CIRCOLARE MONOGRAFICA
Consultazione Assonime n. 15/2026: chiarimenti su IVA, Plusvalenze e armonizzazione fiscale nel Decreto “correttivo”
DI STEFANO SETTI | 31 LUGLIO 2026
Nel documento di consultazione n. 15 del 28 luglio 2026, Assonime propone una serie di modifiche allo schema di Decreto Legislativo “correttivo” della riforma tributaria. Al centro delle osservazioni figurano la disciplina transitoria del nuovo termine per esercitare la detrazione IVA, il riallineamento delle divergenze contabili e fiscali, la neutralità delle operazioni sulle azioni proprie, il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze e un maggiore coordinamento tra risultato di bilancio e reddito imponibile. L’Associazione interviene anche sul contributo di 2 euro applicabile alle spedizioni di modico valore, chiedendone l’abrogazione per i possibili contrasti con il diritto unionale. Il documento, classificato come consultazione n. 15/2026, prende in esame l’Atto del Governo n. 430 e formula proposte articolate lungo tre direttrici: l’integrazione delle disposizioni già contenute nel Decreto “correttivo”, la revisione di alcune misure dell’ultima Legge di Bilancio e il completamento delle modifiche avviate con la riforma fiscale. L’obiettivo dichiarato è costruire un sistema maggiormente prevedibile, coerente con le rappresentazioni contabili e meno esposto a interpretazioni retroattive o a disparità applicative.
Detrazione IVA: serve una disciplina per il passaggio alle nuove regole
Una delle questioni di maggiore interesse riguarda l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Lo schema di Decreto “correttivo” consentirebbe al soggetto passivo di annotare la fattura e recuperare l’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
La modifica rappresenterebbe un significativo ampliamento rispetto al sistema vigente, imperniato sull’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto e alle condizioni esistenti in quel momento. A tale regola si affianca l’art. 25 del medesimo Decreto, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto.
Assonime valuta favorevolmente l’allungamento del termine, perché riduce il rischio che mere irregolarità temporali comportino la perdita definitiva di un diritto sostanziale. La proposta, tuttavia, presenta un problema di decorrenza: lo schema non stabilisce in modo espresso quale regime debba applicarsi alle operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La questione non è soltanto teorica. Numerosi operatori hanno ricevuto o registrato fatture oltre il termine ordinario e hanno recuperato l’imposta mediante una dichiarazione integrativa, facendo affidamento sul principio di neutralità dell’IVA e sulle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza unionale. La mancanza di una norma transitoria rischierebbe di lasciare irrisolti tali casi e di generare ulteriori contenziosi.
Per questa ragione Assonime prospetta una prima soluzione consistente nell’applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del Decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo e che non sia ancora decorso il termine per presentare la dichiarazione integrativa. In alternativa, il nuovo regime potrebbe riguardare l’IVA il cui diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni anteriori dovrebbe comunque essere consentito il recupero mediante dichiarazione integrativa, purché la fattura sia stata annotata entro il termine previsto per rettificare la dichiarazione relativa all’anno di ricezione. Resterebbero ferme le posizioni ormai consolidate per effetto di accertamenti definitivi.
La richiesta mira, quindi, ad accompagnare l’ampliamento del termine con una disciplina capace di tutelare anche le situazioni pregresse non ancora definite. Il documento Assonime individua espressamente tra le proposte prioritarie l’introduzione di una disciplina transitoria che salvaguardi i comportamenti adottati in buona fede e consenta il recupero dell’imposta mediante dichiarazione integrativa.
Riallineamento esteso alle operazioni straordinarie del 2024
Un ulteriore intervento riguarda il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali sorte nell’ambito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali.
Secondo Assonime, la disciplina dovrebbe essere modificata in modo da ricomprendere tutte le operazioni straordinarie realizzate nel 2024 e non soltanto quelle riconducibili alle fattispecie espressamente considerate dallo schema. Una limitazione temporale o oggettiva eccessivamente rigida determinerebbe differenze di trattamento difficilmente giustificabili tra operazioni economicamente analoghe.
L’Associazione propone inoltre di rendere disponibile, accanto al metodo del saldo globale, anche il riallineamento per singole fattispecie. Questa seconda modalità permetterebbe all’impresa di selezionare le divergenze da riallineare, evitando di dover necessariamente comprendere nell’operazione tutte le differenze esistenti.
