COMMENTO
DI CARLA DE LUCA | 9 SETTEMBRE 2026
La lettera di attestazione è la dichiarazione scritta con cui la direzione conferma al revisore legale le proprie responsabilità e la completezza delle informazioni fornite. Non è un adempimento formale né, tanto meno, un sostituto delle procedure di revisione: è un elemento probativo complementare, necessario ma non sufficiente, che integra – senza mai surrogare – i riscontri acquisiti sul campo. Il commento che segue ne illustra la funzione ai sensi dell’ISA Italia 580, i contenuti minimi, le regole su data, destinatario e sottoscrizione, le conseguenze del mancato rilascio o dei dubbi sull’attendibilità e i raccordi con i principi in materia di frodi, continuità aziendale, eventi successivi e stime. Chiude una check-list operativa. In allegato, un fac-simile modulare da adattare all’incarico.
Funzione della lettera nell’impianto dell’ISA Italia 580
I Principi di revisione ISA Italia, adottati con determine ministeriali e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiedono al revisore di acquisire dalla direzione – e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance – attestazioni scritte a conferma di alcune informazioni.
L’ISA Italia 580 assegna a tali attestazioni la natura di elementi probativi: hanno valore in sé, ma non forniscono, da sole, elementi sufficienti e appropriati su nessuno degli aspetti cui si riferiscono, né attenuano la responsabilità del revisore di svolgere le procedure necessarie. In altri termini, la lettera “chiude” il fascicolo di revisione, non lo sostituisce: se le verifiche non sono state svolte, nessuna dichiarazione della direzione può colmarne la mancanza.
Il documento di esempio esaminato per la redazione di questo commento è una lettera riferita a un bilancio d’esercizio chiuso nel 2025, redatto secondo le norme di legge italiane: se ne è tratta la struttura tipica, senza riportare importi, denominazioni o nominativi.
Contenuti essenziali
Responsabilità della direzione
La direzione conferma di aver adempiuto alla propria responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico, nonché per la progettazione e il mantenimento del sistema di controllo interno rilevante ai fini della predisposizione del bilancio, anche in funzione di prevenzione e individuazione di frodi ed errori. Si raccorda qui il richiamo all’art. 2086, comma 2, c.c. sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Completezza delle informazioni e registrazione delle operazioni
Sono i due cardini della dichiarazione: aver fornito al revisore accesso a tutte le informazioni rilevanti (scritture, documentazione, libri sociali e verbali, anche in bozza), le ulteriori informazioni richieste e la possibilità di contattare senza limitazioni le persone dalle quali acquisire elementi probativi; e il fatto che tutte le operazioni sono state registrate nelle scritture contabili e riflesse in bilancio. L’assenza o l’annacquamento di queste due affermazioni è, di per sé, un segnale di rischio.
Data, destinatario e firma
La lettera è indirizzata al revisore legale (o alla società di revisione) incaricato.
La data deve essere quanto più possibile prossima – e mai successiva – alla data della relazione di revisione; la prassi professionale suggerisce di farla coincidere con essa. Deve coprire tutti i bilanci e tutti i periodi cui si riferisce la relazione.
La sottoscrizione compete ai soggetti che hanno la responsabilità del bilancio e una conoscenza adeguata dei fatti attestati: tipicamente il legale rappresentante e, ove opportuno, il responsabile amministrativo-finanziario.
Raccordi con gli altri Principi e con le aree di rischio
- Frodi (ISA Italia 240): conferma dell’assenza di frodi o sospette frodi note che coinvolgano direzione, dipendenti con ruoli chiave nel controllo interno o terzi e delle segnalazioni ricevute.
- Continuità aziendale (ISA Italia 570): appropriatezza del presupposto su un orizzonte di almeno dodici mesi; assenza di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e degli intermediari ai sensi del Codice della crisi.
- Eventi successivi (ISA Italia 560): assenza di fatti intervenuti dopo la data di chiusura che richiedano rettifica o informativa, e impegno a informare il revisore fino all’approvazione del bilancio.
