1° Documento Riservato: Decreto Omnibus: novità in materia di familiari a carico e welfare aziendale

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 9 SETTEMBRE 2026

Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene nuovamente sulla disciplina dei familiari a carico e sul perimetro soggettivo delle agevolazioni fiscali collegate all’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR. In particolare, per le disposizioni che richiamano genericamente le persone indicate nell’art. 12 del TUIR viene eliminato, con effetto già dal periodo d’imposta 2025, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari previsto per gli “altri familiari”. Tali condizioni restano invece necessarie quando la norma agevolativa richiede anche lo status di familiare fiscalmente a carico per limiti reddituali. La modifica assume particolare rilievo per le misure di welfare aziendale.

Detrazioni per carichi di famiglia. Beneficiari e requisiti

Il comma 11 della Legge n. 207/2024 ha modificato in diversi punti l’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (detrazioni per carichi di famiglia).

Tra le novità citate, operative con effetti dal periodo d’imposta 2025:

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Familiari a carico e detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12, D.P.R. n. 917/1986
CosaDetrazioni per familiari a carico/carichi di famiglia.
Requisiti Reddito complessivo del familiare:
non superiore a € 2.840,51 oppure a
€ 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.
Individuazione familiari a carico periodo d’imposta 2024 e detrazioni per carichi di famigliaIl coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) di età pari o superiore a 21 anni indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Dal periodo d’imposta 2025 la detrazione di 950 euro per figli a carico si applica esclusivamente con riferimento ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di figli con disabilità accertata (comma 11, lett. a, n. 1, Legge di Bilancio 2025) per i quali non c’è limite di età.
Sempre con effetti dal 1° gennaio 2025, la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta oltreché per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni e fino a 30 anni anche: per i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, sempre nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici.
Ulteriori familiari a carico 2024 e 2025 a confronto – “Altri familiari” A condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne.
Dal periodo d’imposta 2025, il citato comma 11, lett. a), n. 2, della Manovra 2025, modifica, altresì, la lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari a carico.

Si ricorda che per i figli fino a 21 anni, è riconosciuto l’assegno unico e universale, AUU, così come previsto dal D.Lgs. n. 230/2021.

Dopo l’entrata in vigore dell’AUU hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

È stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis art. 12 del TUIR (si veda la circolare, Agenzia delle Entrate, n. 4/2022).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del TUIR e 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 230/2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali per carichi di famiglia di cui al più volte citato art. 12  sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Decreto “Omnibus”. Novità per i familiari a carico

In virtù delle previsioni di cui al comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025, il contribuente può comunque beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse dei c.d. “altri familiari”, per i quali dal 2025 non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia, purché tali soggetti:

  • convivano con il contribuente, oppure
  • percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Qualora la specifica disposizione agevolativa richieda anche la condizione di familiare fiscalmente a carico, deve inoltre essere rispettato il limite di reddito complessivo previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR, pari, in via generale, a 2.840,51 euro.

Il richiamo operato dal comma 4-ter alle “altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile” è formulato in termini ampi e può ricomprendere anche gli ascendenti.

Pertanto, per gli ascendenti non conviventi, la rilevanza ai fini delle detrazioni e deduzioni per oneri può configurarsi quando gli stessi percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

L’art. 1  del D.Lgs. n. 148/2026 c.d. Decreto correttivo “Omnibus” interviene ulteriormente sul citato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR.

Posto il riferimento contenuto nel comma in parola al requisito della convivenza o alla presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., sono emersi dubbi nell’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il welfare aziendale dall’art. 51 del TUIR.

Come da Relazione illustrativa del D.L. “Omnibus”: in tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all’art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli “altri familiari” non conviventi.

Alla luce di ciò, con l’art. 1 è stato eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico.

Si pensi ad esempio, nell’ambito delle misure di welfare aziendale, alle somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12del TUIR (vedi comma 2, lett f-ter), art. 51 del TUIR).

Al contempo, mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. si richiede l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR.

Si pensi ad esempio alle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 (vedi comma 2, lett d-bis, art. 51 del TUIR).

In sostanza: viene confermata la non imponibilità dei benefit erogati anche a familiari non conviventi (se non è anche richiesto lo status di “familiare a carico” per limiti reddituali); si evita che i dipendenti perdano agevolazioni di welfare già fruite nel 2025 per familiari non conviventi.

La nuova disciplina infatti opera retroattivamente: ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2026, le modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e, dunque, già dal 2025.

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