La soluzione dovrebbe essere accompagnata dall’applicazione delle aliquote ordinarie previste per il riallineamento, anziché da misure agevolate, così da scongiurare effetti selettivi e preservare la neutralità dell’intervento.
Stabili organizzazioni e data certa del rendiconto
Assonime richiama anche l’attenzione sull’obbligo di attribuire data certa al rendiconto delle stabili organizzazioni. La disposizione, se non correttamente coordinata con le regole contabili e con le modalità di approvazione del bilancio, rischia di introdurre un adempimento formaledifficilmente conciliabile con l’organizzazione dei gruppi internazionali.
La richiesta è quella di chiarire l’ambito soggettivo e temporale dell’obbligo, evitando che esso trovi applicazione a soggetti esteri fiscalmente residenti in Italia che redigono un autonomo bilancio di esercizio secondo la legislazione del Paese di origine.
L’esigenza è impedire che una norma concepita per rafforzare la verificabilità dei dati produca duplicazioni documentali o imponga formalità non coordinate con i processi di formazione e certificazione del bilancio.
Riporto delle perdite: restrizioni limitate alle vere “bare fiscali”
Il documento interviene poi sulle limitazioni al riporto delle perdite in caso di trasferimento del controllo societario.
Assonime ritiene che le restrizioni non debbano operare automaticamente per qualunque passaggio indiretto del controllo, ma soltanto quando l’operazione sia effettivamente finalizzata all’utilizzo delle perdite di una società priva di una reale consistenza economica, comunemente definita “bara fiscale”.
La disciplina dovrebbe pertanto essere ancorata a elementi sostanziali, quali:
- la composizione patrimoniale della controllante indiretta,
- la continuità dell’attività e
- la presenza di un’effettiva organizzazione imprenditoriale.
In assenza di tali indici, l’applicazione indiscriminata del limite potrebbe ostacolare riorganizzazioni genuine e trasferimenti societari privi di finalità elusive.
Avviamento e attività immateriali: deduzione extracontabile per gli IAS adopter
Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, Assonime chiede il ripristino della deduzione extracontabile
- dell’avviamento
- e delle attività immateriali a vita utile indefinita.
Nel bilancio IAS/IFRS tali attività non sono ammortizzate sistematicamente, ma sottoposte a impairment test.
Condizionare la deduzione fiscale alla preventiva imputazione di un costo a conto economico rischia quindi di rendere la deduzione meramente teorica.
La proposta è eliminare il vincolo della previa imputazione contabile, ripristinando un meccanismo fiscale coerente con le peculiarità dei principi internazionali.
La stessa esigenza riguarda gli avviamenti iscritti a seguito di operazioni straordinarie, per i quali l’assenza di ammortamento contabile non dovrebbe impedire la deduzione secondo le quote previste dalla normativa tributaria.
Azioni proprie: richiesta la neutralità delle differenze patrimoniali
La seconda area di intervento individuata da Assonime riguarda alcune disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Una delle principali criticità attiene alle operazioni sulle azioni proprie. Dal punto di vista contabile, l’acquisto e la successiva vendita di azioni proprie sono rappresentati come movimenti di patrimonio netto. L’eventuale differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita non transita, quindi, nel conto economico come componente positivo o negativo di reddito.
L’attribuzione di rilevanza fiscale a tale differenza rischia di interrompere la coerenza tra rappresentazione contabile e trattamento tributario e di penalizzare operazioni prive di un’autonoma capacità reddituale.
Assonime chiede pertanto di ripristinare la neutralità fiscale. In subordine, l’irrilevanza dovrebbe essere garantita almeno
- per le operazioni realizzate nell’ambito di riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e
- per i piani di incentivazione dei dipendenti attuati mediante stock option o stock grant.
Il correttivo sarebbe funzionale a evitare che la nuova disciplina ostacoli operazioni di aggregazione, piani di partecipazione dei dipendenti o interventi sul capitale motivati da ragioni organizzative e finanziarie.
Interessi passivi di banche e assicurazioni da coordinare nel consolidato
Per i gruppi bancari e assicurativi, Assonime propone di coordinare le diverse limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.
Le percentuali di indeducibilità previste per i due settori possono generare disallineamenti quando banche e compagnie di assicurazione partecipano allo stesso consolidato fiscale. Il documento suggerisce di consentire la circolazione delle franchigie all’interno del gruppo, permettendo di utilizzare le eccedenze di capacità deduttiva di un soggetto a compensazione delle limitazioni subite da un altro.
