COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 28 LUGLIO 2026
Anche quest’anno la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) mette a disposizione contributi per i professionisti che hanno per i propri figli spese per la frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia. La misura potrà essere richiesta dal 3 agosto al 3 novembre 2026 e prevede due distinte tipologie di rimborso. È possibile concorrere per entrambe, fruendo di un contributo massimo di 1.500 euro presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.
Chi può partecipare al bando
Beneficiari della misura sono esclusivamente:
- gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti,
- non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti,
- che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2024 (rigo RE23 modello redditi PF 2025) un reddito professionale fino a 35.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.
L’erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell’art. 43, comma 5 del Regolamento Unitario.
Le tipologie di rimborso
Al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari la CDC ha stanziato 1.700.000euro per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) spese per la frequenza di:
- asili nido,
- scuole dell’infanzia,
- centri estivi diurni.
Sono previste due tipologie di rimborso:
- tipologia a): il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia, fino a un importo massimo di 1.000 euro per ogni figlio. L’istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a 200 euro;
- tipologia b): il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata per la frequenza di centri estivi diurni, fino a un importo massimo di 500euro per ogni figlio. Anche in questo caso, l’istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a 200 euro.
| Spese ammissibili | Importo spettante | Spesa minima | Risorse totali | |
| a | Spese frequenza asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026 | Spese sostenuta e documentata Max € 1.000 per ogni figlio | € 200 | € 1.200.000 |
| b | Spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026 | Spese sostenuta e documentata Max € 500 per ogni figlio | € 200 | € 500.000 |
Per entrambe le tipologie, se le domande presentate superano lo stanziamento previsto, l’importo del rimborso effettivamente riconosciuto al professionista sarà determinato nella misura percentuale pari al rapporto:
Nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati (es. Bonus nido dell’INPS), la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).
Come e quando fare domanda
Le domande devono essere presentate dal 3 agosto 2026 al 3 novembre 2026 esclusivamente in via telematica utilizzando gli appositi servizi disponibili sull’area riservata del sito della cassa (www.cnpadc.it).
Per le spese relative ad asili nido e scuole dell’infanzia occorre utilizzare il servizio DAS, mentre per le spese dei centri estivi il servizio DCE. È possibile concorrere a entrambe le misure: occorre però presentare una singola domanda per ogni figlio e per ogni tipologia di rimborso che si vuole chiedere.
In sede di presentazione della domanda occorre:
- rendere le apposite dichiarazioni (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) in merito alle informazioni relative al minore, all’altro genitore e ai contributi eventualmente ricevuti per le spese oggetto del rimborso. Tali dichiarazioni sono integrate direttamente nei servizi online DAS o DCE;
- allegare la documentazione prevista.
| Documenti da allegare |
| Documento di identità in corso di validità; in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi: copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativodei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura; ricevute di pagamento recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia/centro estivo che devono:riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio, riferirsi a spese ammissibili; documentazione dimostrativa del pagamento: nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all’emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario |
Qualora la Cassa, in seguito alle attività istruttorie previste, accerti la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste il dichiarante:
- è escluso dalla partecipazione al contributo,
- decade dai benefici previsti già ottenuti, che dovranno essere rimborsati,
- nei 2 anni successivi all’assunzione dell’atto di esclusione non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative previsti dalla CDC.
Aspetti fiscali
Il contributo in argomento ha natura di rimborso di spese familiari documentate, non di compenso professionale.
L’importo, pertanto, non viene attratto dal c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR).
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
In linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alla analoga definizione di reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 23 dicembre 1997, n. 326, § 2.1) si ritiene che per i professionisti:
- rilevino tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all’attività,
- anche se non provenienti direttamente dal committente,
- indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.
In questi termini è imponibile, ad esempio il Contributo a sostegno della genitorialità erogato ogni anno dalla CDC in quanto:
- parametrato (nella misura del 5%) al reddito netto professionale di riferimento dichiarato nell’anno precedente a quello dell’evento nascita/adozione/affidamento,
- per questa via riconducibile all’attività professionale e certificato infatti dalla Cassa con causale “A” nella relativa Certificazione Unica rilasciata agli iscritti.
Diversamente, il contributo in esame:
- rimborsa spese di chiara natura “privata” quali sono senz’altro quelle per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia e quelle per la frequenza dei centri estivi,
- non concorre al reddito professionale del professionista, alla formazione del volume d’affari IVA ed alla determinazione del contributo integrativo del 4% da versare alla Cassa Dottori Commercialisti.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54;
- CDC, Regolamento Unitario, art. 56-ter.
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