CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il ruolo della contrattazione collettiva, il tema dei costi e le implicazioni operative per consulenti e aziende
DI DANIELE BONADDIO | 15 GIUGNO 2026
Con l’Avviso Comune del 26 maggio 2026, le principali organizzazioni datoriali e sindacali intervengono sul tema della previdenza complementare, con particolare attenzione al ruolo dei Fondi pensione negoziali, alla centralità della contrattazione collettiva e alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 . Il documento si colloca in un momento di forte evoluzione del sistema previdenziale italiano, segnato da trasformazioni demografiche, invecchiamento della popolazione, carriere lavorative discontinue e crescente necessità di rafforzare il secondo pilastro pensionistico.
Le Parti sociali riaffermano il valore del sistema pubblico obbligatorio, ma evidenziano anche la necessità di consolidare la previdenza complementare contrattuale come strumento di integrazione della pensione pubblica, con particolare riguardo ai lavoratori più giovani, alle donne, ai redditi più bassi e alle posizioni professionali più fragili.
Premessa
L’Avviso Comune parte da una premessa di sistema: il welfare pubblico italiano è chiamato ad affrontare nuove sfide, connesse all’invecchiamento della popolazione e alle trasformazioni del mercato del lavoro.
In questo scenario, la previdenza complementare assume una funzione sempre più rilevante, non come sostituzione del primo pilastro pubblico, ma come strumento integrativo e sussidiario.
Le Parti sociali sottolineano che la contrattazione collettiva ha costruito, nel corso degli ultimi trent’anni, un sistema di welfare contrattuale capace di integrare la tutela pubblica in materia previdenziale, sanitaria e assistenziale.
Il documento non propone una privatizzazione del sistema pensionistico, ma riafferma un modello “a pilastri”: previdenza pubblica obbligatoria come base di tutela universale e previdenza complementare negoziale come integrazione collettiva, regolata dalla contrattazione nazionale.
Il ruolo della contrattazione collettiva
Uno dei punti centrali dell’Avviso Comune è la difesa del ruolo della contrattazione collettiva nazionale.
Le Parti ricordano che il legislatore ha attribuito alla contrattazione collettiva un ruolo decisivo nello sviluppo della previdenza complementare, prima con il D.Lgs. n. 124/1993 e poi con il D.Lgs. n. 252/2005.
Attraverso i contratti collettivi nazionali sono nati numerosi Fondi pensione negoziali, oggi presenti nella maggior parte dei settori produttivi.
La contrattazione collettiva, secondo l’Avviso, rappresenta:
- lo strumento di istituzione dei Fondi negoziali;
- la sede di definizione del contributo datoriale;
- il presidio degli equilibri negoziali tra impresa e lavoratori;
- il mezzo per contrastare il dumping contrattuale;
- il canale per rafforzare il welfare contrattuale.
Il contributo datoriale alla previdenza complementare non nasce come elemento isolato, ma come parte dell’equilibrio complessivo del contratto collettivo. Per questo le Parti sociali ne rivendicano la natura contrattuale e negoziale.
Fondi pensione negoziali: funzione e risultati
L’Avviso Comune valorizza il ruolo dei Fondi pensione negoziali, evidenziando il loro sviluppo in termini di iscritti, patrimonio, costi e funzione sociale.
Secondo il documento, i fondi negoziali contano oggi oltre 4,5 milioni di iscritti e più di 81 miliardi di euro di patrimonio.
Le Parti li descrivono come:
- strumenti affidabili di integrazione della pensione pubblica;
- forme di risparmio previdenziale a basso costo;
- soggetti senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali a supporto dell’economia reale;
- espressione del sistema di relazioni industriali.
Tabella 1 – Fondi negoziali: elementi qualificanti
| Profilo | Caratteristica |
| Natura | Fondi istituiti dalla contrattazione collettiva |
| Finalità | Integrazione della pensione pubblica |
| Governance | Paritetica, espressione delle Parti sociali |
| Scopo | Assenza di finalità lucrative |
| Beneficiari | Lavoratori rientranti nell’ambito contrattuale |
| Funzione | Previdenziale, sociale e contrattuale |
L’Avviso Comune insiste sulla necessità di considerare i fondi negoziali non come semplici prodotti finanziari, ma come strumenti di protezione sociale collettiva.
