COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 29 SETTEMBRE 2026
Sono esclusi dalla base imponibile contributiva gli utili meramente accantonati a riserva e non distribuiti, in difetto dell’imputazione fiscale perché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi dovuti alla gestione commercianti dal socio di società a responsabilità limitata che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, rileva esclusivamente la quota di reddito d’impresa della SRL che sia stata a lui imputata e da lui denunciata ai fini IRPEF, in quanto derivante da utili effettivamente percepiti ovvero dall’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza, così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 (in realtà nella stessa giornata ne ha emesse diverse tutte simili) ha sentenziato che il socio di SRL iscritto alla gestione artigiani o commercianti non deve versare i contributi sugli utili accantonati a riserva e non distribuiti.
Il contenzioso in materia di lavoro
La Corte d’Appello ha respinto il ricorso proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale e ha accolto le domande di una contribuente, dichiarando non dovute le somme richieste dall’Istituto con gli avvisi di addebito, a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti, per gli utili derivanti dalla partecipazione ad una SRL.
A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che la SRL, di cui la contribuente è socia unica e amministratrice, opera a tutti gli effetti come società di capitali, “senza che la unipersonalità la trasformi in impresa individuale“.
Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone, sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi che siano effettivamente distribuiti e percepiti. Ne consegue che, per gli anni 2015 e 2017, l’Istituto non può vantare alcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodotti dalla SRL, utili non percepiti dalla contribuente e accantonati nel bilancio.
Contro la sentenza d’appello l’INPS è ricorsa per cassazione, affermando che i giudici del merito sbagliano nell’aver escluso dal reddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “a percentuale”, solo perché non sono stati distribuiti, gli utili prodotti dalla SRL: in tale società, secondo l’INPS, ha prestato la propria opera la contribuente, lavoratrice autonoma iscritta alla gestione commercianti proprio in virtù del lavoro svolto nella società.
In base all’art. 81 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessivi prodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito “conseguibile in astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo“.
Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano stati distribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontà della stessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unica della società a responsabilità limitata in cui ha lavorato.
Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato la determinazione della base imponibile dei contributi, “criterio anche della misura dell’importo di un eventuale trattamento pensionistico“, in contrasto con “il principio solidaristico, che costituisce uno dei fondamenti del diritto previdenziale“.
Non rilevano gli utili non distribuiti nella base imponibile contributiva
Osserva la Cassazione che la questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.
I giudici di legittimità nel ricostruire la normativa di riferimento evidenziano che ad oggi la contribuzione previdenziale non è più ancorata “soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione” ed è così parametrata alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF, anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.
Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti di computare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita, anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.
L’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa “(i) redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale” e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi” e applicabile dal primo gennaio 2027.
Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio.
Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, il lavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa.
La Cassazione è costante nell’affermare che “l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS“: il “semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, avulso dallo svolgimento di attività lavorativa, esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.
Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare la contribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestione commercianti.
Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto al capitale. La contribuente svolge l’attività lavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo.
La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria.
In conclusione, la Cassazione afferma che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.
Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La Corte di Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso ma compensa le spese del presente giudizio.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 115 e 116
- Corte di Cassazione, Sentenza 16 settembre 2026, n. 25377
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