PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 10 AGOSTO 2026
Con il D.Lgs. n. 141/2026 si chiude il cantiere della codificazione tributaria aperto dall’art. 21 della Legge delega. Il Decreto ha una duplice anima: da un lato approva (art. 1) il Testo Unico allegato in materia di adempimenti e accertamento, dall’altro – negli artt. da 2 a 8 – effettua la manutenzione correttiva di tutti i testi unici già emanati, che vanno riallineati alla nuova numerazione.
L’operazione non è meramente redazionale. Il TU “adempimenti e accertamento” diventa infatti il contenitore dei poteri istruttori e delle procedure di controllo per tutti i comparti impositivi: i richiami agli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 confluiscono in un’unica coppia di disposizioni (artt. 159 e 161), superando la storica duplicazione redditi/IVA.
| Voce | Contenuto |
| Provvedimento | D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 |
| Titolo | Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’art. 21, comma 1, Legge n. 111/2023 |
| Pubblicazione | G.U. Serie generale n. 181 del 6 agosto 2026, Suppl. ordinario n. 28/L – codice redazionale 26G00160 |
| Fonte di delega | Art. 21, comma 1, Legge 9 agosto 2023, n. 111 (riordino mediante Testi Unici); art. 1, comma 6, Legge n. 111/2023 (Decreti correttivi); proroghe Legge n. 122/2024 e Legge n. 120/2025 |
| Iter | CdM preliminare 22 aprile 2026 → intesa Conferenza unificata 7 luglio 2026 → pareri Commissioni parlamentari (AG n. 414) → CdM definitivo n. 182 del 23 luglio 2026 |
| Struttura del Decreto | 9 articoli: art. 1 approvazione del TU allegato; artt. 2-8 correttivi ai sette TU già emanati; art. 9 entrata in vigore |
| Struttura del TU allegato | 367 articoli in tre Parti: I. Adempimenti fiscali; II. Collaborazione, controlli e accertamenti; III. Disposizioni transitorie e finali |
| Entrata in vigore del Decreto | 7 agosto 2026 (giorno successivo alla pubblicazione – art. 9) |
| Efficacia del TU | 1° gennaio 2027 |
| Ambito oggettivo | Anagrafe tributaria e codice fiscale, anagrafe rapporti finanziari, scritture contabili, dichiarazioni e precompilata, ISA, comunicazioni IVA, adempimento collaborativo, CPB, interpello nuovi investimenti, accordi preventivi internazionali, poteri istruttori, controlli automatizzati e formali, accertamento, adesione |
| Norme storiche assorbite | D.P.R. n. 600/1973, D.P.R. n. 633/1972 (titolo IV), D.P.R. n. 605/1973, D.P.R. n. 689/1974, D.P.R. n. 322/1998, D.Lgs. n. 218/1997, D.Lgs. n. 127/2015, D.Lgs. n. 128/2015, D.L. n. 223/2006 e stratificazione successiva |
| Natura dell’intervento | Ricognitiva e di coordinamento; innovazioni sostanziali limitate, concentrate nei correttivi al TU “sanzioni” |
| Destinatari operativi | Professionisti, imprese, sostituti d’imposta, intermediari, software house, uffici dell’Amministrazione finanziaria |
I sette Testi Unici corretti
| Articolo | Testo unico interessato | Riferimento |
| 2 | Imposte sui redditi | D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 |
| 3 | Imposta sul valore aggiunto | D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 |
| 4 | Imposta di registro e altri tributi indiretti | D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 |
| 5 | Tributi erariali minori | D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 |
| 6 | Versamenti e riscossione | D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 |
| 7 | Giustizia tributaria | D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 |
| 8 | Sanzioni tributarie amministrative e penali | D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 |
Gli interventi più corposi riguardano:
- il TU “versamenti e riscossione” (art. 6)
- e il TU “sanzioni” (art. 8), che da soli assorbono oltre la metà del testo pubblicato.