Il tema dei costi: fondi negoziali, fondi aperti e PIP
Un passaggio importante dell’Avviso riguarda il confronto tra fondi pensione negoziali, fondi aperti e Piani individuali pensionistici.
Le Parti sociali richiamano i dati COVIP sull’Indicatore Sintetico di Costo, evidenziando che, su un orizzonte temporale di 35 anni, l’ISC medio risulta pari a:
| Forma pensionistica | ISC medio su 35 anni |
| Fondi pensione negoziali | 0,36% |
| Fondi pensione aperti | 1,23% |
| PIP | 1,82% |
Il differenziale di costo ha effetti significativi sul montante finale. L’Avviso evidenzia che anche un solo punto percentuale in più di costo può determinare, nel lungo periodo, una riduzione di circa il 18% del capitale individuale accumulato.
Il confronto sui costi è centrale: nella previdenza complementare, anche differenze apparentemente contenute producono effetti rilevanti nel lungo periodo, incidendo direttamente sulla prestazione finale del lavoratore.
Rendimenti e stabilità dei fondi negoziali
Le Parti sociali sottolineano che i fondi negoziali hanno mantenuto rendimenti competitivi nel lungo periodo, anche in fasi di volatilità dei mercati, come quelle legate alla pandemia e alle tensioni geopolitiche.
Il documento evidenzia rendimenti medi decennali, per alcune linee azionarie, compresi tra il 4,8% e il 5,1%, superiori alla rivalutazione del TFR mantenuto in azienda.
L’Avviso Comune valorizza il dato dei rendimenti non in chiave meramente finanziaria, ma previdenziale: ciò che rileva è la capacità del fondo di costruire nel tempo una prestazione integrativa sostenibile, coerente con il profilo del lavoratore e con l’orizzonte temporale dell’investimento.
Le criticità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
Il documento dedica particolare attenzione alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026.
Secondo le Parti sociali, la legge ha parzialmente ridisegnato l’architettura del secondo pilastro previdenziale.
Da un lato, viene riconosciuto che la manovra ha riaffermato la centralità della contrattazione collettiva nella costituzione, nel finanziamento e nell’adesione di default alle forme pensionistiche negoziali.
Dall’altro lato, vengono segnalate alcune criticità, in particolare relative a:
- portabilità del contributo datoriale;
- massimo edittale delle sanzioni a carico degli organi di amministrazione, controllo e direzione dei fondi pensione;
- possibile indebolimento del modello collettivo-contrattuale della previdenza complementare.
Il cuore dell’Avviso Comune riguarda l’interpretazione della portabilità del contributo datoriale. Le Parti sociali chiedono che tale contributo resti legato al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo, salvo diversa previsione dello stesso CCNL.
Portabilità del contributo datoriale: la posizione delle Parti sociali
Il tema più delicato è quello della destinazione del contributo datoriale.
Le Parti sociali affermano che il contributo del datore di lavoro, quando previsto dal contratto collettivo, è destinato al fondo pensione negoziale di riferimento e non automaticamente a qualsiasi altra forma pensionistica individuale o di mercato.
Secondo l’Avviso, il contributo datoriale:
- è frutto della contrattazione collettiva;
- nasce dentro un equilibrio negoziale complessivo;
- finanzia strumenti espressione del sistema di relazioni industriali;
- deve rimanere collegato al fondo contrattuale di riferimento.
La libera portabilità verso fondi aperti o PIP, secondo le Parti, rischierebbe di alterare la funzione dei fondi negoziali e di mettere in discussione il modello collettivo costruito negli ultimi decenni.
