CIRCOLARE MONOGRAFICA
Analisi delle più recenti Risposte dell’Agenzia delle Entrate e dei relativi effetti operativi per i contribuenti in regime forfetario
DI MAURO LONGO | 8 GIUGNO 2026
Nei primi mesi del 2026 vi sono stati numerosi interventi ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire una serie di dubbi operativi dei contribuenti che adottano il regime forfetario (dai compensi percepiti per errore al contratto di rete tra professionisti, dal lavoro sportivo alle agevolazioni per investimenti in start up innovative). Anche le istruzioni alla modulistica 2026 presentano delle novità, per effetto del recepimento dei chiarimenti di prassi per i lavoratori sportivi.
Superamento del limite dei ricavi/compensi “per errore”
Il tema è stato oggetto di due interventi dell’Agenzia delle Entrate, in contrapposizione il primo con il secondo.
Nel primo intervento, con Risposta a istanza di interpello n. 26/2026, l’Agenzia aveva affermato che concorrevano a formare il limite soglia di 85.000 euro anche i compensi percepiti “per errore” da parte di un contribuente in regime forfetario e successivamente restituiti al committente in quanto non spettanti. Tale interpretazione comportava conseguenze molto negative in capo al contribuente in regime forfetario, il quale si vedeva obbligato ad abbandonare il regime agevolato, con tutte le conseguenze negative in termini di adempimenti contabili, carico tributario, costi amministrativi per effetto di un superamento solo “teorico” del limite di ricavi.
Il citato orientamento restrittivo è stato successivamente “ribaltato” dalla Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68, nella quale è stato affermato che, se il superamento del limite di 85.000 euro deriva esclusivamente da compensi non spettanti, successivamente restituiti, tali somme non rilevano né ai fini della soglia né della base imponibile, quindi non determinano la fuoriuscita dal regime, con possibilità di recuperarel’imposta sostitutiva già versata.
Il caso riguardava un medico che, per errore amministrativo dell’ASP, aveva percepito nel 2024 compensi più elevati di quelli spettanti. Tale errore è stato rilevato nel corso del 2025; conseguentemente il medico ha restituito le somme integralmente nello stesso anno, in parte tramite bonifico ed in parte tramite trattenute sul cedolino. Nonostante ciò, la CU 2025 (redditi 2024) dell’ASP certifica l’intero ammontare lordo percepito nel 2024, senza considerare le somme indebitamente corrisposte e poi restituite, determinando:
- superamento solo “formale” della soglia di 85.000 euro;
- apparente, fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo;
- maggiore imposta sostitutiva versata in dichiarazione, rispetto al reddito effettivo.
Con la citata Risposta l’Agenzia, riconoscendo l’errore amministrativo del sostituto, ha affermato che, ai fini della soglia degli 85.000 euro, rilevano i soli compensi effettivamente spettanti, quindi:
- i compensi percepiti nel 2024 per mero errore amministrativo dell’ASP, se integralmente restituiti nel 2025, non concorrono al raggiungimento del limite di 85.000 euro;
- il superamento della soglia nel 2024 determinato esclusivamente da somme indebitamente percepite non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario per il 2025.
L’Agenzia ha altresì precisato che, qualora nel quadro LM siano state indicate tali somme, è possibile correggere l’imponibile e ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva indebitamente versata, nel rispetto di due modalità alternative:
- presentando dichiarazione integrativadel modello Redditi;
- presentando istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente, nei termini di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi.
Dalla Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68, emerge la possibilità che una CU non rettificata dal sostituto, se smentita da idonea documentazione, non è di per sé ostativa a una corretta determinazione del reddito e del rispetto della soglia di 85.000 euro. A parere di chi scrive tale possibilità può essere applicata anche ad altre fattispecie nelle quali l’importo della CU non sia corretto.
Il contratto di rete non preclude il regime forfetario
Il contratto di rete è sorto al fine di favorire la collaborazione fra operatori economici per raggiungere risultati ed obiettivi comuni di innovazione e di crescita, senza ricorrere agli istituti molto più complessi dal punto di vista giuridico della fusione societaria.
