CIRCOLARE MONOGRAFICA
La Cassazione conferma la responsabilità dell’amministratore di fatto per bancarotta anche con gestione condivisa
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 22 SETTEMBRE 2026
Sono sempre molto alti i rischi penali per l’amministratore di fatto nelle società; può, infatti, essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta anche se non è lui a gestire tutto nella società poi finita in fallimento. Ai fini del reato fallimentare, infatti, l’art. 2639 del Codice civile non esclude che il vero dominus dell’impresa possa esercitare i poteri direttivi in concomitanza con soggetti di diritto che svolgono altre funzioni tipiche della qualifica.
Premessa
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 32833, del 3 settembre 2026, affronta nuovamente le responsabilità dell’amministratore di fatto e amministratori di comodo, le c.d. “teste di legno”; per i giudici in materia di reati fallimentari come la bancarotta fraudolenta, la previsione di cui all’art. 2639 del Codice civile non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione: ne consegue, affermano i giudici di legittimità, la responsabilità penale dell’imputato.
L’amministratore di fatto delle società
L’art. 2639 del Codice civile afferma che l’amministratore di fatto di una società è da ritenersi responsabile di tutti quei doveri cui è soggetto normalmente anche l’amministratore di diritto; sull’argomento del c.d. amministratore di fatto si era già espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33385, del 29 agosto 2012; in tale occasione per i giudici di legittimità anche l’amministratore di fatto doveva rispondere per evasione fiscale e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società.
Accade sempre più spesso, infatti, che negli accertamenti e verifiche effettuate da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di società, accanto o in alternativa a reati imputabili all’amministratore di diritto, si annoverano le attività poste in essere da soggetti non investiti formalmente dall’attività di gestione.
Il fenomeno è generalmente collegato ad intenti fraudolenti indirizzati all’evasione delle imposte mediante l’attribuzione di cariche societarie ad una c.d. “testa di legno” o “uomo di paglia” ossia ad un soggetto privo di qualsivoglia possidenza patrimoniale, nei confronti dei quali si renderebbe vana ed inutile qualsiasi azione esecutiva erariale.
In questi casi, i rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria devono eseguire le proprie attività nei confronti di un amministratore “apparente” e uno “di fatto” e questo nella consapevolezza che la responsabilità penale può manifestarsi in relazione;
- sia al principio della “personalità” del reato;
- sia alla specifica attribuzione funzionale corrente tra la società ed il soggetto ad essa legalmente preposto.
In questo contesto resta indubbia la necessità di individuare e punire chi, per un comportamento omissivo o commissivo, possa aver configurato, tramite il proprio comportamento, ad una responsabilità penale derivante dalla violazione di un obbligo giuridico che, nella fattispecie in commento, è “un obbligo di agire, passibile quindi della composizione di un c.d. reato omissivo proprio”.
Nella realtà d’impresa, accade sovente che funzioni ricollegate al possesso di qualifiche formali siano svolte, in concreto, da soggetti che ne sono sprovvisti. Le ipotesi in cui un’impresa è formalmente amministrata da un prestanome (o “testa di legno” o “uomo di paglia”), ma è di fatto gestita da un soggetto terzo privo di formale investitura, possono essere le più disparate: si pensi, in via meramente esemplificativa, alle casistica relativa a pratiche fraudolente finalizzate all’evasione delle imposte mediante l’attribuzione di cariche societarie in capo a soggetti, più o meno consapevoli, destinati ad assumersi ogni responsabilità amministrativa ed eventualmente penale (quali, ad esempio, le c.d. “frodi carosello”).
Lo svolgimento di fatto di funzioni gestorie può derivare non solo dal caso in cui il soggetto eserciti le funzioni ed i poteri tipici delle corrispondenti figure di diritto pur in assenza di una formale investitura, ma anche dalle ipotesi in cui l’atto di nomina sia per qualsiasi ragione invalido (ad esempio perché adottato in presenza di cause di ineleggibilità) oppure revocato.
