4° Contenuto riservato: Trasparenza retributiva: pubblicato in GU il decreto attuativo

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3 GIUGNO 2026

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”. 

Le disposizioni contenute dal decreto in commento si applicano a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati), in relazione ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.

Uno degli assi portanti del decreto è il sistema di trasparenza retributiva, articolato su più livelli. Prima dell’assunzione, i candidati hanno diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva associata alla posizione, e agli avvisi e bandi è imposto il rispetto della neutralità di genere anche nella scelta dei titoli professionali richiesti. Il datore di lavoro – e chiunque agisca per sua delega nella fase selettiva – non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni correnti o pregresse.

In costanza di rapporto, i lavoratori possono richiedere e ottenere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi per sesso delle categorie svolgenti lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

L’adempimento può avvenire anche mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale o nell’area riservata del sito.

Per le aziende fino a 49 dipendenti, un successivo regolamento ministeriale definirà modalità semplificate tali da evitare l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori. In pratica, per i datori fino a 49 dipendenti le “modalità semplificate” non sono ancora dettagliate nel testo del decreto, ma consisteranno in formati standard, schemi o canali telematici predisposti dal Ministero per fornire le informazioni richieste ai lavoratori e in un supporto tecnico e istruzioni operative dedicate, definite nei decreti attuativi, anche per garantire anonimato e rispetto del GDPR.

Tra le innovazioni più rilevanti sul piano tecnico-giuridico, il decreto definisce i criteri per la comparazione retributiva. Per stesso lavoro si intende la prestazione svolta in mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato; per lavoro di pari valoresi intende invece la prestazione diversa ma svolta in mansioni comparabili secondo i medesimi livelli di classificazione contrattuale. L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale costituisce presunzione di conformità al principio di parità retributiva, salva la prova di trattamenti individuali discriminatori.

La comparazione tra lavoratori dipendenti da datori diversi è ammessa solo quando le condizioni retributive derivano dalla stessa fonte normativa o contrattuale, ovvero da contratti aziendali estesi a più imprese del medesimo gruppo societario. Entro il 31 dicembre 2026 il Ministro del lavoro potrà adottare atti di indirizzo per l’attuazione di questa disposizione.

Leggi anche il Prima Lettura

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 

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