D.Lgs. n. 141/2026 – Art. 6: correttivi al TU “versamenti e riscossione” (D.Lgs. n. 33/2025)
L’art. 6 è, per estensione, il secondo intervento del Decreto: oltre 70 lettere di modifica che toccano compensazioni, ritenute alla fonte, acconti, rimborsi, iscrizione a ruolo e riscossione coattiva. Accanto al riallineamento dei rinvii, contiene alcune riscritture integrali di articoli con effetti sostanziali.
| Norma TU n. 33/2025 | Intervento | Contenuto |
| Art. 3, comma 5, lett. b) e g) | Sostituzione | Ridefinito il perimetro dei debiti compensabili: IVA ex art. 109 e soggetti ex art. 139, commi 1-9, TU “IVA”; contributi dovuti da datori e committenti di co.co.co. ex art. 51, comma 2, lett. a), TU “redditi” |
| Art. 3, comma 7 | Sostituzione | Partita IVA cessata: divieto di compensazione dalla data di notifica del provvedimento, a prescindere da tipologia e importo dei crediti, anche se non maturati nell’attività cessata; opera finché la partita IVA risulta cessata |
| Art. 3, comma 8 | Sostituzione | Esclusione dal VIES: divieto di compensazione dei soli crediti IVA, fino alla rimozione delle irregolarità |
| Art. 4, comma 2 | Sostituzione | Versamento entro il giorno 16 del mese di scadenza; se cade di sabato o festivo, tempestivo il primo giorno lavorativo successivo; invariati saldo, acconto e acconto IVA di dicembre (art. 111, comma 1, TU “IVA”) |
| Art. 5, comma 7 | Sostituzione | Blocco della compensazione per ruoli e carichi affidati superiori a 50.000 euro scaduti e non sospesi, inclusi gli atti di recupero ex artt. 161, comma 7, e 247 TU “adempimenti”; salvi i crediti di cui all’art. 3, comma 5, lett. f), g) e h) |
| Art. 5, comma 8 | Sostituzione, soppressione, sostituzione | Visto di conformità obbligatorio oltre 5.000 euro annui con rinvio all’art. 81, comma 1, lett. a), TU “adempimenti”; soppresso il terzo periodo; recupero dei crediti compensati senza visto (o con visto di soggetto non abilitato) tramite atto ex artt. 161, comma 7, e 247 TU “adempimenti” |
| Art. 6, comma 1 | Soppressione | Eliminati il secondo e il terzo periodo |
| Art. 7, comma 1 | Sostituzione | Ritenute negli appalti: soglia confermata a 200.000 euro annui; obbligo di richiesta e rilascio delle deleghe di pagamento; versamento con distinte deleghe per ciascun committente e senza compensazione |
| Art. 7, comma 9 | Sostituzione | Subappaltatori in reverse charge (art. 64, comma 6, TU “IVA”): resta la compensazione infrannuale; se almeno l’80% del volume d’affari deriva da subappalti, limite elevato a 2 milioni di euro |
| Art. 8, comma 3 | Sostituzione | Conferma dei termini di saldo, acconto e acconto IVA di dicembre |
| Art. 16, comma 1 | Sostituzione | Compensazione crediti verso PA con somme da adesione (art. 353), definizione PVC (art. 350), acquiescenza (art. 360), definizione agevolata sanzioni (artt. 18 e 20 TU n. 173/2024), conciliazione (artt. 99–101TU n. 175/2024 ) |
| Art. 17, comma 1 | Sostituzione | Compensazione crediti verso amministrazioni statali con sanzioni e interessi da avviso bonario ex art. 243, nei termini dell’art. 292, comma 2, TU “adempimenti” |
| Art. 33 | Sostituzione commi 1-4 | Riscritta la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente: perimetro dei sostituti (inclusi curatore, commissario liquidatore, condominio), criteri di determinazione per periodo di paga, mensilità aggiuntive, arretrati, TFR ed eredi; conguaglio entro il 28 febbraio o alla cessazione del rapporto |
| Art. 34 | Sostituzione integrale | Ritenuta sui redditi assimilati: acconto sulla parte imponibile ex art. 54 TU “redditi”; in caso di incapienza il sostituito versa al sostituto l’importo della ritenuta; 20% sulle indennità ex art. 19, comma 1, lett. c); 30% a titolo d’imposta sui redditi ex art. 52, comma 1, lett. d), a non residenti; prestazioni di previdenza complementare con le aliquote degli artt. 258-259 |
| Art. 38 | Sostituzione integrale | Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, d’impresa e altri: 20% a titolo d’acconto, applicabile dal condominio anche sui compensi dell’amministratore; 30% a titolo d’imposta ai non residenti; esclusi i compensi sotto 25,82 euro per lavoro autonomo occasionale erogati da enti non commerciali; 30% su canoni per uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche in Italia a non residenti |
