CIRCOLARE MONOGRAFICA
Dalla prova dell’infruttuosità alle nuove aperture della Cassazione: criteri operativi tra prassi amministrativa e principi contabili
DI LEONARDO MARIA GALIENI | 4 MAGGIO 2026
Si analizza il regime di deducibilità delle perdite su crediti alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale. Particolare attenzione è dedicata al superamento dell’automatismo legato all’infruttuosità dell’azione esecutiva e alla valorizzazione di elementi probatori alternativi. Vengono inoltre esaminate le principali fattispecie operative – cessione pro-soluto, accordi transattivi e rinuncia al credito – anche in relazione al ruolo dei Principi contabili. Ne emerge un quadro interpretativo più flessibile, ma fondato su un rigoroso onere documentale in capo al contribuente.
Intro: le perdite su crediti
Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.
D’altro canto, partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.
La disciplina fiscale ex art. 101, comma 5, del TUIR
Se è pur vero che le perdite su crediti generano una componente negativa deducibile, è altrettanto vero che affinché sia tale deve soddisfare determinati requisiti.
Al riguardo, e anche al fine di deflazionare il contenzioso, il legislatore tributario è intervenuto nel corso degli anni approntando una disciplina ad hoc con l’art. 101, comma 5, del TUIR.
Precisando che la disciplina delle perdite su crediti di cui al cit. art. 101 costituisce fattispecie distinta da quella della svalutazione dei crediti ex art. 106 del TUIR (tant’è che la giurisprudenza più attenta ha ben colto come la riduzione del credito opera per le prime in termini di certezza mentre per le seconde in ottica probabilistica e dunque per stima), affinché le prime siano deducibili la legge prevede due condizioni, ciascuna dei quali idonea a legittimarle.
Più precisamente:
- il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
- la perdita risulta da elementi certi e precisi;
Vediamole nel dettaglio.
Sub I
Nell’affrontare l’ipotesi di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, con l’art. 101, comma 5, 2° periodo sono state individuate per un verso le procedure annoverabili; per altro è stato abbinato il relativo dies a quo al fine di delimitare il momento di deducibilità.
Avvalendoci di uno schema sinottico, si riepiloga qui di seguito il match coordinato dalla legge.
| Schema sinottico | |
| Liquidazione giudiziale (già fallimento) | Data della sentenza dichiarativa del fallimento |
| Liquidazione coatta amministrativa | Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa |
| Concordato preventivo | Data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo |
| Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi | Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati | Data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione debiti |
| Piani attestati di risanamento | Data di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati |
Ognun vede come tale correlazione funga da parametro di certezza tant’è che una recente pronuncia di legittimità, affrontando l’ipotesi in cui una società aveva emesso una nota di credito a storno di una fattura emessa verso la cliente (poi dichiarata fallita), ha per l’appunto stabilito che la perdita generatasi “non poteva essere portata in deduzione posto che precede la prefata “finestra temporale” che si apre solo con la sentenza di fallimento” (cfr. Cass., sez. V, n. 2778 del 4 febbraio 2025).
Di talché, è solo dal tale momento che la perdita in esame può essere dedotta.
Sub II
Come si vedrà nel prosieguo, a fronte di una casistica tanto ampia quanto priva di una regolamentazione ad hoc, non è agevole per il consulente tributario comprendere se una determinata perdita sia deducibile e a quali condizioni.
Di talché, conscio di tale difficoltà operativa, il legislatore ha tentato di ampliare il raggio d’azione, specificando le condizioni necessarie e sufficienti di deducibilità.
Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, gli elementi certi e precisi sussistono ex lege laddove:
- il credito sia modesta entità (e cioè non > di 2.500,00 per le imprese di piccole dimensioni e 5.000,00 euro per le imprese di grandi dimensioni) e sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla data di scadenza dello stesso (c.d. esigibilità).
Al riguardo interessante evidenziare come, laddove il credito sia sopra soglia ma di fatto modesto (anche in rapporto all’entità degli altri crediti iscritti in bilancio e/o al volume d’affari della società), l’A.d.E. abbia ritenuto deducibile la perdita anche tenendo conto dell’antieconomicità di un’eventuale azione esecutiva di recupero del credito (v. MEF, Ris. n. 124/1976; Risp. Int. Parlamentare del 5 novembre 2008); - il diritto alla riscossione del credito sia prescritto;
- i crediti siano cancellati dal bilancio in applicazione dei Principi contabili.
Sempre in tale direzione, e tenendo conto come l’individuazione del periodo di deducibilità esponeva a dubbi, con il comma 5-bis, come introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, è stata inserita un’ulteriore specifica.
