1° Documento Riservato: Quarto correttivo fiscale: novità su fringe benefit, IVA, accertamento e CPB

PRIMA LETTURA

DI CARLA DE LUCA | 13 AGOSTO 2026

Pubblicato in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026 il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cd. Decreto correttivo Omnibus), recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche’ in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”.

Le principali novità riguardano il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (familiari a carico, fringe benefit, crediti d’imposta), la determinazione del reddito d’impresa e la convergenza tra valori contabili e fiscali, la disciplina dei conferimenti e del riporto delle perdite, nonché la fiscalità internazionale con l’aggiornamento ai regimi OCSE di imposizione minima globale.

Sono inoltre previste modifiche in materia di IVA, successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, versamenti e riscossione, accertamento (inclusi societ à a ristretta base partecipativa e antieconomicità), Statuto del contribuente e redditi finanziari, oltre a interventi sul concordato preventivo biennale. Il decreto entra in vigore il 12 agosto 2026.

ArticoloAmbitoSintesi
Art. 1Trattamento fiscale dei familiari a caricoNorma modificata: art. 12, comma 4-ter, del TUIR e, in parallelo, art. 12, comma 7, del testo unico redditi (D.Lgs. 117/2026).
Contenuto: al primo periodo sono soppresse le parole «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».
Al secondo periodo il requisito di convivenza o di percezione di assegni alimentari è reintrodotto ma «limitatamente alle altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile».
Soggetti interessati: contribuenti persone fisiche con familiari fiscalmente a carico, sostituti d’imposta e CAF/professionisti che gestiscono detrazioni e conguagli.
Effetti operativi: il perimetro soggettivo delle detrazioni per carichi di famiglia viene ricollocato, distinguendo i familiari “diretti” dagli a
ltri soggetti dell’art. 433 c.c., per i quali resta necessaria la convivenza o l’assegno alimentare.
Decorrenza: il comma 3 dispone l’applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Coordinamenti/criticità: la doppia modifica su TUIR e D.Lgs. 117/2026 assicura continuità nel passaggio al nuovo testo unico; occorre verificare i conguagli già operati per il 2025 alla luce della decorrenza retroattiva. 
Art. 2Tassazione dei fringe benefit: auto aziendali e optionalNorma modificata: art. 51, comma 4, lett. a), TUIR; art. 53, comma 6, lett. a), D.Lgs. 117/2026; art. 1, comma 48-bis, della legge 207/2024.
Per autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo si assume il 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km convenzionali su costo chilometrico ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente, incluse quelle per accessori e allestimenti.
La percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in; i valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione; in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore il valore è incrementato del 5%.
Soggetti interessati: datori di lavoro sostituti d’imposta, dipendenti assegnatari di auto in uso promiscuo, gestori di flotte e consulenti del lavoro.
Effetti operativi: va rideterminato il valore convenzionale del benefit tenendo conto della maggiorazione del 5% per optional e della maggiorazione del 50% per i veicoli oltre il quinquennio; il nuovo comma 48-bis estende la disciplina “storica” anche ai veicoli riassegnati ad altro dipendente.
Decorrenza: i commi 1 e 2 si applicano dal periodo d’imposta 2026, e anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nell’art. 1, comma 48-bis, legge 207/2024; il quarto periodo (optional) si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli del comma 48-bis.
Coordinamenti/criticità: sono fatti salvi i comportamenti dei datori di lavoro assunti fino al 31 dicembre 2025 sulla tassazione di accessori e allestimenti e non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate.
Art. 3Proventi da cessione o utilizzo in compensazione dei crediti d’impostaNorma modificata: art. 54 del TUIR (nuovi commi 3-quater e 3-quinquies) e art. 56 del D.Lgs. 117/2026 (nuovi commi 6-bis e 6-ter).
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte: compresi quelli relativi agli incentivi edilizi ex art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020: costituiscono reddito.
In caso di compensazione il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta; sui differenziali si applica un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota dell’art. 5 del D.Lgs. 461/1997 (art. 304, commi da 1 a 5, nel nuovo testo unico), versata con le modalità del saldo delle imposte sui redditi.
Soggetti interessati: cessionari e acquirenti di crediti fiscali, esercenti arti e professioni, operatori del mercato dei bonus edilizi.
Effetti operativi: il regime sostitutivo non si applica ai crediti d’imposta che costituiscono corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, che concorrono al reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta; per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso valgono le regole delle imposte sui redditi.
Decorrenza: la disciplina si applica ai crediti d’imposta acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto; gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ex artt. 54 e ss. TUIR possono applicarla ai crediti acquistati già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Coordinamenti/criticità: per l’applicazione retroattiva opzionale è ammessa la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, ma non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. 
Art. 4Determinazione del reddito per le imprese agricoleNorma modificata: artt. 32, comma 2, lett. c), 55, comma 1, e 56-bis, comma 4, del TUIR; artt. 34, comma 2, lett. e), 64, comma 1, e 66, comma 6, del D.Lgs. 117/2026.
Nell’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR dopo «del bosco» sono inserite le parole «o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)» (nel testo unico, «di cui alla lettera c)»).
Nell’art. 55, comma 1, TUIR il richiamo alle «lettere b) e c)» è sostituito con «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»; nell’art. 64, comma 1, del D.Lgs. 117/2026 il richiamo alle «lettere b) ed e)» diventa «lettere b), c), d) ed e)».
