CIRCOLARE MONOGRAFICA
Requisiti soggettivi e oggettivi, determinazione della plusvalenza, imposta sostitutiva dell’8%, adempimenti fiscali e valutazioni di convenienza
DI MAURO LONGO | 23 APRILE 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato ancora una volta a favore degli imprenditori individuali la possibilità di estromissione dall’impresa degli immobili strumentali sia per natura che per destinazione. Come nel passato, per ottenere l’estromissione è dovuta l’imposta sostitutiva in misura pari all’8% della plusvalenza derivante dall’operazione. Trattasi di opportunità molto interessante che consente di riorganizzare il patrimonio dell’imprenditore individuale soprattutto nella prospettiva della cessazione dell’attività d’impresa.
Termini versamento dell’imposta sostitutiva e considerazioni
Per ottenere l’estromissione dell’immobile dalla sfera d’impresa a favore della sfera privata dell’imprenditore, è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% il cui versamento deve avvenire nel rispetto dei termini seguenti:
- 60% entro il 30 novembre 2026;
- 40% entro il 30 giugno 2027 (senza applicazione di interessi).
Qualora non venga istituito un nuovo codice tributo dovrà essere utilizzato il codice “1127”, anno di riferimento 2026 ed il versamento può essere oggetto di compensazione “orizzontale” nel modello F24.
Per beneficiare dell’estromissione non è richiesto un atto notarile posto che non vi è alcun passaggio di proprietà dell’immobile, è fattispecie diversa rispetto all’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci nella quale, essendoci un passaggio di proprietà fra società e soci, è richiesto un atto notarile. Nel caso di estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale si assiste ad un “cambio di destinazione dell’immobile” da “impresa” a “privato”, nessuna modifica si realizza ai fini catastali. Per effetto dell’estromissione, l’immobile non produrrà reddito d’impresa ma redditi fondiari ovvero diversi, nel caso di successiva cessione da parte della persona fisica nel rispetto delle regole dell’art. 67 TUIR.
Aspetto soggettivo
Con la premessa che è irrilevante l’attività esercitata, le dimensioni dell’impresa, l’applicazione o meno degli ISA, possono procedere all’estromissione dell’immobile strumentale:
- gli imprenditori individuali che alla data del 30 settembre 2025 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino alla data del 1° gennaio 2026.
- l’erede dell’imprenditore deceduto “successivamente” alla data del 30 settembre 2025, a condizione che l’estromissione venga esercitata dall’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma di impresa individuale;
- il donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante.
Al contrario non è possibile accedere all’estromissione agevolata dell’immobile dalla sfera d’impresa qualora:
- alla data del 1° gennaio 2026 la qualifica di imprenditore individuale è venuta men per via della cessazione dell’attività dato che in tale ipotesi si è già verificato il passaggio dell’immobile dalla sfera d’impresa alla sfera privata;
- l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia concessa in affitto anteriormente al 1° gennaio 2026 (in tale ipotesi la figura dell’imprenditore individuale si considera “congelata”);
- gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa poiché non si considerano beni relativi all’impresa, ma bensì appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore; in tal senso la circolare 15 aprile 2008, n. 39/E
- il soggetto sia un professionista ovvero uno studio associati.
| Prospetto riassuntivo | |
| Soggetti ammessi | Persone fisiche che alla data del 30 settembre 2025 rivestono la qualifica di imprenditore e la conservano fino al 1° gennaio 2026 Erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 30 settembre 2025 (a condizione che l’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma di impressa individuale) Donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante |
| Soggetti esclusi | Persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2026, non rivestono la qualifica di imprenditore individuale Imprenditore individuale che ha concesso in affitto l’unica azienda Enti non commerciali Professionisti |
Contribuente in regime in forfettario (Legge n. 190/2014): in linea di principio, possono avvalersi dell’estromissione agevolata anche gli imprenditori individuali posto che non rileva il regime contabile adottato dall’impresa. Considerato, però, che l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad istanza di interpello 7 ottobre 2019, n. 391/E, ha precisato che l’estromissione agevolata dell’immobile da parte del contribuente in regime forfettario non genera in ogni caso plusvalenza imponibile, costoro sono poco interessanti all’opportunità concessa dalla Legge di Bilancio 2026 di estromissione dell’immobile individuale versando un’imposta sostitutiva del 8%.