Trattasi, quindi, di una forma collaborazione di carattere stabile fra soggetti economici senza l’assimilazione ad una forma societaria vera e propria. Vi sono due tipologie di contratti di rete:
| Tipologia di contratto | |
| Rete contratto | è la versione più di diffusa, priva di soggettività giuridica, che organizza le relazioni interne dei partecipanti e non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, quindi non costituisce un centro di imputazione tributaria |
| Rete soggetto | con tale tipologia di contratto, la rete acquisisce soggettività giuridica e tributaria, con conseguente imputazione di diritti e obblighi ed ottiene l’iscrizione nel Registro imprese |
In questo quadro, il contratto di rete tra professionisti rappresenta un valido strumento alternativo per condividere investimenti, personale e progetti comuni, senza dar vita a un nuovo soggetto e senza integrare, di per sé, una partecipazione societaria preclusiva del regime di favore.
Reti tra professionisti
Il contratto di rete, inizialmente riservato alle sole imprese e allargato ai professionisti dall’art. 12 Legge n. 81/2017, costituisce uno strumento di integrazione di crescente interesse dato che consente ad un gruppo di professionisti di sviluppare le rispettive attività in modo collaborativo senza dover ricorrere a scritture societarie (incompatibili con il regime forfetario).
Per i professionisti in regime forfetario, la partecipazione a studi associati o STP si scontra con le cause ostative al regime forfetario legate alle partecipazioni in strutture collettive. Con Risposta a istanza di interpello 9 febbraio 2026, n. 24, l’Agenzia ha fornito un importante chiarimento ad un medico in regime forfetario, il quale ha chiesto se la partecipazione alla rete tra professionisti, da costituirsi nella forma della rete-contratto ai sensi dell’art, 12, comma 3, Legge n. 81/2017, possa costituire causa ostativa al regime forfetario (art. 1, comma 57, lett. d, Legge n. 190/2014.
L’Agenzia ha ricordato che costituisce causa ostativa al regime forfetario, in capo agli “esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Posto che, l’adesione al contratto di rete non comporta estinzione/modificazione della soggettività tributaria dei soggetti che aderiscono all’accordo, attribuzione di soggettività tributaria alla rete, le operazioni restano imputate direttamente ai singoli professionisti che ne fanno parte.
Per questo motivo, tali reti non configurano un “frazionamento” dell’attività né un’attività riconducibile a una società commerciale. Di conseguenza, il professionista in regime forfetario può aderire a una rete‑contratto senza violare la causa ostativa prevista dall’art. 1, lett. d) comma 57, Legge n. 190/2014, purché restino rispettati tutti gli altri requisiti del regime.
La Risposta precisa che, laddove l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle S.N.C.
La citata Risposta all’interpello chiarisce che, la rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto, non integra la causa ostativa al regime forfetario, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti (professionisti) retisti che le compongono; a condizione che la rete non sia qualificabile come “società di fatto”.
Regime forfetario e lavoratore sportivo
La definizione di lavoratore sportivo è fornita nell’art. 25 D.Lgs. n. 36/2021 e, ai sensi del comma 2 del citato articolo, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo.
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, i compensi per lavoro sportivo nell’area dilettantistica non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo di 15.000 euro: in sostanza è prevista una franchigia di 15.000 euro annue, la quale deve essere ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno ed è “soglia unica” anche qualora il lavoratore sportivo abbia stipulato più contratti di lavoro sportivo durante l’anno.
Si può, quindi, affermare che il connubio tra Riforma dello Sport e regime forfetario rappresenta una delle soluzioni fiscali più vantaggiose per i professionisti del settore dilettantistico (istruttori, personal trainer, ecc.) dato che:
- le somme incassate fino a 15.000 euro (ad esempio incassati nell’anno da una ASD o SSD) non sono soggette ad imposizione; quindi l’imposta sostitutiva è calcolata solo sulla quota di ricavi che eccede i 15.000 euro;
- nonostante i primi 15.000 euro siano non imponibili, essi concorrono al calcolo del limite massimo di fatturato annuo (pari a 85.000 euro), per poter accedere/rimanere nel regime forfetario. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nelle istruzioni alla modulistica al quadro LM.