L’intervento consentirebbe di considerare il gruppo consolidato come un’unica realtà economica e di evitare che differenze settoriali producano un carico fiscale non coerente con il risultato complessivo.
Plusvalenze: rateizzazione da ripristinare almeno per i soggetti IRPEF
Tra le proposte figura anche il ripristino della possibilità di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa.
La soppressione della rateizzazione determina l’integrale tassazione, in un unico esercizio, di un componente positivo formatosi nel corso di più anni.
L’effetto è particolarmente gravoso per gli imprenditori individuali e le società di persone, assoggettati all’IRPEF progressiva.
Assonime propone quindi di reintrodurre almeno per tali soggetti il regime di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, consentendo di distribuire la plusvalenza nell’esercizio di realizzo e nei successivi, entro il limite previsto dalla norma. La misura attenuerebbe gli effetti della progressività e garantirebbe un trattamento più coerente con il periodo di formazione economica della plusvalenza.
Provvigioni sui documenti di viaggio: decorrenza da rendere uniforme
Un altro profilo riguarda l’esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni relative ai documenti di viaggio.
Assonime chiede di coordinare la decorrenza della nuova disciplina, chiarendo il trattamento delle provvigioni maturate o corrisposte nel periodo transitorio.
L’obiettivo è evitare che intermediari, agenzie e sostituti d’imposta applichino criteri differenti in relazione a operazioni sostanzialmente omogenee.
Una previsione transitoria espressa consentirebbe inoltre di ridurre le richieste di rimborso e le rettifiche delle certificazioni già rilasciate.
Piccoli pacchi: chiesta l’abrogazione del contributo di 2 euro
Particolare rilievo assume la proposta di eliminare il contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.
Secondo Assonime, il prelievo presenta criticità sia sotto il profilo sistematico sia con riferimento alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
La misura nazionale rischia infatti di sovrapporsi ai dazi, alle commissioni e agli altri strumenti che l’ordinamento unionale prevede o sta introducendo per le spedizioni di valore ridotto.
L’Associazione paventa inoltre effetti distorsivi sul commercio elettronico e sulla concorrenza, soprattutto quando il contributo venga applicato indipendentemente dal valore effettivo della merce o dai costi sostenuti per il controllo doganale.
La proposta di abrogazione mira, dunque, a evitare una duplicazione di prelievi e a ricondurre la disciplina delle spedizioni internazionali entro un quadro armonizzato a livello europeo.
Reddito d’impresa più vicino alle risultanze del bilancio
La terza direttrice delle osservazioni è dedicata al rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dal bilancio.
Assonime ritiene che la riforma debba ridurre ulteriormente i casi in cui l’impresa è costretta a gestire valori contabili e fiscali differenti, con conseguente aumento delle variazioni dichiarative, dei prospetti di raccordo e dei rischi di errore.
In questa prospettiva viene proposta la piena rilevanza fiscale delle valutazioni contabili relative alle commesse infrannuali e ultrannuali, comprese le stime dei ricavi, delle penali e dei resi effettuate secondo l’OIC 34 e l’IFRS 15.
Il riconoscimento fiscale delle valutazioni contabili consentirebbe di evitare che il risultato della commessa venga determinato con criteri differenti ai fini civilistici e tributari. L’impresa potrebbe così assumere direttamente le stime formulate secondo i principi contabili, purché attendibili e correttamente documentate.
Analogo coordinamento è richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica. Sul piano contabile tali componenti possono concorrerealla determinazione del costo dell’attività e del relativo fondo.
Una diversa rappresentazione fiscale obbliga invece a separare elementi che, economicamente, appartengono a un’unica fattispecie.
Errori contabili correggibili entro il secondo bilancio successivo
Assonime propone inoltre di ampliare l’arco temporale entro il quale le correzioni degli errori contabili possono assumere rilevanza fiscale senza la necessità di presentare dichiarazioni integrative per le annualità precedenti.
La rilevanza dovrebbe essere riconosciuta alle correzioni effettuate entro l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso.
La proposta semplificherebbe la gestione degli errori scoperti tardivamente e ridurrebbe il ricorso alle dichiarazioni integrative, mantenendo comunque un limite temporale idoneo a tutelare le esigenze di controllo.
Scissioni con scorporo e continuità dei valori fiscali
Un ulteriore correttivo riguarda le scissioni mediante scorporo “in uscita”. Assonime chiede di assicurare la continuità dei valori fiscali delle partecipazioni attribuite alla società scissa, applicando criteri coerenti con il carattere fiscalmente neutrale dell’operazione.
