1° Documento Riservato: Omesso Quadro RW: in arrivo le compliance sul 2022

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Comunicazioni CRS e caso pratico di regolarizzazione di due conti canadesi, con calcolo analitico delle imposte e delle sanzioni dovute

DI CARLA DE LUCA | 4 GIUGNO 2026

Sono in arrivo le comunicazioni di anomalia relative all’omessa o irregolare compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) per il periodo d’imposta 2022, basate sul confronto tra i dati dichiarati nei modelli Redditi e le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni CRS. Le lettere di compliance segnalano, in particolare, la detenzione di conti correnti e depositi presso intermediari esteri non correttamente monitorati, nonché l’eventuale mancata tassazione dei relativi redditi di capitale (interessi, dividendi, proventi lordi). In tali situazioni, il contribuente può rimuovere l’anomalia mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento spontaneo di imposte patrimoniali (IVAFE), imposte sostitutive sui redditi esteri e sanzioni, beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso. Nel contributo che segue, dopo una sintesi del contenuto delle comunicazioni CRS, si propone un caso pratico di regolarizzazione di due conti canadesi, con calcolo analitico delle imposte e delle sanzioni dovute.

Sintesi dei dati presenti nel prospetto

La comunicazione di compliance che l’Ufficio sta inviando ai contribuenti inadempienti riporta, in primo luogo, l’elenco analitico dei rapporti finanziari esteri emersi dallo scambio automatico di informazioni (CRS), con indicazione dell’istituto estero, dei numeri di conto, della giurisdizione e dei saldi/valori massimi registrati nel periodo d’imposta.

Nel caso che prendiamo a riferimento – ispirato alla posizione del contribuente Mario Rossi – il prospetto evidenzia due conti intrattenuti presso un intermediario canadese: un conto deposito/investimento, caratterizzato da una giacenza di rilievo, e un conto corrente puro, con saldo comunque superiore alle soglie di monitoraggio, entrambi potenzialmente rilevanti ai fini del quadro RW e dell’IVAFE.

In secondo luogo, la comunicazione riepiloga i flussi reddituali collegati a tali rapporti, suddividendo le informazioni per tipologia (interessi, dividendi, proventi lordi, altri redditi) e per anno di riferimento.

Per il 2022, ad esempio, il prospetto segnala la corresponsione di interessi attivi su uno dei conti (in valuta estera, poi convertita in euro ai fini del caso pratico) e l’assenza di redditi sugli altri rapporti, permettendo così di individuare con immediatezza quale posizione estera ha generato reddito imponibile da verificare nei quadri reddituali (RM/RT) e quale, pur essendo fiscalmente rilevante ai fini del monitoraggio e dell’IVAFE, non ha prodotto redditi di capitale nel periodo.

Questa rappresentazione sintetica costituisce la base di lavoro per il professionista: consente di ricondurre ogni rapporto estero a una specifica gestione fiscale (monitoraggio RW, IVAFE proporzionale o fissa, tassazione dei redditi di capitale) e di confrontare agevolmente i dati CRS con quelli dichiarati, evidenziando gli eventuali scostamenti da sanare tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

Si veda ad esempio quella inviata a Mario Rossi, che ha 3 conti in Canada:

In secondo luogo, il documento riepiloga i pagamenti riconducibili ai predetti rapporti, distinguendo tra dividendi, interessi, proventi lordi e altre tipologie reddituali:

Dalla lettura del prospetto risultano tre rapporti di conto presso il medesimo intermediario situato in Canada, con consistenze differenziate espresse in dollari canadesi (CAD), compreso un conto con saldo pari a zero e un conto con saldo di poco superiore a centomila unità di valuta estera.

Per l’anno 2022 viene evidenziata la corresponsione di interessi attivi, pari a 280,00 unità di valuta estera su uno dei conti, mentre per gli altri rapporti non risultano dati di reddito, né proventi lordi di altra natura.

Portata informativa della comunicazione e rilievo dichiarativo

La comunicazione chiarisce che nei prospetti sono esposti tutti i conti comunicati dalle Amministrazioni fiscali estere, inclusi quelli che non hanno generato l’anomalia segnalata, con finalità di trasparenza e di completezza informativa. In altri termini, la semplice presenza di un rapporto nel prospetto non implica automaticamente un’omissione dichiarativa, ma costituisce un elemento che l’Agenzia intende sottoporre alla verifica del contribuente.

