COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 5 AGOSTO 2026
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto ad aggiornare la procedura di verifica di inadempienza in capo ai destinatari di pagamenti da parte della P.A. alla luce delle novità in essere dal 15 giugno per i versamenti in favore dei professionisti. Nel caso sia rilevata la presenza di carichi scaduti oltre soglia, ai sensi del comma 1-ter art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, il servizio metterà a disposizione della P.A. le informazioni utili ai fini del pagamento diretto in favore dell’Agente della riscossione anziché verso il professionista, attuando così un prelievo forzoso in capo a quest’ultimo. In particolare, saranno comunicati: i riferimenti dell’ambito territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l’importo totale da pagare e gli estremi (“IBAN”, “Beneficiario”, “Causale Bonifico”) da utilizzare per effettuare tale pagamento.
Il blocco dei pagamenti della P.A. per i professionisti. Le regole ad hoc
L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, contiene “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” meglio conosciute come norme in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A.
In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.
In caso affermativo:
- segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ADER
- ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La verifica sulla presenza di carichi scaduti è effettuata tramite il servizio di verifica inadempimenti, gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti_verifica.html. Il servizio è utilizzabile da tuttele amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it).
A livello procedurale, in base all’art. 3 del D.M. n. 40/2008:
- se, in esito alla verifica che la Pubblica Amministrazione effettua tramite l’Agente della Riscossione, risultano ruoli scaduti pari almeno a 5.000 euro,
- per un periodo di sospensione pari a 60 giorni, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito se comunicato dall’ADER nei 5 giorni feriali successivi alla richiesta di verifica,
- l’Agente della riscossione emana, salvo che nel frattempo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per il pignoramento presso terzi (la P.A. che deve eseguire il pagamento).
Il comma 725 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, aggiungendo il nuovo comma 1-ter art.48-bis D.P.R. n. 602/1973, è intervenuto in materia: prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista titolare di reddito da lavoro autonomo ex art. 54 del TUIR, anche per pagamenti di compensi in suo favore di importo pari o inferiore al suddetto limite ordinario di 5.000 euro.
Il blocco al pagamento del compenso di qualsiasi importo, opera laddove (vedi art. 2-ter del D.L. n. 38/2026 post conversione in Legge) le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, affidati ad ADER) scadute e non pagate, siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Si veda la scheda pratica Blocco pagamenti P.A.: procedure e regole operative.
A livello procedurale, una volta rilevata l’eventuale inadempienza in capo al professionista, il relativo pagamento da parte della P.A. competente andrà in favore:
- dell’agente della riscossione, ADER, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
Tale meccanismo riguarda potenzialmente tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti (Ministero della Giustizia, con la circolare del 17 marzo 2026 e 26 maggio 2026).
Dunque, si tratta di un prelievo forzoso diretto con il quale viene bypassata la procedura individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale, per gli altri soggetti non rientranti nel perimetro della norma di cui alla Legge di Bilancio, prevede dapprima la sospensione del pagamento seguita dalla notifica alla P.A. dell’ordine di versamento ossia del pignoramento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Sono interessate dalle novità in esame, anche:
- le prestazioni fatturate dagli studi associati e
- associazioni di professionisti che producono reddito di lavoro autonomo in base all’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986.
Dovrebbero restare fuori i pagamenti:
- relativi a prestazioni di lavoro autonomo non abituale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR;
- a favore di società fra professionisti (STP) e società fra avvocati (STA) le quali sono considerate titolari di reddito d’impresa.
Professionisti e blocco dei pagamenti della P.A. Aggiornamento della procedura di verifica degli inadempimenti
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto ad aggiornare il servizio di “verifica inadempimenti”, alla luce delle novità in essere dal 15 giugno per il pagamento di compensi in favore dei professionisti.
