1° Documento Riservato: Pratica di Studio: CONAI, check-up degli obblighi e regolarizzazione

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Analisi della disciplina degli imballaggi con casi pratici e check-list: ricostruzione del flusso commerciale, obbligo di adesione al CONAI, modalità di presentazione della domanda e adempimenti dopo l’iscrizione

DI CARLA DE LUCA | 31 AGOSTO 2026

L’acquisto o la commercializzazione di imballaggi, così come l’importazione di merci imballate da Paesi UE o extra-UE, può determinare l’obbligo di adesione al CONAI e, in alcuni casi, quello di dichiarare e versare il contributo ambientale. La verifica non può limitarsi alla presenza di una voce “CONAI” in contabilità: occorre ricostruire il ruolo assunto dall’impresa, distinguere gli acquisti nazionali dalle importazioni e verificare la destinazione italiana o estera degli imballaggi. In caso di omissioni pregresse, l’autodenuncia consente, a determinate condizioni, di evitare le sanzioni consortili, limitare l’accertamento agli ultimi cinque anni e richiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Il primo controllo: produttore, utilizzatore o semplice utente finale

La disciplina degli imballaggi trova il proprio fondamento negli artt. 218 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei relativi rifiuti e, salvo il ricorso a uno dei sistemi alternativi riconosciuti, partecipano al CONAI (D.Lgs. n. 152/2006).

Tra i produttori rientrano, in particolare, i fabbricanti e gli importatori di materiali di imballaggio, semilavorati e imballaggi vuoti.

Gli utilizzatori comprendono invece:

  • gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti;
  • gli importatori di merci imballate, definite anche “imballaggi pieni”;
  • gli autoproduttori di imballaggi;
  • i commercianti e distributori di merci imballate;
  • i commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia.

L’utente finale che acquista beni imballati esclusivamente per utilizzarli nella propria attività è normalmente escluso dall’adesione. L’esclusione viene però meno quando il soggetto rivende, anche marginalmente, la merce acquistata, compra direttamente all’estero merci imballate oppure acquista in Italia imballaggi vuoti per l’esercizio dell’attività.

Il passaggio decisivo è quindi la ricostruzione del flusso commerciale. La stessa impresa può acquistare in Italia prodotti sui quali il CAC è già stato assolto, importare merci confezionate sulle quali deve liquidare direttamente il contributo e riesportare parte dei prodotti, beneficiando delle procedure di esenzione o compensazione.

La domanda di adesione

L’adesione deve essere effettuata tramite il servizio “Adesione online”, accessibile dal portale impresainungiorno.gov.it

Il legale rappresentante accede con SPID o CNS; la pratica può essere curata anche da un intermediario, allegando la relativa delega.

La modalità telematica è obbligatoria sia per la domanda iniziale sia per le successive variazioni anagrafiche.

Nella domanda devono essere indicati:

  • la categoria di appartenenza, produttore o utilizzatore;
  • la specifica componente dell’attività svolta;
  • i dati dell’ultimo esercizio chiuso;
  • la base necessaria alla determinazione della quota variabile;
  • gli eventuali Consorzi di filiera ai quali l’impresa intenda aderire.

La classificazione non ha una funzione meramente descrittiva. Essa determina la base sulla quale calcolare la quota di partecipazione e consente di individuare gli adempimenti successivi.

Quota fissa e quota variabile

La quota di partecipazione è versata una sola volta ed è composta da un importo fisso di 5,16 euro e, per le imprese con ricavi dell’ultimo esercizio superiori a 500.000 euro, da un importo variabile. L’importo complessivo non può superare 100.000 euro (Statuto CONAI 2026). 

Categoria o componenteBase di calcoloAliquota
ProduttoriRicavi delle vendite nazionali di imballaggi e materiali destinati alla loro fabbricazione0,015%
Addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieniCosti di acquisto, anche dall’estero, di imballaggi o materiali di imballaggio0,015%
Commercianti e distributoriRicavi complessivi delle vendite e prestazioni, al netto delle operazioni estere0,00025%

Per gli imballaggi pieni, se il costo dell’imballaggio non è separato da quello della merce, il dato dovrebbe essere richiesto al fornitore oppure determinato facendo riferimento al valore di imballaggi vuoti equivalenti. In mancanza di informazioni più puntuali, la Guida CONAI propone di stimare il costo degli imballaggi nell’1,66% del costo delle merci imballate; il risultato deve essere sommato agli eventuali costi di imballaggi già identificati contabilmente e sul totale si applica lo 0,015%.

La quota di adesione non deve essere confusa con il contributo ambientale. La prima rappresenta la partecipazione al Consorzio ed è normalmente versata una sola volta; il CAC è invece collegato agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale e può generare dichiarazioni e versamenti periodici.

