CIRCOLARE MONOGRAFICA
Tra i principali punti oggetto del Documento: presupposti di capitalizzazione, determinazione del valore ammortizzabile, stima della vita utile e scelta del piano di ammortamento
DI ROBERTA URBANO | 8 SETTEMBRE 2026
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali rappresenta uno snodo essenziale per una corretta rappresentazione del bilancio: traduce il consumo dei benefici economici futuri in quote imputate sistematicamente agli esercizi di competenza. Il documento analizza, alla luce dell’OIC 24 e del Codice civile, i presupposti di capitalizzazione, la determinazione del valore ammortizzabile, la stima della vita utile e la scelta del piano di ammortamento. L’attenzione si concentra sulle principali categorie di attività immateriali – costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, brevetti, licenze, marchi e avviamento – e sulle relative scritture contabili, incluse capitalizzazioni interne, ammortamenti e svalutazioni per perdite durevoli di valore. Ne risulta un quadro operativo orientato a presidiare competenza, prudenza e rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio e del risultato d’esercizio.
Inquadramento sistematico
Nel bilancio redatto in conformità alle disposizioni del Codice civile, le immobilizzazioni immateriali sono qualificate come attività prive di consistenza fisica, il cui costo non esaurisce la propria utilità economica nell’esercizio di sostenimento, ma esplica effetti pluriennali concorrendo alla formazione del risultato economico di più esercizi.
La relativa disciplina di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa è dettata dal principio contabile nazionale OIC 24, nel testo aggiornatocon gli emendamenti pubblicati in data 8 dicembre 2025.
Tali poste sono iscritte nella classe B.I (Immobilizzazioni immateriali) dell’attivo dello stato patrimoniale, articolata nelle seguenti voci:
- costi di impianto e di ampliamento;
- costi di sviluppo;
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
- concessioni, licenze, marchi e diritti similari;
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso e acconti;
- altre immobilizzazioni immateriali.
Le quote di ammortamento, rilevate in sede di chiusura dell’esercizio, sono imputate, tra i costi, alla voce B.10.a del conto economico(ammortamento delle immobilizzazioni immateriali).
L’ammortamento non integra un accantonamento di natura finanziaria volto alla futura sostituzione del cespite, né un meccanismo di adeguamento al valore corrente.
Esso costituisce, piuttosto, un procedimento di ripartizione sistematica e razionale del valore ammortizzabile lungo la vita utile stimata dell’attività, funzionale ad assicurare il principio di correlazione tra i costi dei fattori produttivi a utilità pluriennale e i benefici economici da essi derivanti, a prescindere dall’esito reddituale del singolo esercizio.
Presupposto dell’ammortamento: la corretta capitalizzazione
Ai fini della definizione del piano di ammortamento, preliminare e imprescindibile è la verifica della legittimità dell’iscrizione del costo nell’attivo patrimoniale.
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto ovvero al costo di produzione: il primo comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili; il secondo costituito dai costi diretti e, nei limiti della ragionevole imputabilità, anche dai costi indiretti sostenuti fino al momento in cui il bene è idoneo all’utilizzazione.
Con riferimento agli oneri pluriennali, l’iscrizione in bilancio richiede la dimostrazione dell’utilità economica futura, della correlazione oggettivacon i benefici attesi e della ragionevole recuperabilità del costo, da valutare secondo criteri prudenziali.
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo possono essere capitalizzati previa espressione del consenso da parte del collegio sindacale, ove esistente. Ne deriva che la capitalizzazione non può essere utilizzata quale strumento elusivo per differire costi di competenza né per alterare artificiosamente il risultato d’esercizio.
I costi di ricerca di base, in quanto privi di una diretta e identificabile correlazione con specifici benefici economici futuri, sono qualificati come costi di periodo e devono essere integralmente imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di sviluppo, per contro, possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- riferibilità ad un prodotto o processo chiaramente individuato;
- identificabilità e attendibile misurabilità;
- realizzabilità tecnica del progetto;
- disponibilità di risorse adeguate al suo completamento nonché
- ragionevole recuperabilità attraverso i benefici economici futuri attesi.
Valore ammortizzabile, decorrenza e piano di ammortamento
Il valore ammortizzabile è determinato quale differenza tra il costo dell’immobilizzazione e l’eventuale valore residuo.
Con riguardo alle immobilizzazioni immateriali, il valore residuo si presume, in via ordinaria, pari a zero, salvo che sussista un vincolo contrattuale di acquisto da parte di terzi ovvero un mercato attivo idoneo a consentire una stima oggettiva e attendibile del valore di realizzo al termine della vita utile. Per gli oneri pluriennali, il valore residuo deve in ogni caso ritenersi nullo.