Il fulcro dell’anomalia segnalata è rappresentato dalla mancata compilazione del quadro RW, a fronte della titolarità di rapporti esteri emersi dallo scambio di informazioni. L’Agenzia, tuttavia, precisa che, qualora il contribuente abbia già provveduto a presentare una dichiarazione integrativa con riferimento ai conti indicati o ad altre attività finanziarie, la comunicazione può essere disattesa, evidenziando la funzione collaborativa e non immediatamente sanzionatoria dell’avviso.

Considerazioni sul monitoraggio fiscale (quadro RW)

Il quadro RW, come noto, assolve a una duplice funzione:

  • da un lato, consente il monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti;
  • dall’altro costituisce base imponibile per l’applicazione delle imposte patrimoniali estere (in particolare IVAFE) in presenza dei presupposti normativi.

La mancata indicazione dei rapporti esteri potenzialmente rilevanti determina, in linea generale, un’ipotesi di irregolarità dichiarativa, suscettibile di sanzioni amministrative salva la possibilità di regolarizzazione spontanea.

Nel caso in esame, la presenza di conti presso un istituto canadese, con saldi positivi al 31 dicembre 2022 e movimentazioni nel corso del periodo d’imposta, li rende in via di principio riconducibili all’ambito oggettivo del monitoraggio, salvo verificare se ricorrano specifiche cause di esclusione(ad esempio soglia minima di giacenza media, natura dei rapporti, eventuale detenzione tramite intermediari residenti o forme di delega). Tali valutazioni, pur non emergendo dalla comunicazione standardizzata, risultano essenziali per qualificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo dichiarativo e per calibrare l’eventuale percorso di regolarizzazione.

Analisi dei rapporti esteri indicati

La presenza di tre conti distinti presso il medesimo istituto canadese suggerisce l’esistenza di diverse posizioni contrattuali (ad esempio conto principale, conto di appoggio, rapporto collegato a strumenti di investimento o deposito vincolato). Uno dei rapporti presenta saldo nullo, mentre un altro evidenzia un saldo di rilievo, superiore a centomila unità di valuta estera, con implicazioni in termini di giacenza media e di IVAFE.

Il prospetto dei pagamenti segnala la maturazione di interessi attivi limitatamente a uno dei conti, a conferma della natura fruttifera del rapporto, mentre non risultano dividendi o altri proventi, il che lascia presumere l’assenza, nel 2022, di strumenti finanziari partecipativi collegati a tali posizioni o, quantomeno, la mancata percezione di redditi di tal genere. La presenza di interessi, se non già confluiti nei quadri reddituali della dichiarazione originaria o integrativa, richiede un attento riscontro con i prospetti rilasciati dall’intermediario estero, per verificare la corretta tassazione in Italia e la eventuale spettanza di crediti per imposte assolte alla fonte in Canada.

Profili operativi e possibili linee d’azione

L’Agenzia delle Entrate sollecita con la lettera di compliance il contribuente a confrontare i dati esteri con la dichiarazione presentata e, se del caso, a rimuovere l’anomalia mediante presentazione di dichiarazione integrativa e versamento delle imposte e sanzioni dovute, beneficiando della riduzione prevista in caso di ravvedimento operoso. La stessa comunicazione, peraltro, invita espressamente a non tenerne conto qualora sia già intervenuta una dichiarazione integrativa riferita ai conti o alle altre attività finanziarie in questione.

In un’ottica prudenziale, l’approccio suggerito consiste nell’effettuare un controllo puntuale, basato sulla documentazione bancaria estera (estratti conto, certificazioni fiscali, riepiloghi annuali), volto a:

  • verificare la corrispondenza dei saldi e dei numeri di conto con quelli riportati nel prospetto;
  • calcolare la giacenza media annua e i valori massimi di consistenza per ciascun rapporto;
  • accertare il corretto trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei proventi eventualmente percepiti nel 2022.

Sulla base di tali verifiche sarà possibile decidere se procedere a un’integrazione del quadro RW e dei quadri reddituali, o confermare la correttezza della dichiarazione già presentata.

La compilazione dovrebbe essere la seguente:

Si utilizza il cambio di dicembre 2022 approvato con Provv. dell’Agenzia Entrate a gennaio 2023 per convertire i valori CAD/EUR. Si tratta di un conto deposito per investimenti e di un conto corrente puro; quindi il primo soggetto a imposta di bollo (IVAFE) proporzionale e il secondo a imposta di bollo fissa (34 euro).