Ebbene, limitatamente alle ipotesi di crediti:
- di modesta entità;
- relativi a procedure concorsuali,
le perdite sono deducibili al momento dell’imputazione in bilancio o anche successivamente, sempre che tale contabilizzazione non avvenga quando il credito debba essere eliminato secondo i Principi contabili.
A fronte di tale novità, la reazione interpretativa non si è fatta attendere.
Sfogliando il panorama giurisprudenziale è interessante come la S.C., nel partire tralatiziamente da un principio per cui in siffatte ipotesi le perdite “sono deducibili nel momento in cui si ha la certezza che il credito non possa essere più soddisfatto in quanto, diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa” (cfr. Cass., sez. V, n. 27296 del 23 dicembre 2014), sulla spinta legislativa lo abbia poi affinato stabilendo che la perdita sia deducibile sino “al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei Principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio” (cfr. Cass., sez. V, n. 15218 del 1° giugno 2021).
In definitiva, e mutuando un’espressione coniata dalla S.C., per effetto del D.Lgs. n. 147/2015 il legislatore ha tracciato una “finestra temporale” entro cui poter dedurre fiscalmente la perdita su crediti: dall’imputazione al bilancio sino al momento in cui il credito deve cancellarsi in ossequio alla disciplina contabile (cfr. Cass., sez. V, n. 2943 del 10 febbraio 2026).
Focus: la deducibilità delle perdite in relazione ai Principi contabili (OIC 15)
Nel trittico delle condizioni stabilite dalla legge spicca senz’altro, anche per complessità, quella legata alla cancellazione del credito in ossequio ai Principi contabili.
Un vero e proprio salto di qualità dato che, dapprima erano inclusi solo i soggetti che redigevano il bilancio in base ai Principi contabili internazionali (c.d. IAS adopter); successivamente, con la Legge n. 147/2013, tale condizione è stata poi estesa ai redattori del bilancio OIC.
Pertanto, stante il rimando del cit. art. 101 ai Principi contabili – anche nazionali – la deducibilità delle perdite su crediti deve tener conto della regolamentazione specularmente impressa sul piano contabile: nello specifico, quella dettata dall’OIC 15, a conferma di come il legislatore tenda sempre più ad allineare la disciplina fiscale a quella specularmente adottata sul lato contabile dal titolare del reddito d’impresa (c.d. principio della derivazione rafforzata).
Soffermandoci sul trattamento contabile, il credito deve essere cancellato dal bilancio allorché:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente).
Estinzione che, in base al par. 72, si realizza testualmente “per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontare di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”
ovvero
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.
Pertanto, in base a quanto previsto dall’OIC 15, presupposto per la cancellazione dal bilancio è il trasferimento sostanziale dei rischi inerenti al credito: ipotesi che se ricorre per la cessione pro soluto (salvo peculiarità), non si ravvisa per quella pro solvendo.
Invero, dal momento che in tale species il cedente risponde dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte del debitore, manca quel trasferimento dei rischi previsto dalla disciplina contabile.
D’onde, il credito rimarrà iscritto nell’attivo patrimoniale del cedente, quantomeno sino al soddisfacimento del cessionario.
Di converso, quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, l’eventuale differenza (in negativo) tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione dovrà essere rilevata come perdita su crediti, generalmente da iscriversi alla voce B14 del C.E.
Non da ultimo, e per completezza, si tenga a mente come l’attuale OIC 15, proprio per esigenze di semplificazione, si limiti a prevedere il trasferimento dei rischi e non anche quello dei benefici (come invece stabilito dai Principi contabili internazionali per giungere all’eliminazione – c.d. derecognition – dal bilancio del credito).
L’infruttuosità dell’azione di recupero
La giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella che era un’impostazione tanto rigida quanto cautelativa dell’A.F., limitava la possibilità di dedurre le perdite su crediti: in particolar modo, e salve le presunzioni di legge a favore del contribuente, occorreva dimostrare:
- sia di aver previamente avviato un’azione esecutiva verso il debitore inadempiente;
- sia che la stessa fosse risultata infruttuosa.
In buona sostanza, la deducibilità delle perdite era subordinata al fatto che il contribuente provasse di aver tentato, seppur invano, la riscossione del credito in executivis (ad esempio, mediante verbale di pignoramento negativo), tenendo conto anche della assoluta e pressoché irreversibile situazione di difficoltà economica-patrimoniale del debitore (v. A.d.E., Ris. n. 16/2009 per cui una situazione temporanea non legittimava la deducibilità della perdita).