Nel caso sia rilevata la presenza di carichi scaduti oltre soglia, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973, il servizio metterà a disposizione della P.A. le informazioni utili ai fini del pagamento diretto in favore dell’Agente della Riscossione anziché verso il professionista attuando così un prelievo forzoso in capo a quest’ultimo.
L’aggiornamento della procedura di “verifica inadempimenti” esperibile da parte dell’operatore della P.A incaricato, sia in modalità “puntuale” che “massiva”, consente di comprendere meglio in che modo viene applicato il prelievo forzoso a livello operativo in capo ai professionisti.
Attraverso l’applicativo WEB gli utenti abilitati possono:
- effettuare l’interrogazione delle posizioni per le quali è necessario verificare l’eventuale inadempienza:
- inserendo il Codice Fiscale del Beneficiario, l’importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare (c.d. “verifica puntuale”)
- oppure caricando un file contenente le medesime informazioni (c.d. “verifica massiva”);
- rilevare l’esito dell’interrogazione effettuata, sia essa in modalità “puntuale” o tramite “verifica massiva”;
- effettuare stampe di riepilogo e di dettaglio afferenti agli esiti delle interrogazioni effettuate.
In base alle indicazioni contenute nel Manuale operativo relativo all’utilizzo del servizio da parte degli operatori, rispetto ai pagamenti da effettuare verso i professionisti per le prestazioni da questi svolte verso la P.A, questi:
- verificato l’eventuale inadempimento tramite il servizio “Verifica inadempimenti” presente sul portale https://www.acquistinretepa.it/,
- procede direttamente a pagare l’ADER fino all’importo delle cartelle di pagamento scadute, versando al professionista la sola eventuale eccedenza,
- derogando dunque alla procedura ordinaria individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 per la generalità dei creditori la quale prevede la sospensione del pagamento nonché la notifica alla P.A. dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 entro 60 giorni.
Nel caso in cui l’inadempienza sia dunque riscontrata a seguito di una verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione ai sensi del comma 1-ter dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, il servizio metterà a disposizione dell’operatore di verifica le informazioni utili ai fini del pagamento diretto in favore dell’Agente della Riscossione, attuando così un prelievo forzoso in capo al professionista.
In particolare, una volta attivate la funzionalità di verifica, scaricando i risultati della ricerca in Excel o PDF, il servizio espone per i soggetti per i quali è stata rilevata l’inadempienza, in aggiunta alle altre informazioni già previste per le imprese e gli altri soggetti, anche gli estremi necessari alla P.A. per effettuare, a mezzo bonifico bancario, il pagamento all’Agente della Riscossione.
Saranno comunicati i riferimenti dell’ambito territoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del beneficiario, l’importototale da pagare e gli estremi (“IBAN”, “Beneficiario”, “Causale Bonifico”) da utilizzare per effettuare tale pagamento.
In particolare, verranno visualizzate le seguenti informazioni:
- Ambito: descrizione dell’ambito provinciale sul quale è stato rilevato l’inadempimento;
- IBAN: codice IBAN da utilizzare per il versamento dell’importo;
- Beneficiario: descrizione del Beneficiario del bonifico;
- Causale Bonifico: causale da indicare in modo completo e con lo stesso formato per ciascun bonifico
- Importo bonifico: corrisponde all’importo rilevato ad esito della verifica come “Importo inadempimento”.
Per ciascuna posizione per la quale è stata rilevata l’inadempienza sarà effettuato un bonifico: non sono ammessi bonifici cumulativi.
Qualora il soggetto risulti inadempiente su più ambiti provinciali, vengono esposte tante righe, con i relativi estremi per il pagamento, quanti sono gli ambiti provinciali per i quali è stata rilevata l’inadempienza.
Anche in questo caso verrà effettuato un bonifico, ciascuno con la propria causale di riferimento, quante sono le inadempienze rilevate.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis;
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725;
- Ministero della Giustizia, circolare 26 maggio 2026;
- Ministero della Giustizia, circolare 17 marzo 2026.
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