La tematica dei soggetti di fatto è stata ripetutamente affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, soprattutto con riferimento alla figura (più ricorrente) dell’amministratore di fatto, e con particolare riferimento ai reati societari e fallimentari, sebbene essa investa tutte le altre qualifiche soggettive in cui sia riscontrabile una fenomenologia analoga (ad es. imprenditore, datore di lavoro, liquidatore, direttore generale; meno frequente è l’ipotesi del sindaco o del revisore di fatto, posto che in difetto di nomina lo svolgimento in concreto delle funzioni corrispondenti alla qualifica soggettiva appare un’ipotesi di difficile verificazione).
| Recenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla figura e alle responsabilità dell’amministratore di fatto nelle società | |
| Corte di Cassazione, sent. 12 giugno 2013, n. 25809 | La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25809 del 12 giugno 2013 ha stabilito che è possibile configurare l’ipotesi di reato per omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, previsto dall’art. 5, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti sia: dell’amministratore di diritto di una società; dell’amministratore di fatto. Per i giudici di legittimità il rappresentante legale si deve considerare mancante, non solo quando non vi è la nomina, ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza nella gestione della società e, quindi, non è in condizione di presentare la dichiarazione perché non dispone dei documenti contabili detenuti dall’amministratore di fatto. Per la Corte di Cassazione in tale situazione “l’intraneo è, infatti, colui che, sia pure di fatto, ha l’amministrazione della società mentre al prestanome il fatto potrebbe essere addebitato a titolo di concorso (…)”. |
| Corte di Cassazione, sent. 27 novembre 2013, n. 47110 | Con la sentenza n. 47110/2013, i giudici di legittimità hanno affermato che può essere imputata una corresponsabilità in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c., in forza del quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. Quindi l’amministratore di fatto è ritenuto il soggetto attivo del reato e il prestanome il concorrente che non ha impedito l’evento che, invece, ha l’obbligo giuridico di impedire. In sostanza la “testa di legno” risponde in concorso con l’amministratore di fatto a titolo di dolo eventuale. |
| Corte di Cassazione, sent. 4 febbraio 2013, n. 5653 | L’amministratore di diritto è responsabile delle operazioni compiute dalla società ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, e, nello specifico, principalmente perché non possono sfuggirgli gli effetti distrattivi delle operazioni compiute dagli amministratori di fatto e dal carattere intrinsecamente fraudolento, non potendosi in tal caso egli considerare mero “uomo di paglia”. Nel caso di specie, essendo interdetti, il ricorrente e la moglie affermavano che non potevano esercitare attività imprenditoriale e, quindi, avevano fatto nominare il figlio amministratore, che, però, era una testa di legno, avendo essi continuato ad esercitare di fatto le funzioni di amministratore. |
| Corte di Cassazione, sent. 9 giugno 2014, n. 24051 | La Corte di Cassazione ritiene che l’amministratore di fatto di una società non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta se partecipa ad una singola operazione distrattiva. Per i giudici di legittimità, per la condanna a tale tipologia di reato, sono necessari indici sintomatici ulteriori. |
| Corte di Cassazione, sent. 28 ottobre 2014, n. 22817 | Per i giudici di legittimità la sentenza impugnata ha fornito elementi sintomatici certamente idonei a sostenere l’esistenza, in capo alla ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto dell’associazione e di coarterfice dell’operazione illecita, se appunto si considera che l’apertura della partita IVA, collegata alla presentazione delle dichiarazioni IVA, costituisce senza dubbio l’elemento indispensabile per realizzare le appostazioni fittizie di crediti e di altri costi da potere utilizzare ai fini fiscali. I giudici di legittimità, inoltre, osservano che quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso è privo di fondamento e cioè che l’introduzione in fase di legittimità del tema relativo al mancato compimento di atti negoziali da parte della ricorrente è inammissibile, involgendo una modifica del quadro di fatto esaminato dal giudice di appello, che risulta per la prima volta proposto davanti alla Corte di Cassazione. |
| Corte di Cassazione, sent. 28 agosto 2019, n. 36474 | L’amministratore di fatto di una società è da ritenersi responsabile di tutti quei doveri cui è soggetto normalmente anche l’amministratore di diritto; sull’argomento del c.d. amministratore di fatto la giurisprudenza di legittimità si è espressa in passato ritenendo che anche l’amministratore di fatto deve rispondere per evasione fiscale e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società. Nel caso, invece, del prestanome di un’azienda la giurisprudenza ritiene che non è responsabile per l’evasione di imposta commessa dall’amministratore di fatto a meno che non venga dimostrato il dolo specifico e cioè la volontà di non pagare l’imposta mediante la mancata presentazione della dichiarazione. Il prestanome di una società non è responsabile della violazione commessa, in materia di evasione di imposta sul valore aggiunto, dall’amministratore di fatto salvo che non venga dimostrato il dolo specifico e cioè la volontà di omettere il versamento del tributo. |