Aspetto oggettivo
L’estromissione è ammessa per gli immobili strumentali considerati tali ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 30 settembre 2025, quindi gli:
- Strumentali per destinazione: utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, a prescindere dal fatto che siano strumentali per natura. Si pensi al caso di un imprenditore che utilizza un immobile accatastato A/2 (abitativo) in modo esclusivo per l’attività (come sede della propria attività), per tale tipologia di immobili è irrilevante la categoria catastale dell’immobile. Si ricorda che la strumentalità per destinazione “prevale” sulla strumentalità per natura, qualora l’immobile sia utilizzato esclusivamente e direttamente per l’attività d’impresa;
- Strumentali per natura: trattasi degli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, trattasi degli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, E, A/10 (es. opifici, alberghi, ufficio, ecc.). Gli immobili strumentali per natura possono essere estromessi dal regime d’impresa anche se non impiegati direttamente nell’impresa in quanto concessi in locazione/comodato a terzi. In tal caso, è la natura “intrinseca” dell’immobile che lo fa considerare un immobile strumentale in quanto idoneo all’attività d’impresa.
Per verificare la strumentalità dell’immobile strumentale per destinazione è determinante distinguere gli immobili acquistati ante e post 31 dicembre 1991, come sotto precisato:
| Immobili strumentali per destinazione | |
| Acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992 | Possono essere estromessi a condizione che siano indicati nell’inventario o per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili. Qualora l’immobile non sia indicato nei sopra citati libri contabili, non è considerato relativo all’impresa ai sensi dell’art. 65 TUIR, quindi non è oggetto di estromissione agevolata. |
| Acquisiti fino al 31 dicembre 1991 | Possono essere estromessi anche se non indicati nell’inventario ovvero nel registro cespiti nel caso di contabilità semplificata. Si tratta degli immobili che l’imprenditore già utilizzava esclusivamente per l’esercizio dell’impresa al 31 dicembre 1991 e che non sono stati indicati nelle scritture contabili. |
Immobili acquistati fino a 31 dicembre 1991: gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all’impresa anche se nonindicati nel libro inventari. L’indicazione nell’inventario era richiesta solo per gli immobili strumentali per natura.
Si può concludere che:
- gli immobili strumentali per natura possono essere esclusi dal patrimonio solo se risultano indicati in inventario;
- per gli immobili strumentali per destinazione, al contrario, occorre distinguere a seconda che siano stati acquisiti ante o post 31 dicembre 1991.
Tipologie di immobili escluse: non possono essere estromessi con modalità agevolate le seguenti tipologie di immobili:
- merce: come tali inseriti nell’attivo circolante del bilancio (ad esempio gli immobili costruiti da un’impresa edile e destinato dalla rivendita);
- patrimonio, trattasi nella maggioranza dei casi di appartamenti concessi in locazione a terzi (disciplinati dall’art. 90 TUIR);
- in leasing: non in proprietà dell’imprenditore alla data del 30 settembre 2025. Al contrario, possono essere oggetto di estromissione gli immobili riscattati dal leasing prima del 30 settembre 2025; in tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 8 maggio 2008, n. 188/E.
- immobili ad uso promiscuo: trattasi degli immobili utilizzati sia per l’esercizio dell’attività sia ai fini personali dell’imprenditore individuale. Si pensi ad un immobile nel quale un piccolo artigiano esercita la propria attività e vive con la propria famiglia ovvero un appartamento di un agente di commercio nel quale abita ed ha posto il proprio ufficio. Tali immobili non possono essere oggetto di estromissione, in quanto nonutilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.
