CIRCOLARE MONOGRAFICA
Forniti importanti chiarimenti sul trattamento IVA delle operazioni di vendita online effettuate mediante fornitori comunitari che spediscono direttamente i beni ai consumatori finali italiani
DI STEFANO SETTI | 22 GIUGNO 2026
Negli ultimi anni il dropshipping si è affermato come uno dei modelli commerciali maggiormente utilizzati nell’ambito dell’e-commerce nazionale e internazionale. La possibilità di vendere prodotti senza detenere fisicamente le merci in magazzino ha consentito a numerosi operatori di avviare attività commerciali con investimenti limitati e ridotti costi logistici. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità operativa si nascondono numerose problematiche di natura fiscale, IVA, contrattuale e doganale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18398 dell’8 giugno 2026 ha inoltre fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA delle operazioni di vendita online effettuate mediante fornitori comunitari che spediscono direttamente i beni ai consumatori finali italiani. L’analisi della sentenza consente di comprendere come il modello del dropshipping debba essere correttamente inquadrato ai fini IVA e quali siano gli adempimenti che gli operatori devono osservare per evitare contestazioni fiscali.
Il fenomeno del dropshipping
Il termine “dropshipping” identifica una particolare modalità di vendita nella quale il soggetto che promuove e commercializza i beni non dispone materialmente della merce e non gestisce direttamente il magazzino.
In questo modello il venditore opera prevalentemente attraverso un sito internet, un marketplace o una piattaforma di commercio elettronico. Quando il cliente effettua l’ordine, il rivenditore trasmette i dati al proprio fornitore, il quale provvede direttamente alla preparazione della merce e alla spedizione verso il destinatario finale.
Il vantaggio principale consiste nell’eliminazione dei costi connessi alla gestione del magazzino e delle scorte. Il rivenditore, infatti, non acquista preventivamente la merce ma procede all’approvvigionamento soltanto dopo aver ricevuto l’ordine dal cliente.
Dal punto di vista economico il margine è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto praticato dal fornitore e il prezzo di vendita applicato al cliente finale.
Lo schema tipico del dropshipping può essere rappresentato nel modo seguente.
Tabella: fasi dell’operazione
| Fase | Attività |
| 1 | Il cliente effettua l’ordine sul sito del rivenditore |
| 2 | Il rivenditore incassa il corrispettivo |
| 3 | L’ordine viene trasmesso al fornitore |
| 4 | Il fornitore prepara il prodotto |
| 5 | Il fornitore spedisce direttamente al cliente finale |
| 6 | Il fornitore fattura il rivenditore |
| 7 | Il rivenditore documenta fiscalmente la vendita |
Nella maggior parte dei casi il cliente finale non è neppure consapevole dell’esistenza del fornitore che materialmente gestisce la spedizione.
La qualificazione IVA delle operazioni
Dal punto di vista fiscale il dropshipping non costituisce una categoria autonoma prevista dalla normativa IVA.
Occorre pertanto applicare le regole ordinarie contenute nel D.P.R. n. 633/1972, nel D.L. n. 331/1993 per gli scambi intracomunitari e nella normativa unionale relativa al commercio elettronico.
L’individuazione del corretto trattamento IVA dipende principalmente da tre elementi:
- localizzazione del fornitore;
- localizzazione del cliente;
- percorso fisico seguito dai beni.
Ne consegue che il medesimo modello commerciale può dare luogo a trattamenti IVA profondamente differenti.
Dropshipping nazionale
Nel caso più semplice, in cui fornitore, rivenditore e cliente finale siano stabiliti in Italia, il rapporto si articola in due distinte operazioni:
- il fornitore emette fattura al rivenditore con IVA;
- il rivenditore certifica la vendita al cliente finale mediante fattura o corrispettivo telematico (tenendo presente che in tal caso non si è in presenza di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, quindi, vi è l’obbligo di certificazione del corrispettivo non tornando applicabile l’esclusione di cui all’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996) applicando l’IVA prevista per il bene ceduto.