| Art. 38, comma 1, quinto periodo | Nuova ritenuta CPB | Ritenuta d’acconto dello 0,5% per il 2028 e dell’1% dal 2029 sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni che non abbiano aderito al concordato preventivo biennale (art. 92, comma 1-6, TU “adempimenti”) né si trovino in adempimento collaborativo (artt. 143-147). Non si applica ai pagamenti eseguiti con le modalità dell’art. 41, comma 1. Modalità attuative con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate |
| Art. 39, comma 8 | Integrazione | Fatta salva la sanzione dell’69-octies TU “sanzioni” |
| Art. 40, comma 2 | Sostituzione | Ritenuta sulle provvigioni applicabile anche quando i corrispettivi sono redditi diversi ex art. 76, comma 1, lett. s), TU “redditi” |
| Art. 42, comma 1 | Sostituzione | Raccoglitori occasionali di tartufi non identificati IVA: ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del primo scaglione, su corrispettivi ridotti del 22% a titolo di deduzione forfetaria |
| Art. 44, commi 1 e 3 | Sostituzione | Riscritta la ritenuta diretta delle amministrazioni statali e degli organi costituzionali, con criteri paralleli all’art. 33 |
| Art. 45, commi 1 e 7 | Sostituzione | Premi e vincite: ritenuta a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa, salvo diversa previsione; acconto per gli esercenti attività commerciali ex art. 64 TU “redditi” |
| Art. 46, comma 1 | Sostituzione | Ritenuta sui redditi diversi ex art. 76, comma 1, lett. u), con aliquota del primo scaglione maggiorata delle addizionali |
| Art. 48, commi 4, 5 e 9 | Sostituzione | Redditi di capitale: ritenuta 26% (o minore aliquota per titoli ex art. 31 D.P.R. n. 601/1973 e titoli di Stati white list); riscritto l’elenco dei soggetti che subiscono la ritenuta a titolo d’acconto |
| Art. 50, commi 1 e 3 | Sostituzione | Esenzione per i non residenti su determinati redditi di capitale; esclusione della quota corrispondente agli utili distribuiti nei rapporti su azioni |
| Art. 51 | Sostituzione integrale | Imposta sostitutiva su capitali da assicurazione e rendite: misura ex art. 307 TU “redditi”; 26% su redditi da soggetti non residenti percepiti da residenti; possibile applicazione diretta da imprese estere in LPS o tramite rappresentante fiscale solidalmente responsabile |
| Art. 53, commi 3 e 5 | Sostituzione | Interessi e canoni infragruppo: esenzione limitata al valore normale ex art. 119, comma 4, TU “redditi” in caso di controllo |
| Art. 54, commi 2, 6, 8 e 9 | Sostituzione | Titoli atipici: acconto/imposta; registro giornaliero tenuto ai sensi dell’art. 29, comma 1-4, TU “adempimenti”; rinvio alle sanzioni degli artt. 77 e 81 TU n. 173/2024 |
| Art. 55, commi 1–6 | Sostituzione | Utili: ritenuta 26% a titolo d’imposta a persone fisiche residenti (qualificate e non); 1,20% su utili a società ed enti UE/SEE white list; disciplina degli utili in natura e delle remunerazioni da associanti non residenti, con acconto sull’intero importo per soggetti in Stati a regime fiscale privilegiato |
| Art. 57, comma 1 | Sostituzione | Imposta sostitutiva su utili di azioni in deposito accentrato Monte Titoli, con le stesse aliquote dell’art. 55 |
| Artt. 58, 59 e 60 | Sostituzione più commi | OICR italiani, esteri UCITS e non UCITS, e OICR immobiliari esteri: ritenuta 26%, con riscrittura dei soggetti in acconto |
| Art. 63, comma 1, lett. b) e c) | Sostituzione | Ridefinita la platea dei soggetti per l’imposta sostitutiva sugli interessi da titoli |
| Art. 65, comma 4 | Abrogazione | Soppresso |
| Art. 69, comma 3 | Abrogazione | Soppresso |
| Art. 71, commi 1 e 2 | Sostituzione | Ritenuta a titolo d’imposta verso enti non commerciali; criterio del prezzo di aggiudicazione della prima tranche in caso di riapertura delle sottoscrizioni |
| Art. 72, commi 4–7 | Sostituzione | Acconti IRPEF/IRES/IRAP in due rate del 50% per i soggetti ISA entro i limiti di ricavi; estensione ai soci ex artt. 5, 124 e 125 “redditi”; acconto del 100% entro il 16 dicembre per l’imposta sostitutiva ex art. 304; regole speciali per gli intermediari finanziari sui periodi 2024, 2026, 2027 e 2028 |