Data verifica della strumentalità: il requisito della strumentalità deve essere verificato alla data del 30 settembre 2025, qualora, successivamente a tale data, l’immobile venga concesso in uso a terzi è possibile procedere all’estromissione dell’immobile. Ne consegue che, non possono essere estromessi, gli immobili acquistati successivamente al 30 settembre 2025 ovvero che hanno perso la loro strumentalità prima della data appena citata.
Un imprenditore individuale fino al 18 dicembre 2025 ha utilizzato direttamente ed esclusivamente un immobile per l’esercizio dell’attività, a partire dal 19 dicembre 2025, l’immobile è concesso in locazione a terzi. Tale immobile può essere estromesso in quanto la perdita del requisito della strumentalità è avvenuta successivamente alla data del 30 settembre 2025.
| Prospetto riassuntivo | |
| Tipologia di immobile | Estromissione |
| D1 ovvero C3 utilizzato in proprio | SÌ |
| D1 ovvero C3 locato/comodato a terzi | SÌ |
| D1 ovvero C3 immobile merce | NO |
| A2 (immobile abitativo) utilizzato in proprio | SÌ |
| A2 locato | NO |
| A2 merce | NO |
Determinazione del valore normale dell’immobile
Il valore normale dell’immobile può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con criteri e modalità previsti dall’art. 52 TUR ovvero in misura compresa tra tale importo e quello risultante ai sensi dell’art. 9 TUIR (valore normale). Per determinare il valore normale è necessario applicare alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori pari a:
- 176,4 se l’immobile rientra nella categoria B;
- 63 per le categorie A/10 e D;
- 42,84 per le categorie C/1 ed E;
- 126 per tutti gli altri fabbricati.
Determinazione del costo non ammortizzato: il costo non ammortizzato corrisponde alla differenza tra il costo storico e l’importo degli ammortamenti “fiscalmente dedotti” (comprensivo dell’area occupata dalla costruzione oggetto di scorporo). Nella quantificazione del costo non ammortizzato dovranno essere considerate anche eventuali rivalutazioni aventi valenza fiscale per effetto del versamento dell’imposta sostituiva ovvero gratuita nel caso di rivalutazione operata nel settore alberghiero/termale. Non rilevano le rivalutazioni dei beni aventi valenza solo civilistica.
Minusvalenza da estromissione: ai sensi dell’art. 101, comma 1, TUIR, la minusvalenza generatasi dalla differenza tra valore normale e valore fiscale del bene estromesso è indeducibile.
Misura dell’imposta sostitutiva: la misura agevolativa si sostanzia nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 8%, con possibilità di versamento rateizzato.
Il valore catastale dell’immobile ammonta a 150.000 euro. Il costo non ammortizzato a 120.000 euro, quindi la plusvalenza ammonta a 30.000 euro. Il conteggio è il seguente: 30.000 x 8% = 2.400 euro, da versare come segue:
• entro il 30 novembre 2026: 1.440 euro;
• entro il 30 giugno 2027: 960 euro.
Base imponibile pari a zero: l’estromissione dell’immobile è ammessa anche qualora l’imposta sostitutiva non sia dovuta in quanto la base imponibile è negativa; fattispecie che può presentarsi con una certa frequenza nel caso di immobili non particolarmente “datati” considerando che l’estromissione può essere effettuata al valore catastale. In assenza di base imponibile, l’imposta sostitutiva sarà pari a zero ed in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà indicare il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto nel rigo RQ81, e non essendo dovuta imposta sostitutiva, non dovrà essere compilato il rigo RQ82.