Il nuovo art. 56-bis, comma 4, TUIR (e art. 66, comma 6, del testo unico) limita l’applicazione della disciplina agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 296/2006 (art. 287, comma 1, nel nuovo testo unico).
Soggetti interessati: imprenditori agricoli individuali, società semplici, società agricole con opzione per la tassazione catastale, coltivazioni su immobili “fuori terreno”.
Effetti operativi: viene chiarito il confine tra reddito agrario e reddito d’impresa per le attività svolte tramite immobili, e viene circoscritto l’ambito soggettivo del reddito determinato con criteri forfetari agricoli.
Decorrenza: l’articolo non contiene una specifica disposizione di decorrenza; vale pertanto l’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).
Coordinamenti/criticità: il doppio intervento su TUIR e D.Lgs. 117/2026 evita disallineamenti nel passaggio al testo unico, ma richiede attenzione nella lettura dei rinvii interni, che cambiano numerazione.
Art. 5Derivazione del reddito imponibile dall’utile dell’esercizioNorme modificate: artt. 9495101103108110 e 162-bis del TUIR e, in parallelo, artt. 103104110112117119 e 161 del D.Lgs. 117/2026; è inoltre modificato l’art. 1 della legge 199/2025.
L’art. 94, commi 4 e 4-bis, TUIR è riscritto (rilevanza della valutazione dei titoli ex art. 85, comma 1, lett. e), operata secondo corretti principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS la valutazione dei beni di cui alle lett. c) e d) assume rilievo anche fiscale, in deroga all’art. 110, comma 1, lett. d)).
I componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni sono deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari, in misura corrispondente alle opzioni esercitate, o all’estinzione della passività, con riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni iscritti dalle società del gruppo (art. 95, comma 6-bis, TUIR).
Per i soggetti IAS/IFRS la deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo, con regola derogatoria (un diciottesimo della differenza tra valore fiscale e valore di bilancio) per le attività rilevate da cessioni d’azienda contabilizzate con regole diverse dal metodo dell’acquisto o assunte ex art. 166-bis TUIR (art. 192 del testo unico); è soppresso il secondo periodo dell’art. 108, comma 3, TUIR in materia di contributi.
Soggetti interessati: società di capitali, gruppi, soggetti IAS/IFRS adopter, holding e intermediari interessati dalle modifiche all’art. 162-bis (esercizio «in via esclusiva o prevalente», con soglia del 50% dei ricavi e altri proventi da bilancio approvato).
Decorrenza: le lett. a), c) e f) si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con regime transitorio per le plusvalenze iscritte su titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie dai soggetti non IAS; la lett. b) alle operazioni deliberate dal medesimo periodo; la lett. d) all’avviamento e agli intangibili iscritti da tale periodo; la lett. e) ai contributi conseguiti dal medesimo periodo; la lett. g) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Coordinamenti/criticità: il comma 8 abroga le lett. b) e c) dell’art. 1, comma 131, della legge 199/2025 e sopprime le parole «, lettere da a) a c),» al comma 132; il regime transitorio sui contributi impone di mappare quelli già tassati per evitare doppie imposizioni o salti d’imposta.
Art. 6Riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscaliNorma di riferimento: artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Le divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse per le fattispecie dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, realizzatesi in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed esistenti al termine del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate.
Il riallineamento opera ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali, secondo le regole dell’art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. 192/2024.
Soggetti interessati: società ed enti commerciali con disallineamenti pregressi da operazioni straordinarie o da transizione contabile.
Effetti operativi: l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e l’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte del medesimo periodo.
Decorrenza: il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Coordinamenti/criticità: in caso di accertamento di violazioni sulla corretta applicazione dell’art. 11, comma 1, l’opzione resta valida previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze; si applicano le disposizioni su accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette. Il comma 3 rinvia al «decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192», con data difforme da quella indicata al comma 1. 
Art. 7Interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, TUIRNorma interpretata: art. 84, comma 3, del TUIR, in materia di riporto delle perdite in caso di trasferimento del controllo.
Il trasferimento delle partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche quando oggetto del trasferimento siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ex art. 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, c.c., del soggetto che riporta le perdite.
La medesima interpretazione è inserita come lett. l-bis) nell’art. 375, comma 1, del D.Lgs. 117/2026, con riferimento all’art. 93, comma 3, del nuovo testo unico.
Soggetti interessati: gruppi societari, operatori M&A, società con perdite fiscali riportabili e loro controllanti indirette.
Effetti operativi: i trasferimenti indiretti del controllo rilevano ai fini del test antielusivo sul riporto delle perdite, con conseguente necessità di verificare la catena partecipativa nelle operazioni di acquisizione.
Decorrenza: trattandosi di norma di interpretazione autentica, opera anche per il passato secondo la natura propria di tali disposizioni; l’art. 35, comma 1, del decreto ne delimita l’efficacia temporale.
Coordinamenti/criticità: l’art. 35, comma 1, stabilisce che l’art. 7, comma 1, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all’art. 377 del D.Lgs. 117/2026, quando subentra la norma interpretativa collocata nel testo unico. 
Art. 8Revisione degli artt. 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, TUIRNorma modificata: artt. 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR; artt. 93, comma 6, e 172, comma 10, del D.Lgs. 117/2026.