| Corte di Cassazione, sent. 18 luglio 2022, n. 27700 | La Corte di Cassazione ha sentenziato che risponde in qualità di amministratore di fatto del reato di evasione fiscale chi opera sui conti e usa la carta aziendale, anche se non risulta fare parte della compagine sociale. |
| Corte di Cassazione, sent.17 aprile 2023, n. 16269 | L’amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, comprese le condotte rientranti nel delitto della bancarotta fraudolenta documentale. La circostanza che l’amministratore di diritto sia un commercialista e che questi abbia a propria volta delegato la tenuta della contabilità aziendale ad uno studio professionale non fa venir meno l’onere del soggetto, nella qualità di amministratore di fatto. |
| Corte di Cassazione, ord. 13 febbraio 2025, n. 3753 | La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento nei confronti di un amministratore di fatto di una Associazione sportiva dilettantistica sulla base un compendio di elementi probatori che hanno dimostrato chi era il reale soggetto che amministrava l’Associazione sportiva dilettantistica – ASD -. |
Amministratore di fatto condannato anche se non gestisce la società
La Cassazione con la recentissima sentenza n. 32833, del 3 settembre 2026, ha confermato la condanna all’amministratore di fatto anche se non ha gestito integralmente il suo “incarico”.
La Corte di Appello con sentenza del settembre 2025 ha confermato la pronuncia del luglio 2021 del Tribunale confermando la condanna nei confronti di una persona fisica nella qualità di amministratore di diritto, quindi di direttore tecnico nonché amministratore di fatto di una s.a.s. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale nel gennaio 2014:
- per il reato di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose,
- per il reato di bancarotta fraudolenta documentale,
- con l’aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta.
L’amministratore avverso la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso in Cassazione con sei articolate motivazioni.
Osservano i giudici della Cassazione che in riferimento ai motivi attinenti l’asserita mancanza di prova della qualifica di amministratore di fattoin capo al ricorrente, va osservato che il ruolo da lui rivestito, nell’ambito di specifici periodi di attività della fallita, risulta ricostruito in tali termini dal giudice del merito attraverso apprezzamenti di fatto, fondati su prove documentali e testimoniali – dalle quali è dato desumere il potere di agire in ordine ai rapporti contrattuali della fallita e di concludere contratti in suo nome e conto -, che sono esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti al controllo di legittimità, tenuto altresì conto che risultano, a carico del ricorrente, specifiche condotte di depauperamento con pregiudizio dei creditori.
La Cassazione ha chiarito costantemente che in tema di reati fallimentari, l’accertamento degli elementi sintomatici in grado di rivelare la gestione o la cogestione della società da parte di un amministratore di fatto è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, qualora sostenuto da motivazione congrua e logica.
Osservano i giudici di legittimità che le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.
A differenza della prima ipotesi dell’art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fall., che prevede la causazione del fallimento con dolo – ed è pertanto una fattispecie a dolo specifico -, la seconda ipotesi, contestata nella specie, riguarda il fallimento conseguente ad operazioni dolose, dove il fallimento è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, pur se il soggetto attivo dell’operazione abbia accettato il rischio della stessa, potendo l’evento fallimento essere una possibilità prevedibile.
Ciò detto, il ricorso non si confronta con la circostanza per cui la cessione del ramo d’azienda, con le conseguenze acclarate – privazione di un bene di fondamentale importanza comprensivo di non solo attrezzature e strumentazioni, ma anche il know how nel campo dei lavori di costruzione e i diritti relativi allo svolgimento delle attività connesse al ramo di azienda nell’ultimo quinquennio nonché i contratti ancora da perfezionare e gare di appalto in corso – e le modalità accertate quali la mancata prova del corrispettivo, si configurava quale operazione eccentrica rispetto alle esigenze della fallita e dunque prive di logica e ragionevolezza imprenditoriali, oltre che svantaggiosa per la società depauperata ed il ceto creditorio.
In conclusione la Cassazione rigetta integralmente il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2639;
- Cass. pen., sent. 3 settembre 2026, n. 32833;
- Cass., sez. trib., ord. 13 febbraio 2025, n. 3753;
- Cass. pen., sez. V, sent. 17 aprile 2023, n. 16269;
- Cass. pen., sez. 3, sent. 18 luglio 2022, n. 27700.
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