4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 2 ottobre 2026, n. 665

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 2 OTTOBRE 2026

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Scuola comunale

Il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo del personale delle scuole comunali – Cass., Sez. Lav., sent. 3 settembre 2026, n. 24950

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale deducendo di aver stipulato molteplici contratti a tempo determinato prima di essere immesso in ruolo e lamentava il mancato integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici nel Decreto di ricostruzione della carriera emanato dall’ente pubblico datore di lavoro.

Il Tribunale respingeva il ricorso per intervenuta prescrizione, mentre la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva il diritto all’integrale computo dei periodi pre-ruolo effettivamente svolti ai fini delle progressioni economiche sulla base della contrattazione del comparto scuola.

L’ente datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva preliminarmente che l’anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione estintiva rispetto ai singoli diritti patrimoniali che su di essa si fondano, rimanendo prescrittibili esclusivamente i crediti retributivi relativi ai singoli incrementi nei limiti della prescrizione quinquennale.

La corte osserva tuttavia che la disciplina applicabile al personale delle scuole comunali e quella propria del comparto Regioni e Autonomie locali e non quella del comparto Scuola statale. Ne consegue che la Pubblica amministrazione non può applicare un contratto collettivo diverso da quello del comparto di appartenenza né attribuire trattamenti economici difformi, i quali risulterebbero nulli. A differenza di quanto previsto per il personale scolastico statale, la contrattazione collettiva degli enti locali non prevede alcun automatismo tra anzianità di servizio e progressione economica, essendo i passaggi stipendiali orizzontali legati a criteri selettivi e di merito comparativo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

CASSA INTEGRAZIONE

Discriminazione

I criteri di scelta e la mancata rotazione nella cassa integrazione Covid – Cass., Sez. Lav., ord. 15 settembre 2026, n. 25367

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano il licenziamento illegittimo, perché discriminatorio, il collocamento continuativo in cassa integrazione guadagni ordinaria Covid, stante la mancata rotazione e l’omogeneità e fungibilità delle mansioni amministrative svolte rispetto a quelle di altri colleghi rimasti in servizio.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che l’esercizio del potere datoriale di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione, ivi compresa quella legata all’emergenza epidemiologica, è sottoposto ai limiti derivanti dai principi generali di buona fede, correttezza e non discriminazione, con il correlato onere probatorio a carico dell’azienda di dimostrare il nesso causale tra la sospensione del singolo e le ragioni giustificatrici del provvedimento. Tali criteri di individuazione devono essere stabiliti con valutazione ex ante e in astratto per garantirne la preventiva conoscibilità e verificabilità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Agevolazioni contributive

La decadenza dalle agevolazioni contributive e l’applicabilità della norma calmieratrice nel settore agricolo – Cass., Sez. Lav., ord. 16 settembre 2026, n. 24542

Il Fatto

Un imprenditore agricolo proponeva opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS contestava il mancato rispetto del minimale contributivo per la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e richiedeva il recupero integrale delle agevolazioni contributive erogate.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente la domanda, riducendo la pretesa dell’INPS in applicazione della c.d. norma calmieratrice di cui all’art. 6, comma 10, della Legge n. 389 del 1989.

INPS ricorreva per cassazione deducendo che tale disposizione riguardava unicamente la fiscalizzazione degli oneri sociali ormai soppressa e non le riduzioni contributive agricole, per le quali opererebbe la decadenza integrale.

Il Diritto 

La corte rileva che la questione involge l’interpretazione sistematica della disciplina sulle agevolazioni contributive e la possibilità di estendere l’applicazione del limite alla perdita delle riduzioni, previsto dall’art. 6, comma 10, della Legge n. 389 del 1989, anche al settore dei datori di lavoro agricoli a fronte della previsione decadenziale speciale di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 375 del 1993. Rilevato il carattere di stretta interpretazione o di valenza generale della norma calmieratrice, l’incidenza dell’abrogazione della fiscalizzazione degli oneri sociali a decorrere dall’istituzione dell’IRAP e il particolare rilievo nomofilattico delle questioni trattate, il collegio reputa necessario un approfondimento di tali profili. La corte pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Gestione commercianti

L’imponibile contributivo dei soci di s.r.l. e la mancata distribuzione degli utili – Cass., Sez. Lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25381

Il Fatto

Un socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, iscritto alla gestione commercianti in ragione dell’attività prestata nell’impresa, proponeva opposizione contro un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale pretendeva il pagamento di contributi eccedenti il minimale parametrati alla quota di utili societari maturati ma non percepiti.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione del lavoratore, escludendo l’obbligo contributivo per gli utili che l’assemblea aveva deliberato di accantonare a riserva.

L’ente previdenziale ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la base imponibile previdenziale dovuta alla gestione commercianti è parametrata alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. Pertanto, nel caso di socio lavoratore di società a responsabilità limitata, gli utili prodotti dalla società rilevano ai fini contributivi soltanto ove siano stati effettivamente imputati alla persona fisica e da questa dichiarati fiscalmente, ossia in presenza di un’effettiva percezione degli utili ovvero a seguito dell’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza. In difetto di tali condizioni, gli utili societari non distribuiti e accantonati a riserva costituiscono reddito proprio della società soggetto ad IRES e non concorrono alla determinazione dei contributi dovuti dal socio, gravando sull’ente creditore l’onere di provare la concreta imputazione fiscale del reddito all’assicurato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INVALIDITÀ CIVILE

Presupposti processuali

L’improponibilità della nuova domanda amministrativa in pendenza del giudizio per la medesima prestazione – Cass., Sez. Lav., ord. 3 settembre 2026, n. 24980

Il Fatto

All’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile all’assegno di invalidità civile, veniva proposta domanda giudiziaria a tal fine.