Nonostante tale atteggiamento “conservativo”, di recente si è progressivamente registrata un’apertura da parte della giurisprudenza di legittimità tant’è che si sta delineando un orientamento teso a riconoscere la deducibilità delle perdite su crediti nonostante il mancato esperimento di un’azione di recupero: in buona sostanza, partendo dalla rivoluzionaria pronuncia n. 1147/2022 della Corte di Cassazione, la certezza delle perdite può essere dimostrata anche mediante elementi diversi da quelli legati all’infruttuosità della previa azione esecutiva (cfr. Cass., sez. V, n. 10173 del 17 aprile 2023).
A questo punto, un interrogativo è d’obbligo: quali sono tali elementi?
Ebbene, nell’estrapolare una check-list che funga da “bussola d’orientamento”, vi rientrano:
- il decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- la denuncia di furto d’identità da parte del debitore ex art. 494 c.p.;
- la persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 c.c.;
- la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione, che il debitore si trova nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive.
A tal riguardo, sono di supporto probatorio: -
- le lettere di messa in mora (cfr. Cass., sez. V, n. 16167 del 28 luglio 2020);
- le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’art. 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’azione di recupero.
La cessione del credito pro soluto
Tra le varie casistiche, la cessione del credito pro soluto è senz’altro quella che desta maggior interesse, anche per il grado di complessità a essa sotteso.
Come noto, la cessione del credito pro soluto rappresenta quel contratto con cui il creditore trasferisce a un terzo la titolarità di un credito, senza garantire la solvibilità del debitore (c.d. terzo ceduto).
A fronte di detta cessione – dettata special modo da una instabilità economico-finanziaria del debitore – può accadere il corrispettivo ritratto dalla cessione sia inferiore al valore nominale del credito e dunque si generi una perdita: c.d. cessione “a prezzo vile”.
L’approccio dell’A.F., special modo se il gap tra corrispettivo e valore nominale sia significativo, è tutt’altro che morbido tanto che la stessa si spinge non solo a sindacare l’operazione sotto la lente dell’inerenza ma, vieppiù, arriva anche a prospettare l’ipotesi di una condotta elusiva laddove rintracci particolari legami tra le parti coinvolte che possano esser spia di un’operazione opaca e non coerente con i valori di mercato: in un certo qual modo, riecheggia quella teoria dell’arm’s length principle valida in tema di T.P.
Non meno rigoroso è l’orientamento della giurisprudenza: invero, al di là della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e della perdita con sé emergente, occorre che il contribuente dimostri gli elementi che hanno indotto all’operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito (cfr. Cass., sez. V, n. 8714 del 3 aprile 2024).
Non da ultimo, e sempre sulla falsariga, i Giudici di legittimità hanno di recente stabilito che “è necessario che si dimostri che tale cessione corrisponda ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso, che non può essere giustificata se non con una riduzione della garanzia patrimoniale generale offerta dalla società debitrice in misura tale da rendere impossibile la realizzazione completa del credito in questione” (cfr. Cass., sez. V, n. 4885 del 4 marzo 2026): in sostanza, l’odierna tendenza è quella di riconoscerne sì la deducibilità, ma a condizione che si dimostrino le ragioni “a monte” dell’operazione.
A fronte di tale approccio, doverosa è una riflessione: se è pur vero che l’orientamento delineato esprime l’interpretazione – anche recente – dei Giudici di legittimità, è altrettanto vero che tali decisioni attengono ad annualità in cui la normativa non consentiva di riconoscere la deducibilità in applicazione dei Principi contabili (anche nazionali in virtù del Legge n. 147/2013).
Di talché, stante il relativo riconoscimento fiscale, occorre d’ora in poi considerare – anche in ottica difensiva – come tale aspetto consenta di replicare alle contestazioni mosse sul punto: spetterà poi all’Ufficio, se del caso, contestare l’operato del contribuente sul piano contabile.
Gli accordi transattivi
In un sistema giudiziario tanto farraginoso quanto incerto, è sempre più frequente che le controversie di natura creditoria lascino l’aula di giustizia per trovare la loro composizione in accordi di natura transattiva tra le parti coinvolte.
Tali accordi, lungi dal riguardare la sola sfera civilistica, hanno inevitabilmente dei riflessi sul versante tributario: invero, a fronte di una riduzione del credito ab origine vantato, specularmente si genera una perdita della cui deducibilità sovente si è dibattuto nelle Corti tributarie.
Nell’affrontare tale questione, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato un’attenta sensibilità verso il fenomeno tanto da assumere una lettura di ampie vedute.
