1° Documento Riservato: DAC 8: soggetti tenuti alla comunicazione sulle cripto-attività

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Dal 1° gennaio 2026 gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute devono registrarsi e trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria: prime comunicazioni entro il 30 giugno 2027

DI ANDREA AMANTEA | 28 LUGLIO 2026

Con il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 194/2025, stabilendo come gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute devono registrarsi e trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria in ottemperanza alla disciplina prevista dalla DAC 8 – Direttiva UE n. 2023/2226. Il Provvedimento distingue innanzitutto tra i soggetti obbligati alla comunicazione e quelli esonerati, prevedendo un’ipotesi di esclusione per i prestatori che, pur operando in Italia, assolvano gli obblighi in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE con regole sostanzialmente simili e abbiano trasmesso la relativa notifica all’Agenzia delle Entrate.

La DAC e il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 194/2025, stabilendo come gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute devono registrarsi e provvedere a trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria in ottemperanza alla disciplina prevista dalla DAC 8 – Direttiva UE 2023/2226 di modifica della Dir. UE n. 2011/16/UE

Il documento completa il quadro operativo nazionale per lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività, in linea con la disciplina europea e con il framework OCSE CARF.

Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, lo scambio automatico introdotto dalla DAC 8 prevede che:

  • prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunichino le informazioni connesse a qualsiasi operazione di scambio e trasferimento di Cripto-attività,
  • in relazione agli utenti (clienti) residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero in una giurisdizione qualificata non UE di cui all’elencopubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.

gestori di cripto-attività sono tenuti alla registrazione unica prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n.194/2025. È possibile procedere alla registrazione unica tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

L’applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 8 decorre dal 1° gennaio 2026 (periodo di riferimento).

Le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il 30 giugno 2027 per i dati relativi al 2026.

Comunicazione DAC 8 – Cripto-attività
DAC 8 – cooperazione amministrativa nel settore fiscaleI prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano le informazioni connesse a qualsiasi operazione di scambio e trasferimento di cripto-attività, in relazione agli utenti (clienti) residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero in una giurisdizione qualificata non UE di cui all’elenco pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (elenco pubblicato entro il 15 maggio di ciascun anno).
Normativa nazionale e disposizioni attuativeD.Lgs. n. 194/2025;
Provv. 22 giugno 2026, n. 186865
Soggetti tenuti alla comunicazioneCasp autorizzati o abilitati a operare in Italia,
gestori non Micarresidenti o stabilmente operanti nel territorio,
succursali per le operazioni tramite branch.
Principali dati da comunicareCodice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione,
IIN (Individual identification number), ossia il numero identificativo individuale assegnato al CAO (gestore di cripto-attività individuato ex art. 7 D.Lgs. n. 194/2025) a seguito della registrazione unica,
indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione.
Le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 194/2025, tra queste:
dati anagrafici dell’investitore,
nome completo della cripto-attività,
dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività,
codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.
Scadenze comunicazioneIl 2026 è il primo anno di riferimento per l’adempimento: gli intermediari dovranno provvedere con il primo invioentro il 30 giugno 2027 per i dati 2026.
Scambio datiL’Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati contenuti nei flussi ricevuti alle altre Amministrazioni interessate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, il primo scambio, quello relativo ai dati del 2026, avverrà entro il 30 settembre 2027;
le corrispondenti Amministrazioni fiscali trasmetteranno i dati relativi agli investimenti effettuati da contribuenti italiani presso exchange esteri rientranti nella loro giurisdizione.

Fatta tale doverosa ricostruzione, soffermiamoci sui soggetti obbligati all’assolvimento della comunicazione in esame.

DAC 8 e cripto-attività. Focus sui soggetti tenuti alla comunicazione

Il Provvedimento in esame, al punto 2, nell’individuare i soggetti tenuti alla comunicazione richiama: “i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione individuati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo”.

