L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 22 GIUGNO 2026
L’analisi dell’agevolazione fiscale per il rientro in Italia di docenti e ricercatori evidenzia la complessità nella definizione della residenza fiscale per i soggetti legati a organismi internazionali. Con la Risposta n. 121/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo status di dipendente di un’organizzazione internazionale con sede in Italia, pur in presenza di esenzioni d’imposta locali, non garantisce automaticamente il mantenimento della residenza fiscale all’estero, precludendo l’accesso ai benefici in caso di prolungata dimora sul territorio nazionale.
Il regime agevolato per il rientro di docenti e ricercatori
La disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, regolata dall’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, continua a sollevare questioni interpretative complesse, in particolare quando si incrocia con gli statuti speciali delle organizzazioni internazionali. Il regime prevede una significativa riduzione della base imponibile, escludendo dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai professionisti della ricerca che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato. La finalità della norma è dichiaratamente quella di favorire lo sviluppo scientifico e il trasferimento di competenze acquisite oltreconfine, ma l’applicazione pratica richiede il rigido soddisfacimento di requisiti sia soggettivi che oggettivi, tra i quali assume un ruolo centrale la stabilità della residenza all’estero prima del rimpatrio.
Il caso del ricercatore EMBL e la richiesta di accesso al beneficio
Il caso esaminato dalla recente Risposta n. 121/2026 dell’Agenzia delle Entrate concerne un ricercatore di nazionalità giapponese che ha operato in Italia dal 2016 al 2024 presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Durante tale periodo, il professionista ha beneficiato di un regime di esenzione dall’IRPEF previsto dagli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e l’organizzazione, subendo esclusivamente una tassazione interna a favore del medesimo laboratorio. A seguito di un successivo e temporaneo rientro in Giappone, il ricercatore è stato nuovamente assunto da un istituto universitario italiano, richiedendo l’applicazione dello sgravio fiscale sul presupposto di non aver mai acquisito la residenza fiscale italiana durante il precedente mandato, non avendo ivi assolto le imposte sul reddito.
La residenza fiscale come requisito decisivo
L’amministrazione finanziaria ha focalizzato la propria attenzione sulla nozione di residenza fiscale, rimarcando come la normativa nazionale, sia nella formulazione antecedente alla riforma del 2024 sia in quella successiva introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, subordini lo status di residente a elementi di fatto quali l’iscrizione anagrafica, il domicilio o la dimora abituale per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel contesto specifico, l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL garantisce l’esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi erogati dall’organizzazione, ma non contiene alcuna deroga esplicita che consenta al personale di mantenere fittiziamente la residenza fiscale nel Paese d’origine qualora si stabilisca stabilmente in Italia.
La difesa del contribuente ha tentato un parallelismo con i funzionari dell’Unione Europea, per i quali l’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità prevede il mantenimento del domicilio fiscale d’origine. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha respinto tale interpretazione analogica, precisando che il citato Protocollo si applica esclusivamente ai funzionari europei che già possedevano il domicilio in uno Stato membro al momento dell’assunzione, escludendo esplicitamente l’estensione di tale beneficio ai soggetti che abbiano stabilito la propria dimora in Italia per l’esercizio di funzioni presso altre organizzazioni internazionali. Di conseguenza, la prolungata permanenza fisica e familiare sul territorio nazionale, dal 2016 al 2024, determina il mancato soddisfacimento del requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero, precludendo il diritto al regime agevolato per il successivo rapporto di lavoro instaurato nel 2026.
Le implicazioni operative della posizione dell’Agenzia
La pronuncia in commento evidenzia una rigidità interpretativa che merita un’attenta riflessione da parte dei professionisti del settore. L’orientamento espresso rischia di generare un disallineamento tra lo spirito della norma agevolativa, tesa ad attrarre profili scientifici di elevato spessore, e l’applicazione tecnica delle regole di residenza. Equiparare la presenza sul territorio nazionale dettata da un mandato internazionale alla comune residenza fiscale, ignorando la specificità dello status giuridico ed economico del ricercatore, potrebbe disincentivare la mobilità di tali figure verso i centri di ricerca italiani. La distinzione tra l’esenzione d’imposta e la qualificazione della residenza fiscale si conferma un confine estremamente labile, sul quale l’amministrazione finanziaria adotta una linea prudenziale che impone ai consulenti una valutazione preliminare rigorosa e priva di automatismi basati sulla sola natura dell’ente datore di lavoro.
Riferimenti normativi:
- D. L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 44 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 giugno 2026, n. 121
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