1° Documento Riservato: Patto di famiglia: studio sulle imposte dirette e indirette

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Pubblicato sul portale istituzionale il 27 luglio 2026 il nuovo focus dei Commercialisti sulla fiscalità diretta e indiretta del patto di famiglia

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 5 AGOSTO 2026

Sul piano delle imposte dirette, lo Studio dei Commercialisti conferma il principio di neutralità fiscale stabilito dall’art. 58TUIR per i trasferimenti d’azienda a titolo gratuito. Di rilievo nello Studio è l’analisi del radicale mutamento nell’ambito delle imposte indirette promosso dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dalla prassi amministrativa. La liquidazione dei legittimari non assegnatari non viene più configurata come una donazione autonoma tra collaterali. Al contrario, viene riconosciuta come liberalità indiretta del disponente, consentendo l’applicazione delle aliquote e franchigie più favorevoli previste nei rapporti in linea retta tra genitori e figli.

Il recente Documento di ricerca del CNDCEC

Il Patto di famiglia a vent’anni dalla riforma” è il Documento pubblicato sul portale istituzionale il 27 luglio 2026 dal Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti che, a vent’anni dall’introduzione nel nostro ordinamento di tale istituto, hanno ritenuto utile tornare sull’argomento per dare atto dell’evoluzione interpretativa che si è registrata in merito ad alcune tematiche più complesse che di seguito si analizzano.

Il Documento evidenzia, preliminarmente, che il legislatore non ha mai fornito una disciplina organica dei profili fiscali connessi a tutti i trasferimenti patrimoniali presenti nel patto di famiglia, essendosi viceversa limitato a prevedere una fattispecie di esenzione, ai fini delle imposte di successione e donazione (art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990), per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al legittimario assegnatario. Esenzione che, ovviamente, può trovare applicazione unicamente al ricorrere dei presupposti all’occorrenza normativamente fissati.

La mancanza di una disciplina fiscale organica ha costretto la dottrina ad un complesso lavoro di riconduzione dell’istituto a schemi fiscali preesistenti, al fine di individuare i modelli impositivi applicabili al patto di famiglia, sia:

  • con riferimento ai trasferimenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della cennata norma di esenzione;
  • per il trasferimento medesimo dell’azienda e delle partecipazioni dal dante causa al legittimario assegnatario, in tutte le ipotesi nelle quali non vengono integrati i presupposti per l’operatività della norma di esenzione.

Il patto di famiglia: cenni

Il patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del Codice civile, introdotti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

Si configura come un contratto inter vivos con effetti reali immediati, caratterizzato da una natura ibrida:

  • non è una donazione pura, poiché gravato da obblighi legali di liquidazione dei legittimari;
  • non è una disposizione mortis causa, in quanto produce effetti immediati;
  • non è un contratto sinallagmatico, mancando un corrispettivo in senso proprio.

La dottrina lo qualifica come un tertium genus, a metà tra donazione e successione, uno strumento di regolazione anticipata del conflitto successorio attraverso cui il disponente definisce preventivamente l’assetto degli interessi tra i futuri eredi.

L’istituto costituisce una deroga espressa al divieto dei patti successori sancito dall’art. 458 del Codice civile.

Ai sensi dell’art. 768-quater del Codice civile, al contratto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima, salvo rinuncia. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

I soggetti interessati

contraenti il patto di famiglia sono il disponente, vale a dire il soggetto, il quale trasferisce il bene produttivo, e il discendente prescelto come assegnatario di detto bene.

Il disponente, di regola, avrà la qualità di imprenditore.

Va rilevato che, a oggetto del patto, possono anche essere partecipazioni societarie, il che potrebbe portare ad affermare che il disponente, in tale ipotesi, possa non essere imprenditore.

Quanto all’assegnatario, l’art. 768-bis c.c. prevede che possa beneficiare dell’attribuzione soltanto un discendente del disponente, o più discendenti dello stesso.

