4° Contenuto riservato: Modificate dal Parlamento Europeo le norme sul distacco all’estero

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31 LUGLIO 2026

Approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo l’aggiornamento del regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, introducendo criteri più chiari per stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applichi ai lavoratori mobili nell’UE.

Di seguito, le novità più rilevanti:

  • Lavoratori distaccati in un altro Stato membro: i lavoratori subordinati o autonomi distaccati all’estero per un massimo di 24 mesi (purché non sostituiscano un lavoratore già distaccato) continueranno a essere assicurati nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro o in cui esercitano abitualmente l’attività autonoma. Inoltre, per contrastare frodi ed errori, tali lavoratori dovranno essere stati iscritti al sistema di sicurezza sociale del Paese d’origine per almeno tre mesi prima del distacco. Quando un lavoratore svolge attività in un altro Stato membro, le autorità competenti del Paese d’origine dovranno esserne informate in anticipo, a meno che non si tratti di viaggi di lavoro o di distacchi di breve durata, fino a tre giorni (ad eccezione del settore delle costruzioni per il quale rimane applicabile);
  • Lavoro in due o più Stati membri: per i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri, viene stabilito con quali criteri determinare la “sede legale o sede dell’attività” del datore di lavoro o dell’impresa, al fine di stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale si applichi. Tra i criteri rilevanti figurano il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali, quello in cui viene generato il fatturato e quello in cui si tengono le assemblee generali;
  • Indennità di disoccupazione: le nuove disposizioni chiariscono come i periodi di lavoro subordinato, autonomo o di copertura assicurativa maturati in diversi Stati membri debbano essere conteggiati ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione. Chi si trasferisce in un altro Stato membro per cercare lavoro avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per sei mesi dal Paese di provenienza. Tale periodo potrà essere prorogato fino all’esaurimento del diritto alla prestazione.

Per i lavoratori frontalieri, viene inoltre chiarito quale Stato membro sia responsabile del pagamento dell’indennità. Se un lavoratore frontaliero ha lavorato, svolto attività autonoma e/o è stato assicurato ininterrottamente per almeno 22 settimane in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sarà il Paese di occupazione a versare le prestazioni. 

Inoltre, viene:

  • chiarita la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro, destinate a compensare la perdita di reddito quando un genitore interrompe o riduce l’attività lavorativa per accudire un figlio, e le altre prestazioni familiari;
  • stabilito che i cittadini dell’Unione che non lavorano né cercano attivamente un impiego (cd. cittadini inattivi) dovranno rispettare l’obbligo di contribuire ad un regime di assicurazione malattia.

Riferimenti normativi:

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