Nell’art. 84, comma 3-quater, TUIR le parole «commi precedenti» sono sostituite da «commi da 3 a 3-ter»; nell’art. 93, comma 6, del testo unico le parole «commi da 1 a 5» diventano «commi da 3 a 5».
Nell’art. 172, comma 8, TUIR e nell’art. 172, comma 10, del testo unico, le parole «la data in cui ha effetto la» sono sostituite da «la data antecedente a quella di efficacia della».
Soggetti interessati: società coinvolte in fusioni e altre operazioni straordinarie con riporto di perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE.
Effetti operativi: si circoscrive l’ambito dei commi richiamati dal test sul riporto delle perdite e si sposta il momento rilevante per la quantificazione delle grandezze da confrontare, individuato ora nella data antecedente a quella di efficacia dell’operazione.
Decorrenza: l’articolo non prevede una disciplina transitoria specifica; opera dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).
Coordinamenti/criticità: si tratta di correzioni di coordinamento che incidono su calcoli già impostati nelle fusioni in corso, con necessità di ricalcolare il patrimonio netto di riferimento alla data corretta.
Art. 9Conferimenti di partecipazioni minusvalentiNorma modificata: artt. 175, comma 1-bis, e 177, comma 2, del TUIR; artt. 175, comma 2, e 177, comma 2, del D.Lgs. 117/2026.
Il regime “a realizzo controllato” si applica anche quando il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
Se tale valore risulta inferiore anche al valore normale ex art. 9, comma 4, il valore di realizzo è pari al minore tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.
Soggetti interessati: soggetti che effettuano conferimenti di partecipazioni, holding di famiglia, operazioni di riorganizzazione con partecipazioni in perdita.
Effetti operativi: viene evitata l’emersione di minusvalenze artificiose e viene fissato un criterio univoco di determinazione del valore di realizzo nei conferimenti minusvalenti.
Decorrenza: le disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Coordinamenti/criticità: è previsto un effetto anche per i periodi d’imposta precedenti, a partire dall’entrata in vigore deERROREaddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole.
Art. 10Perdite estere definitiveNorma modificataart. 181 del TUIR (nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater) e art. 191 del D.Lgs. 117/2026 (analoghi commi).
Se una società residente in uno Stato UE o SEE con accordo che assicura effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o più società residenti, oppure è incorporata da una società residente, le sue perdite: determinate secondo il Titolo II, Capo 2, Sezione I: possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante o incorporante.
Occorre che, sia nei periodi di realizzazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione ex art. 35 del D.Lgs. 19/2023, una delle società partecipanti controlli le altre o tutte siano controllate dallo stesso soggetto.
È inoltre richiesto che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza, per cessazione dell’attività economica e dismissione di tutti i beni d’impresa, e che non siano utilizzabili se il controllo è trasferito a terzi.
Soggetti interessati: gruppi multinazionali con controllate UE/SEE in liquidazione o cessazione, incorporanti residenti in Italia.
Effetti operativi: per controllo si intendono le fattispecie dell’art. 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, c.c.; la disciplina si applica anche alle perdite della partecipata priva di assemblea ordinaria dei soci con partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa.
Decorrenza e criticità: l’articolo non reca una specifica decorrenza e opera dall’entrata in vigore del decreto; i relativi oneri sono considerati nella copertura finanziaria dell’art. 36, comma 2.
Art. 11Recepimento dei nuovi regimi OCSE sull’imposizione minima globaleNorma modificata: artt. 1821 e allegato A del D.Lgs. 209/2023, con inserimento del nuovo art. 39-bis; specularmente artt. 318, 321, allegato B e nuovo art. 339-bis del D.Lgs. 117/2026.
L’art. 18 è riscritto per riferire il calcolo dell’imposta minima nazionale alle «imprese e entità di cui al primo periodo» anziché alle sole entità localizzate in Italia, con estensione alle entità sussidiarie a controllo congiunto (nuovo comma 8-bis).
Il nuovo comma 7 prevede responsabilità solidale e congiunta di tutte le imprese del gruppo diverse dalle entità di investimento, delle entità a controllo congiunto localizzate in Italia e delle entità trasparenti apolidi costituite secondo la legge italiana, con individuazione dell’entità responsabile e ripartizione dell’onere.
Il nuovo art. 39-bis introduce il «regime coesistente qualificato», il «regime qualificato della controllante capogruppo» e gli «incentivi fiscali qualificati», con azzeramento su opzione dell’imposta minima integrativa e suppletiva e dell’imposizione integrativa corrispondente agli incentivi qualificati; le imposte rilevanti rettificate aumentano del minore tra incentivo utilizzato e limite massimo basato sulla sostanza.
L’allegato A è integrato con le definizioni 37-bis (incentivo fiscale qualificato), 37-ter (limite massimo basato sulla sostanza, pari al 5,5% del maggiore tra spese salariali ammissibili e ammortamenti, ovvero, su opzione quinquennale, all’1% del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili), 49-bis e 51-bis.
Soggetti interessati: gruppi multinazionali e nazionali rientranti nella Global Minimum Tax, imprese dichiaranti e relativi consulenti.
Decorrenza: i regimi si applicano a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente; per i gruppi con esercizi non superiori a 53 settimane è ammessa l’opzione dell’art. 21, comma 9, per esercizi ultra-annuali iniziati entro il 31 dicembre 2025 e conclusi entro il 3 gennaio 2027.
