CIRCOLARE MONOGRAFICA
Dal “floor” della Legge di Bilancio al nuovo rapporto tra bilancio e Fisco, con particolare riguardo alle holding familiari e alle società di gestione
DI MASSIMILIANO TASINI | 2 OTTOBRE 2026
La riforma introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 interviene su un tema apparentemente circoscritto – la deducibilità delle svalutazioni dei titoli – ma ridisegna in realtà il rapporto tra valori contabili e valori fiscali delle attività finanziarie. Il punto decisivo è distinguere, prima ancora del criterio di valutazione, la natura dello strumento e la sua destinazione in bilancio: titolo di debito o partecipazione; attivo circolante o immobilizzazione finanziaria; soggetto OIC o IAS/IFRS adopter.
Il primo passaggio: qualificare lo strumento e la sua destinazione
Nella pratica delle società industriali e commerciali, e soprattutto delle holding di famiglia, l’espressione “titoli” viene spesso utilizzata in modo indistinto. Ai fini del TUIR, invece, occorre separare le azioni o quote e gli strumenti similari alle azioni di cui alle lettere c) e d); le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa di cui alla lettera e). La modifica del 2026 riguarda specificamente quest’ultima categoria, cioè i titoli di debito.
Sul piano civilistico la seconda distinzione è quella tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante. Per l’OIC 21 la classificazione delle partecipazioni dipende dalla destinazione economica: sono immobilizzate quelle destinate a permanere durevolmente nel patrimonio; le altre sono iscritte nell’attivo circolante. Contano quindi la volontà dell’organo amministrativo e l’effettiva capacità della società di mantenere l’investimento, non la forma giuridica della partecipata. La regola vale allo stesso modo per quote di s.r.l. e azioni di s.p.a.
Per le holding familiari la partecipazione nella società operativa è normalmente un investimento durevole e, quindi, un’immobilizzazione. Una società di gestione può però detenere, accanto alle partecipazioni strategiche, pacchetti destinati alla negoziazione o alla dismissione nel breve periodo. La documentazione della destinazione originaria e di ogni successivo mutamento è essenziale sia per la corretta applicazione dell’OIC 21 sia, come vedremo, per la participation exemption.
La successione normativa: tre regimi in pochi mesi
Per comprendere il correttivo occorre ricostruire la sequenza. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), con il comma 130, aveva sostituito l’art. 94, comma 4, del TUIR introducendo un limite fiscale parametrato alla media dell’ultimo semestre. Il criterio valeva per i titoli di debito dell’attivo circolante e, per effetto del rinvio dell’art. 101, anche per quelli immobilizzati. Per gli IAS adopter, inoltre, la nuova frase aggiunta all’art. 101, comma 2, attribuiva rilievo alle minusvalenze imputate a conto economico, sempre entro il limite risultante dal sistema normativo.
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha sostituito questa impostazione con un modello bipartito. Per i titoli di debito non immobilizzati la fiscalità segue la corretta valutazione contabile; per quelli immobilizzati la rilevanza è rinviata al realizzo. Le disposizioni operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026. Il correttivo ha inoltre abrogato le disposizioni temporanee incompatibili della Legge di Bilancio.
La Relazione illustrativa spiega la ratio in termini di riduzione del doppio binario: allineamento contabile-fiscale per il portafoglio destinato alla negoziazione e criterio di realizzo per gli investimenti durevoli. L’impostazione è coerente con le riflessioni di Assonime sulla necessità di distinguere la derivazione rafforzata dalle norme fiscali valutative speciali: il risultato civilistico è il punto di partenza, ma non sostituisce le regole espresse del TUIR.
Il testo delle norme prima e dopo il correttivo
Il confronto seguente assume come “testo precedente” quello risultante dalla Legge di Bilancio 2026 e vigente prima dell’intervento del D.Lgs. n. 148/2026. Si riportano le disposizioni che incidono direttamente sul tema.
Art. 94, comma 4, TUIR – titoli di debito
Testo risultante dalla Legge di Bilancio 2026
“4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre”.
Testo vigente dopo il D.Lgs. n. 148/2026
“4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.”
Scompare dunque il “pavimento” semestrale. Per i titoli di debito non immobilizzati il valore fiscale si adegua alla valutazione correttamente effettuata in bilancio: la svalutazione è deducibile e il successivo ripristino concorre al reddito nei limiti e con le modalità derivanti dal criterio contabile applicato.