Il primo genera interessi attivi lordi da dichiarare al rigo RM12 codice 10:

mentre il secondo non produce interessi.

Chiarimenti sull’interpretazione del prospetto

Va sottolineato che il prospetto CRS ha natura meramente informativa e non costituisce, di per sé, un atto impositivo o accertativo, ma uno strumento di prevenzione e di compliance collaborativa.

Il fatto che vengano riportati anche i conti che non hanno generato l’anomalia conferma l’intento dell’Amministrazione di fornire una base dati il più possibile completa, pur consapevole che alcuni rapporti possono risultare irrilevanti ai fini del monitoraggio o già correttamente dichiarati.

Ne deriva che l’eventuale mancanza di talune informazioni di dettaglio (ad esempio data di apertura/chiusura, giacenza media, natura specifica del rapporto) non può essere imputata al contribuente, il quale è tenuto a integrare tali dati tramite la documentazione in proprio possesso o richiedendola all’intermediario estero. Solo a valle di questo riscontro potrà valutarsi con completezza la sussistenza di una reale omissione dichiarativa, distinta da eventuali disallineamenti meramente formali o da differenze di arrotondamento e conversione valutaria.

Valutazioni conclusive

Alla luce degli elementi contenuti nella comunicazione, la situazione oggetto di segnalazione appare riconducibile a una mancata o incompleta compilazione del quadro RW, in presenza di rapporti finanziari esteri individuati tramite scambio CRS e caratterizzati da saldi e proventi positivi nell’anno 2022.

Viene presentata la dichiarazione integrativa e calcolato il ravvedimento operoso:

Attività finanziaria 1 – Conto N. 576699470-110848071

Interessi c/c – redditi esteri

  • Anno 2022: interessi lordi 195,00 €
  • Imposta sostitutiva 26%: 50,70 € (codice 1242, quadro RM12, colonna G)
  • Sanzione su imposta evasa (120% al 1/6): 10,14 € (codice 8945)

Omesso quadro RW

  • Anno 2022: saldo/giacenza media 48.688,00 €
  • Sanzione base RW al 3%: 1.460,64 €
  • Sanzione RW ravveduta (1/6 della sanzione base complessiva): 243,44 € (codice 8911, quota riferita a questo conto)

IVAFE – Imposta patrimoniale

  • Anno 2022: valore giacenza media 48.688,00 €
  • IVAFE (2 per mille) dovuta: 97,38 € (codice 4043 – imposta di bollo/IVAFE)
  • Sanzione su IVAFE (90% al 1/6): 14,61 € (codice 8943)
  • Totale IVAFE + sanzione per questo conto: 111,98 €

Attività finanziaria 2 – Conto n. 576699470-5289467

Interessi c/c – Redditi esteri

  • Anno 2022: interessi lordi 0,00 €
  • Imposta sostitutiva 26%: 0,00 €

Omesso quadro RW

  • Anno 2022: saldo/giacenza media 71.107,00 €
  • Sanzione base RW al 3%: 2.133,21 €
  • Sanzione RW ravveduta (1/6 della sanzione base complessiva): 355,54 € (codice 8911, quota riferita a questo conto)

IVAFE – imposta patrimoniale

  • Anno 2022: valore giacenza media 71.107,00 €
  • IVAFE dovuta: 34,20 € (codice 4043 – imposta di bollo/IVAFE)
  • Sanzione su IVAFE (90% al 1/6): 5,13 € (codice 8943)
  • Totale IVAFE + sanzione per questo conto: 39,33 €

Riepilogo versamenti (F24)

  • Codice 8911 – sanzioni RW ravvedute (1/6 del 3%): 598,98 €
  • Codice 4043 – IVAFE/imp. bollo dovuta (48.688 + 71.107): 131,58 €
  • Codice 8943 – sanzioni IVAFE (90% al 1/6): 19,74 €
  • Codice 1242 – imposta sostitutiva 26% su interessi esteri: 50,70 €
  • Codice 8945 – sanzione su imposta 26% (120% al 1/6): 10,14 €

Imposta sostitutiva su interessi lordi:

VoceDato / aliquotaCalcoloImporto
Interessi lordi 2022195,00 €195,00 €
Imposta sostitutiva 26%26%195,00 × 26%50,70 €
Sanzione base su imposta120% dell’imposta evasa50,70 × 120%60,84 €
Sanzione ravveduta1/6 del 120%60,84 × 1/610,14 €
Codice tributo imposta124250,70 €
Codice tributo sanzione894510,14 €