Esercizio opzione entro 31 maggio 2026 (comportamento concludente)
L’opzione per ottenere l’estromissione agevolata deve essere effettuata entro il 31 maggio 2026, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026. Ai fini dell’esercizio dell’opzione rileva il comportamento concludente del contribuente e non si rende necessaria nessuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Il comportamento che indicala volontà di escludere i beni immobili strumentali dalla sfera dell’impresa è la contabilizzazione dell’estromissione:
- sul libro giornale per le imprese in ordinaria;
- sul registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata.
Riflessi contabili: nell’ipotesi di contabilità ordinaria è necessario eliminare il fondo ammortamento dal passivo del bilancio nonché l’immobile dall’attivo e la differenza fra le due componenti rappresenta una riduzione del capitale netto; si dovrà poi procedere all’eliminazione del bene dal registro beni ammortizzabili indicando nelle note la norma che consente l’estromissione. Nel diverso caso delle imprese individuali in contabilità semplificata, sarà sufficiente procedere ad una annotazione nel registro cespiti indicando, anche in tal caso, il riferimento alla norma che consente l’estromissione.
Si dovrà contabilizzare l’imposta sostitutiva (non ammessa in deduzione ai fini fiscali).
Preme evidenziare che l’autofattura elettronica dovrà esse emessa entro il 31 maggio 2025, anche da parte del contribuente in regime forfettario.
Perfezionamento della rivalutazione
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 30 marzo 2009, n. 82/E, ha sancito che il perfezionamento dell’opzione avviene con l’indicazione nel quadro RQ. Nella compilazione del modello Redditi si dovrà compilare l’apposita sezione presente nel quadro RQ indicando:
- nella colonna 1 rigo RQ81: il valore dell’estromissione, il quale potrà essere scelto alternativamente tra il valore di mercato ed il valore catastale;
- nella colonna 1 rigo RQ82: deve essere indicata la base imponibile come differenza tra tale valore ed il costo fiscale attribuito al bene ed infine calcolare la relativa imposta.
Omessa compilazione del quadro RQ: nel caso di omessa compilazione del quadro RQ, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 1 giugno 2016, n. 26/E, ha affermato che la violazione può essere sanata con la presentazione della dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.
L’eventuale imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo ai sensi dell’art. 10 e seguenti D.P.R. 602/1973 è concessa la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Efficacia retroattiva della rivalutazione
L’opzione per l’estromissione agevolata ha effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026 ed il reddito fondiario prodotto dall’immobile estromesso verrà determinato nel quadro RB del modello dichiarativo 2027 relativo al 2026.
Indeducibilità dei costi: occorre porre particolare attenzione al fatto che, per gli immobili che verranno estromessi a partire dal 1° gennaio 2026, tutti i costi sostenuti fino alla data di estromissione (es. spese di manutenzione ordinaria, ammortamenti, IMU/IMIS, spese condominiali, ecc.) ed eventuali proventi (canoni di locazione) dovranno essere “neutralizzati”. Nel caso di contabilità ordinaria si dovranno operare nel quadro RF le relative variazioni fiscali.
Successiva cessione dell’immobile “estromesso”
Nel caso di successiva cessione dell’immobile estromesso, al fine di determinare il quinquennio che esclude la tassazione della plusvalenza come redditi diversi, l ‘Agenzia delle Entrate nella circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, ha affermato che il termine non decorre dal momento dell’estromissione, ma bensì dalla data di acquisto originario poiché l’estromissione non interrompe il termine quinquennale di cui all’art. 67, comma 1 lett. b), TUIR; in senso conforme si è espressa anche la circolare 189/E del 21 settembre 1999.
Una persona fisica esercente l’attività di bar nel 2005 ha acquistato l’immobile nel quale esercita la propria attività e nel 2026 decide di estromettere l’immobile dalla sfera d’impresa per destinarlo alla sfera privata. Qualora la persona fisica decida di vendere tale immobile nel 2028 tale operazione non genera plusvalenza imponibile in quanto è stato superato il termine quinquennale di cui all’art. 67 TUIR.