La norma mira a lasciargli ampia facoltà di scelta, in relazione alla valutazione delle capacità individuali dei possibili assegnatari, sicché individua la categoria dei “discendenti”, che ricomprende, all’evidenza, non soltanto i figli del disponente, i quali, alla sua morte, avrebbero la qualità di legittimari, ma anche discendenti non (necessariamente) legittimari (Cfr. “ I soggetti del patto di famiglia” di Giovanni Bonilini, da Famiglia e Diritto, n. 1,  1° gennaio 2026, ed. WKI).

Quanto ai figli del disponente, quindi suoi discendenti, è sicuro che possano divenire assegnatari, sia coloro, i quali siano nati in costanza del matrimonio del disponente, sia quelli nati fuori del matrimonio, oppure adottivi. I figli nati fuori del matrimonio debbono avere il relativo status: occorre che siano stati riconosciuti, o sia intervenuta, nei loro confronti, la dichiarazione giudiziale di paternità, o maternità, naturale (artt. 250ss. c.c.).

Al contratto “devono partecipare”, inoltre, “il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”: art. 768-quater, comma 1, c.c.

La sua utilità può rivelarsi, là dove si reputi che siano destinati a sopravvenire legittimari, qual è il coniuge del disponente, cui è assicurata, peraltro, la tutela contemplata dall’art. 768-sexies c.c. (Cfr. “ I soggetti del patto di famiglia” di Giovanni Bonilini, da Famiglia e Diritto, n. 1, 1° gennaio 2026, ed. WKI).

Parte della dottrina maggioritaria evidenzia come il ricorso al patto di famiglia sia possibile solo laddove oggetto di cessione sia una partecipazione societaria che consenta, in potenza, di esercitare il controllo della società e di influire sulle scelte gestionali.

Partecipazione societaria oggetto del patto potrebbe essere dunque quella sola “partecipazione rilevante ai fini della gestione dell’impresa”, o che “assicuri il controllo su una azienda di famiglia”.

Tale precisazione induce a rimarcare la scarsa utilità dell’istituto tutte le volte in cui l’esigenza o la preferenza sia quella di passare gradualmente il testimone al discendente, senza dunque una drastica cessione delle prerogative gestorie.

Ma non può anche a questo riguardo tacersi come non manchino voci di segno diverso, che ritengono preferibile non porre distinzioni.

Ulteriore limite è costituito dal fatto che si dubita possano formare oggetto del patto le mere società di godimento; il che all’evidenza preclude il passaggio generazionale del patrimonio imprenditoriale mediante il patto di famiglia (“Famiglia e impresa al cospetto del passaggio generazionale, Patto di famiglia” di Maria Novella Bugetti, da Giurisprudenza Italiana, n. 1, 1° gennaio 2025, Ed. WKI).

Il trasferimento dell’azienda

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che sotto il profilo delle imposte dirette, il patto di famiglia si inserisce nel solco della disciplina generale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, governata dal principio di neutralità fiscale. Tale impostazione risponde alla finalità di non ostacolare il passaggio generazionale dell’impresa individuale con prelievi forzosi che potrebbero drenare la liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività.

Il perno della disciplina è costituito dall’art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR, il quale dispone che il trasferimento dell’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze. Pertanto, il beneficiario (assegnatario nel patto di famiglia) deve assumere l’azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa. Si realizza così una continuità dei valori fiscali che sposta l’imposizione al momento del futuro ed eventuale realizzo dei beni da parte del legittimario assegnatario.

plusvalori maturati in capo all’imprenditore emergono al momento del successivo trasferimento a terzi, come:

  • redditi diversi, se l’assegnatario con la vendita cessa l’attività d’impresa (art. 67, lett. h-bis), del TUIR);
  • componente positivo del reddito d’impresa, se l’attività prosegue dopo la cessione a terzi dell’azienda.

La posizione del discendente assegnatario

Esaminando la posizione del discendente assegnatario, è importante stabilire in che modo quantificare il plusvalore imponibile che emergerebbe al momento della cessione a terzi dell’azienda ricevuta.