Coordinamenti/criticità: i regimi semplificati diversi, previsti dalle regole OCSE del 5 gennaio 2026 («Side-by-Side Package»), sono facoltativi e si adottano con la prima decorrenza ammessa; il decreto MEF attuativo deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Art. 12Detrazione IVANorma modificata: artt. 19, comma 1, secondo periodo, e 25, primo comma, del D.P.R. 633/1972; artt. 56, comma 1, secondo periodo, e 88, comma 1, del testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026).
Nell’art. 19 la parola «all’anno» è sostituita da «al secondo anno successivo a quello», ampliando l’orizzonte temporale di esercizio del diritto alla detrazione.
Nell’art. 25 le parole «all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite da «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura», con analogo intervento sull’art. 88 del testo unico IVA.
Soggetti interessati: tutti i soggetti passivi IVA, studi professionali e centri di elaborazione dati che gestiscono registrazioni e liquidazioni.
Effetti operativi: la detrazione può essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, con corrispondente ampliamento del termine di annotazione delle fatture di acquisto.
Decorrenza: l’articolo non contiene una specifica disposizione transitoria; opera dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).
Coordinamenti/criticità: l’allineamento tra art. 19 e art. 25 evita il disallineamento tra termine di detrazione e termine di registrazione; resta da verificare il coordinamento con i termini della dichiarazione annuale e con le regole sulle fatture a cavallo d’anno.
Art. 13Imposta sulle successioni e donazioni: coordinamento con ipotecaria e catastaleNorma modificataart. 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 e art. 90, comma 3, del D.Lgs. 123/2025 (testo unico registro e altri tributi indiretti).
Al primo periodo, dopo «per la corresponsione dell’imposta», sono inserite le parole «sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale».
Al secondo periodo il riferimento a base imponibile, franchigie e aliquote è espressamente ricondotto all’imposta sulle successioni e donazioni; al terzo periodo la parola «imposta» è specificata come «imposta sulle successioni e donazioni».
Al quarto periodo il singolare «dell’imposta» diventa «delle imposte» e si aggiunge il riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale; al quinto periodo «dell’imposta assolta» diventa «delle imposte assolte».
Soggetti interessati: eredi, donatari, notai e professionisti che gestiscono dichiarazioni di successione con trasferimenti immobiliari.
Effetti operativi: il meccanismo dell’art. 4-bis viene esteso in modo esplicito anche alle imposte ipotecaria e catastale, con effetti su liquidazione e scomputo delle imposte assolte.
Decorrenza: l’articolo non prevede una decorrenza specifica; si applica dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: la modifica gemella sull’art. 90 del D.Lgs. 123/2025 assicura continuità nel passaggio al testo unico dei tributi indiretti.
Art. 14Termine di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 346/1990Norma modificataart. 34, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 e art. 309, comma 1, del D.Lgs. 141/2026 (testo unico adempimenti e accertamento).
Le parole «dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale» sono sostituite da «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 37, comma 1, primo periodo,».
Nel testo unico adempimenti il rinvio è all’art. 120, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 123/2025.
Soggetti interessati: contribuenti destinatari di rettifiche di valore in materia di successioni e donazioni, uffici dell’Agenzia delle entrate, professionisti che assistono gli eredi.
Effetti operativi: cambia il dies a quo del termine, ora ancorato alla scadenza di un termine legale predeterminato anziché alla notifica della liquidazione dell’imposta principale.
Decorrenza: non è prevista una disciplina transitoria espressa; la modifica opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: la nuova decorrenza rende il calcolo del termine indipendente dall’attività dell’ufficio, con maggiore certezza per il contribuente ma necessità di monitorare le scadenze in corso.
Art. 15Correzione all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 347/1990Norma modificata: art. 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
Contenuto: le parole «comma 1-bis» sono sostituite dalle parole «comma 1».
Soggetti interessati: contribuenti tenuti al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, notai e uffici di pubblicità immobiliare.
Effetti operativi: si tratta di una correzione del rinvio interno, che riconduce il richiamo al comma corretto e ne evita l’inapplicabilità.
Decorrenza: l’articolo non prevede una decorrenza specifica; opera dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026).
Coordinamenti/criticità: intervento di puro coordinamento, ma rilevante per evitare contestazioni sull’ambito applicativo del comma 2-bis.
Art. 16Adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015)Norma modificata: artt. 6, comma 3-ter, e 7-bis del D.Lgs. 128/2015; artt. 146, comma 5, e 149 del D.Lgs. 141/2026.
Le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, fino a venti rate trimestrali di pari importo, con versamento integrale o della prima rata entro sessanta giorni dalla notifica della risposta.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata; il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della successiva comporta decadenza dalla rateazione, iscrizione a ruolo dei residui, sanzione ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà (art. 69-tricies ter del D.Lgs. 173/2024 nel nuovo impianto) e interessi.
Il nuovo art. 7-bis, comma 2-bis, consente ai contribuenti che hanno esercitato l’opzione di comunicare i rischi fiscali relativi a condotte di periodi d’imposta precedenti, purché la comunicazione sia esauriente e anteriore alla formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o indagini penali sui rischi comunicati.
Soggetti interessati: imprese aderenti o aspiranti al regime di adempimento collaborativo e loro tax control framework.