Tabella 2 – Portabilità del contributo datoriale
| Profilo | Posizione dell’Avviso Comune |
| Contributo del lavoratore | Può seguire le regole generali della previdenza complementare |
| TFR | Segue la disciplina ordinaria di destinazione |
| Contributo datoriale contrattuale | Deve restare collegato al fondo negoziale previsto dal CCNL |
| Diversa destinazione | Possibile solo se prevista dalla fonte contrattuale collettiva |
Secondo l’Avviso Comune, il contributo datoriale non è una somma liberamente disponibile dal lavoratore in ogni direzione, ma un istituto regolato dalla contrattazione collettiva che lo ha previsto.
Fondi negoziali e forme di mercato: una differenza strutturale
L’Avviso distingue nettamente i fondi pensione negoziali dalle forme pensionistiche di mercato, ossia Fondi aperti e PIP.
I Fondi negoziali:
- sono istituiti dalla contrattazione collettiva;
- sono rivolti a specifiche categorie di lavoratori;
- non hanno scopo di lucro;
- hanno governance paritetica;
- non possono acquisire liberamente iscrizioni fuori dal perimetro contrattuale.
Fondi aperti e PIP, invece, sono istituiti da operatori finanziari, bancari o assicurativi e operano secondo logiche di mercato.
La questione non è solo concorrenziale. Le Parti sociali sostengono che mettere sullo stesso piano Fondi negoziali e forme individuali di mercato, ai fini del contributo datoriale, rischierebbe di penalizzare proprio i Fondi contrattuali, che non possono operare con la medesima libertà commerciale dei Fondi aperti o dei PIP.
La proposta delle Parti sociali
Nella parte finale dell’Avviso Comune, le Parti indicano alcune linee di intervento.
Le principali direttrici sono:
- rafforzare il modello di integrazione tra welfare pubblico e welfare contrattuale;
- confermare il ruolo del secondo pilastro in chiave complementare e sussidiaria rispetto al sistema pubblico;
- attribuire al livello interconfederale una funzione di coordinamento e indirizzo;
- adottare regole comuni per garantire coerenza al sistema della contrattazione collettiva;
- definire linee di indirizzo per i CCNL in materia di previdenza complementare;
- promuovere una campagna informativa istituzionale;
- rafforzare alfabetizzazione previdenziale e finanziaria;
- aprire un confronto strutturato con le Istituzioni.
L’Avviso Comune non si limita a evidenziare criticità, ma propone una risposta contrattuale: indicare ai CCNL una formulazione comune per chiarire il nesso tra contributo datoriale e adesione al Fondo pensione negoziale di riferimento.
L’Allegato 1: la clausola tipo sul contributo datoriale
L’Allegato 1 contiene una possibile formulazione contrattuale che le categorie firmatarie dei contratti collettivi potranno adottare.
La clausola proposta prevede che:
- i contributi siano versati al Fondo pensione contrattuale di riferimento;
- sia individuata una quota a carico del lavoratore;
- sia individuata una quota a carico del datore di lavoro;
- l’obbligo contributivo datoriale sussista solo nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo negoziale previsto;
- nessun contributo sia dovuto dal datore se il lavoratore aderisce a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Tabella 3 – Contenuto della clausola tipo
| Elemento | Contenuto |
| Fondo di riferimento | Fondo pensione previsto dal CCNL |
| Base di calcolo | Retribuzione utile ai fini TFR |
| Quota lavoratore | Percentuale definita dal contratto |
| Quota datore | Percentuale definita dal contratto |
| Condizione | Iscrizione al fondo contrattuale |
| Esclusione | Nessun contributo se il lavoratore aderisce ad altra forma pensionistica |
L’Allegato 1 non è una norma di legge, ma una linea di indirizzo contrattuale. La sua efficacia dipenderà dal recepimento nei singoli contratti collettivi.
Il regime sanzionatorio
L’Avviso Comune affronta anche il tema dell’inasprimento del regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
Le Parti sociali condividono l’esigenza di un sistema di vigilanza efficace e credibile, ma chiedono che la disciplina tenga conto della natura specifica dei Fondi pensione negoziali.
In particolare, evidenziano che tali Fondi:
- sono enti senza scopo di lucro;
- sono istituiti dalla contrattazione collettiva;
- hanno governance paritetica;
- operano nell’interesse previdenziale degli iscritti;
- hanno costi di gestione contenuti.