Sanzione su omesso RW:

VoceDato / aliquotaCalcoloImporto
Valore conto 148.688,00 €
Valore conto 271.107,00 €
Valore complessivo non RW48.688 + 71.107119.795,00 €
Sanzione RW base complessiva3% del valore non monitorato119.795 × 3%3.593,85 €
Sanzione RW ravveduta compless.1/6 del 3% (0,5% del valore)3.593,85 × 1/6598,98 €
Codice tributo sanzioni RW8911598,98 €

IVAFE – imposta patrimoniale e sanzioni (conto 1)

VoceDato / aliquotaCalcoloImporto
Valore giacenza media 202248.688,00 €
Aliquota IVAFE2 per mille48.688 × 0,2%97,38 €
Sanzione base IVAFE90% dell’imposta (scelta minima)97,38 × 90%87,64 €
Sanzione ravveduta1/6 del 90% (15% dell’imposta)87,64 × 1/614,61 €
Codice tributo IVAFE404397,38 €
Codice tributo sanzione894314,61 €
Totale IVAFE + sanzione97,38 + 14,61111,99 € (≈ 111,98 €)

IVAFE – imposta patrimoniale e sanzioni (conto 2)

VoceDato / aliquotaCalcoloImporto
Valore giacenza media 202271.107,00 €
Aliquota IVAFEfisso su c/c estero (imp. bollo)come da schema34,20 €
Sanzione base IVAFE90% dell’imposta34,20 × 90%30,78 €
Sanzione ravveduta1/6 del 90% (15% dell’imposta)30,78 × 1/65,13 €
Codice tributo IVAFE404334,20 €
Codice tributo sanzione89435,13 €
Totale IVAFE + sanzione34,20 + 5,1339,33 €
Codice tributoDescrizione sinteticaImporto
8911Sanzioni RW (omesso quadro RW)598,98 €
4043IVAFE – saldo131,58 €
8943Sanzioni IVAFE (90% al 1/6)19,74 €
1242Imposta sostitutiva 26% interessi esteri50,70 €
8945Sanzioni su imposta 26% (120% al 1/6)10,14 €

Interessi

Codice tributoImporto principaleInteressi (generale)
124250,70 €50,70 × interessi legali 01/07/2023 – 10/06/2026
894510,14 €10,14 × interessi legali 01/07/2023 – 10/06/2026
8911598,98 €598,98 × interessi legali 01/07/2023 – 10/06/2026
4043131,58 €131,58 × interessi legali 01/07/2023 – 10/06/2026
894319,74 €19,74 × interessi legali 01/07/2023 – 10/06/2026

Il caso Rossi: omesso quadro RW e ravvedimento operoso

Nel caso in esame, il contribuente risulta titolare di due rapporti di conto presso il medesimo intermediario canadese, analoghi a quelli descritti nella comunicazione di compliance analizzata nei paragrafi precedenti.

Dalla documentazione estera e dal modello Redditi PF 2023 (periodo d’imposta 2022) emerge che i conti sono stati indicati nel quadro RW della dichiarazione trasmessa nel 2026 ma non erano stati monitorati né tassati correttamente nella posizione originaria oggetto di anomalia, rendendo opportuno un intervento di regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso.

Dati di base dei rapporti esteri

Per entrambi i conti si è proceduto preliminarmente a:

  • conversione dei valori espressi in CAD in euro utilizzando il cambio di dicembre 2022 approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2023;
  • determinazione, per ciascun rapporto, del valore massimo e della giacenza media annua, ai fini sia del monitoraggio (RW) sia della base imponibile IVAFE.

I dati utilizzati nel calcolo sono i seguenti:

Attività finanziariaNatura rapportoValore massimo / VGM 2022Interessi lordi 2022
Conto n. 576699470-110848071Conto deposito / investimento (fruttifero)48.688,00 €195,00 €
Conto n. 576699470-5289467Conto corrente puro (non fruttifero)71.107,00 €0,00 €

Il primo conto rientra tra le attività soggette a IVAFE proporzionale (2 per mille) e genera interessi imponibili da dichiarare in quadro RM, mentre il secondo rientra tra i conti correnti soggetti a imposta di bollo in misura fissa (34,20 euro per il 2022), senza produzione di redditi di capitale.