Effetti operativi: le comunicazioni “postume” vanno effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell’esito della verifica sui requisiti di validità dell’opzione e devono contenere gli elementi dell’art. 3, comma 1, lett. a), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. 156/2015, oltre all’esposizione chiara e univoca del comportamento adottato, per accedere ai benefici del comma 2, lett. a) e b).
Decorrenza: le nuove regole si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto; la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.
Art. 17Differimento del termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscaleNorma modificataart. 14, comma 2, del «decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192» (così il testo ufficiale) e art. 148, comma 2, del D.Lgs. 141/2026.
In entrambe le disposizioni le parole «30 settembre 2026» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026».
Soggetti interessati: imprese che intendono accedere al regime di adempimento collaborativo e professionisti certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Effetti operativi: viene concesso un trimestre aggiuntivo per completare la certificazione del tax control framework ai fini dell’ammissione al regime.
Decorrenza: la proroga opera dall’entrata in vigore del decreto, 12 agosto 2026, quindi prima della scadenza originaria del 30 settembre 2026.
Coordinamenti/criticità: il richiamo al «decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192» riportato nel testo pubblicato presenta un’incongruenza di data rispetto al D.Lgs. 192 citato altrove nel decreto; la ripubblicazione con note prevista per il 4 settembre 2026 potrà chiarire il rinvio.
Art. 18Modifiche all’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 (visto di conformità)Norma modificataart. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997 e art. 69, comma 1, lett. a), del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024).
Al terzo periodo sono aggiunte le parole «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto».
È inserito un nuovo periodo secondo cui, in deroga al comma 2 (comma 3 nel testo unico sanzioni), l’iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata è effettuata dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
Soggetti interessati: professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, CAF, responsabili dell’assistenza fiscale e contribuenti assistiti.
Effetti operativi: viene individuato con precisione l’ufficio competente all’iscrizione a ruolo e viene ancorato il controllo al termine dell’art. 25, comma 1, lett. b), con impatti sulla gestione del contenzioso e delle polizze professionali.
Decorrenza: le disposizioni si applicano a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023.
Coordinamenti/criticità: la decorrenza retroattiva sui controlli riferiti al 2023 richiede attenzione per le posizioni già in lavorazione presso gli uffici.
Art. 19Modifiche all’art. 152 del TUIR (rendiconto stabile organizzazione)Norma modificataart. 152, comma 1, del TUIR e art. 150, comma 1, del D.Lgs. 117/2026.
Al rendiconto deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta, mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.
I dati contenuti nel rendiconto devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Soggetti interessati: società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia e relativi consulenti fiscali.
Effetti operativi: si introduce un adempimento formale ulteriore, con obbligo di marcatura temporale e di compilazione di un prospetto dichiarativo dedicato, rilevante ai fini probatori in sede di controllo.
Decorrenza: le disposizioni operano con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi.
Coordinamenti/criticità: occorre organizzare per tempo i processi interni di conservazione digitale, dato che l’omissione della data certa incide sull’opponibilità del rendiconto all’Amministrazione finanziaria.
Art. 20Controllo delle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informaticoNorma modificataart. 3-ter del D.Lgs. 463/1997 (nuovo comma 1-bis) e art. 13 del D.Lgs. 123/2025 (nuovo comma 1-bis).
Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli dell’art. 10, lett. b), del testo unico registro, l’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse e la regolarità dei versamenti.
In caso di maggiori tributi dovuti l’ufficio notifica, entro i termini di decadenza dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 347/1990, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento, con invito a pagare entro sessanta giorni l’integrazione dei tributi, la sanzione amministrativa (art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero art. 38 del D.Lgs. 173/2024) e gli interessi di mora dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati.
Soggetti interessati: soggetti non notai che richiedono formalità di pubblicità immobiliare, uffici dell’Agenzia delle entrate, operatori delle conservatorie.
Effetti operativi: se il pagamento è effettuato entro il termine di sessanta giorni, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.
Decorrenza: l’articolo non prevede una decorrenza specifica; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: la procedura, prima riservata agli atti dei notai, viene estesa a un perimetro soggettivo più ampio, con necessità di presidiare i calcoli di autoliquidazione anche fuori dal circuito notarile.
Art. 21Modifica all’art. 1, comma 74, della legge 190/2014 (regime forfetario)Norma modificataart. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e art. 240 del D.Lgs. 117/2026.
Sono soppresse le parole da «; per i contribuenti» a «è ridotto di un anno».
Soggetti interessati: contribuenti in regime forfetario e professionisti che ne curano gli adempimenti dichiarativi.
Effetti operativi: viene meno la riduzione di un anno del termine ivi previsto, con conseguente allineamento ai termini ordinari.
Decorrenza: la modifica ha effetto a partire dal periodo d’imposta 2026, sia per la legge 190/2014 sia per il testo unico redditi.
Coordinamenti/criticità: la soppressione incide sulla pianificazione dei termini per i forfetari, che perdono un elemento di favore collegato alla fatturazione elettronica.
Art. 22Termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennaleNorma modificataart. 43 del D.P.R. 600/1973 (nuovi commi 1-bis e 1-ter) e art. 293 del D.Lgs. 141/2026 (analoghi commi).
Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, salvo quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi si applica la regola ordinaria del comma 1; restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi richiesti e l’applicazione dell’art. 1, comma 640, lett. b), della legge 190/2014 (art. 293, comma 6, nel testo unico).
Per le quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e per le quote di spese relative a più esercizi, la regola si applica alle violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Soggetti interessati: imprese con ammortamenti, spese pluriennali, avviamenti e altri componenti a deduzione differita.
