore di lavoro non avrebbe posto in essere alcuna minaccia di licenziamento, neppure larvata;
- durante il rapporto, non sarebbero state imposte condizioni peggiorative rispetto a quelle concordate prima dell’assunzione;
- nel periodo marzo-giugno 2017, la retribuzione sarebbe stata regolarmente corrisposta mediante bonifico;
- il lavoratore non sarebbe mai stato demansionato.
Tali elementi secondo i datori di lavoro ricorrenti dimostrerebbero che la minaccia di licenziamento, quand’anche sussistente, non avrebbe avuto natura estorsiva, non essendo stata finalizzata a ottenere la rinuncia a condizioni contrattuali già convenute, ad altri diritti spettanti al lavoratore né ad imporre un trattamento economico deteriore rispetto a quello pattuito.
A sostegno della censura, la difesa richiama il recente principio di diritto secondo cui l’estorsione contrattuale non ricorre quando, nel momento genetico del rapporto di lavoro, il datore prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunità lavorativa, essendo configurabile il reato soltanto ove la minaccia sopravvenga nella fase esecutiva del rapporto e sia diretta a modificare in senso peggiorativo le originarie pattuizioni.
Osserva la Cassazione che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento del nesso eziologico e di ricostruzione del fatto secondo il criterio del “più probabile che non”, valorizzando gli elementi istruttori acquisiti anche ai fini della qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti.
In particolare, i giudici di appello hanno dato atto dell’esistenza di un diverso orientamento interpretativo in ordine alla configurabilità del delitto di estorsione nell’ambito dei rapporti di lavoro; tuttavia, con motivazione ampia, coerente e priva di manifeste illogicità, hanno ritenuto di aderire all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di supremazia e approfittando della situazione del mercato occupazionale a lui favorevole, costringa il lavoratore ad accettare trattamenti retributivi deteriori o condizioni lavorative peggiorative rispetto a quelle dovute, mediante la prospettazione, anche implicita o larvata, della perdita del posto di lavoro o di altre conseguenze pregiudizievoli per il dipendente.
Tale approdo interpretativo, condiviso dalla Cassazione, si pone in linea con il consolidato principio secondo cui la minaccia rilevante ai fini dell’art. 629 cod. pen. può manifestarsi anche in forma indiretta, implicita o allusiva, purché sia idonea a comprimere in modo significativo la libertà di autodeterminazione della persona offesa, inducendola a tollerare condizioni pregiudizievoli che, in assenza della pressione esercitata dall’agente, non avrebbe accettato.
In questa prospettiva, la condizione di particolare debolezza economica del lavoratore e la concreta difficoltà di reperire alternative occupazionali sono state ritenute circostanze decisive ai fini dell’accertamento della coartazione della volontà della vittima e della conseguente configurabilità della fattispecie estorsiva.
Muovendo da tali critiche, la Corte distrettuale ha ritenuto, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, che le condotte realizzate dai ricorrenti abbiano oltrepassato i limiti del mero inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, assumendo invece i connotati della condotta costrittiva richiesta dall’art. 629 cod. pen.
I giudici di appello hanno infatti evidenziato come, nel corso dell’intero rapporto lavorativo, i ricorrenti abbiano reiteratamente prospettato alla persona offesa l’ingiusta alternativa tra l’accettazione di condizioni lavorative e retributive progressivamente più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite e la perdita dell’occupazione. Tale pressione veniva esercitata ogniqualvolta il lavoratore rivendicava il pagamento delle retribuzioni concordate, il rispetto dell’orario di lavoro, il riconoscimento delle mansioni per le quali era stato assunto ovvero, quantomeno, la fornitura dei prescritti presidi antinfortunistici.
In tale contesto, osserva la Cassazione, le ripetute allusioni alla scarsità delle opportunità occupazionali presenti nel mercato del lavoro, unitamente alle velate minacce di licenziamento, sono state correttamente interpretate dai giudici di merito come strumenti di coercizione psicologica finalizzati a indurre il dipendente ad accettare condizioni lavorative deteriori e contra ius, mediante lo sfruttamento della sua posizione di debolezza contrattuale ed economica.
Risponde di estorsione il datore di lavoro che sfrutta i dipendenti sotto la minaccia del licenziamento
La Corte di Cassazione con la Sentenza depositata il 17 novembre 2025, n. 37362 , ha affermato che scatta la condanna per estorsione a carico del datore che sfrutta i lavoratori sotto la minaccia di licenziarli.