Omesso monitoraggio RW e sanzioni

Sulla base dei valori sopra indicati, il quadro RW avrebbe dovuto riportare, per il 2022, entrambe le posizioni, con indicazione dei valori massimi e della giacenza media, nonché l’esposizione della relativa IVAFE.

L’omessa o incompleta compilazione del quadro RW integra la violazione di cui all’art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990, punita – nel caso di attività detenute in Paesi white list – con una sanzione dal 3% al 15% del valore degli importi non dichiarati, riducibile tramite ravvedimento operoso.

Nel caso Rossi, in un’ottica prudenziale, si è assunto il minimo edittale del 3% sul valore complessivo non monitorato (119.795,00 euro), corrispondente a una sanzione base di 3.593,85 euro.

Considerato che la regolarizzazione interviene oltre due anni dopo la scadenza originaria del saldo 2022 (30.06.2023) ma prima di qualsiasi attività accertativa, la sanzione è stata ulteriormente ridotta applicando il ravvedimento operoso “lunghissimo termine” nella misura di 1/6 del minimo: ne deriva una sanzione RW dovuta pari allo 0,5% del valore, per complessivi 598,98 euro, ripartita pro‑quota tra i due rapporti (243,44 euro per il conto deposito e 355,54 euro per il conto corrente).

IVAFE dovuta e sanzioni correlate

Ai fini IVAFE, il conto deposito estero (48.688,00 euro di VGM) è stato assoggettato all’aliquota del 2 per mille, con imposta dovuta pari a 97,38 euro, mentre il conto corrente è stato assoggettato all’imposta fissa di 34,20 euro, per un totale IVAFE di 131,58 euro per il 2022.

Poiché tale imposta non era stata versata nei termini (30.06.2023), si è proceduto al ravvedimento dell’omesso versamento, assumendo come sanzione base il 90% dell’imposta (scelta prudenziale in luogo del massimo del 120%), ridotta a 1/6 per effetto del ravvedimento: la sanzione effettiva ammonta quindi al 15% dell’imposta, pari a 19,74 euro complessivi (14,61 euro riferiti al conto deposito e 5,13 euro al conto corrente).

Gli interessi legali sono stati calcolati dal 1°  luglio 2023 alla data di pagamento (10 giugno 2026), utilizzando i tassi legali pro‑tempore: 5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025 e 1,6% nel 2026, con un onere complessivo di circa 10,18 euro sugli importi IVAFE e 1,53 euro sulle rispettive sanzioni.

Redditi di capitale esteri: imposta sostitutiva e ravvedimento

Per gli interessi attivi lordi (195,00 euro) maturati sul conto deposito, è stata determinata un’imposta sostitutiva al 26% pari a 50,70 euro, con indicazione nel quadro RM (rigo RM12, codice 10).

La mancata tassazione in sede di dichiarazione originaria ha determinato un’omessa imposizione di redditi esteri, sanata applicando la sanzioneproporzionale per imposta evasa in misura pari al 120% dell’imposta dovuta, ulteriormente ridotta a 1/6 in sede di ravvedimento (10,14 euro), oltre agli interessi legali calcolati con le medesime aliquote temporali sopra richiamate.

Prospetto riepilogativo degli importi da versare

Alla data del 10 giugno 2026, il debito complessivo derivante dalla regolarizzazione della posizione estera di Rossi risulta così articolato:

  • imposta sostitutiva 26% su interessi esteri: 50,70 euro (codice 1242)
  • sanzione su imposta sostitutiva (120% ridotto a 1/6): 10,14 euro (codice 8945)
  • sanzioni RW per omesso monitoraggio: 598,98 euro (codice 8911)
  • IVAFE/imposta di bollo su conti esteri: 131,58 euro (codice 4043)
  • sanzioni su IVAFE (90% ridotto a 1/6): 19,74 euro (codice 8943)
  • interessi legali, calcolati dal 30 giugno 2023 al 10 giugno 2026 per ciascun importo, con applicazione dei tassi legali di volta in volta vigenti.

L’F24 di ravvedimento sarà quindi strutturato con cinque righi nella sezione Erario (uno per ciascun codice tributo 1242, 8945, 8911, 4043, 8943), indicando come anno di riferimento il 2022 e riportando separatamente, per ogni rigo, l’importo a titolo di imposta/sanzione e l’importo a titolo di interessi, così da completare in modo formalmente corretto la procedura di regolarizzazione spontanea della posizione estera.

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