L’ente previdenziale eccepiva l’improponibilità della domanda, essendo stata presentata una seconda richiesta in sede amministrativa quando era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza di rigetto relativa a una precedente istanza per la stessa prestazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda nel merito e l’ente ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 222 del 1984, esteso alle prestazioni per invalidità civile dall’art. 56 della Legge n. 69 del 2009, colui che abbia in corso una domanda diretta al riconoscimento della prestazione non può proporre un’ulteriore istanza fino a quando non sia esaurito l’iter amministrativo o, in caso di ricorso giudiziario, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Inoltre, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, la carenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione può essere ritualmente eccepita dall’ente previdenziale nel giudizio di merito di opposizione, restando quindi preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa qualora il precedente giudizio non sia ancora definito in modo irrevocabile.

La corte accoglie il ricorso.

PRESCRIZIONE

Avviso bonario

L’interruzione della prescrizione mediante avviso bonario e il rilascio dell’avviso di giacenza – Cass., Sez. Lav., ord. 3 settembre 2026, n. 24978

Il Fatto

Un professionista proponeva opposizione contro un avviso di addebito emesso da INPS per la riscossione di contributi alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale del credito. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l opposizione, ritenendo che il termine prescrizionale fosse decorso prima del ritiro dell’avviso bonario presso l’Ufficio postale e applicando analogicamente la disciplina delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta, secondo cui l’atto si intende perfezionato per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’avviso bonario non è un atto impositivo nè un atto giudiziario soggetto a specifiche regole di notifica, bensì un atto stragiudiziale di costituzione in mora avente natura recettizia. Trova pertanto applicazione la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., in forza della quale l’atto produce i suoi effetti nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. In caso di mancata consegna per temporanea assenza dello stesso, tale momento coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio postale, idoneo a consentirne il ritiro, e non con la data dell’effettivo ritiro né con il decorso dei dieci giorni previsti per gli atti giudiziari, salvo che il debitore provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita di averne notizia.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PROCESSO DEL LAVORO

Amianto

L’improcedibilità dell’appello per mancata notifica del ricorso e del Decreto di fissazione – Cass., Sez. Lav., ord. 18 settembre 2026, n. 25529

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere i benefici contributivi da esposizione ad amianto.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello, la accoglieva.

L’ente previdenziale ricorreva per cassazione eccependo  l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, perfezionata tardivamente e senza autorizzazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del Decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza alcuna possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi. Tale effetto non può essere sanato dalla notificazione eseguita di propria iniziativa dalla parte nel periodo intermedio fra la prima udienza e quella successiva a cui la causa sia stata rinviata, non potendosi riconnettere una rimessione in termini a fronte di una notificazione omessa, anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

L’ammissibilità dei documenti attestanti l’interruzione della prescrizione – Cass., Sez. Lav., ord. 16 settembre 2026, n. 25454

Il Fatto

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e otteneva dalla Corte d’Appello la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito contributivo per decorso del termine quinquennale senza atti interruttivi, ritenendo peraltro inammissibile la produzione documentale effettuata da INPS dopo i termini.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte rileva che l’eccezione di interruzione della prescrizione costituisce un eccezione in senso lato rilevabile anche d ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo gli atti introduttivi è ammissibile ove si tratti di atti formati o pervenuti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, potendo il giudice disporne l’acquisizione anche d’ufficio qualora risultino indispensabili per la decisione. Nel caso di specie, essendo i documenti sopravvenuti e depositati con le note di trattazione, il giudice di merito non poteva ignorarne l’esistenza ma avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio tra le parti.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

RETRIBUZIONE

Indennità

L’illegittimità della trattenuta della quota di indennità integrativa speciale sull’assegno di sede estera – Cass., Sez. Lav., ord. 21 settembre 2026, n. 25595

Il Fatto

Alcuni docenti in servizio all’estero adivano il Tribunale chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della trattenuta mensile del cd conglobamento della quota di indennità integrativa speciale operata sull’assegno di sede.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano il ricorso.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto 

La corte rileva che la clausola di cui all art. 76 del ccnl comparto scuola 2002 2005 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale non è più applicabile a decorrere dal ccnl del 29 novembre 2007 non essendo stata ivi reiterata la relativa previsione. L’importo corrispondente a detta indennità conglobata nello stipendio tabellare si cumula quindi con l’assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva, di quest’ultimo esso non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo se non espressamente stabilito.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI

Prescrizione

Il difetto di legittimazione dell’agente della riscossione sul merito della pretesa contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 16 settembre 2026, n. 25460

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro un’intimazione di pagamento eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali sottese.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione e dichiaravano estinti i crediti per prescrizione, rilevando il mancato assolvimento della prova relativa alla notifica di validi atti interruttivi.

L’agente della riscossione ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, ivi compresa la questione relativa alla prescrizione del credito, spetta in via esclusiva all’ente impositore, restando l’agente della riscossione privo di interesse ad agire ed estraneo al rapporto sostanziale controverso, configurandosi quale mero adiectus solutionis causa incaricato della riscossione.

La corte rileva pertanto il difetto di legitimatio ad causam in capo al ricorrente, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 81 c.p.c.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

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