- Stime contabili: ragionevolezza delle assunzioni significative e completezza degli elementi messi a disposizione.
- Parti correlate: identità delle controparti, rapporti e operazioni, informativa ex art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c.
- Contenziosi e passività potenziali: richieste di danni, accertamenti, accantonamenti e informativa, sentito il parere dei legali.
- Imposte: corretta interpretazione della normativa, contestazioni notificate, recuperabilità delle imposte anticipate.
- Strumenti finanziari e derivati: rilevazione, classificazione e informativa ex art. 2427-bis c.c., documentazione delle coperture.
- Conformità normativa: rispetto di leggi e regolamenti rilevanti per il bilancio (ambiente, salute e sicurezza, privacy, antiriciclaggio, antitrust).
- Utilizzo dell’intelligenza artificiale: informativa al revisore su applicazioni e strumenti basati sull’IA, inclusa quella generativa, impiegati per la determinazione dei valori di bilancio e per la redazione della relativa informativa. È una attestazione di crescente rilievo: incide sulla valutazione dei rischi e sull’affidabilità dei dati sottostanti.
Rifiuto di rilascio e dubbi sull’attendibilità
Se la direzione non rilascia le attestazioni richieste, il revisore ne discute con la direzione stessa e con i responsabili delle attività di governance, riconsidera l’integrità della direzione e la conseguente attendibilità di ogni altra dichiarazione, verbale o scritta, e valuta gli effetti sul giudizio.
Il mancato rilascio delle attestazioni sulle responsabilità della direzione comporta l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Analogamente, se le attestazioni risultano incoerenti con altri elementi probativi, il revisore svolge procedure aggiuntive e, se il dubbio permane, ne trae le conseguenze sulla relazione.
Come usarla: check-list operativa
- Pianificare per tempo: anticipare alla direzione la bozza e il contenuto delle attestazioni già in fase di pianificazione e nella lettera di incarico.
- Adattare, non copiare: personalizzare il modello in base a dimensioni, settore, rischi identificati e quadro normativo; eliminare le clausole non pertinenti e aggiungere quelle su aree di rischio specifiche.
- Allineare le date: far coincidere la data della lettera con quella della relazione; mai una data successiva.
- Verificare i firmatari: accertare poteri, ruolo e conoscenza dei fatti attestati; acquisire l’originale sottoscritto.
- Riscontrare la coerenza: confrontare ogni attestazione con gli elementi probativi già acquisiti e documentare l’esito nelle carte di lavoro.
- Documentare le eccezioni: formalizzare rifiuti, riserve o modifiche richieste dalla direzione e valutarne l’effetto sul giudizio.
- Archiviare: inserire la lettera nel fascicolo di revisione insieme alla evidenza della sua discussione con la governance.
Fac-simile: lettera di attestazione della direzione al revisore legale
Il presente modello va obbligatoriamente adattato ai rischi identificati e alle caratteristiche dell’impresa: eliminare le sezioni non pertinenti, integrare quelle relative alle aree di rischio specifiche dell’incarico, verificare la coerenza con il quadro normativo applicabile.
Le clausole contrassegnate come “ove applicabile” si inseriscono solo se rilevanti. I campi tra parentesi quadre vanno compilati. La lettera è sottoscritta dal legale rappresentante o dalla direzione, in data coincidente con quella della relazione di revisione e comunque non successiva.
Scarica qui il fac-simile.
Lettera di attestazione per la revisione legale dei conti sul bilancio d’esercizio
Al revisore legale [REVISORE]
Luogo e data: [DATA]
Con riferimento all’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 relativo al bilancio d’esercizio di [SOCIETÀ] chiuso al [DATA DI CHIUSURA], che espone un patrimonio netto di euro [PATRIMONIO NETTO], comprensivo di un risultato d’esercizio di euro [RISULTATO D’ESERCIZIO], Le confermiamo, per quanto a nostra conoscenza e sulla base degli accertamenti ritenuti necessari a tale fine, le attestazioni che seguono, già portate alla Sua attenzione nel corso del Suo lavoro.