| Art. 73, comma 1 | Sostituzione | Acconto del 20% sui redditi a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta |
| Art. 74, comma 3, lett. d) | Sostituzione | Ipotesi di non applicazione delle sanzioni sull’acconto in caso di dichiarazione congiunta seguita da dichiarazioni separate |
| Artt. 76, comma 5, 77, comma 2, 80, comma 1 | Sostituzione | Rimborsi da liquidazione automatizzata ricondotti all’art. 243 TU “adempimenti” |
| Art. 81, comma 6, lett. c) | Sostituzione | Garanzie per i rimborsi eccedenti il limite: rinvio all’art. 116, comma 2, TU “IVA”, di durata quinquennale |
| Art. 82, commi 1 e 2 | Sostituzione | Recupero di rimborsi non dovuti: cartella notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine dell’art. 293, comma 1, TU “adempimenti” maggiorato di dodici mesi |
| Art. 86, comma 3d.lgs. 33/2025 | Sostituzione | Cessione dell’eccedenza IRES nel consolidato: la mancata indicazione di cessionario e importo non determina inefficacia |
| Art. 93, comma 1, lett. a) | Sostituzione | Iscrizioni a ruolo per imposte liquidate ai sensi degli artt. 243 e 245 TU “adempimenti”, al netto dei versamenti diretti |
| Art. 96, commi 1, 2 e 4 | Sostituzione | Decadenza dalla rateazione: mancato pagamento della prima rata nel termine o di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva; per l’adesione (art. 353) decadenza con iscrizione a ruolo e sanzione ex art. 38 TU n. 173/2024 aumentata della metà |
| Art. 101, comma 1, lett. a) e b) | Sostituzione | Termini di iscrizione a ruolo: terzo anno successivo alla presentazione (o alla scadenza dell’ultima rata) per la liquidazione ex art. 243; quarto anno per le somme da dichiarazione del sostituto (art. 21, commi 1–10, TU “redditi”) e per il controllo formale ex art. 245 |
| Artt. 102 e 103 | Sostituzione | Notifica della cartella e degli atti dell’agente della riscossione ai domicili digitali ex art. 268 TU “adempimenti”; irreperibilità relativa disciplinata dall’art. 266 |
| Art. 117, comma 5 | Sostituzione | Responsabilità accertata con atto motivato notificato ai sensi dell’art. 266 TU “adempimenti” |
| Art. 144, comma 3-bis | Nuovo comma | Blocco dei pagamenti della PA: per le somme ex art. 56 TU “redditi” dovute a esercenti arti e professioni, anche in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la verifica si applica dal 15 giugno 2026 anche ai pagamenti fino a 5.000 euro, con soglia di inadempimento pari ad almeno 5.000 euro; pagamento all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito e al beneficiario per l’eccedenza |
| Art. 175, comma 2 | Sostituzione | Inadempimento alle richieste dell’agente: sanzione ex art. 69-undecies TU n. 173/2024, irrogata dall’ufficio del domicilio fiscale con le modalità dell’art. 18, commi 2-7 |
| Art. 180, comma 1 | Sostituzione | Prezzo base dell’incanto pari al valore determinato ai sensi dell’art. 299, comma 5, TU “adempimenti” moltiplicato per tre |
| Art. 188, comma 5 | Sostituzione | Rinvio agli artt. 241 e 242 in luogo dell’art. 104 |
| Art. 195, comma 1 | Sostituzione | Assistenza al recupero UE: utilizzo dei dati ex artt. 1-14 TU “adempimenti” e artt. 63–64 TU n. 173/2024; ricorso ai poteri di indagine finanziaria ex art. 159, comma 2, lett. l) |
| Art. 224, comma 5 e 6 | Sostituzione | Agente della riscossione: trattamento dei dati dell’anagrafe dei rapporti ex art. 7, comma 6, TU “adempimenti”; in caso di morosità oltre 25.000 euro, esercizio dei poteri di accesso ex art. 161 previa autorizzazione dei direttori regionali |
| Art. 229, comma 1 | Sostituzione | Estensione a regioni e province autonome degli obblighi di pagamento delle spese di giudizio; individuazione dell’ufficio competente sui siti istituzionali |
I tre punti da monitorare
- Ritenuta anti-CPB (art. 38, comma 1) – è l’innovazione di maggior peso operativo: dal 2028 chi paga corrispettivi d’impresa dovrà verificare se il fornitore ha aderito al concordato preventivo biennale o è in adempimento collaborativo, applicando altrimenti una ritenuta d’acconto dello 0,5% (1% dal 2029). Serviranno flussi informativi contrattuali e un adeguamento dei sistemi di pagamento; l’esonero opera per i pagamenti effettuati con le modalità tracciate dell’art. 41, comma 1.
