CIRCOLARE MONOGRAFICA
I tratti essenziali della riforma in oggetto ed i temi più interessanti trattati dal D.M. 7 luglio 2026
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 29 SETTEMBRE 2026
In data 16 settembre 2026 è stato pubblicato il Decreto 7 luglio 2026 del Ministro per lo Sport e i Giovani che individua il primo elenco delle attività riconosciute come “sportive”, ex art. 5, D.Lgs. n. 39/2021.
Tali attività non rientrano tra quelle già svolte nell’ambito di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Le otto discipline ufficialmente riconosciute sono le seguenti: Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball, Padbol.
Tutte le attività saranno inserite nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd), con i relativi codici identificativi, ai fini dell’iscrizione degli enti sportivi dilettantistici tramite gli Enti di Promozione Sportiva affilianti.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 , n. 37 , n. 38 , n. 39 e n. 40 ”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che:
- viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva;
- non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- in ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria;
- viene fissato a 14 anni età, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
a) fino ad euro 5.000 – esenzione fiscale e contributiva,
b) tra euro 5.000 ed euro 15.000 – soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti,
c) oltre euro 15.000 – soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.
In data 31 ottobre 2023, l’INPS – con Circolare n. 88 – ha fornito i relativi chiarimenti da un punto di vista previdenziale.
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 7/E/2026 – ha fornito i relativi dettagli di natura fiscale.
Ora, il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026 (pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero il 16 settembre 2026) ha riconosciuto ufficialmente la natura sportiva a otto nuove attività: Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Tchoukball, Padbol, Speed Down, Kurash e Gushtingiri.
Nell’analisi che segue, i tratti essenziali della riforma in oggetto ed i temi più interessanti trattati dal Decreto in commento.
La riforma del lavoro sportivo
La riforma si focalizza, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, nell’eliminare la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e andando a prevedere una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo.
In particolare, relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, viene definita la forma del contratto, la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato, nonché la disciplina del patto di non concorrenza.
Pertanto, a mente dell’art. 25 (come modificato dal decreto “correttivo”), viene definito lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi:
– coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
– tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata.
Quanto ai collaboratori amministrativo gestionali, viene precisato che tali figure non sono definite e non rientrano nella disciplina dei lavoratori sportivi ma per essi il legislatore ha previsto l’applicazione del medesimo e particolare regime agevolato fiscale e previdenziale previsto per i lavoratori sportivi.
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto, dunque, di un rapporto di lavoro:
- subordinato,
- autonomo,
- autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ex art. 409, cod. proc. civ..
Forma del contratto di lavoro
Nell’ambito del lavoro subordinato, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.
Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.
Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.
L’attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo deve essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta.
Nel contratto individuale, inoltre, deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Viene prevista anche una “specialità” nel contratto di lavoro a tempo determinato: il contratto di lavoro subordinato sportivo può infatti contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Viene ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Stante la specialità di tale contratto a termine, nel rapporto di lavoro sportivo non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine “ordinario” previsti dall’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015.
Le novità sul volontariato nelle attività sportive
A mente dell’art. 29, D.Lgs. n. 36/2021, le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
I requisiti essenziali per inquadrare la figura del volontario sono i seguenti:
→ deve essere svolta nell’ambito delle attività istituzionali;
→ consiste nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport;
→ deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente:
- le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di euro 150 mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Quanto alle incompatibilità previste dalla norma, si segnala che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I pubblici dipendenti, se operano in qualità di volontari ovvero se prestano la propria attività fuori dagli orari di lavoro a favore di società e associazioni dilettantistiche, potranno continuare ad operare nello sport previa comunicazione all’amministrazione di competenza.
L’intervento dell’INL: Circolare n. 2/2023 e Nota prot. n. 460/2023
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare 25 ottobre 2023, n. 2 – ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo, alla luce delle novità introdotte dai decreti attuativi al D.Lgs. n. 36/2021.
A carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) sussiste l’obbligo di comunicareal Registro delle attività sportive dilettantistiche (art. 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.
L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il 30° giorno del mese successivoall’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego.
Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 26 ottobre 2023, prot. n. 460 – ha chiarito che il mancato adempimento dell’obbligocomunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al CPI.
Le prime indicazioni INAIL: Circolare n. 46/2023
L’INAIL – con Circolare 27 ottobre 2023, n. 46 – ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo in ambito sportivo.
Sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i seguenti soggetti:
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani assunti con il contratto di apprendistato,
- i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico,
- i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017.
Per quanto riguarda le retribuzioni da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati, la retribuzione dei lavoratori sportivi da assumersi ai fini della determinazione del premio è quella individuata effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito annualmente.
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l’imponibile contributivo per la quota di competenza.
Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:
→ Atleti: voce 0590 della gestione Industria con tasso medio di tariffa 79,00‰;
→ Tecnici istruttori: voce 0610 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 9,00‰;
→ Allenatori, maestri e selezionatori: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰;
→ Direttori di gara: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰.
L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi con tasso medio del 5,00‰.
Restano esclusi dall’INAIL i seguenti soggetti:
– i lavoratori sportivi titolari di co.co.co ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della Legge n. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
– gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
– i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza,
– il personale sportivo militare
– i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).
Le istruzioni operative INPS: Circolare n. 88/2023
L’INPS – con Circolare 31 ottobre 2023, n. 88 – ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2023.
L’aliquota contributiva di finanziamento è pari al 33% della retribuzione o compenso imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).
È dovuto il contributo di solidarietà, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale previsto annualmente.
Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportiveiscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS.
Gli Enti del terzo settore che siano già in possesso di una matricola DM – oltre al CSC 1.18.08, che in via generale identifica l’attività sportiva svolta da società e da associazioni sportive dilettantistiche (analogamente a quanto succede nell’ambito dello sport professionistico) – potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti, esponendoli con il corrispondente codice “Tipolavoratore”, nell’ambito della matricola già in essere.
Allo stesso modo, laddove l’Ente del terzo settore non sia già in possesso di una matricola DM e chieda l’apertura di una posizione per l’attività di servizi svolta, potrà esporre in tale matricola (classificata in base all’attività svolta dall’ente e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovesse assumere.
L’ulteriore intervento INPS sull’apprendistato professionalizzante nel lavoro sportivo
L’INPS – con Circolare 10 novembre 2023, n. 91 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli obblighi informativi e contributivi afferenti alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti (di età compresa tra i 18 ed i 23 anni).
Com’è noto, il contratto di apprendistato ex D.Lgs. n. 81/2015 deve avere una durata minima di 6 mesi e la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni.
A mente dell’art. 1, comma 154, Legge n. 234/2021, in tema di regime contributivo apprendistato nel professionismo, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (nella misura dell’1,61%).
Inoltre i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS).
L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Lavoro sportivo e fiscalità: l’intervento dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 7 agosto 2026, n. 7 – ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, ex D.Lgs. n. 36/2021.
Al riguardo, l’AE ha ribadito che i compensi sono imponibili fiscalmente solo al superamento della soglia pari ad euro 15.000 annui: tale plafond si applica a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza e dalla relativa tipologia contrattuale utilizzata.
Pertanto, l’esenzione trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori sportivi inquadrati con contratto di lavoro subordinato nel settore dilettantistico e sulla quota eccedente euro 15.000 si applicano le regole ordinarie di tassazione previste dal TUIR in base alla tipologia di reddito (lavoro dipendente, assimilato o autonomo), con l’applicazione delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta, ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.
L’AE ha, poi, ribadito che – sebbene i rimborsi spese forfetari riconosciuti ai volontari sportivi per manifestazioni ed eventi (nel limite massimo di euro 400 mensili) non concorrono a formare il reddito – tali somme concorrono al raggiungimento del limite complessivo di esenzione di euro 15.000.
Qualora il volontario superi tale soglia (per effetto del cumulo con compensi percepiti come lavoratore autonomo sportivo) il rimborso forfetario perde la sua natura agevolata, diventando interamente imponibile.
Per quanto riguarda l’IRAP, il documento di prassi in commento ha confermato l’esclusione dalla base imponibile (fino alla soglia di euro 85.000 annui) per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo e, per quanto riguarda l’estensione di tale beneficio, viene chiarito che l’esclusione si applica a tutte le collaborazioni coordinate e continuative dell’area dilettantistica.
Pertanto, vengono inclusi a pieno titolo anche i collaboratori impegnati in mansioni di carattere amministrativo-gestionale, in virtù del raccordo normativo con l’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021.
Le novità sull’iscrizione al RASD di ulteriori attività sportive
Il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026 ha riconosciuto ufficialmente la natura sportiva delle seguenti 8 nuove attività:
→ Yoga,
→ Droni FPV,
→ Dodgeball,
→ Tchoukball,
→ Padbol,
→ Speed Down,
→ Kurash e
→ Gushtingiri.
Tali discipline possono pertanto essere svolte a pieno titolo come attività sportive dilettantistiche (che precedentemente non rientravano in FSN, DSA e EPS) e sono soggette alle stesse regole, tutele e obblighi previsti dalla riforma dello Sport per qualsiasi altra disciplina.
Le ASD e le SSD che praticano queste attività possono ora iscriversi ufficialmente al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) tramite i relativi enti di promozione sportiva affilianti, ottenendo i codici identificativi dedicati.