Art. 94, comma 4-bis, TUIR – partecipazioni degli IAS adopter
Testo precedente
“4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.”
Testo vigente dopo il D.Lgs. n. 148/2026
“4-bis. In deroga all’articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.”
L’eliminazione della lettera e) non esclude i titoli di debito IAS: essi sono ormai assorbiti dalla regola generale del nuovo comma 4. Il comma 4-bisresta dedicato alle azioni, quote e strumenti partecipativi IAS non immobilizzati, per i quali la valutazione contabile può assumere rilievo fiscale in deroga all’art. 110, comma 1, lettera d). Per le partecipazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie resta però da coordinare il comma 4-bis con l’art. 101, comma 2-bis, e con l’art. 110, comma 1-bis: in tale ambito le oscillazioni valutative non devono essere automaticamente confuse con componenti fiscalmente rilevanti.
Art. 101, comma 2, TUIR – immobilizzazioni finanziarie
Testo risultante dalla Legge di Bilancio 2026
“2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico”.
Testo vigente dopo il D.Lgs. n. 148/2026
“2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2”.
La nuova norma abbandona ogni distinzione tra titoli quotati e non quotati. Per tutti i titoli di debito immobilizzati – OIC e IAS – la perdita fiscaleemerge soltanto in presenza di un evento realizzativo rilevante. Le svalutazioni e le rivalutazioni meramente contabili non modificano il costo fiscalmente riconosciuto.
Art. 110, comma 1, lettera c), TUIR – frase soppressa
Il correttivo ha soppresso la seguente frase, divenuta incompatibile con il criterio di realizzo puro per i titoli di debito immobilizzati:
“Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte”.
La soppressione va letta insieme alla norma transitoria: le vecchie svalutazioni già dedotte non vengono dimenticate, ma il meccanismo di recupero è circoscritto agli importi effettivamente dedotti nel passato.
La disposizione transitoria del D.Lgs. n. 148/2026
“Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all’articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d’imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo”.
Per i soggetti OIC occorre quindi ricostruire, titolo per titolo, le svalutazioni fiscalmente dedotte sino al 2025. I successivi ripristini contabili sono imponibili soltanto fino a concorrenza di quelle deduzioni pregresse; l’eccedenza resta fiscalmente irrilevante. Per gli IAS adopter il nuovo regime prende invece avvio dal valore fiscale esistente alla chiusura del periodo precedente, secondo la logica illustrata nella Relazione governativa.
Titoli di debito: il regime applicabile dal 2026
Titoli iscritti nell’attivo circolante
Per un soggetto OIC il riferimento contabile è l’OIC 20. Il titolo non immobilizzato è valutato secondo il criterio civilistico applicabile, normalmente confrontando il costo – eventualmente determinato con il costo ammortizzato quando dovuto – con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Dal 2026, se la valutazione è effettuata nella corretta applicazione dei Principi contabili, la rettifica negativa assume rilievo fiscale senza il precedente limite della media semestrale; analogamente, il ripristino di valore influenza il reddito e il valore fiscale.
Per gli IAS adopter vale la medesima logica di allineamento per i titoli non immobilizzati, tenendo conto della categoria contabile e della corretta rappresentazione prevista dagli IFRS. La Relazione illustrativa chiarisce che la distinzione tra titoli quotati e non quotati perde rilievo e che il nuovo sistema mira a mantenere allineati valore contabile e valore fiscale del portafoglio di negoziazione.
La Relazione illustrativa ricomprende inoltre nel perimetro i titoli di organismi di investimento collettivo del risparmio fiscalmente assimilati ai titoli obbligazionari. In sede operativa è comunque opportuno verificare la specifica qualificazione del singolo strumento, soprattutto in presenza di fondi, strumenti ibridi o clausole partecipative.
Titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
Per i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio la regola è opposta. Le rettifiche di valore contabilizzate durante il possesso non sono deducibili né imponibili; il costo fiscale resta fermo e la perdita diviene deducibile solo quando è realizzata nei casi richiamati dall’art. 86. La soluzione vale per i soggetti OIC e per gli IAS adopter, indipendentemente dalla circostanza che la variazione contabile sia rilevata a conto economico o, secondo gli IFRS, in altra componente di conto economico complessivo.
Un’obbligazione immobilizzata è iscritta per 100 e svalutata civilisticamente a 72. La rettifica di 28 non è deducibile; il valore fiscale resta 100.