Gli adempimenti dopo l’iscrizione

Per gli acquisti nazionali di imballaggi o merci imballate, l’utilizzatore deve controllare che il fornitore abbia applicato il contributo oppure riportato la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto”. Nelle fatture emesse dall’importatore e in quelle successive alla prima cessione, il CAC può essere evidenziato per referenza oppure sostituito dalla medesima dicitura di assolvimento.

soggetti che effettuano la prima immissione nel mercato nazionale devono dichiarare i quantitativi ceduti o importati. Nel primo anno la periodicità è trimestrale; dal secondo può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del contributo dichiarato nell’anno precedente. Le dichiarazioni devono essere trasmesse esclusivamente on-line entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Il pagamento avviene dopo il ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.

Acquisti UE ed extra-UE

Ai fini CONAI, l’acquisto da un fornitore comunitario è un’importazione al pari dell’acquisto extra-UE.

Se l’impresa introduce in Italia merci imballate, deve determinare il contributo relativo agli imballaggi primari, secondari e terziari.

Per gli imballaggi pieni sono disponibili:

  • la procedura ordinaria, basata sul peso effettivo distinto per materiale e, per la plastica, per fascia contributiva;
  • la procedura semplificata sulla tara complessiva degli imballaggi;
  • la procedura semplificata sul valore delle importazioni, quando sussistono obiettive difficoltà nel determinare peso e materiale.

La procedura a valore per prodotti non alimentari applica un’aliquota al valore complessivo degli acquisti di merci imballate, al netto di IVA e spese di trasporto.

valori espressi in valuta estera devono essere convertiti in euro in modo coerente con le registrazioni IVA.

L’aliquota va individuata con riferimento al periodo in cui è avvenuta l’importazione e non può essere sostituita con quella vigente al momento della regolarizzazione (Guida CONAI 2024).

PeriodoAliquota semplificata a valore, prodotti non alimentariRiferimento
20210,10%Prospetto CONAI 2021-2022 
1° gennaio – 30 giugno 20220,08%Serie storica CONAI
1° luglio 2022 – 31 dicembre 20230,06%Serie storica CONAI
1° gennaio – 31 marzo 20240,06%Guida CONAI 2024
1° aprile – 31 dicembre 20240,08%Guida CONAI 2024
1° gennaio – 30 giugno 20250,08%Guida sintetica CONAI 2025
1° luglio – 30 settembre 20250,09%Rimodulazione CONAI 2025-2026
1° ottobre – 31 dicembre 20250,08%Rimodulazione CONAI 2025-2026
1° gennaio – 30 settembre 20260,10%Aggiornamento CONAI 2026
Dal 1° ottobre 20260,11%Aggiornamento CONAI da ottobre 2026

Per le procedure semplificate la soglia di esenzione è riferita all’ammontare del contributo. Dal periodo di competenza 2022 è pari a 300 euro considerando complessivamente le procedure semplificate eventualmente utilizzate; sotto tale limite il CONAI non emette fattura e l’impresa non versa il contributo.

Le esportazioni non devono essere trascurate

Gli imballaggi esportati, i cui rifiuti vengono gestiti all’estero, non rientrano nella competenza del sistema CONAI. L’impresa può utilizzare, secondo le caratteristiche dei flussi, l’esenzione ex ante, il rimborso ex post oppure la compensazione import-export.

La procedura ex ante consente di non pagare il CAC sulla quota destinata all’esportazione mediante la formazione di un plafond.

La procedura ex post permette di chiedere il rimborso del contributo già assolto.

La compensazione, invece, mette direttamente a confronto le quantità importate ed esportate.

Le procedure hanno modulistica e termini differenti e richiedono una tracciabilità coerente tra acquisti, vendite, pesi e materiali.

Non è quindi corretto calcolare il CAC sugli acquisti esteri senza verificare la successiva destinazione delle merci. Allo stesso tempo, la mera presenza di un elevato fatturato estero non consente di sottrarre automaticamente una percentuale dal contributo: l’esenzione o il rimborso devono essere supportati dalla procedura e dalla documentazione previste.

Come regolarizzare il pregresso

L’impresa che non abbia applicato, dichiarato o versato correttamente il CAC può ricorrere all’autodenuncia, purché la presenti spontaneamente prima dell’avvio di un controllo.

La richiesta viene trasmessa attraverso il servizio “Dichiarazioni online”, nell’area dedicata alla regolarizzazione.