- Blocco dei pagamenti PA sui compensi professionali (art. 144, comma 3-bis) – la verifica di inadempienza scende a 5.000 euro con decorrenza retroattiva al 15 giugno 2026 per i compensi degli esercenti arti e professioni, compresi quelli da patrocinio a spese dello Stato. È un tema immediato per gli studi che fatturano alla pubblica amministrazione.
- Compensazioni – il combinato disposto dei nuovi commi 7 e 8 dell’art. 3 e del comma 7 dell’art. 5 consolida un sistema di preclusioni a tre livelli – partita IVA cessata, esclusione VIES, ruoli oltre 50.000 euro – che va presidiato prima di ogni F24 a compensazione dal 1° gennaio 2027.
Le novità sostanziali nel TU “sanzioni” – L’art. 8 non si limita ai rinvii: introduce nuove fattispecie sanzionatorie
| Nuova norma | Fattispecie | Misura |
| Art. 34, comma 5-bis | Omessa rendicontazione ex art. 200, comma 1, TU, o dati incompleti/non veritieri | Da 10.000 a 50.000 euro |
| Art. 35-bis | Violazioni degli obblighi di adeguata verifica fiscale e comunicazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (artt. 232-236 TU) | Rinvio all’art. 35 |
| Art. 36, comma 4-bis | Mancata restituzione di questionari ex art. 2, comma 4, D.Lgs. 68/2001, risposte incomplete o non veritiere, inottemperanza all’invito a comparire | Da 258 a 2.065 euro |
| Art. 42, comma 1-bis | Occultamento anche parziale del corrispettivo nelle cessioni immobiliari soggette a imposta sostitutiva (art. 244 TU “redditi”) | Dal 50% al 100% della differenza d’imposta |
| Art. 43-bis | Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati sulla cessione dell’immobile (art. 299, comma 11, TU) | Da 500 a 10.000 euro |
| Art. 44-bis | Dichiarazione mendace o decadenza dai benefici prima casa | 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ordinarie |
| Art. 50-bis | Decadenza dai benefici sui trasferimenti di aziende, quote e azioni a discendenti e coniuge (art. 89, comma 6, TU “registro”) | Rinvio all’art. 38, comma 1 |
| Art. 52-bis | Ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo su fatture elettroniche | Art. 38, comma 1, ridotta a 1/3 se pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione |
| Art. 54-bis | Omesso versamento del bollo su attività finanziarie oggetto di emersione | Pari all’importo non versato |
| Art. 61, commi 1-bis e 1-ter | Audizioni in locali pubblici senza canone speciale; abuso dell’agevolazione ex art. 54-ter TU “tributi minori” | Sanzioni art. 61, comma 1; da 500 a 2.000 euro per annualità |
| Art. 62-bis | Violazione obblighi di comunicazione e versamento canoni aziende di vendita energia elettrica | Nuova fattispecie |
Nel TU imposte sui redditi (art. 2) va invece segnalata la soppressione sistematica del richiamo alla sanzione dell’art. 33, comma 5, TU “sanzioni” per mancata o incompleta indicazione in dichiarazione, operata su più articoli (49, 77, 96, 98 D.Lgs. n. 173/2024): il rinvio viene eliminato dalle singole norme sostanziali e ricondotto alla disciplina generale.
Cosa fare entro il 31 dicembre 2026
- Mappatura dei rinvii: aggiornare modelli di studio, lettere di incarico, questionari antiriciclaggio, memorie difensive e check-list di compliance sostituendo i richiami al D.P.R. n. 600/1973, al D.P.R. n. 633/1972 e al D.P.R. n. 605/1973 con i corrispondenti articoli del nuovo TU.
- Contenzioso in corso: gli atti notificati fino al 31 dicembre 2026 restano ancorati alla disciplina previgente; attenzione ai ricorsi con udienza nel 2027, dove i rinvii vanno declinati su entrambe le numerazioni.
- Cripto-attività: verificare con i clienti CASP la tenuta delle procedure di adeguata verifica fiscale e comunicazione (artt. 232-236 TU), ora presidiate dal nuovo art. 35-bis TU “sanzioni”.
- Immobiliare: rivedere le prassi di indicazione dei dati di cessione e delle dichiarazioni prima casa, alla luce delle nuove fattispecie degli artt. 43-bis e 44-bis.
- Bollo su fattura elettronica: la nuova sanzione autonoma dell’art. 52-bis, con riduzione a un terzo entro 30 giorni, rende opportuno un presidio sui controlli trimestrali dell’Agenzia.
- Software gestionali: sollecitare per tempo alle software house il rilascio degli aggiornamenti sulla nuova numerazione, in particolare per i moduli di accertamento con adesione e di controllo formale.
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