L’ammortamento ha inizio dal momento in cui l’immobilizzazione risulta disponibile e pronta per l’uso, indipendentemente dalla data del pagamento ovvero dal perfezionamento dell’acquisizione giuridica.
Le immobilizzazioni immateriali in corso non sono, pertanto, assoggettate ad ammortamento, il cui processo decorre esclusivamente a seguito del completamento del progetto o dell’acquisizione della titolarità del relativo diritto e della conseguente classificazione nella pertinente voce dell’attivo patrimoniale.
Il piano di ammortamento deve essere coerente con le modalità di consumo dei benefici economici incorporati nell’attività.
Il metodo a quote costanti rappresenta il criterio ordinariamente applicato, fondato sull’ipotesi di un’utilità uniforme nel tempo; sono altresì ammissibili il metodo a quote decrescenti e il metodo per unità di prodotto, ove maggiormente rappresentativi della dinamica di utilizzo del bene.
Deve escludersi, invece, l’adozione di piani a quote crescenti, in quanto incompatibili con il principio di prudenza, nonché la determinazione delle quote in funzione dei risultati economici dell’impresa.
L’utilizzo dei ricavi quale parametro di riferimento è consentito unicamente nell’ambito di un piano a quote decrescenti, a condizione che sia dimostrabile la loro idoneità a rappresentare, in via approssimativa, il grado di sfruttamento dell’immobilizzazione immateriale.
Durata dell’ammortamento per categoria
I costi di impianto e di ampliamento sono soggetti ad ammortamento entro un periodo massimo di cinque esercizi.
I costi di sviluppo sono ammortizzati in funzione della loro vita utile; qualora, in casi eccezionali, quest’ultima non fosse determinabile in modo attendibile, l’ammortamento deve avvenire entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino al completo ammortamento di tali poste la distribuzione di utili è consentita esclusivamente qualora residuino riserve disponibili in misura almeno pari al valore non ancora ammortizzato.
L’avviamento è ammortizzato sulla base della vita utile stimata al momento della rilevazione iniziale. Qualora tale vita utile non risulti determinabile con sufficiente attendibilità, il relativo periodo di ammortamento non può eccedere i dieci anni.
Un periodo superiore a dieci anni deve essere giustificato da elementi oggettivi e comprovabili e, in ogni caso, non può superare il limite massimo di venti anni.
La stima della vita utile tiene conto, tra l’altro, dell’orizzonte temporale dei benefici economici differenziali attesi, del periodo di recupero dell’investimento (payback period) e della vita utile media ponderata delle principali attività acquisite.
Con riferimento a brevetti, licenze, concessioni e altri diritti analoghi, non è previsto un limite temporale uniforme di ammortamento; la vita utile non può comunque eccedere la durata legale o contrattuale del diritto e può risultare inferiore qualora l’impresa preveda un periodo di utilizzazione economica più breve.
Per i marchi, il principio contabile OIC 24 stabilisce un limite massimo di ammortamento pari a venti anni.
Le migliorie inseparabili apportate su beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra la durata della loro utilità futura e la residua durata del contratto cui accedono; l’eventuale rinnovo rileva solo quando dipenda dalla volontà del conduttore.
Scritture contabili in partita doppia
Si consideri l’acquisto, il 1° aprile, di una licenza software per euro 6.000, con vita utile di cinque anni e valore residuo nullo.
Rilevazione dell’acquisto
| Conto | Dare | Avere |
| Licenze software | 6.000 | |
| IVA ns/credito | 1.320 | |
| Debiti vs/fornitori | 7.320 |
La quota annua a regime è pari a euro 1.200 (6.000/5 anni). Poiché il bene è disponibile per l’uso dal 1° aprile, la quota del primo esercizio, calcolata pro rata temporis per nove mesi, è pari a euro 900.
Rilevazione dell’ammortamento al 31 dicembre
| Conto | Dare | Avere |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali – licenze | 900 | |
| Fondo ammortamento licenze | 900 |
Negli esercizi successivi, a parità di condizioni, la quota annua sarà pari a euro 1.200. Il conto “Ammortamento immobilizzazioni immateriali” confluisce nella voce B.10.a del conto economico; il fondo ammortamento rettifica indirettamente il costo storico, consentendo di rappresentare nello stato patrimoniale il valore netto contabile dell’attività.