Se sono rispettate le condizioni previste:

  • non vengono applicate le sanzioni consortili;
  • restano dovuti il contributo e gli interessi di mora;
  • le dichiarazioni relative al periodo regolarizzato devono essere inviate entro 30 giorni dall’autodenuncia;
  • l’accertamento viene limitato agli ultimi cinque anni precedenti la richiesta, in luogo del periodo ordinario di dieci anni;
  • contributo e interessi possono essere rateizzati fino a 36 mesi.

Le agevolazioni decadono se le dichiarazioni non vengono presentate entro il termine oppure se le somme richieste non vengono regolarmente pagate.

L’autodenuncia deve quindi essere l’ultimo passaggio della ricostruzione, non il primo: prima dell’invio è necessario avere già predisposto i dati e i conteggi dei periodi interessati.

La non applicazione delle sanzioni consortili non deve essere confusa con la distinta sanzione amministrativa prevista dall’art. 261 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’omessa partecipazione al sistema. Il rischio relativo alla tardiva adesione deve pertanto essere valutato separatamente.

Il fascicolo da predisporre

La ricostruzione del pregresso dovrebbe partire dalla contabilità analitica e non dal solo bilancio.

Per ciascun periodo devono essere acquisiti:

  1. fatture di acquisto distinte tra Italia, UE ed extra-UE;
  2. elenchi Intrastat e bollette doganali;
  3. registri IVA acquisti e mastri dei fornitori esteri;
  4. packing list e schede tecniche dei prodotti;
  5. pesi degli imballaggi primari, secondari e terziari, suddivisi per materiale;
  6. fatture dei fornitori italiani con esposizione del CAC o dichiarazione di contributo assolto;
  7. fatture di vendita e documenti di trasporto relativi alle esportazioni;
  8. eventuali precedenti dichiarazioni, esenzioni, rimborsi e versamenti CONAI.

La voce contabile “acquisti di imballaggi” individua soltanto una parte del problema.

Gli imballaggi possono essere incorporati nel costo dei prodotti finiti o delle merci acquistate, mentre la voce “costi CONAI” può riferirsi a contributi addebitati da fornitori nazionali e non dimostra che l’impresa abbia assolto gli obblighi sulle proprie importazioni.

Un esempio operativo

Si consideri un’impresa commerciale che nel 2025 abbia acquistato prodotti finiti per 2.250.000 euro, ma non disponga nel bilancio della separazione tra fornitori italiani ed esteri.

Non è corretto applicare l’aliquota semplificata all’intero conto contabile.

È necessario prima isolare gli acquisti UE ed extra-UE e ripartirli temporalmente:

  • agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2025 si applica lo 0,08%;
  • agli acquisti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre si applica lo 0,09%;
  • agli acquisti effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre si applica nuovamente lo 0,08%.

Successivamente devono essere verificati gli imballaggi destinati al mercato italiano, le eventuali merci riesportate e l’opportunità di utilizzare la procedura ordinaria, quella semplificata o la compensazione import-export.

Senza questi passaggi, l’importo ottenuto rappresenta soltanto una stima prudenziale del CAC lordo.

Un caso pratico: XY s.r.l.

Il caso che segue è anonimo e ha finalità esemplificative.

XY s.r.l. svolge, in ipotesi, l’attività indicata dal codice ATECO 22.22.00, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Nel corso del 2025 ha acquistato beni e merci imballate da fornitori UE e ha effettuato importazioni da Paesi extra-UE. 
Poiché non è possibile ricostruire agevolmente peso e materiale degli imballaggi introdotti in Italia, il conteggio è impostato con la procedura semplificata a valore per prodotti non alimentari.

Le basi imponibili sono state estratte dai registri IVA e dalle bollette doganali, distinguendo gli acquisti di beni dalle prestazioni di servizi e ripartendo le operazioni secondo i periodi di vigenza delle aliquote 2025 (Guida sintetica CONAI 2025Rimodulazione CONAI 2025-2026). 

OriginePeriodo 2025Base imponibile (€)AliquotaCAC (€)
Acquisti UEgennaio-giugno912.714,880,08%730,17
Acquisti UEluglio-settembre393.875,600,09%354,49
Acquisti UEottobre-dicembre347.320,740,08%277,86
Totale acquisti UE 1.653.911,22 1.362,52
Importazioni extra-UEgennaio-giugno127.148,950,08%101,72
Importazioni extra-UEluglio-settembre82.499,850,09%74,25
Importazioni extra-UEottobre-dicembre84.386,320,08%67,51
Totale importazioni extra-UE 294.035,12 243,48
Totale complessivo 2025 1.947.946,34 1.606,00

Dalla base di calcolo sono stati esclusi i servizi ricevuti da operatori UE per 57.085,50 euro, che non rappresentano acquisti di merci imballate.