A tal fine, assume estrema rilevanza stabilire se il valore che l’assegnatario ha liquidato (in denaro o in natura) ai legittimari non assegnatari al momento della stipula del patto di famiglia (e, quindi, al fine di poter acquisire l’azienda dal suo dante causa) possa essere considerato un “costo di acquisto” fiscalmente rilevante in sede di cessione d’azienda.

Il trasferimento delle partecipazioni

In linea di principio, il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni non costituisce fattispecie imponibile né in capo al disponente né in capo all’assegnatario, in quanto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali del TUIR.

Fa eccezione il caso in cui le partecipazioni siano detenute dal disponente in regime di impresa: in tal caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni integra un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e, quindi, una fattispecie imponibile.

Come per la cessione gratuita d’azienda, anche nel caso di trasferimento di partecipazioni a titolo gratuito dal disponente all’assegnatario, gli eventuali plusvalori delle partecipazioni emergeranno al momento della cessione a titolo oneroso delle medesime a soggetti terzi.

La posizione dei legittimari non assegnatari

Lo Studio dei Commercialisti evidenzia che nessuna rilevanza reddituale dovrebbe essere attribuita ai beni trasferiti dal discendente assegnatario agli altri legittimari non assegnatari, a titolo di liquidazione della rispettiva quota di legittima (sia che detta liquidazione avvenga in natura, sia che avvenga in denaro), principalmente perché detto trasferimento non è riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all’art. 6del TUIR.

Viceversa, la successiva e ulteriore cessione a terzi dei beni ricevuti dai legittimari non assegnatari a titolo di liquidazione della quota di legittima potrebbe generare plusvalenze fiscalmente rilevanti nel caso in cui l’eventuale liquidazione in natura sia avvenuta mediante il trasferimento di beni plusvalenti. Al verificarsi di tale ipotesi, troveranno applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli artt. 67 e 68 TUIR.

Trattamento ai fini delle imposte di successione

L’agevolazione di maggior favore per il passaggio generazionale dell’impresa è costituita dall’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990.

Tale norma, ispirata dalla ratio di favorire la continuità aziendale nelle medie e piccole imprese, sottrae a tassazione i trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di quote sociali e azioni, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge.

La medesima ha, dunque, un ambito di applicazione anche più ampio rispetto alla disciplina codicistica che, come si è detto, prevede che il patto di famiglia possa essere effettuato unicamente a favore di uno o più discendenti del dante causa.

Ai sensi della richiamata disposizione, nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, il beneficio è subordinato a una condizione specifica: il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. requisito che si configura quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (oltre il 50% delle quote o azioni con diritto di voto).

Le operazioni straordinarie e il mantenimento del beneficio quinquennale

L’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 /1990 non si esaurisce nel momento della stipula del patto di famiglia, ma è subordinata a una condizione risolutiva di carattere temporale: i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa o detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

In base a una analisi testuale della norma di riferimento, appare irrilevante che il requisito del controllo sia integrato già in capo al disponente, ai fini dell’applicabilità del regime esonerativo in esame: può darsi, infatti, che il disponente trasferisca all’assegnatario delle quote partecipative che, insieme con altre già detenute dall’assegnatario, consentono a quest’ultimo di integrare una partecipazione di controllo nella società di capitali (controllo non riscontrabile in capo al disponente, in base alle sole quote partecipative in suo possesso).

In sostanza, il legislatore impone ai discendenti assegnatari un vincolo di stabilità nell’investimento, volto a garantire che l’esenzione fiscale si traduca in una reale continuità gestionale del complesso aziendale.

Il mancato rispetto di tale impegno, che deve essere formalizzato in un’apposita dichiarazione contestuale all’atto, comporta la decadenza dal beneficio con il conseguente recupero dell’imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che di particolare interesse per il professionista è il trattamento delle operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, trasformazioni) effettuate entro il quinquennio. In proposito, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

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