La disciplina dovrebbe evitare che il trasferimento di attività e passività produca duplicazioni o discontinuità nei valori fiscalmente riconosciuti, non giustificate da un effettivo realizzo.
La neutralità della scissione deve quindi riflettersi tanto sui beni trasferiti alla beneficiaria quanto sulla partecipazione ricevuta dalla società scissa.
Conferimenti in holding familiari e realizzo controllato
Le osservazioni affrontano infine il regime dei conferimenti di partecipazioni in holding familiari.
Assonime propone di applicare il regime del realizzo controllato anche quando la soglia di partecipazione qualificata non è raggiunta individualmente da ciascun conferente, ma risulta soddisfatta considerando congiuntamente le partecipazioni apportate dai membri della stessa famiglia.
La soluzione permetterebbe di valorizzare l’unitarietà economica dell’operazione e di evitare che riorganizzazioni familiari genuine vengano penalizzate per il solo fatto che la partecipazione di controllo è suddivisa tra più soggetti.
Tabella riepilogativa: le proposte di Assonime in breve
| Ambito | Proposta di Assonime | Criticità affrontata | Effetto atteso |
| Detrazione IVA | Prevedere una disciplina transitoria per il nuovo termine biennale | Incertezza sulle fatture anteriori all’entrata in vigore e sui recuperi mediante integrativa | Tutela dell’affidamento e riduzione del contenzioso |
| Operazioni straordinarie | Estendere il riallineamento alle operazioni fiscalmente neutrali realizzate nel 2024 | Differenze di trattamento tra operazioni analoghe | Neutralità e uniformità applicativa |
| Modalità di riallineamento | Consentire anche il metodo per singole fattispecie | Rigidità del saldo globale | Maggiore flessibilità per le imprese |
| Stabili organizzazioni | Coordinare l’obbligo di data certadel rendiconto | Duplicazioni e difficoltà per gruppi internazionali | Semplificazione documentale |
| Perdite fiscali | Limitare le restrizioni ai trasferimenti realmente diretti all’utilizzo di “bare fiscali” | Penalizzazione di riorganizzazioni genuine | Applicazione più selettiva delle norme antielusive |
| IAS adopter | Ripristinare la deduzione extracontabile di avviamento e attività a vita indefinita | Impossibilità di dedurre costi non imputati a conto economico | Coerenza con IAS/IFRS |
| Azioni proprie | Ripristinare la neutralità fiscale delle differenze da acquisto e rivendita | Tassazione di componenti aventi natura patrimoniale | Allineamento tra bilancio e fisco |
| Banche e assicurazioni | Consentire la circolazione delle franchigie sugli interessi passivi nel consolidato | Disallineamenti tra soggetti del medesimo gruppo | Tassazione coerente con il risultato consolidato |
| Plusvalenze | Reintrodurre la rateizzazione, almeno per i soggetti IRPEF | Tassazione in un unico anno di valori maturati nel tempo | Attenuazione della progressività |
| Provvigioni di viaggio | Coordinare la decorrenza dell’esenzione da ritenuta | Dubbi sulle somme del periodo transitorio | Riduzione di rettifiche e adempimenti |
| Spedizioni di modico valore | Abrogare il contributo nazionale di 2 euro | Possibili sovrapposizioni con dazi e misure unionali | Eliminazione di duplicazioni e distorsioni |
| Commesse | Riconoscere fiscalmente le valutazioni contabili, comprese penali e resi | Doppio binario tra risultato civilistico e fiscale | Maggiore derivazione dal bilancio |
| Fondi di smantellamento | Attribuire rilevanza fiscale alla rappresentazione contabile unitaria | Separazione fiscale di componenti economicamente connessi | Semplificazione dei raccordi |
| Errori contabili | Estendere la rilevanza delle correzioni fino al secondo bilancio successivo | Ricorso frequente a dichiarazioni integrative | Riduzione degli adempimenti |
| Scissioni con scorporo | Garantire la continuità dei valori fiscali nelle operazioni “in uscita” | Discontinuità non collegate a un realizzo | Piena neutralità della scissione |
| Holding familiari | Applicare il realizzo controllato considerando cumulativamente i conferenti | Penalizzazione delle partecipazioni familiari frazionate | Facilitazione delle riorganizzazioni genuine |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 ss.;
- Atto del Governo n. 430;
- Assonime consultazione 28 luglio 2026, n. 15.
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