Il caso delle immobilizzazioni immateriali in corso
Per costi di sviluppo prodotti internamente e capitalizzabili, pari, ad esempio, a euro 80.000, la scrittura di capitalizzazione è la seguente:
| Conto | Dare | Avere |
| Costi di sviluppo | 80.000 | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 80.000 |
La voce di ricavo A.4 “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, presente nel valore della produzione del conto economico, accoglie il totale dei costi interni ed esterni già rilevati tra i costi della produzione e successivamente capitalizzati nella classe B.I dello stato patrimoniale.
Qualora la vita utile dei costi di sviluppo sia stimata in quattro anni, la quota annua a regime è pari a euro 20.000 (80.000/4 anni):
| Conto | Dare | Avere |
| Ammortamento costi di sviluppo | 20.000 | |
| Fondo ammortamento costi di sviluppo | 20.000 |
Al termine del processo di ammortamento, quando il costo storico e il relativo fondo coincidono e l’attività non produce più utilità, si procede allo storno contabile del bene interamente ammortizzato:
| Conto | Dare | Avere |
| Fondo ammortamento licenze | 60.000 | |
| Licenze software | 60.000 |
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
La svalutazione delle immobilizzazioni immateriali per perdite durevoli di valore si rende necessaria quando il valore recuperabile di un bene immateriale scende al di sotto del suo valore netto contabile.
Alla data di chiusura del bilancio, la società controlla se esistono indicatori che fanno presumere una perdita di valore di un’immobilizzazione immateriale (ad esempio sulle voci: brevetti, marchi o concessioni).
Il valore recuperabile è il limite massimo di iscrizione in bilancio del bene e corrisponde al maggiore tra il fair value (valore di mercato o di cessione al netto dei costi di vendita) e il valore d’uso (il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi derivanti dall’uso del bene).
Qualora emergano indicatori di perdita durevole, l’ammortamento ordinario non è più sufficiente. Il valore netto contabile deve essere confrontato con il valore recuperabile e l’eventuale eccedenza deve essere svalutata, con imputazione alla voce B.10.c del conto economico.
Se negli esercizi successivi vengono meno i motivi della svalutazione, il valore del bene può essere ripristinato (fino a concorrenza del costo storico ammortizzato originario).
| Una società possiede un marchio registrato con i seguenti dati a bilancio: costo storico: euro 100.000 fondo ammortamento accumulato: euro 40.000 valore netto contabile (VNC): euro 60.000 (100.000 – 40.000) A fine anno si riscontra una forte perdita di quote di mercato. Si procede al calcolo del valore recuperabile: fair value (valore di vendita al netto dei costi): euro 35.000 valore d’uso (flussi di cassa futuri attualizzati): euro 40.000 valore recuperabile scelto (il maggiore tra i due): euro 40.000 Calcolo della svalutazione: VNC: euro 60.000 valore recuperabile: euro 40.000 perdita durevole di valore: euro 20.000 (60.000 – 40.000). Conto Dare Avere Svalutazione immobilizzazioni immateriali 20.000 Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali 20.000 |
Informativa di bilancio e controllo delle stime
La nota integrativa deve fornire un’adeguata informativa relativamente ai criteri di valutazione adottati, ai metodi e ai coefficienti di ammortamento applicati, nonché ai movimenti intervenuti nelle singole categorie di immobilizzazioni immateriali.
Essa deve altresì illustrare le motivazioni sottese alla capitalizzazione dei costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo, nonché dare evidenza di eventuali modifiche dei criteri valutativi o dei coefficienti di ammortamento, indicando le relative ragioni.
Con specifico riguardo all’avviamento, deve essere esplicitato il periodo di ammortamento adottato; qualora la vita utile non risulti determinabile in modo attendibile, devono essere indicate le circostanze che impediscono la formulazione di una stima attendibile.
In conclusione, l’applicazione dell’OIC 24 richiede un percorso valutativo e documentale unitario, capace di collegare la rilevazione iniziale del costo, la verifica della sua recuperabilità, la stima della vita utile e la scelta delle modalità di consumo dei benefici economici futuri.
La correttezza della quota di ammortamento non discende dall’applicazione automatica di aliquote standardizzate, ma dalla coerenza del piano con la sostanza economica dell’investimento.
L’ammortamento si configura, pertanto, come uno strumento essenziale per attuare i principi di competenza economica, prudenza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2424, 2425, 2426, 2427;
- Organismo Italiano di Contabilità, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali;
- Organismo Italiano di Contabilità, OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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