Se il titolo è poi ceduto a 75, la perdita fiscale è determinata rispetto al costo fiscale di 100, quindi è pari a 25, mentre al momento della vendita emerge contabilmente un utile di 3, determinato rispetto al valore di carico di 72. La dichiarazione deve riconciliare i due risultati.
Non si tratta di un riallineamento oneroso
L’allineamento previsto per i titoli di debito dell’attivo circolante deriva direttamente dalla legge: non richiede un’opzione né il pagamento di un’imposta sostitutiva. È quindi diverso dai regimi di riallineamento esaminati dalla prassi Assonime in relazione ai cambiamenti di Principi contabili. Proprio per questo il controllo deve concentrarsi sulla corretta qualificazione dello strumento, sulla classificazione in bilancio e sulla continuità dei valori fiscali, non su una scelta opzionale da esercitare in dichiarazione.
La deroga civilistica per i titoli non immobilizzati: Legge di Bilancio 2026 e Documento OIC n. 12
La Legge di Bilancio 2026 contiene una disciplina distinta, di natura civilistica e temporanea.
I commi 65 e 66 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025 consentono ai soggetti non IAS, nei bilanci 2025 e 2026, di non recepire le diminuzioni di mercato dei titoli iscritti nell’attivo circolante, purché la perdita non abbia carattere durevole.
Il Documento interpretativo OIC n. 12, pubblicato in versione definitiva il 5 maggio 2026, ne disciplina l’applicazione. È questo il documento specifico emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità per la disposizione della Legge di Bilancio; non costituisce un nuovo Principio contabile autonomo.
Il testo dei commi 65 e 66
“65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.”
“66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.”
Ambito e condizioni secondo il Documento OIC n. 12
Il Documento n. 12 precisa che la facoltà riguarda i titoli di debito disciplinati dall’OIC 20 e i titoli di capitale – comprese le partecipazioni –disciplinati dall’OIC 21, purché iscritti nell’attivo circolante e ordinariamente valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato. Sono esclusi i derivati dell’OIC 32. La deroga può riguardare i titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato e quelli acquistati nell’esercizio; può essere applicata all’intero portafoglio o a specifici titoli, con scelta motivata in nota integrativa.
La facoltà non può essere utilizzata quando la perdita è durevole. La verifica va svolta alla data di formazione del bilancio, tenendo conto anche dei fatti successivi secondo l’OIC 29. Una vendita intervenuta prima della redazione del bilancio può, ad esempio, confermare che il minor valore esistente alla chiusura non era meramente temporaneo.
La società deve inoltre costituire una riserva indisponibile pari alla differenza tra il valore mantenuto in bilancio e il valore di mercato alla chiusura, al netto del relativo onere fiscale. Se l’utile dell’esercizio non basta, si utilizzano riserve disponibili; in mancanza, la riserva viene integrata con gli utili degli esercizi successivi. La nota integrativa deve illustrare criteri di selezione, differenza rispetto al mercato, ragioni della temporaneità e impatto sul risultato.
Effetti fiscali della scelta
Per i titoli di debito dell’attivo circolante la scelta civilistica e la nuova regola fiscale devono essere lette congiuntamente. Se la società applica la deroga e mantiene il valore contabile, non vi è una svalutazione da dedurre: il valore fiscale resta allineato al valore iscritto. Se non applica la deroga e rileva la svalutazione prevista dall’OIC 20, il nuovo art. 94, comma 4, ne riconosce in linea generale l’effetto fiscale. La decisione civilistica incide quindi anche sul timing fiscale, pur non essendo un’opzione tributaria.
Per le partecipazioni non immobilizzate detenute da soggetti OIC, invece, la rettifica valutativa è ordinariamente fiscalmente irrilevante per effetto degli artt. 94 e 110. L’uso della deroga modifica il risultato e il patrimonio netto civilistici, ma non crea di per sé un riconoscimento fiscale del maggior valore conservato. Anche in questo caso il costo fiscale deve essere seguito separatamente.