1. Responsabilità della direzione
Abbiamo adempiuto alla nostra responsabilità per la redazione del bilancio d’esercizio in conformità al quadro normativo applicabile: il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico della società.
È nostra la responsabilità della progettazione, dell’implementazione e del mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria, volto anche a prevenire e individuare frodi ed errori.
È nostra la responsabilità, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., della valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa; da tali attività non sono emersi elementi significativi tali da incidere sulla correttezza del bilancio.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, che riteniamo appropriato con riferimento a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di chiusura.
2. Informazioni fornite al revisore
Le abbiamo fornito, anche mediante strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza:
- accesso a tutte le informazioni rilevanti per la redazione del bilancio, incluse scritture contabili e documentazione di supporto;
- i libri sociali completi e correttamente tenuti, nonché i verbali, anche in bozza sostanzialmente definitiva, delle riunioni non ancora trascritte;
- le ulteriori informazioni da Lei richieste ai fini della revisione;
- la possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti dai quali riteneva necessario acquisire elementi probativi.
Tutte le operazioni sono state registrate nelle scritture contabili e riflesse in bilancio.
Il bilancio d’esercizio non contiene errori significativi, incluse le omissioni. Siamo consapevoli che omissioni ed errori sono significativi quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.
Il bilancio e i relativi allegati trasmessi con la presente sono conformi a quelli che saranno depositati; ci impegniamo a comunicarLe tempestivamente ogni successiva modifica.
3. Frodi e non conformità a leggi e regolamenti
Non siamo a conoscenza di frodi o sospette frodi che coinvolgano la direzione, i dipendenti con ruoli significativi nel controllo interno o altri soggetti, anche terzi, la cui condotta possa avere effetti rilevanti sul bilancio.
Le abbiamo comunicato tutti i casi noti di non conformità o sospetta non conformità a leggi e regolamenti i cui effetti debbano essere considerati nella redazione del bilancio; in particolare, limitatamente agli aspetti rilevanti, non si sono verificate irregolarità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti, notifiche o provvedimenti di Autorità pubbliche o di vigilanza, violazioni di legge o di clausole contrattuali, né operazioni estranee all’oggetto sociale.
Limitatamente agli aspetti rilevanti, la società opera nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dei dati personali, antiriciclaggio e concorrenza.
Non abbiamo ricevuto segnalazioni da creditori pubblici qualificati né comunicazioni da banche e intermediari finanziari ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
4. Stime contabili e valutazioni
Le assunzioni significative utilizzate per le stime contabili sono ragionevoli e Le abbiamo fornito tutti gli elementi e le informazioni utili alle valutazioni effettuate.
Le abbiamo fornito gli elementi rilevanti considerati per valutare l’esistenza di perdite durevoli di valore delle attività; non vi sono immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie da svalutare oltre a quanto rilevato.
Le rimanenze non sono iscritte a un valore superiore al valore netto di realizzo e non vi sono programmi o impegni che possano determinarne eccedenza od obsolescenza non riflesse in bilancio.
Non sono previsti programmi o intendimenti tali da alterare significativamente il valore di carico, la classificazione o l’informativa di attività e passività.
5. Passività potenziali, contenziosi e impegni
Oltre a quanto illustrato in nota integrativa, non vi sono: richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere dei nostri legali, possano probabilmente concretizzarsi; passività o perdite potenziali che richiedano accantonamento o informativa; utili potenziali da segnalare.
Non vi sono impegni, garanzie o accordi non riflessi in bilancio, ivi inclusi accordi di riacquisto di attività cedute, compensazioni fra conti presso istituti finanziari, vincoli sul capitale sociale o sulla disponibilità delle riserve.