Un personal trainer in regime forfetario start-up nel corso del 2025 ha incassato 35.000 euro esclusivamente d a società sportive dilettantistiche (SSD).
Somme incassate: 35.000 euro
Applicazione Franchigia Sportiva: 35.000-15.000 =20.000
Calcolo dell’Imponibile Fiscale (al 78%): 20.000×78%=15.600
Calcolo dell’Imposta Sostitutiva (5%): 15.600×5%=780
Recependo la novità legislativa, le istruzioni al quadro LM forniscono i criteri di tassazione dei compensi percepiti da un lavoratore sportivo in regime forfetario considerando la presenza della franchigia, precisando che a colonna 7 deve essere indicato il codice 2. Il quadro LM deve essere compilato come segue:
- campo 3: indicare il compenso al lordo della franchigia di 15.000 euro;
- campo 5: indicare il compenso al netto della franchigia di 15.000 euro.
Ai fini della verifica del limite di 15.000 euro, rilevano anche eventuali ulteriori compensi indicati in altri quadri reddituali (es: quadro RC).
Al riguardo, si veda il sotto riportato esempio avente per oggetto un lavoratore sportivo che ha percepito dal proprio committente un importo di 40.000 euro:
L’importo di 19.500 euro è determinato come segue: (40.000-15.000) x 78% = 19.500 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risposta a consulenza giuridica n. 14/2025 che, ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo non applica la ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore un’apposita autocertificazione, ai sensi dell’art. 6-bis dell’art. 36 D.Lgs. n. 36/2021.
Qualora l’importo erogato comporti il superamento di tale limite annuo, l’ente erogante è tenuto a operare la ritenuta alla fonte esclusivamente sulla quota di compenso che eccede la predetta soglia.
Fatturazione elettronica
A decorrere dal 15 maggio 2026, cambia la compilazione della fattura elettronica per i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA che operano nell’area del dilettantismo.
La versione aggiornata delle specifiche tecniche introduce, all’interno del blocco “AltriDatiGestionali”, il nuovo valore ESENZSPORT allo scopo di identificare in fattura i compensi di lavoro sportivo dilettantistico, esclusi dalla base imponibile fiscale entro il limite annuo di euro 15.000.
Il fine di tale novità, è quella di fornire immediata evidenza al committente in merito alla non applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi fatturati entro il limite annuo.
Preme evidenziare che, la presenza di tale informazione all’interno della fattura elettronica, non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione sopra citata.
Credito imposta investimenti in start up e Pmi innovative
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello 10 febbraio 2026, n. 29, ha precisato che anche i contribuenti in regime forfetario possono fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 2 della Legge n. 162/2024 per gli investimenti in start‑up e Pmi innovative, il quale consente di trasformare in credito d’imposta l’eventuale eccedenza di detrazione non utilizzata per incapienza dell’imposta lorda.
Tale meccanismo consiste nella trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24. Posto che la norma non pone limiti soggettivi e subordina l’agevolazione ad un’unica condizione dell’incapienza dell’imposta lorda IRPEF rispetto alla detrazione spettante, anche i soggetti in regime forfetario possono, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda dovuta, utilizzare il credito d’imposta in commento nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ovvero in compensazione nel modello F24.
L’Agenzia precisa che la compensazione può anche avvenire con il debito per l’imposta sostitutiva.
Si può concludere che i contribuenti in regime forfetario possono utilizzare il credito d’imposta per investimenti in start up e Pmi innovative, sia nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sia in compensazione tramite modello F24, anche a riduzione dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 10 febbraio 2026, n. 26;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 febbraio 2026, n. 24.
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