Grazie all’adeguamento degli statuti e della governance gli enti che operano in questi settori:
- beneficiano della piena personalità giuridica (se acquisita) e dell’applicazione delle norme del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, tesseramento e diritti/doveri associativi;
- possono accedere al regime fiscale agevolato previsto per gli enti sportivi riconosciuti (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per i tesserati, esenzioni Iva per le attività istituzionali, ecc.);
- possono erogare compensi ai lavoratori sportivi, istruttori e collaboratori applicando il regime di favore previdenziale e fiscale, come la franchigia esente da Irpef fino ad euro 15.000 annui e l’esenzione fino ad euro 5.000 annui ai fini previdenziali (contributi INPS).
Per operare legalmente a pieno titolo, le realtà sportive devono però rispettare la normativa vigente:
- requisiti dello statuto: gli statuti di ASD e SSD devono essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 36/2021 (assenza di scopo di lucro, denominazione sociale corretta, oggetto sociale sportivo, ecc.);
- certificazioni mediche: diventa obbligatorio richiedere ai praticanti i certificati medici per l’attività sportiva (agonistica o non agonistica a seconda dei regolamenti tecnici approvati);
- regolamenti tecnici: le attività vanno svolte in conformità ai regolamenti tecnici ufficiali depositati e gestiti dagli organismi affilianti;
- adempimenti sul lavoro: l’inquadramento dei collaboratori deve seguire la Riforma dello Sport (comunicazioni al centro per l’impiego tramite RASD, superamento delle franchigie, sicurezza sul lavoro).
L’inserimento delle 8 nuove discipline nel RASD tramite il D.M. 7 luglio 2026 consente ad associazioni e società che le praticano in via esclusiva di accedere alle agevolazioni fiscali e ai regimi dedicati agli enti sportivi dilettantistici, con riferimento ai seguenti aspetti:
Iscrizione al RASD per l’ottenimento dei codici attività ufficiali e personalità giuridica/riconoscimento sportivo. In pratica, il RASD serve a certificare la natura dilettantistica di ASD e SSD conferendo loro esistenza ufficiale e riconoscimento giuridico nel sistema sportivo italiano. Permette inoltre di accedere ai regimi di favore e alle detassazioni previste per il settore non profit e sportivo (come la decommercializzazione delle quote associative). Il RASD è l’unico strumento che consente di ricevere finanziamenti o contributi pubblici da parte di enti statali o sportivi e funge da snodo telematico centrale (sostituendo i centri per l’impiego) per l’invio delle comunicazioni obbligatorie e la gestione dei contratti dei collaboratori sportivi.
Accesso al regime 398/1991. Gli enti sportivi dilettantistici possono optare per il regime agevolato forfettario IVA/IRES riservato alle ASD/SSD con proventi commerciali non superiori ad euro 400.000 annui. Il D.M. 7 luglio 2026 non modifica direttamente i requisiti generali della Legge n. 398/1991, ma amplia la platea dei beneficiari. Consentendo l’inserimento di queste attività nel RASD il decreto sblocca di fatto l’accesso al regime forfettario agevolato per tutte le ASD e SSD che le gestiscono. Le associazioni e società dilettantistiche legalmente costituite che praticano gli sport riconosciuti dal provvedimento possono ora iscriversi al RASD e optare per il regime ex lege n. 398/1991 che, però, è accessibile esclusivamente alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS.
Decommercializzazione nello sport. Il quadro normativo del regime fiscale agevolato che consente l’esclusione da IRES/IVA per i corrispettivi specifici e quote associative versate dai tesserati, ha trovato piena definizione e chiarimento nella Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026dell’Agenzia delle Entrate, emanata a seguito del c.d. Decreto Sport (D.L. n. 108/2026).
Chi vuole costituire da zero un ente dedicato esclusivamente o principalmente a una delle 8 nuove discipline gode da subito di tutti i benefici fiscali e operativi del mondo dilettantistico.
La procedura prevista dalla riforma dello sport:
- atto costitutivo e statuto conformi al D.Lgs. n. 36/2021;
- richiesta codice fiscale/P.IVA all’Agenzia delle Entrate;
- affiliazione a un EPS o Federazione abilitata alla disciplina;
- iscrizione automatica al RASD tramite l’ente affiliante.
Lo statuto dovrà indicare esplicitamente nella denominazione la dicitura ASD o SSD, stabilire l’assenza di lucro, e prevedere l’esercizio in via “stabile e principale” dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (tra cui una o più delle otto nuove discipline).
Le nuove ASD/SSD hanno inoltre l’obbligo di dotarsi dei modelli di controllo e codici di condotta a tutela dei minori (safeguarding) contro abusi e violenze.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 2019, n. 86
- D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
- D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120
- D.M. 7 luglio 2026
- INL, Circolare 25 ottobre 2023, n. 2
- INL, Nota 26 ottobre 2023, prot. n. 460
- INAIL, Circolare 27 ottobre 2023, n. 46
- INPS, Circolare 31 ottobre 2023, n. 88
- INPS, Circolare 10 novembre 2023, n. 91
- Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2026, n. 7/E
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.