Al riguardo, partendo dal presupposto per cui la scelta di scendere a patti su posizioni creditorie può riposare su ragioni ben diverse da quelle strettamente economiche, ha stabilito che la decisione di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita perché l’imprenditore può legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti (cfr. Cass., n. 10643 del 4 maggio 2018).
Interessante notare come, in un certo qual modo, tale orientamento si sia fuso con quella linea interpretativa tesa a riconoscere la deducibilità delle perdite anche in assenza del previo esperimento di azioni esecutive.
Una perfetta sintesi di tale approccio si può rintracciare in una recente pronuncia di legittimità: ebbene gli Ermellini, partendo proprio dall’assunto per cui “non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall’art. 101, comma 5, TUIR”, hanno condiviso l’impianto motivazionale adottato dalla Corte di seconde cure laddove ha sancito che “la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, che a tal fine rileva sul piano oggettivo, senza limitazioni o differenziazioni a seconda della circostanza che l’ha determinata” (cfr. Cass., sez. V, n. 27096 del 9 ottobre 2025).
La rinuncia al credito
Tra i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento la legge include la remissione del debito: disciplinata all’art. 1236 c.c., essa altro non è che una dichiarazione con cui il creditore, per le ragioni più varie, rinuncia al credito vantato.
Ed è proprio per il fatto che le ragioni sottese possono assumere sfumature diverse che si registrano visioni opposte tra Prassi dell’A.F. e orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità.
Il fulcro della questione poggia sul fatto che la rinuncia al credito, quale atto unilaterale, anziché rispondere a esigenze dell’impresa, in realtà potrebbe celare una finalità liberale.
In presenza di un comportamento antieconomico o comunque che appaia di primo acchito non coerente con le finalità d’impresa, la tendenza dell’A.d.E. è quella di sindacarne la legittimità.
Ancor più, nell’ipotesi de qua: invero, dal momento che la rinuncia al credito esclude che il contribuente-creditore ottenga un incremento patrimoniale ed essendo tale scelta unilaterale, agli occhi del Fisco tale circostanza potrebbe rispondere più a una logica liberale tale da rendere indeducibile la perdita su crediti generatasi (v. A.d.E., circolare n. 26/E/2013). In buona sostanza l’A.d.E., nell’insinuarsi in quelle che sono scelte imprenditoriali di per sé insindacabili, pretende che il contribuente, sulla base di evidenze probatorie, dimostri la coerenza del comportamento adottato, anche dimostrando le difficoltà riscontrate per l’esazione del credito.
A fronte di tale impostazione, di più ampio respiro è l’orientamento progressivamente maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità, anche in linea con la chiave di lettura espressa per gli accordi transattivi.
In numerose pronunce si riscontra il convincimento per cui ai fini della deducibilità non è necessario che il creditore provi di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza o di aver infruttuosamente esperito le azioni esecutive dal momento che la perdita può risultare anche da altri elementi: il tutto, senza trascurare che la scelta imprenditoriale di rinunciare a un credito può dipendere anche da una strategia commerciale che, seppur di primo acchito penalizzante, in realtà sia proiettata a benefici futuri, lato sensu economici (cfr. Cass., sez. V, n. 8445 del 28 marzo 2024).
Se questo orientamento giurisprudenziale è senza dubbio apprezzabile, non meno rilevante è quello che, sulla scorta delle novità introdotte exLegge n. 147/2013, valorizza la rilevanza fiscale dei Principi contabili ai fini della deducibilità delle perdite su crediti.
Emblematica in tal senso una recente pronuncia di legittimità con cui i Giudici, nel riscontrare come dal bilancio della debitrice prodotto dalla contribuente emergesse una situazione che legittimava l’iscrizione della perdita su crediti, ha stabilito che in “virtù del richiamo ai Principi contabili operato dall’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), occorreva fare riferimento al Principio OIC 15, in base al quale, ai fini della deduzione del credito per cancellazione, rileva il momento dell’estinzione del corrispondente diritto contrattuale” (cfr. Cass, sez. V, n. 27096 del 9 ottobre 2025).
Pertanto, e anche in ottica difensiva, occorre considerare come la cancellazione del credito in rispondenza ai Principi contabili – e nello specifico all’OIC 15 quale parametro che ne detta le condizioni – consente di dedurre fiscalmente la relativa perdita ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR: al più, spetterà all’A.F. provare il mancato rispetto dei Principi contabili da parte del contribuente.
La rinuncia infragruppo: incremento del costo fiscale della partecipata o perdita deducibile?