In tale scenario non emergono particolari criticità.
Dropshipping con fornitore comunitario
Situazione assai più frequente è quella in cui il fornitore sia stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.
In tali casi il fornitore emette generalmente fattura senza IVA al rivenditore italiano, indicando il numero identificativo IVA del cliente.
L’operazione costituisce un acquisto intracomunitario disciplinato dall’art. 38 ss. del D.L. n. 331/1993.
Il rivenditore italiano deve quindi:
- integrare la fattura ricevuta;
- applicare il meccanismo del reverse charge;
- registrare il documento sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite;
- esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
L’operazione risulta normalmente neutrale dal punto di vista finanziario qualora sussista pieno diritto alla detrazione.
Successivamente il rivenditore dovrà assoggettare ad IVA in Italia la vendita effettuata nei confronti del cliente finale privato nazionale.
L’intervento della Cassazione: ordinanza n. 18398/2026
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18398 dell’8 giugno 2026 ha affrontato un caso particolarmente diffuso nel commercio elettronico.
Il contribuente operava attraverso una piattaforma online e commercializzava pneumatici acquistati presso un fornitore tedesco.
Il modello operativo era tipico del dropshipping:
- il cliente italiano effettuava l’ordine;
- il rivenditore italiano acquistava contestualmente il bene dal fornitore tedesco;
- il fornitore tedesco spediva direttamente la merce al cliente finale italiano.
Secondo il contribuente la rivendita non avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA italiana in quanto, al momento della conclusione della vendita, i beni si trovavano ancora fisicamente in Germania.
La Cassazione ha respinto integralmente tale impostazione. I giudici hanno osservato che il fornitore tedesco non vendeva direttamente al consumatore finale, bensì ad un soggetto passivo IVA stabilito in Italia che operava quale rivenditore professionale.
Per tale motivo non poteva trovare applicazione la disciplina delle vendite a distanza.
La Corte ha, inoltre, affermato che l’intera operazione doveva essere valutata unitariamente e non poteva essere artificiosamente suddivisa in più fasi autonome.
Nel caso concreto il rivenditore:
- non disponeva di un proprio magazzino;
- acquistava i beni solo dopo aver ricevuto l’ordine;
- impartiva al fornitore le istruzioni di consegna;
- l’intera operazione era pianificata come un unico processo economico.
Di conseguenza la Cassazione ha qualificato l’operazione come acquisto intracomunitario territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 38del D.L. n. 331/1993, seguito da una cessione imponibile al consumatore finale italiano.
Si ipotizzi il seguente caso:
• cliente italiano acquista uno smartwatch a euro 250;
• il rivenditore italiano acquista il bene da un fornitore francese per euro 180;
• il fornitore spedisce direttamente il prodotto al cliente.
In tale situazione:
Acquisto da parte del cedente soggetto passivo IVA stabilito in Italia dal fornitore francese
• fattura senza IVA;
• integrazione mediante reverse charge (acquisto intracomunitario art. 38 del D.L. n. 331/1993).
Vendita al cliente italiano
• operazione imponibile IVA in Italia;
• applicazione dell’IVA ordinaria del 22%;
• documentazione mediante fattura elettronica o corrispettivo telematico.
La Cassazione chiarisce che non è possibile sostenere che la vendita sia fuori campo IVA per il solo fatto che il bene si trovava all’estero al momento dell’ordine.
Attenzione agli aspetti doganali
Le problematiche si amplificano ulteriormente quando il fornitore è stabilito fuori dall’Unione europea.
In tali ipotesi diventa fondamentale individuare:
- il soggetto importatore;
- il soggetto tenuto al pagamento dei dazi;
- il soggetto obbligato al versamento dell’IVA all’importazione;
- il soggetto responsabile delle formalità doganali.
La mancata regolamentazione contrattuale di tali aspetti può generare significativi rischi fiscali e operativi.