Prima della dichiarazione definitiva restano da verificare:

  • le spese di trasporto distintamente addebitate in fattura, che se individuabili devono essere sottratte dalla base assunta al netto dell’IVA;
  • l’eventuale contributo ambientale già assolto dal fornitore estero iscritto al CONAI;
  • i resi e le note di credito relativi alle operazioni del periodo;
  • le merci eventualmente consegnate non imballate, da escludere dal conteggio.

Il contributo così determinato, pari a 1.606,00 euro, supera la soglia di esenzione di 300 euro prevista per le procedure semplificate: permangono quindi l’obbligo dichiarativo e quello di versamento (soglie di esenzione CAC). 

L’ipotesi del cambio di attività

Si supponga che XY s.r.l. cessi effettivamente la produzione di imballaggi e passi al commercio di merci. Il solo aggiornamento del codice ATECO non è sufficiente: ai fini CONAI rileva l’attività concretamente esercitata, non la classificazione formale. La variazione deve quindi corrispondere a un mutamento reale dei flussi.

Se l’impresa continua a importare merci imballate, il ruolo di importatore di imballaggi pieni permane e, a parità di operazioni, il contributo di 1.606,00 euro resta dovuto. Sugli acquisti effettuati presso fornitori nazionali il CAC è invece normalmente assolto dal fornitore, che lo espone in fattura o riporta la dicitura di assolvimento.

Se infine XY s.r.l. importa o rivende imballaggi vuoti, può restare qualificata come produttore-importatore ai fini CONAI, con i relativi obblighi dichiarativi.

La quota di adesione nell’ipotesi di commerciante

Nell’ipotesi di impresa commerciale, la quota variabile si calcola sui ricavi complessivi delle vendite e prestazioni nazionali, al netto delle operazioni estere.

Sui dati 2025 la base è così ricostruita:

Voce dei ricavi nazionali 2025Importo (€)
Vendite di merci in Italia1.271.973,15
Sconti e resi– 14.054,58
Prestazioni di servizi in Italia29.441,70
Altre vendite in Italia804,50
Base di calcolo della quota variabile1.288.164,77

Applicando l’aliquota prevista per commercianti e distributori si ottiene una quota variabile di 3,22 euro che, sommata alla quota fissa di 5,16 euro, porta la quota di adesione a 8,38 euro.

Il confronto con l’ipotesi di produttore rende evidente il peso della classificazione:

IpotesiBase di calcolo (€)AliquotaQuota variabile (€)Quota totale (€)
Commerciante1.288.164,770,00025%3,228,38
Produttore1.288.164,770,015%193,22198,38

L’ipotesi di produttore è costruita assumendo che tutti i ricavi nazionali derivino da imballaggi: si tratta di una semplificazione, perché in quel caso occorre isolare i soli ricavi delle vendite di imballaggi e dei materiali destinati alla loro fabbricazione.

In entrambe le ipotesi la quota fissa resta pari a 5,16 euro.

La quota di partecipazione, infine, si versa una sola volta: un successivo cambiamento dell’attività non comporta automaticamente né il rimborso di quanto già versato né un nuovo versamento.

Resta invece necessaria la variazione anagrafica, che aggiorna la categoria di appartenenza e gli adempimenti dichiarativi collegati.

La check-list per il professionista

ControlloAzione
Attività effettivamente esercitataClassificare l’impresa come produttore, utilizzatore, importatore o commerciante
Iscrizione già esistenteVerificare anagrafica, attestato e codice socio
Quota di partecipazioneDistinguere quota fissa, quota variabile e CAC
Acquisti nazionaliControllare l’esposizione o la dicitura di assolvimento del contributo
Acquisti UE ed extra-UEEstrarre imponibili, date, natura dei beni e caratteristiche degli imballaggi
EsportazioniValutare esenzione ex ante, rimborso o compensazione
Periodi omessiApplicare aliquote e valori vigenti in ciascun periodo
AutodenunciaInviarla solo dopo avere completato la ricostruzione, considerando il termine di 30 giorni
PagamentoVerificare fatture CONAI, interessi e possibile rateazione
Procedura futuraOrganizzare conti e registri separati per Italia, UE, extra-UE ed export

L’adesione al CONAI è solo il primo adempimento. Il punto più delicato è individuare quali flussi determinano una prima immissione di imballaggi nel mercato nazionale e quali, invece, risultano già assoggettati al contributo o destinati all’estero.

Per le imprese che acquistano merci da fornitori comunitari o extra-UE, la revisione deve essere estesa ai cinque anni potenzialmente interessati dalla procedura agevolata.

La tempestività è importante, ma l’autodenuncia non deve essere presentata prima di avere completato il censimento: dal suo invio decorre il termine di 30 giorni per trasmettere le dichiarazioni pregresse.

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