2° Contenuto Riservato: La correlazione POS-RT e la tolleranza del 5%: le novità del Decreto Omnibus

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Il Decreto “Omnibus” mitiga le pesanti sanzioni dovute alla non corretta memorizzazione delle modalità di incasso

DI SANDRA PENNACINI | 31 AGOSTO 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, accise e controlli (noto come Decreto correttivo o Decreto “Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 11 agosto 2026), introduce una franchigia di tolleranza nell’applicazione delle sanzioni correlate alle differenze tra quanto comunicato quale incassato con pagamento elettronico da parte dell’esercente, da un lato, e quanto trasmesso dai gestori dei circuiti di moneta elettronica, dall’altro. La disposizione modifica l’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997 e le sanzioni accessorie regolate dall’art. 12, comma 2, del medesimo Decreto. Le medesime variazioni sono estese, specularmente, agli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024.

Premessa

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), all’art. 1, commi 7477, ha introdotto l’obbligo di garantire la piena integrazione e interazione tra i sistemi di certificazione dei corrispettivi (RT) e i dispositivi di pagamento elettronico (POS).

Come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025, tale adempimento si realizza mediante una procedura web di abbinamento dei dispositivi sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Una volta a regime, l’Amministrazione finanziaria effettua un riscontro automatizzato incrociando i flussi trasmessi dall’RT (XML giornaliero) con i flussi finanziari trasmessi dagli acquirer del POS.

L’errata o incompleta trasmissione di tali dati espone i contribuenti a conseguenze, anche nel caso in cui non vi sia alcun riflesso sulla liquidazione IVA.

In cosa consiste il controllo incrociato POS-RT

Per comprendere il funzionamento del nuovo meccanismo di tolleranza, ora introdotto, è bene ricordare le due variabili che l’Agenzia delle Entrate mette a confronto per rilevare l’infrazione:

  1. Dati POS (i flussi trasmessi dagli acquirer): si tratta delle informazioni afferenti all’insieme dei pagamenti elettronici (transazioni tramite carte di credito, di debito, prepagate o altre app di pagamento) effettivamente accettati, autorizzati e registrati. Questi dati vengono trasmessi in via telematica all’Anagrafe tributaria direttamente dagli intermediari gestori dei circuiti di pagamento (gli acquirer bancari).
  2. Variabile RT (i corrispettivi telematici): si tratta dell’insieme delle operazioni memorizzate all’atto dell’emissione del documento commerciale e trasmesse in via aggregata (totali giornalieri) dal Registratore Telematico (RT). L’elemento discriminante è la modalità di pagamento indicata sullo scontrino: solo i documenti commerciali nei quali l’operatore ha selezionato come modalità di incasso il “pagamento elettronico” confluiscono nel relativo totale XML giornaliero inviato telematicamente al Fisco.

Secondo la formulazione originaria della norma, in presenza di discrepanza tra queste due fonti di dati, seppure non vi sia evasione di imposta (il documento commerciale è comunque emesso e contabilizzato), il contribuente compie una violazione sanzionabile.

Nel dettaglio, a mente di quanto disposto dall’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997:

“Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 11-bis1-ter e 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l’articolo 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Ad esempio, poteva essere oggetto di sanzione (100 euro per ciascuna giornata) la discrepanza tra quanto comunicato come incassato in modalità elettronica e quanto trasmesso dai gestori, dovuta a un mero errore da parte del cassiere che, pur incassando il pagamento con carta sul POS, avesse indicato sull’RT la modalità di incasso in contanti.

La norma prevede, come detto, una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione errata (leggasi disallineata), con un massimo di 1.000 euro a trimestre, e senza possibilità di ridurre la sanzione avvalendosi delle disposizioni in materia di cumulo giuridico.

Inoltre, il mancato allineamento dei dati telematici POS-RT non si esaurisce nella pur pesante sanzione pecuniaria di 100 euro per singola trasmissione giornaliera. Occorre infatti ricordare che tale violazione rileva anche sotto il profilo della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da tre giorni a un mese, elevata da un mese a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedesse i 50.000 euro) in caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nell’arco di un quinquennio.

Le novità introdotte dal Decreto “Omnibus”

L’art. 33 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto correttivo o Decreto “Omnibus”) interviene riformando l’impianto sanzionatorio dei corrispettivi telematici, istituendo una specifica causa di non punibilità sotto forma di franchigia per i disallineamenti tra registrazioni di cassa e flussi finanziari dei pagamenti elettronici.