Sono state portate a Sua conoscenza, ove applicabili, le informazioni relative a: intestazioni fiduciarie; impegni e accordi su acquisti o cessioni di crediti, partecipazioni, rami d’azienda o altri beni; impegni di acquisto di immobilizzazioni o operazioni straordinarie di ammontare rilevante; penali e perdite su ordini e contratti in corso di esecuzione.
Ove applicabile: nella nota integrativa sono fornite le informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-ter, c.c.
6. Strumenti finanziari e derivati (ove applicabile)
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni in tema di strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati richieste dall’art. 2427-bis c.c. Tutte le attività e passività finanziarie, inclusi i derivati anche impliciti, sono state rilevate e classificate in conformità ai Principi contabili di riferimento, con la relativa informativa; la documentazione di supporto è stata messa a Sua disposizione.
Con riferimento alle operazioni di copertura, abbiamo messo a disposizione la documentazione necessaria a verificare requisiti ed efficacia; per le coperture di flussi finanziari, la società ha l’intenzione e la capacità di dare corso alle operazioni previste.
7. Imposte sul reddito
Le imposte sono state determinate mediante una corretta interpretazione della normativa vigente, tenendo conto degli oneri derivanti da contestazioni notificate e non ancora definite o dall’esito incerto.
Le assunzioni utilizzate nell’analisi dei redditi imponibili attesi ai fini della recuperabilità delle attività per imposte anticipate sono ragionevoli; non sono previste nel breve periodo operazioni che comportino la tassazione di riserve in sospensione d’imposta. Non abbiamo ricevuto informazioni o pareri in contraddizione con gli importi contabilizzati e con l’informativa fornita.
8. Parti correlate e gruppo
Le abbiamo comunicato l’identità delle parti correlate e tutti i rapporti e le operazioni intercorse con le medesime; nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c. e, per le operazioni atipiche o inusuali, è esplicitato l’interesse della società al loro compimento.
Le abbiamo fornito gli elementi utili a identificare le entità controllate, sottoposte a controllo congiunto, collegate e soggette al controllo della controllante. Ove applicabile: la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
9. Ricavi e operazioni non ricorrenti
I ricavi rilevati alla data di chiusura sono realizzati o realizzabili ed effettivamente acquisiti; non esistono accordi collaterali con clienti o condizioni di reso diverse dalle garanzie usuali.
Non vi sono state operazioni di entità o incidenza eccezionale ulteriori rispetto a quelle evidenziate in bilancio.
10. Utilizzo dell’intelligenza artificiale
Le abbiamo fornito informazioni su tutte le applicazioni e gli strumenti informatici basati sull’intelligenza artificiale, inclusa l’intelligenza artificiale generativa, dei quali ci avvaliamo ai fini della determinazione dei valori di bilancio e della redazione della relativa informativa.
11. Eventi successivi
Non si sono verificati, successivamente al [DATA DI CHIUSURA], eventi tali da rendere la situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi sociali o da richiedere rettifiche o informativa integrativa.
È nostra responsabilità informarLa tempestivamente di ogni evento con effetti sul bilancio che si manifesti tra la data della Sua relazione e la data di approvazione del bilancio.
12. Formato del bilancio e clausola finale
Ove applicabile: il progetto di bilancio è redatto in conformità alla tassonomia XBRL; riconosciamo che il Suo giudizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 non ha ad oggetto la conformità del formato elaborabile alla normativa sul deposito presso il Registro delle imprese.
Riconosciamo che la completezza, l’attendibilità e l’autenticità di quanto sopra attestato, anche con riferimento a quanto trasmesso mediante strumenti di comunicazione a distanza, costituiscono presupposto per il corretto svolgimento della Sua attività di revisione e per l’espressione del Suo giudizio professionale.
Cordiali saluti.
[SOCIETÀ]
Il legale rappresentante / La direzione
………
[NOME E QUALIFICA]
Data: [DATA]
Modello operativo da adattare alle circostanze dell’incarico; non sostituisce il giudizio professionale del revisore né le procedure di revisione.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2086;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
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