Possesso dell’immobile da meno di cinque anni: la successiva cessione dell’immobile può generare una plusvalenza imponibile soggetta ad imposizione come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR.
Immobili concessi in locazione
La risoluzione n. 390/E del 20 ottobre 2008 ha riconosciuto la possibilità di estromissione di anche per l’immobile concesso in locazione alla data del 1° gennaio 2026 e nei primi mesi del 2026. I riflessi operativi di tale decisione sono i seguenti:
IVA: è necessario procedere alla rettifica delle fatture emesse nei primi mesi del 2026 sia in regime di imponibilità che di esenzione, emettendo note di credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 nei confronti del conduttore in modo da rettificare l’IVA addebitata a rivalsa ovvero rettificare la fattura emessa in regime di esenzione IVA.
Imposta di registro: si dovrà provvedere alla riliquidazione dell’imposta di registro versando la maggiore imposta dovuta, dato che l’imposta di registro all’1% prevista per gli imprenditori diventa del 2%, per la locazione di un immobile posseduto da soggetti “privati”. Come precisato dalla risoluzione 20 ottobre 2018, n. 390/E, il versamento della maggiore imposta di registro dovrà avvenire entro 20 giorni dal termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. La citata risoluzione ha altresì precisato che, l’esclusione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa, costituisce un evento da denunciare all’ufficio che ha registrato il contratto di locazione in applicazione dell’art. 19 TUR. A tal fine, l’integrazione dell’imposta di registro deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
| Contratti di locazione | Riliquidazione dell’imposta di registro |
| In corso al 1° gennaio 2026 | La riliquidazione va riferita la periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 ed il termine del periodo per il quale l’imposta di registro è stata corrisposta con aliquota del 1%. |
| Stipulati successivamente al 1° gennaio 2026 | La riliquidazione va riferita la periodo compreso fra la data di validità del contratto ed il termine del periodo per il quale l’imposta di registro è stata corrisposta con aliquota del 1%. |
Quadro RB: nel modello Redditi 2027 (anno 2026) si dovrà compilare quadro RB indicando che l’immobile è “locato”, riportando il canone di locazione. L’emissione della nota di accredito consente di “stornare” dal conto economico i proventi derivanti dalla locazione e relativi costi dalla contabilità e quindi dal reddito d’impresa.
Riflessi ai fini IVA
Ai fini IVA si applicano le ordinarie regole di applicazione del tributo non essendo previste agevolazioni. Trattandosi di un “autoconsumo” di un bene si applica l’art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972; in tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/2016.
Estromissione in regime di imponibilità IVA: qualora al momento dell’acquisto dell’immobile l’IVA sia stata portata totalmente/parzialmente in detrazione, l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Trattandosi di beni strumentali, l’operazione potrà avvenire in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972 (ipotesi più frequente) ovvero in regime di imponibilità IVA. In presenza di estromissione in regime di esenzione IVA, si dovrà operare la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19.bis2, D.P.R. n. 633/1972 in relazione ai decimi mancanti al termine del periodo decennale decorrente dall’acquisto.
Qualora siano trascorsi più di 10 anni dall’acquisto, al momento dell’estromissione non si dovrà operare la rettifica della detrazione.
Estromissione fuori campo IVA: l’estromissione avverrà in regime di fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972, qualora l’IVA non sia stata detratta all’atto dell’acquisto. L’Agenzia nella circolare n. 26/E del 2016 ha precisato che trattasi dei casi in cui l’IVA non è stata detratta in ragione:
- dell’acquisto da privato;
- acquisto ante 1° gennaio 1973;
- acquisto senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, dell’imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972;
- bene proveniente dal patrimonio personale dell’imprenditore.