Partecipazioni azionarie e quote sociali: ciò che non cambia
Il correttivo sui titoli di debito non trasforma il regime delle partecipazioni. Per le società che redigono il bilancio secondo gli OIC, l’art. 110, comma 1, lettera d), continua a stabilire che il costo fiscale delle azioni, delle quote e degli strumenti similari non comprende i maggiori o minori valori iscritti, i quali non concorrono al reddito né modificano il valore fiscalmente riconosciuto. È la ragione per cui una svalutazione civilistica di una partecipazione non è, di regola, deducibile e una rivalutazione o un ripristino non è imponibile nei limiti della precedente irrilevanza fiscale.
Partecipazioni nell’attivo circolante
L’OIC 21 richiede, in via ordinaria, la valutazione al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per una quota di s.r.l. non esiste normalmente una quotazione: il valore di realizzazione deve quindi essere stimato con prudenza, sulla base delle informazioni disponibili, della situazione economico-finanziaria della partecipata, di eventuali operazioni comparabili e della concreta possibilità di cessione. La difficoltà di stima non giustifica né l’assenza di valutazione né una classificazione artificiosa tra le immobilizzazioni.
La svalutazione iscritta da un soggetto OIC non riduce il costo fiscale. Alla cessione, se la partecipazione è rimasta un bene dell’attivo circolante, il risultato fiscale è determinato confrontando il corrispettivo con il costo fiscalmente riconosciuto. Una classificazione nell’attivo circolante già nel primo bilancio chiuso durante il possesso impedisce di soddisfare il requisito di classificazione previsto dall’art. 87 per la PEX.
Per gli IAS adopter, le valutazioni delle partecipazioni non immobilizzate possono invece assumere rilievo ai sensi del nuovo art. 94, comma 4-bis, se derivano dalla corretta applicazione degli IFRS.
Partecipazioni immobilizzate valutate al costo
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo e devono essere svalutate quando, alla chiusura dell’esercizio, presentano una perdita durevole di valore. L’OIC 21 richiede una valutazione partecipazione per partecipazione e una motivazione particolarmente accurata quando la partecipata è in perdita ma gli amministratori ritengono che il decremento sia recuperabile in un arco temporale breve sulla base di piani concreti, ragionevoli e verificabili.
Sul piano IRES, per i soggetti OIC, la svalutazione resta indeducibile e il ripristino resta irrilevante. Il doppio binario si chiude al realizzo: la plusvalenza o minusvalenza fiscale è calcolata sul costo fiscale, non sul valore contabile rettificato. Il trattamento finale dipende poi dall’applicazione o meno della PEX.
PEX, minusvalenze e dividendi dopo la Legge di Bilancio 2026
Per le partecipazioni che soddisfano le condizioni dell’art. 87 TUIR, la plusvalenza è esente per il 95 per cento e la minusvalenza è indeducibile. Restano centrali il periodo minimo di possesso, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso, la residenza della partecipata e l’esercizio di un’impresa commerciale. Il successivo trasferimento dall’immobilizzato al circolante non cancella una classificazione iniziale corretta; viceversa, la riclassificazione successiva tra le immobilizzazioni non sana una prima iscrizione nel circolante.
La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto nuove soglie quantitative per l’esenzione dei dividendi e per la PEX. Tali limitazioni sono state però abrogate dall’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, con effetto dal 1° gennaio 2026. Nel testo vigente, quindi, gli utili percepiti da soggetti IRES restano esclusi per il 95 per cento secondo l’art. 89, senza le soglie introdotte dalla Legge di Bilancio, e il regime PEX è stato ripristinato nella configurazione precedente.
Per le partecipazioni non PEX, la plusvalenza è imponibile e la minusvalenza realizzata è deducibile secondo le regole ordinarie. Va inoltre ricordato che la Legge di Bilancio 2026 ha riscritto l’art. 86, comma 4: la rateizzazione non è più prevista in via generale per le plusvalenze da partecipazioni non PEX; il differimento resta circoscritto alle fattispecie espressamente indicate dalla norma vigente, tra cui le cessioni di azienda o rami d’azienda.
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Il riferimento corretto è l’OIC 17
Il metodo del patrimonio netto non è disciplinato dall’OIC 21, salvo i rinvii relativi alla classificazione e alle perdite durevoli: il riferimento è l’OIC 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. In base all’art. 2426, comma 1, n. 4, del Codice civile, il metodo può essere utilizzato nel bilancio d’esercizio per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate. Può essere adottato per una o più partecipate che possiedono tali requisiti.