La Corte d’Appello aveva condannato un datore di lavoro per i reati di estorsione continuata in danno di due dipendenti per reati commessi; i giudici di secondo grado hanno ritenuto accertata, alla stregua delle dichiarazioni rese da una dipendente in merito allaesistenza di un rapporto di lavoro “in nero” con il titolare della società, che con la condotta estorsiva, dietro minaccia di licenziamento ed effettivo licenziamento dopo averla ingiustamente accusata del furto di alcuni prodotti da forno, aveva unilateralmente modificato l’accordo convenuto con la dipendente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, omettendo di corrispondere, per oltre 6 mesi, alcuna retribuzione e poi, alla richiesta di pagamento, licenziato la predetta.
La Corte di appello ha ritenuto accertato che l’imputato avesse unilateralmente modificato le condizioni economiche del rapporto di lavorocorrispondendo alla dipendente per la giornata lavorativa di domenica, una retribuzione di dieci euro, inferiore a quanto convenuto, licenziandola a causa delle lamentele di questi.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso, dopo avere richiamato la variegata casistica giudiziaria concernente il tema del delitto di estorsione, realizzato attraverso lo strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, ha dato atto della sostanziale univocità della giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione degli elementi strutturali del reato di estorsione nelle fattispecie in materia di rapporti di lavoro.
La Cassazione ha rilevato che “A dispetto della diversità delle singole fattispecie, il panorama della giurisprudenza di legittimità restituisce un quadro di assoluta coesione; è costante nella giurisprudenza di legittimità il richiamo al principio massimato secondo il quale “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate“(Cass. n. 3724 del 29 ottobre 2021).
La sentenza ha inoltre rilevato “come il discrimine che segna il confine tra ipotesi di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell’accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l’interruzione del rapporto (attraverso il licenziamento del dipendente o l’imposizione delle dimissioni)“.
“Il vantaggio perseguito (costituente ingiusto profitto)“, prosegue la sentenza indicata, “può essere rappresentato non solo da modificazioni delle pattuizioni contrattuali che riducano o eliminino diritti del lavoratore (ciò che costituisce il danno subito dalla persona offesa), consentendo al datore di lavoro risparmi di spesa o minori esborsi, ma anche dall’imposizione di formule contrattuali che, simulando la regolamentazione del rapporto in termini difformi da quelli reali e riconoscendo al dipendente livelli retributivi e indennità in realtà non corrisposte, comporta per il datore di lavoro il vantaggio di impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, mentre costoro sono costretti a subire conseguenze patrimoniali negative (cfr. anche Cassazione n. 677 del 10 ottobre 2014)”.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia che si configura l’estorsione “contrattuale” a carico del datore che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole, perché l’offerta prevale sulla domanda, costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retribuitivi deteriori e non adeguati alle prestazioni eseguite: il tutto sotto la minaccia, anche velata, di licenziamento. E ciò perché si configura l’ingiusto profitto. Lo stesso criterio vale per la busta paga gonfiata: risulta che il lavoratore guadagni di più di quanto percepisca in realtà, con un danno patrimoniale che comprende gli obblighi verso il fisco.
Va condannato per estorsione il datore che sotto la minaccia del licenziamento decurta lo stipendio
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 41985/2022 ha affermato che rischia una condanna per estorsione il datore di lavoro che, sotto la minaccia del licenziamento, decurta lo stipendio ai dipendenti facendo restituire parte degli emolumenti in contanti.
La Corte di Appello nel confermare la pronuncia del Tribunale, condannava due imprenditori perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di estorsione in danno di una dipendente per averla costretta, in qualità di datori di lavoro, a restituire parte dello stipendio percepito mensilmente come dipendente, con la minaccia del licenziamento.
Avverso la Sentenza sfavorevole i due datori di lavoro sono ricorsi in Cassazione.
I giudici di legittimità evidenziano che la Corte di appello per riscontrare le critiche contenute nell’atto d’impugnazione ha richiamato gli stessi dati probatori esaminati dal primo giudice; inoltre, l’analisi delle risultanze istruttorie non risulta inficiata da vizi logici macroscopici o di manifesta evidenza, prospettiva sostanzialmente estranea alla stessa prospettazione di parte, incentrata su diversi (e, in realtà, poco plausibili) parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- Corte di cassazione, Sentenza 7 novembre 2022, n. 41985
- Corte di cassazione, Sentenza 17 novembre 2025, n. 37362
- Corte di cassazione, Sentenza 8 giugno 2026, n. 21081
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