Ai sensi del Reg. UE n. 2023/1114 (c.d. Regolamento MiCA) sono servizi in cripto-attività:

  • la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
  • la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
  • lo scambio di cripto-attività con fondi;
  • lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
  • l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
  • il collocamento di cripto-attività;
  • la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
  • la prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
  • la prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
  • la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

I prestatori di servizi per le cripto-attività (crypto-assets service providers – CASP) sono:

  • operatori specializzati specificamente autorizzati ai sensi del Regolamento MiCA alla prestazione di uno o più dei servizi sopra indicati (c.d. CASP specializzati);
  • intermediari finanziari già vigilati (enti creditizi, SIM, IP, IMEL, SGR, depositari centrali, gestori di mercati regolamentati) che intendono estendere l’operatività a tali servizi.

Il prestatore, una volta autorizzato, può prestare i servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l’autorizzazione, previa notifica all’Autorità competente dello Stato membro d’origine (vedi FAQ Banca d’Italia). 

In Italia, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità competenti per l’autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività e la ricezione delle notifiche da parte degli intermediari vigilati che vogliono operare nei servizi relativi alle cripto-attività.

I prestatori di servizi per le cripto-attività sono stati inclusi tra gli intermediari finanziari soggetti agli obblighi antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, per recepire le modifiche apportate dal nuovo Reg. UE n. 2023/1113 sui trasferimenti di fondi alla Dir. UE n. 2015/849, c.d. IV Direttiva antiriciclaggio).

Da qui, l’art. 7 nello specifico richiama tra i soggetti obbligati alla comunicazione DAC 8:

  • prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Statoo, se trattasi di istituzioni finanziarie, di soggetti autorizzati a prestare tali servizi a seguito di notifica (vedi dossier D.Lgs. n. 194/2025);
  • i prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi da quelli appena indicati, che sono: entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato; entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato; entità gestite nello Stato; entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

Gli obblighi riguardano altresì i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite branch.

Come accennato, in Italia, l’autorizzazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), è regolata dal citato Regolamento europeo MiCAR e supervisionata congiuntamente da Banca d’Italia e CONSOB.

In Italia, la Consob, in stretto coordinamento con la Banca d’Italia, ha autorizzato ad oggi 8 CASP, di seguito elencati:

  • CheckSig s.r.l.
  • Conio s.r.l.
  • CryptoSmart S.p.A.
  • Hercle s.r.l.
  • Hodlie s.r.l.
  • Olliv s.r.l.
  • Riv Digital s.r.l.
  • Young Platform S.p.A.

Inoltre, un intermediario bancario, Banca Sella S.p.A., ha effettuato la notifica alla Banca d’Italia per la prestazione di servizi per le cripto-attività (vedi comunicato stampa Banca d’Italia del 30 giugno 2026).

Questi operatori – al pari di tutti i soggetti autorizzati negli altri Stati membri – sono iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’ESMA e possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi UE in virtù del regime del c.d. “passaporto europeo”.

Tali soggetti, sono dunque interessati dagli obblighi di comunicazione dei dati sulle cripto-attività all’Agenzia delle Entrate.

Sono comunque esonerati dagli obblighi di comunicazione in Italia, i soggetti che, ricorrendone i requisiti, assolvono obblighi equivalenti di comunicazione e adeguata verifica in un altro Paese UE (o in una giurisdizione qualificata non-UE).

Si vedano i punti 2.2 e 3 del Provv. prot. n. 186865/2026

Nel complesso, l’individuazione dei soggetti obbligati assume rilievo centrale poiché costituisce il presupposto per il corretto funzionamento del sistema di scambio automatico delle informazioni previsto dalla DAC 8.

L’estensione degli obblighi dichiarativi ai prestatori di servizi per le cripto-attività rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il legislatore europeo mira a rafforzare la trasparenza fiscale e a contrastare fenomeni di evasione nel mercato delle cripto-attività.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.