Tra le dinamiche in cui può inserirsi la rinuncia del credito, desta interesse il caso in cui essa avvenga infragruppo: invero, laddove la controllante rinunci al credito vantato nei riguardi della società controllata, sorge un interrogativo circa le annesse conseguenze fiscali.
Più precisamente:
- aumenta il costo fiscale della società partecipata ex art. 94, comma 6, del TUIR
ovvero - si ha una perdita fiscalmente deducibile al ricorrere dei requisiti di cui al cit. art. 101 del TUIR?
Proviamo a indagare.
sub a
Nell’ottica erariale una rinuncia al credito infragruppo non deve essere considerata, ai fini fiscali, una perdita su crediti, bensì un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai sensi dell’art. 94, comma 6, del TUIR: invero, se dal punto di vista contabile la controllante stralcia il credito originario (attivo) e la controllata specularmente elimina il debito (passivo), ai fini fiscali la rinuncia implica un nuovo apporto nella controllata e dunque il costo fiscale della partecipazione aumenta.
Il che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, è ancor più significativo laddove tra le società intercorra un rapporto di cointeressenza da cui emerga come la rinuncia della controllante abbia la precipua finalità di patrimonializzare la partecipata e dunque incrementarne il patrimonio netto: per l’effetto, tale operazione non potrebbe essere equiparata alla rimessione del debito verso un soggetto estraneo alla compagine sociale (cfr. Cass. sez. V, n. 30812 del 2 dicembre 2024).
sub b
Altra linea interpretativa, purché supportata da documentate circostanze e integrante i requisiti della certezza e della precisione, ritiene che la rinuncia infragruppo possa generare una perdita su crediti deducibile.
In particolar modo, spicca una recente pronuncia della Corte Salernitana la quale, nel constatare che:
- la società controllata aveva cessato la propria attività produttiva;
- la medesima era inattiva;
- mancavano flussi finanziari;
- il credito della controllante era inesigibile, come dimostrato dalla documentazione contabile in atti,
ha ritenuto che tali elementi consentissero di dedurre la perdita conseguente alla rinuncia, ancorché parziale. Invero, detta rinuncia avrebbe permesso alla partecipata di adempiere alle residue obbligazioni, evitando l’azzeramento del capitale sociale e l’assoggettamento a procedure concorsuali (cfr. C.G.T. di I grado di Salerno, sez. 3, n. 6195 del 27 novembre 2025).
Di stretta attualità è il caso esaminato di recente dalla Corte di Trento su una rinuncia al credito vantato verso una controllata iraniana: nella fattispecie, stante la crisi internazionale che ha interessato l’Iran e che ha inciso economicamente sulle imprese ivi operanti, si adottava una riorganizzazione del gruppo societario. Al riguardo, dal momento che il credito vantato dalla controllante, previo parere di un legale, risultava irrecuperabile, i Giudici hanno ritenuto che la perdita conseguente alla rinuncia fosse deducibile anche tenendo conto della strategyperseguita (cfr. C.G.T. di II grado di Trento, sez. 2, n. 21 del 3 marzo 2025).
Dinanzi a tale alternative si è dell’avviso che un’adeguata valorizzazione delle circostanze fattuali unitamente a un’adeguata documentazione(i.e., bilanci, dichiarazioni fiscali della società partecipata etc.) consentano, al di là del rapporto di cointeressenza tra le società, di inquadrare in ottica difensiva la rinuncia infragruppo come perdita su crediti fiscalmente deducibile.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 94 e 101;
- Ministero delle Finanze, Ris. 6 agosto 1976, n. 124;
- Agenzia delle Entrate, circolare 1 agosto 2013, n. 26/E;
- Cass., sez. trib., ord. 4 marzo 2026, n. 4885;
- Cass., sez. trib., ord. 10 febbraio 2026, n. 2943;
- Cass., sez. trib., ord. 9 ottobre 2025, n. 27096;
- Cass., sez. trib., ord. 4 febbraio 2025, n. 2778;
- Cass., sez. trib., ord. 2 dicembre 2024, n. 30812;
- Cass., sez. trib., sent. 3 aprile 2024, n. 8714;
- Cass., sez. trib., ord. 28 marzo 2024, n. 8445;
- Cass., sez. trib., ord. 17 aprile 2023, n. 10173;
- Cass., sez. trib., ord. 21 febbraio 2023, n. 5422;
- Cass., sez. trib., ord. 1 giugno 2021, n. 15218;
- Cass., sez. trib., sent. 28 luglio 2020, n. 16167;
- Cass., sez. trib., ord. 4 maggio 2018, n. 10643;
- Cass., sez. trib., sent. 23 dicembre 2014, n. 27296.
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