Secondo l’Avviso, un sistema sanzionatorio non proporzionato rischierebbe di generare costi aggiuntivi che finirebbero per ricadere sulle posizioni individuali degli iscritti.
Le Parti non contestano la vigilanza sui fondi pensione, ma chiedono che le sanzioni siano proporzionate, ragionevoli e sostenibili, tenendo conto della natura non lucrativa dei fondi negoziali.
Alfabetizzazione previdenziale e finanziaria
Un altro tema rilevante riguarda l’educazione previdenziale.
Le Parti sociali ritengono necessario promuovere una campagna informativa istituzionale, con il coinvolgimento delle Istituzioni, delle Parti sociali e degli operatori del sistema.
L’obiettivo è favorire scelte consapevoli da parte dei lavoratori, soprattutto:
- giovani;
- donne;
- lavoratori a basso reddito;
- lavoratori con carriere discontinue;
- soggetti più esposti a gap previdenziali.
La previdenza complementare richiede decisioni che producono effetti nel lungo periodo. Per questo l’informazione non può limitarsi alla fase di adesione, ma deve accompagnare il lavoratore anche nella scelta dei comparti, nella valutazione dei costi e nell’eventuale esercizio dell’opting-out.
Implicazioni operative per consulenti e aziende
Per consulenti del lavoro, aziende e operatori HR, l’Avviso Comune ha rilevanza pratica sotto diversi profili.
Tabella 4 – Profili operativi
| Area | Impatto |
| Contrattazione collettiva | Possibile revisione delle clausole previdenziali nei CCNL |
| Payroll | Verifica della destinazione del contributo datoriale |
| Informativa ai lavoratori | Necessità di chiarire differenza tra fondo negoziale, fondo aperto e PIP |
| Relazioni industriali | Rafforzamento del ruolo delle Parti sociali |
| Compliance | Attenzione alle future indicazioni legislative e contrattuali |
| Costi aziendali | Il contributo datoriale resta legato alle condizioni contrattuali |
In attesa di eventuali chiarimenti normativi o amministrativi, le aziende dovranno continuare a verificare con attenzione il testo del CCNL applicato e le regole del Fondo pensione negoziale di riferimento.
Lettura sistematica
L’Avviso Comune del 26 maggio 2026 va letto come una presa di posizione unitaria delle Parti sociali a difesa del modello contrattuale della previdenza complementare.
Il documento non nega il pluralismo del sistema, né la presenza di fondi aperti e PIP, ma chiede che venga preservata la specificità dei Fondi negoziali.
Il punto di equilibrio proposto è il seguente:
- libertà del lavoratore nella scelta previdenziale;
- rispetto della contrattazione collettiva nella disciplina del contributo datoriale;
- tutela dei fondi negoziali come strumenti di welfare contrattuale;
- rafforzamento dell’educazione previdenziale;
- revisione proporzionata del sistema sanzionatorio;
- confronto strutturato con le Istituzioni.
Osservazioni conclusive
L’Avviso Comune del 26 maggio 2026 rappresenta un documento di forte rilievo politico-sindacale e tecnico-previdenziale.
Le Parti sociali riaffermano la centralità della contrattazione collettiva nella previdenza complementare e chiedono che il contributo datoriale resti collegato al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Il documento segnala due criticità principali introdotte o accentuate dalla Legge di Bilancio 2026:
- la possibile interpretazione estensiva della portabilità del contributo datoriale;
- l’inasprimento del regime sanzionatorio per gli organi dei fondi pensione.
Allo stesso tempo, propone una linea di azione concreta: rafforzare le clausole contrattuali, promuovere alfabetizzazione previdenziale, aprire un confronto con le Istituzioni e tutelare la funzione sociale dei fondi pensione negoziali.
Per consulenti del lavoro, aziende e professionisti, il tema dovrà essere monitorato con attenzione, perché potrà incidere sulla gestione del contributo datoriale, sull’informativa ai lavoratori e sulle future clausole dei contratti collettivi.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
- Avviso Comune Previdenza Complementare Parti sociali, 26 maggio 2026
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