Effetti operativi: si codifica il dies a quo del termine di accertamento, superando l’incertezza sull’accertabilità “a catena” delle singole quote dedotte negli anni successivi.
Decorrenza: l’articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Art. 23Società di capitali a ristretta base partecipativaNorma introdotta: disciplina autonoma ai commi 1 e 2 e nuovo art. 256-bis del D.Lgs. 141/2026.
In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, la distribuzione ai soci dei corrispondenti utili esclusivamente se è accertata, sulla base di elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati.
La presunzione opera altresì in presenza di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma sono indeducibili perché inesistenti.
Soggetti interessati: soci di S.r.l. e società di capitali a ristretta base, società accertate e difensori tributari.
Effetti operativi: gli utili di cui si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR (artt. 49, 70 e 98 del D.Lgs. 117/2026).
Decorrenza: l’articolo non reca una decorrenza propria; opera dall’entrata in vigore del decreto, con il limite temporale fissato dall’art. 35.
Coordinamenti/criticità: ai sensi dell’art. 35, comma 2, i commi 1 e 2 sono efficaci fino al termine di decorrenza dell’art. 368 del D.Lgs. 141/2026; la norma tipizza per legge un orientamento finora di matrice giurisprudenziale, restringendone il perimetro alle due sole fattispecie indicate.
Art. 24Accertamento per antieconomicitàNorma introdotta: disciplina autonoma al comma 1 e nuovo art. 252-bis del D.Lgs. 141/2026.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o servizio scambiato può costituire indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo.
Ciò è possibile soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti, oppure qualora la difformità risulti manifesta e rilevante.
Soggetti interessati: imprese e professionisti destinatari di rilievi per antieconomicità, uffici accertatori e difensori tributari.
Effetti operativi: l’onere probatorio dell’Amministrazione risulta rafforzato, poiché lo scostamento dal valore di mercato non è di per sé sufficiente a fondare la rettifica.
Decorrenza: l’articolo non prevede una decorrenza propria; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: ai sensi dell’art. 35, comma 2, il comma 1 è efficace fino al termine di decorrenza dell’art. 368 del D.Lgs. 141/2026, quando subentra il nuovo art. 252-bis del testo unico.
Art. 25Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuenteNorma modificataart. 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Le parole «ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite da «ai quali si conformano le attività degli uffici e che tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo».
Soggetti interessati: contribuenti, uffici dell’Amministrazione finanziaria e professionisti che invocano la prassi a tutela dell’affidamento.
Effetti operativi: gli atti di indirizzo assumono efficacia vincolante diretta sull’attività degli uffici e sostituiscono le circolari fino alla loro adozione conforme.
Effetti operativi (segue): l’ambito è ampliato anche alla lett. d) del comma 1, precedentemente non richiamata.
Decorrenza: l’articolo non prevede una disciplina transitoria; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: la modifica rileva sul piano della tutela dell’affidamento e della buona fede, poiché individua con maggiore chiarezza l’atto di prassi rilevante nel periodo transitorio.
Art. 26Ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europeiNorma modificata: art. 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e art. 55, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 33/2025 (testo unico versamenti e riscossione).
Le parole «all’11 per cento» sono sostituite dalle parole «al 20 per cento».
Soggetti interessati: fondi pensione istituiti in Stati UE e SEE che percepiscono dividendi di fonte italiana, sostituti d’imposta e intermediari depositari.
Effetti operativi: l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a tali soggetti quasi raddoppia, con impatto immediato sui flussi netti e sulle procedure di applicazione della ritenuta.
Decorrenza: le disposizioni si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal 12 agosto 2026.
Coordinamenti/criticità: occorre verificare l’interazione con le convenzioni contro le doppie imposizioni e con le procedure di rimborso; le maggiori entrate concorrono alla copertura finanziaria di cui all’art. 36, comma 2, lett. a).
Nota: il testo ufficiale non prevede regimi transitori per gli utili deliberati prima dell’entrata in vigore.
Art. 27Affrancamento partecipazioni black listNorma modificata: art. 5, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e art. 169, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2026.
All’imposta sostitutiva del 21% si affianca l’aliquota del 36% per titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati secondo i criteri dell’art. 47-bis, comma 1, TUIR (art. 162, comma 1, del testo unico).
Per tali titoli, quote o diritti l’imposta sostitutiva non può essere rateizzata.
Soggetti interessati: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che rivalutano partecipazioni non quotate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Effetti operativi: la convenienza dell’affrancamento va ricalcolata, considerando sia l’aliquota maggiorata sia l’obbligo di versamento in unica soluzione.
Decorrenza: l’articolo non prevede una specifica decorrenza; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: le maggiori entrate derivanti dall’articolo sono computate nella copertura finanziaria dell’art. 36, comma 2, lett. a).
Art. 28Concordato preventivo biennaleNorma modificata: artt. 101114192021 e 22 del D.Lgs. 13/2024 e, in parallelo, artt. 93, 94, 97, 102, 103, 105 e 106 del D.Lgs. 141/2026.
L’adesione al concordato in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti (nuovi commi 2-bis e 1-bis).
In caso di rinnovo dell’adesione sono fatte salve le modifiche della compagine sociale per l’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero hanno conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo non superiore complessivamente a 35.000 euro; le cause di esclusione per STP, associazioni e società tra avvocati operano solo se le attività sono riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente.