La disposizione introduce una soglia di tolleranza pari al 5%, inserendo alla lettera a) del comma 1 una modifica diretta all’ultimo periodo dell’art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997.

Per effetto di tale integrazione, la sanzione pecuniaria fissa di 100 euro non si applica  “… salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento”.
In via del tutto speculare, la lettera b) del medesimo comma 1 integra l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, rendendo il disallineamento irrilevante anche ai fini del computo delle violazioni utili sotto il profilo della sanzione accessoria di sospensione della licenza dell’attività commerciale: “Con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.”.

Le nuove disposizioni sono curiosamente ancorate al numero dei pagamenti elettronici, e non al loro ammontare.

La disposizione prevede infatti che la non punibilità operi se la discrepanza si mantiene entro il 5% “… tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento”. Non rileva, pertanto, il valore o l’ammontare complessivo in euro degli scostamenti, ma unicamente il conteggio aritmetico del numero di scontrini non allineati rispetto al numero di transazioni POS registrate.

Stante il tenore letterale della norma, e la logica stessa dell’impianto sanzionatorio basato sugli scostamenti giornalieri, si ritiene che la tolleranza del 5% debba essere calcolata e verificata prendendo a riferimento i dati di ciascuna singola giornata di trasmissione.

Se in un determinato giorno la percentuale di errore supera la soglia, la sanzione di 100 euro per quella giornata sarà interamente dovuta, fermo restando il limite massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre solare.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un commerciante che in una determinata giornata accetta sul proprio terminale POS 100 incassi.

  • Ipotesi A – discrepanza entro il 5%
    Nel corso della giornata, l’operatore commette alcuni errori materiali e chiude sull’RT soltanto 96 documenti commerciali indicando come modalità “pagamento elettronico”. I restanti 4 pagamenti con carta vengono erroneamente memorizzati sotto la voce “Contanti”.
    • Numero pagamenti POS reali: 100 transazioni.
    • Numero scontrini RT con indicazione di pagamento elettronico: 96 operazioni.
    • Calcolo dello scostamento numerico: (100 – 96) / 100 = 4 / 100 = 4,0%.

Nel caso descritto, poiché la discrepanza numerica giornaliera (4%) è inferiore alla soglia di tolleranza del 5%, si applica l’esimente del Decreto “Omnibus”. Nessuna sanzione di 100 euro è dovuta per la giornata in esame e quanto accaduto non rileva nemmeno ai fini del conteggio per la sanzione accessoria di sospensione della licenza.

  • Ipotesi B – discrepanza oltre il 5%
    Nella medesima giornata di attività, a causa di disattenzioni ripetute, l’operatore registra solo 94 documenti commerciali con il flag “pagamento elettronico”, emettendo regolarmente il documento commerciale per i restanti 6 pagamenti ma indicando erroneamente come modalità di incasso “Contanti”.
    • Numero pagamenti POS reali: 100 transazioni.
    • Numero scontrini RT con flag elettronico: 94 operazioni.
    • Calcolo dello scostamento numerico: (100 – 94) / 100 = 6 / 100 = 6,0%.

In questo caso la discrepanza è del 6%, e dunque supera la soglia di tolleranza.
All’esercente potrà essere irrogata la sanzione ordinaria fissa di 100 euro per trasmissione errata. Se nel corso del trimestre si rileveranno altre giornate con scostamenti superiori al 5%, le sanzioni di 100 euro si sommeranno materialmente l’una all’altra fino al raggiungimento del tetto massimo di 1.000 euro per quel trimestre. Inoltre, la violazione di questa giornata verrà conteggiata ai fini della sospensione della licenza d’esercizio.

Conclusioni

In conclusione, la modifica operata dal Decreto “Omnibus” è tesa a mitigare, seppure in minima misura, le pesanti sanzioni dovute alla non corretta memorizzazione delle modalità di incasso.

È possibile ipotizzare che il riferimento al numero delle transazioni (in luogo del loro ammontare) sia stato introdotto proprio al fine di intercettare situazioni dovute a mera distrazione, ma resta il fatto che questo tipo di metodologia può rivelarsi penalizzante per soggetti che emettono un limitato numero di documenti commerciali, visto che in tal caso la soglia del 5% sarebbe raggiunta facilmente sbagliando anche un solo scontrino.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11 e 12;
  • D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, artt. 36 e 37;
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33.

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