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3 GIUGNO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”.
Le disposizioni contenute dal decreto in commento si applicano a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati), in relazione ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.
Uno degli assi portanti del decreto è il sistema di trasparenza retributiva, articolato su più livelli. Prima dell’assunzione, i candidati hanno diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva associata alla posizione, e agli avvisi e bandi è imposto il rispetto della neutralità di genere anche nella scelta dei titoli professionali richiesti. Il datore di lavoro – e chiunque agisca per sua delega nella fase selettiva – non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni correnti o pregresse.
In costanza di rapporto, i lavoratori possono richiedere e ottenere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi per sesso delle categorie svolgenti lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
L’adempimento può avvenire anche mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale o nell’area riservata del sito.
Per le aziende fino a 49 dipendenti, un successivo regolamento ministeriale definirà modalità semplificate tali da evitare l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori. In pratica, per i datori fino a 49 dipendenti le “modalità semplificate” non sono ancora dettagliate nel testo del decreto, ma consisteranno in formati standard, schemi o canali telematici predisposti dal Ministero per fornire le informazioni richieste ai lavoratori e in un supporto tecnico e istruzioni operative dedicate, definite nei decreti attuativi, anche per garantire anonimato e rispetto del GDPR.
Tra le innovazioni più rilevanti sul piano tecnico-giuridico, il decreto definisce i criteri per la comparazione retributiva. Per stesso lavoro si intende la prestazione svolta in mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato; per lavoro di pari valoresi intende invece la prestazione diversa ma svolta in mansioni comparabili secondo i medesimi livelli di classificazione contrattuale. L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale costituisce presunzione di conformità al principio di parità retributiva, salva la prova di trattamenti individuali discriminatori.
La comparazione tra lavoratori dipendenti da datori diversi è ammessa solo quando le condizioni retributive derivano dalla stessa fonte normativa o contrattuale, ovvero da contratti aziendali estesi a più imprese del medesimo gruppo societario. Entro il 31 dicembre 2026 il Ministro del lavoro potrà adottare atti di indirizzo per l’attuazione di questa disposizione.
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