In caso di rinnovo, i benefici premiali sono riconosciuti nella misura dell’esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui IVA e 70.000 euro annui per imposte dirette e IRAP, dell’esonero dal visto o dalla garanzia per rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui e dell’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento; per il biennio 2026-2027 i versamenti rateali non scontano interessi.
In caso di dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 per correggere errori od omissioni su ricavi, compensi o dati comunicati, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sui dati corretti e le relative sanzioni sono definibili con ravvedimento operoso; in caso di rinnovo non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 20 (art. 103 del testo unico).
Soggetti interessati: contribuenti ISA che rinnovano il concordato, società e associazioni professionali, intermediari abilitati.
Decorrenza e criticità: le disposizioni si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027; sono riscritte le cause di decadenza dell’art. 22, con soglia del 30% riferita anche ai «compensi», nuova lett. b) sugli errori nei dati comunicati e soppressione della lett. d).
Art. 29Imposta sostitutiva 2020-2023 per chi rinnova il CPB 2026-2027Ambito: regime opzionale di ravvedimento per i soggetti ISA che rinnovano entro i termini di legge l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027; parallelo nuovo art. 365-bis del D.Lgs. 141/2026.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato nei periodi 2020-2023 e lo stesso incrementato del 5% (ISA 10), 10% (ISA da 8 a meno di 10), 20% (da 6 a meno di 8), 30% (da 4 a meno di 6), 40% (da 3 a meno di 4) e 50% (ISA inferiore a 3); analogo criterio vale per l’IRAP.
Per i periodi 2022 e 2023 le aliquote sono del 10% (ISA pari o superiore a 8), 12% (da 6 a meno di 8) e 15% (inferiore a 6), con aliquota IRAP del 3,9%; per i periodi 2020 e 2021, in considerazione della pandemia da COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
I soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari possono accedere anche in presenza di cause di esclusione ISA legate alla pandemia, di non normale svolgimento dell’attività o di esercizio di due o più attività non rientranti nel medesimo ISA oltre il 30% dei ricavi; in tali casi l’incremento è del 25%, l’aliquota del 12,5% e quella IRAP del 3,9%, con riduzione del 30% salvo l’ipotesi della lett. c).
Effetti operativi: l’imposta sostitutiva sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità; il versamento avviene in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027, con possibilità per società e associazioni di versare in luogo dei soci.
Il perfezionamento inibisce le rettifiche ex art. 39 del D.P.R. 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 per il 2020-2023, salvo decadenza dal CPB, misure cautelari o rinvio a giudizio per determinati reati, mancato perfezionamento per decadenza dalla rateazione e dichiarazione infedele di una causa di esclusione; il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento è successivo alla notifica di PVC, schemi di atto ex art. 6-bis della legge 212/2000 o atti di recupero di crediti inesistenti.
Decorrenza e criticità: i termini di accertamento per le annualità ravvedute sono prorogati al 31 dicembre 2029 e, per chi rinnova il CPB, quelli in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027; un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà termini e modalità di comunicazione delle opzioni, mentre gli oneri sono quantificati in 17.521.250 euro per il 2027 e importi decrescenti fino al 2031.
Art. 30Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo settoreNorma modificata: codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), con inserimento del nuovo art. 82-bis.
Per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 446/1997, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina per ciascun periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR.
Soggetti interessati: ETS iscritti al RUNTS diversi dalle imprese sociali, con esclusione espressa di queste ultime.
Effetti operativi: la natura commerciale o non commerciale dell’attività rilevante ai fini IRAP segue le regole TUIR, con conseguente allineamento tra imposizione diretta e imposta regionale e semplificazione della determinazione della base imponibile. La verifica va effettuata anno per anno, con impatto sulla scelta del metodo di determinazione del valore della produzione netta.
Decorrenza: le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Coordinamenti/criticità: la norma va letta in combinato con il regime fiscale degli ETS dell’art. 82 del codice del Terzo settore, cui il nuovo articolo si affianca.
Art. 31Utilizzo dei file delle fatture elettronicheNorma modificata: art. 1, comma 5-bis, lett. b-bis), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e art. 77, comma 7, lett. c), del testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026).
Dopo il richiamo al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte le parole «, nonché per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza».
Soggetti interessati: soggetti passivi IVA che emettono e ricevono fatture elettroniche, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate.
Effetti operativi: i file XML delle fatture elettroniche possono essere utilizzati anche per l’analisi del rischio e per i controlli fiscali e doganali nelle materie di competenza, ampliando le finalità del trattamento dei dati.
Decorrenza: l’articolo non reca una decorrenza specifica; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: l’ampliamento delle finalità impone attenzione ai profili di protezione dei dati personali e alla coerenza con i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate.
Art. 32Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di acciseNorma modificata: numerosi articoli del testo unico accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) e art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43.
Sono considerati usi non domestici gli impieghi di gas naturale destinato alla combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti (art. 26, comma 5).
All’art. 53, comma 3, è aggiunta la lett. b-bis) relativa ai consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un’officina elettrica collegata alla rete di trasmissione o distribuzione; all’art. 56, comma 2, il perimetro è esteso agli impianti azionati da fonti rinnovabili.
All’art. 62-quater.2, comma 13, e al nuovo comma 7-quinquies dell’art. 62-quinquies si applicano le disposizioni dell’art. 50, con assoggettamento della commercializzazione dei prodotti alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 18, in quanto applicabile.