Il contratto di dropshipping
Poiché il contratto di dropshipping non è espressamente disciplinato dal Codice civile, esso viene normalmente qualificato come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c.
È pertanto fondamentale regolamentare accuratamente i rapporti tra le parti. Per comodità si riporta qui di seguito un esempio di contratto di dropshipping.
Esempio di contratto di dropshipping
(fac-simile da adattare alle specifiche esigenze delle parti)
CONTRATTO DI DROPSHIPPING
TRA
La società ………, con sede in ………, C.F./P.IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore,
di seguito denominata “Fornitore”
e
La società ………, con sede in ………, C.F./P.IVA ………, in persona del legale rappresentante pro tempore,
di seguito denominata “Dropshipper”
PREMESSO CHE
- il Fornitore gestisce un’attività di commercio elettronico mediante sito internet e/o marketplace;
- il Fornitore intende commercializzare prodotti senza detenerli materialmente presso propri magazzini;
- il Dropshipper dispone della merce e delle strutture logistiche necessarie per la gestione degli ordini e delle spedizioni;
- le parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti commerciali mediante il presente accordo;
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto disciplina l’attività di vendita in modalità dropshipping mediante la quale il Fornitore promuove e commercializza i prodotti messi a disposizione dal Dropshipper attraverso i propri canali di vendita.
Articolo 2 – Obblighi del Dropshipper
Il Dropshipper si impegna a:
- mantenere adeguate disponibilità di magazzino;
- comunicare tempestivamente eventuali indisponibilità dei prodotti;
- preparare, imballare e spedire la merce ai clienti finali;
- rispettare i termini di consegna comunicati dal Fornitore;
- garantire la conformità dei prodotti alle normative applicabili;
- gestire eventuali resi e sostituzioni;
- adempiere agli obblighi doganali eventualmente previsti.
Articolo 3 – Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si impegna a:
- pubblicizzare i prodotti sui propri canali di vendita;
- raccogliere gli ordini dei clienti finali;
- trasmettere tempestivamente gli ordini al Dropshipper;
- incassare i corrispettivi;
- emettere i documenti fiscali previsti dalla normativa applicabile;
- fornire assistenza commerciale ai clienti.
Articolo 4 – Prezzi e condizioni economiche
I prezzi praticati dal Dropshipper al Fornitore saranno quelli risultanti dal listino allegato al presente contratto.
Il Fornitore avrà piena autonomia nella determinazione del prezzo di vendita al cliente finale.
Articolo 5 – Spedizioni
Il Dropshipper provvede direttamente alla spedizione della merce ai clienti finali indicati dal Fornitore.
I costi di spedizione sono a carico di:
□ Fornitore
□ Dropshipper
□ Cliente finale
(secondo quanto concordato dalle parti).
Articolo 6 – Resi e diritto di recesso
Il Dropshipper si impegna a gestire i resi dei prodotti e le sostituzioni derivanti da:
- difetti di fabbricazione;
- esercizio del diritto di recesso;
- errori di spedizione.
Le modalità operative saranno definite nell’allegato tecnico al presente contratto.
Articolo 7 – Fatturazione
Il Dropshipper emetterà fattura nei confronti del Fornitore secondo le modalità previste dalla normativa fiscale applicabile.
Il Fornitore sarà responsabile della documentazione fiscale relativa alle vendite effettuate ai clienti finali.
Articolo 8 – Aspetti doganali
Le parti individuano quale soggetto responsabile degli adempimenti doganali:
□ Fornitore
□ Dropshipper
□ Altro soggetto indicato nell’allegato contrattuale.
Articolo 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, tecniche e strategiche apprese durante l’esecuzione del presente contratto.
Articolo 10 – Durata
Il presente contratto ha durata di ……… anni con decorrenza dal ……… e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta.
Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente
Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la legge italiana.
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di ……….
Luogo e data
Il Fornitore
Il Dropshipper
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, artt. 38, 40, 41;
- Cass. civ., ord. 8 giugno 2026, n. 18398.
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