Presenza di spese incrementative: la circolare n. 26/2016 ha affermato che, nel caso di acquisto di immobile senza applicazione dell’IVA, al quale fanno seguito interventi di riparazione e recupero edilizio per i quali l’IVA è stata detratta, in sede di estromissione, si deve operare la rettifica della detrazione IVA a norma dell’ art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972, qualora le spese siano di natura incrementativa del valore dell’immobile in relazione ai decimi mancanti al termine del decennio di osservazione fiscale.
Elementi della fattura: l’autofattura elettronica in formato XML deve essere emessa entro il 31 maggio 2026 contraddistinta dal codice “tipo documento” TD27. La tardiva emissione non invalida l’estromissione ma sarà assoggettata alle sanzioni prevista per la ritardata fatturazione. Trattandosi di un’autofattura i dati del cedente e del cessionario saranno i medesimi, poi, oltre ad indicare i riferimenti di legge che consentono l’estromissione, è importante indicare anche i riferimenti catastali dell’immobile estromesso.
Base imponibile della fattura: la base imponibile da indicare in fattura disciplinata dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972, non corrisponde al valore catastale attribuito ai fini delle imposte dirette, ma è necessario fare riferimento al prezzo d’acquisto considerando le spese sostenute per riparare e completare il bene considerando anche il deprezzamento che il bene ha subito nel tempo (cfr. circolare n. 26/E del 2016). La complessa questione della quantificazione del deprezzamento è stata affrontata anche dalla successiva circolare n. 37/2016. Per parte della dottrina un utile parametro per quantificare il deprezzamento può essere il riferimento all’ammortamento del bene.
Area edificabile: l’estromissione dell’area edificabile è soggetta ad IVA nella misura del 22%.
Altre imposte dirette: l’estromissione dell’immobile dall’impresa individuale, a differenza dell’assegnazione agevolata ai soci, non è soggetta ad imposta di registro ovvero alle ipocatastali in quanto non comporta il trasferimento del bene da un soggetto ad un altro.
Valutazioni economiche
Posto che il valore catastale è generalmente inferiore al valore di mercato dell’immobile, l’evidente vantaggio di ricorrere all’estromissione agevolata è dovuto al fatto che la plusvalenza sarà di minore importo, sulla quale si applica un’imposta sostituiva di importo inferiore rispetto alla tassazione progressiva applicando le ordinarie aliquote IRPEF (che possono arrivare anche al 43%).
Un immobile strumentale (D/8) ha un costo fiscalmente riconosciuto pari a 150.000 euro ed un valore normale pari a 300.000 euro. La rendita catastale ammonta a 4.000 euro, la quale moltiplicata per 63, genera valore catastale pari a 252.000 euro.
• Tassazione ordinaria: supponendo un’aliquota IRPEF marginale pari al 43% sulla plusvalenza pari a 150.000 euro le imposte dovute saranno pari a 64.500 euro.
• Tassazione agevolata: applicando l’imposta sostitutiva del 8% sulla plusvalenza di 102.000 l’imposta dovuta sarà pari a 8.160 euro.
Altre fattispecie in cui può essere utile avvalersi dell’estromissione è quella dell’imprenditore che si avvicina all’età pensionabile ovvero che intende nel breve termine cessare l’attività d’impresa.
Successiva cessione dell’immobile: dopo l’estromissione, l’immobile “passa” alla sfera privata, quindi se l’imprenditore vende l’immobile dopo cinque anni, l’eventuale plusvalenza non è imponibile ai fini IRPEF come redditi diversi.
Cedolare secca: l’imprenditore può decidere di affittarlo (se abitativo) applicando la cedolare secca, opzione non possibile per il reddito d’impresa.
Al contrario, l’estromissione dell’immobile potrebbe essere economicamente non vantaggiosa nelle seguenti ipotesi:
- contribuente in regime forfettario, posto che la cessione dell’immobile non genera plusvalenza imponibile;
- la previsione di sostenere in futuro rilavanti spese di manutenzione
- rilevante importo della rettifica detrazione IVA.
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