Non vi è differenza tra una s.r.l. e una s.p.a. partecipata. Il metodo può essere applicato alla partecipazione nel capitale – quota o azione – quando esiste controllo o collegamento e l’investimento è iscritto tra le immobilizzazioni. Per le collegate l’influenza notevole è normalmente presunta con almeno il 20 per cento dei diritti di voto, ridotto al 10 per cento per le società quotate; il controllo deve essere verificato secondo l’art. 2359 del Codice civile e le circostanze concrete.
La meccanica civilistica
Il valore iniziale è il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Negli esercizi successivi il costo viene rettificato per riflettere la quota di pertinenza dell’utile o della perdita della partecipata, dopo le rettifiche richieste dall’OIC 17: uniformità dei Principi contabili, eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, trattamento della differenza iniziale e considerazione di eventuali eventi significativi.
La quota di utile rettificato è iscritta nella voce D18a e incrementa il valore della partecipazione; la quota di perdita è iscritta nella voce D19a e lo riduce. Le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo rispetto al valore del precedente esercizio confluiscono in una riserva non distribuibile. I dividendi non sono nuovamente imputati a conto economico, perché l’utile è già stato rilevato per competenza: riducono il valore della partecipazione e liberano la corrispondente quota della riserva.
La fiscalità del metodo del patrimonio netto
Per il soggetto OIC il risultato civilistico del metodo del patrimonio netto non è fiscalmente riconosciuto. L’art. 110, comma 1, lettera d), rende irrilevanti i maggiori e minori valori iscritti; l’art. 101, comma 3, esclude inoltre la deduzione della parte del costo eccedente la corrispondente frazione di patrimonio netto. In concreto: la quota di utile iscritta a conto economico richiede una variazione in diminuzione; la quota di perditarichiede una variazione in aumento; il costo fiscale della partecipazione non si adegua alle variazioni del patrimonio netto della partecipata.
La distribuzione di dividendi mantiene la propria disciplina fiscale. Benché contabilmente riduca la partecipazione senza transitare nuovamente a conto economico, l’utile percepito è soggetto all’art. 89: per una società IRES ordinaria il 95 per cento è escluso e il 5 per cento concorre al reddito, salvo regimi particolari. Occorre quindi rilevare in dichiarazione il componente fiscale anche in assenza di un corrispondente ricavo civilistico dell’esercizio.
Alla cessione, il risultato contabile è calcolato rispetto all’ultimo valore della partecipazione determinato con il patrimonio netto; il risultato fiscale è invece calcolato rispetto al costo fiscalmente riconosciuto. La differenza va riconciliata e, se sono rispettati i requisiti dell’art. 87, la PEX si applica alla plusvalenza fiscale così determinata. Il metodo del patrimonio netto non crea né elimina, da solo, il diritto alla PEX.
Imposte differite e riconciliazione dei valori
La presenza di valori contabili e fiscali diversi impone una verifica ai sensi dell’OIC 25. La svalutazione non dedotta, il metodo del patrimonio netto, i dividendi portati a riduzione della partecipazione e il diverso risultato di cessione possono generare differenze temporanee la cui fiscalità differita dipende dalle modalità attese di recupero dell’investimento e dalla probabilità di utilizzo. La mera esistenza di una differenza tra valore contabile e fiscale non consente automatismi: occorre considerare, fra l’altro, la possibile applicazione della PEX e il regime dei dividendi.
Per i titoli di debito immobilizzati il nuovo criterio di realizzo rende strutturale il doppio binario durante il possesso. Per i titoli di debito del circolante, al contrario, l’obiettivo è l’allineamento, salvo gli effetti della deroga civilistica temporanea. Per le partecipazioni OIC il doppio binario valutativo resta la regola.
Conclusioni
La conclusione pratica è netta: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la valutazione di fine esercizio dei titoli di debito iscritti nell’attivo circolante assume, in linea generale, rilievo fiscale; per i titoli di debito immobilizzati, invece, le oscillazioni contabili sono sterilizzate sino al realizzo. Le partecipazioni restano fuori da questa specifica riforma: per i soggetti OIC le loro svalutazioni e rivalutazioni continuano normalmente a non modificare il reddito né il costo fiscale. A questa disciplina si sovrappone, per i bilanci 2025 e 2026, la facoltà civilistica di non svalutare i titoli non immobilizzati prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e interpretata dal Documento OIC n. 12.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 65–66 e 130;
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 5;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 11;
- OIC 17;
- OIC 20;
- OIC 21;
- OIC, Documento interpretativo n. 12, “Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.
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