1° Documento Riservato: L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta

COMMENTO

DI STEFANO ROSSETTI | 3 GIUGNO 2026

Con l’approssimarsi dei versamenti delle imposte, i contribuenti devono valutare l’opportunità di avvalersi dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Seppur l’adesione si perfeziona con la compilazione dell’apposita sezione del quadro RQ del modello dichiarativo, nelle prossime settimane i contribuenti interessati saranno chiamati al versamento della prima rata (di quattro) dell’imposta sostitutiva pari al 10%.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 44 e 45 della Legge n. 199/2025) ha riaperto i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Le riserve in sospensione di imposta sono riserve composte da utili che non hanno subito alcun tipo d’imposizione; pertanto, la loro distribuzione genera materia imponibile sia in capo alla società sia in capo al socio percettore.

L’affrancamento straordinario permette di liberare le riserve dal vincolo d’imposta e, pertanto, le rende distribuibili senza rilevanza fiscale in capo alla società (il socio sconterà l’imposizione sull’utile percepito).

L’ambito di applicazione

La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2026 è del tutto analoga alla disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2025, pertanto le disposizioni attuative contenute nel D.M. 27 giugno 2025 restano applicabili.

Secondo il combinato disposto dell’art. 1, commi 44 e 45 della Legge n. 199/2025 e del D.M. 27 giugno 2025, l’affrancamento straordinario dei soggetti IRES è così regolato:

  • le riserve in sospensione d’imposta affrancabili sono quelle esistenti nel patrimonio netto al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 44 della Legge n. 199/2025 e art. 2, comma 1 del D.M. 27 giugno 2025);
  • il massimo importo affrancabile è pari al residuo delle riserve del punto precedente alla data del 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 44 della Legge n. 199/2025 e art. 2, comma 1 del D.M. 27 giugno 2025);
  • possono essere oggetto di affrancamento anche le riserve in sospensione d’imposta imputate a capitale sociale per effetto di un aumento gratuitoNon sono affrancabili le riserve in sospensione d’imposta a seguito di deduzioni extracontabili eseguite ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR (art. 2, comma 2 del D.M. 27 giugno 2025);
  • per i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, possono essere oggetto di affrancamento le riserve in sospensione d’imposta rilevate nel rendiconto economico e patrimoniale anche se imputate al fondo di dotazione (art. 2, comma 4 del D.M. 27 giugno 2025);
  • l’affrancamento può avere ad oggetto singolarmente alcuni dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve, ovvero, un importo parziale di uno o più di essi (art. 2, comma 3 del D.M. 27 giugno 2025);
  • l’affrancamento straordinario delle riserve può essere effettuato anche dai soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’artt. 115 e 116 del TUIR (art. 2, comma 5 del D.M. 27 giugno 2025).

Non possono essere oggetto di affrancamento le riserve in sospensione d’imposta la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IRAP (art. 2, comma 6 del D.M. 27 giugno 2025).

L’importo affrancabile

Come visto in precedenza, l’importo affrancabile è costituito dal saldo residuo al 31 dicembre 2025 delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel patrimonio netto al 31 dicembre 2024.

Ciò significa che:

  • non sono affrancabili le riserve in sospensione d’imposta che si sono generate nel corso del 2025;
  • non sono affrancabili le riserve in sospensione d’imposta la cui distribuzione è avvenuta con una delibera anteriore al 1° gennaio 2026, ciò a prescindere dall’effettiva distribuzione (art. 3, comma 2 del D.M. 27 giugno 2025). Ciò è coerente con il fatto che la delibera comporta la riclassifica da posta di patrimonio netto a debito dell’importo oggetto di distribuzione.

Il perfezionamento e gli effetti

L’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, dell’ammontare:

  • delle riserve in sospensione d’imposta oggetto di affrancamento;
  • dell’imposta sostitutiva dovuta.

L’indicazione nel modello dichiarativo deve avvenire nel quadro RQ.

Come chiarito dalla Risposta ad istanza d’interpello n. 27/2026 l’affrancamento è efficace dal periodo d’imposta precedente quello di esercizio dell’opzione, ciò significa che l’affrancamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è efficace al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari) seppur l’opzione verrà esercitata con il modello Redditi 2026.

Ciò significa che la liberazione delle riserve dal vincolo fiscale deve figurare nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS del modello Redditi2026.

L’efficacia dell’opzione, dunque, prescinde dal versamento dell’imposta sostitutiva del 10%, il quale deve avvenire in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (30 giugno 2026 per i soggetti non ISA, 20 luglio 2026 per i soggetti ISA). Le successive rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi, senza il pagamento di interessi (art. 4, comma 2 del D.M. 27 giugno 2025).

In caso di società di capitali trasparente ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai soci (art. 5, comma 3 del D.M. 27 giugno 2025).

La distribuzione di riserve oggetto di affrancamento non comporta la genesi di materia imponibile art. 3, comma 3 del D.M. 27 giugno 2025).

In caso di affrancamento di riserve in sospensione d’imposta, non spetta il credito d’imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni a seguito delle quali gli stessi sono stati iscritti (art. 3, comma 3 del D.M. 27 giugno 2025).

Le disposizioni per i soggetti IRPEF

I soggetti IRPEF possono esercitare l’opzione per l’affrancamento straordinario a condizione che abbiano adottato la contabilità ordinaria (art. 5, comma 1 del D.M. 27 giugno 2025).

In caso di soggetto IRPEF trasparente l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai soci (art. 5, comma 1 del D.M. 27 giugno 2025).

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 27 giugno 2025, per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che transitano alla contabilità semplificata, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le riserve in sospensione di imposta possono essere oggetto di affrancamento:

  • se erano iscritte nel patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2024;
  • limitatamente all’importo residuo al 31 dicembre 2025.

L’operazione di trasformazione

L’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta può avvenire anche da parte di società che hanno subito un’operazione di trasformazione, infatti, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 27 giugno 2025, in caso di trasformazione:

  • di una società soggetta ad IRES in società non soggetta a tale imposta, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi iscritti in bilancio, possono essere oggetto di affrancamento da parte della società trasformata (art. 6, comma 1 del D.M. 27 giugno 2025);
  • di una società non soggetta all’IRES, in contabilità ordinaria, in una società soggetta a tale imposta, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, iscritti in bilancio, possono essere oggetto di affrancamento da parte della società trasformata (art. 6, comma 2del D.M. 27 giugno 2025). 

Ai fini delle imposte sui redditi, le riserve in sospensione d’imposta si considerano formate nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per l’affrancamento nella dichiarazione dei redditi (art. 6, comma 3 del D.M. 27 giugno 2025). 

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 44 e 45
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 27 giugno 2025, artt. 23456

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