All’art. 9-septies, comma 1, la parola «cinque» è sostituita da «quarantacinque»; all’art. 5, comma 3, lett. a), i prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi non rilevano ai fini della determinazione della cauzione; il nuovo art. 62, comma 7-bis, esclude dall’immissione in consumo i prodotti ricevuti da altri Paesi UE o da Paesi terzi in impianti nazionali dove sono sottoposti a lavorazione o confezionamento, spostando il momento impositivo alla cessione ai diretti utilizzatori, consumatori o rivenditori.
Soggetti interessati: operatori del settore energetico, esercenti officine elettriche, depositi fiscali, produttori e distributori di prodotti da inalazione senza combustione, Amministrazioni pubbliche.
Decorrenza e criticità: l’articolo non reca una decorrenza propria e opera dall’entrata in vigore del decreto; il comma 2 porta da sessanta a centoventi giorni il termine di decadenza previsto dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 43/2025.
Art. 33Sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieriNorma modificata: artt. 11, comma 2-quinquies, e 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997; artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024).
È  introdotta una franchigia secondo cui le sanzioni non si applicano quando tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.
La medesima clausola è replicata sia sulla sanzione pecuniaria sia sulla sanzione accessoria della sospensione dell’attività.
Soggetti interessati: esercenti al dettaglio e soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con collegamento agli strumenti di pagamento elettronico.
Effetti operativi: le discrepanze fisiologiche tra incassi elettronici e operazioni memorizzate non generano automaticamente sanzioni, purché contenute entro la soglia del 5%.
Decorrenza: l’articolo non prevede una disciplina transitoria espressa; opera dall’entrata in vigore del decreto.
Coordinamenti/criticità: resta necessario documentare la corretta configurazione dei registratori telematici, poiché il superamento della soglia riattiva integralmente il regime sanzionatorio, incluse le misure accessorie.
Art. 34Sanzioni in materia di adempimento collaborativoNorma modificata: testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173), con inserimento di un nuovo articolo dopo l’art. 69-tricies bis.
Contenuto: il nuovo articolo: rubricato «Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo»: disciplina i casi di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il riferimento è alle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia ai sensi degli artt. 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 141/2026.
Effetti operativi: si applica la sanzione di cui all’art. 38, comma 1, del medesimo testo unico, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Soggetti interessati: contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo che accedono alla rateazione prevista dall’art. 16 del presente decreto.
Decorrenza: l’articolo non reca una decorrenza propria; opera dall’entrata in vigore del decreto, in coordinamento con la disciplina della rateazione introdotta dall’art. 16.
Coordinamenti/criticità: nel testo pubblicato la rubrica riporta la dicitura «Articolo 69-triecies ter», con evidente refuso rispetto all’art. 69-tricies ter richiamato dall’art. 16.
Art. 35Disposizioni di coordinamentoAmbito: delimitazione temporale dell’efficacia di alcune disposizioni “a doppio binario” del decreto.
La disposizione dell’art. 7, comma 1 (interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, TUIR), è efficace fino al termine di decorrenza di cui all’art. 377 del D.Lgs. 117/2026.
Le disposizioni degli artt. 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, e 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all’art. 368 del D.Lgs. 141/2026.
Soggetti interessati: tutti i destinatari delle norme richiamate, in particolare società a ristretta base, imprese destinatarie di rilievi per antieconomicità e contribuenti ISA che aderiscono al ravvedimento.
Effetti operativi: le disposizioni “autonome” cessano di operare quando entrano in vigore le corrispondenti norme inserite nei testi unici, evitando duplicazioni normative.
Decorrenza: l’articolo opera dall’entrata in vigore del decreto, con effetti che si esauriscono ai termini indicati dai testi unici.
Coordinamenti/criticità: la corretta individuazione della norma applicabile richiede la verifica caso per caso dei termini di decorrenza fissati dagli artt. 377 del D.Lgs. 117/2026 e 368 del D.Lgs. 141/2026.
Art. 36Disposizioni finanziarieLa copertura è assicurata, quanto a 119,5 milioni di euro per il 2027, 35,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, 39,9 milioni per il 2041 e 35,8 milioni annui dal 2042, mediante le maggiori entrate e minori spese derivanti dagli artt. 6, 26, 27 e 29.
La restante copertura, pari a 5.795.000 euro per il 2028, 262.500 euro per il 2030 e 872.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 209/2023.
Decorrenza e criticità: l’articolo opera dall’entrata in vigore del decreto e conferma che l’incremento della ritenuta sui dividendi ai fondi pensione europei (art. 26) e l’affrancamento black list (art. 27) sono tra le principali fonti di gettito compensativo.
Art. 37Entrata in vigoreIl decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 12 agosto 2026 rispetto alla pubblicazione dell’11 agosto 2026.Effetti operativi: la deroga alla vacatio ordinaria di quindici giorni impone la verifica immediata delle disposizioni a efficacia diretta, in particolare artt. 3, 16 e 26.Decorrenza: 12 agosto 2026, salvo le numerose decorrenze speciali previste dai singoli articoli.Coordinamenti/criticità: il decreto è firmato a Roma il 7 agosto 2026 da Mattarella, con Meloni e Giorgetti e visto del Guardasigilli Nordio; è pubblicato senza note e sarà ripubblicato con note nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2026.

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