2° Contenuto: Credito inesistente: responsabilità in solido del commercialista

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 APRILE 2026

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8845, dell’8 aprile 2026, ha affermato che anche il commercialista risponde in solido verso il Fisco per l’evasione della società, sua cliente, se ha apposto un visto leggero di conformità alla dichiarazione rivelatosi falso, perché il credito IVA portato in compensazione è inesistente. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un commercialista nei confronti dell’Agenzia delle Dogane; di seguito analizziamo alcuni interessanti passaggi dell’ordinanza in commento.

Le contestazioni al commercialista

A seguito di verifica effettuata dall’Ufficio delle Dogane nei confronti di una società era emerso che alcuni pagamenti erano stati effettuati tramite compensazione di crediti IVA non attribuibili direttamente alla predetta società, che vi era obbligata.

Dalle verifiche effettuate emergeva un complesso meccanismo fraudolento posto in essere da un’altra società ed altre società, tutte riconducibili ad un medesimo gruppo, incentrato sul pagamento delle accise dovute tramite utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA.

Sulla scorta di tali risultanze, l’Agenzia delle Dogane, ritenendo non effettuati detti pagamenti, inoltrava alla competente Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato per mancato versamento di imposta ed emetteva un avviso di pagamento che notificava anche alle varie società e al professionista (un commercialista), per avere certificato falsamente nella dichiarazione IVA di una società accertata un credito IVA inesistente.

Gli atti impositivi venivano impugnati dal commercialista alla CTP con separati ricorsi che venivano rigettati con le sentenze del 2019.

Gli appelli, separatamente proposti dal contribuente, venivano riuniti dalla CTR che, anche in questo caso, li rigettava.

In tale pronuncia i giudici di appello, dopo aver svolto considerazioni in ordine al visto di conformità, alla cui apposizione aveva provveduto il contribuente, nella sua qualità di commercialista, e in ordine all’indifferenza ai fini dell’accertamento dell’esistenza di irregolarità fiscali tra c.d. visto pesante e c.d. visto leggero, e preso atto anche dalla condanna del contribuente in sede penale per i medesimi fatti, affermavano che “il commercialista che ha apposto, come nel caso di specie, il visto di cui si è ampiamente discusso in premessa, certamente ha contribuito, certificando un credito inesistente della società (…), alla realizzazione di una fraudolenta immissione in consumo del prodotto energetico, con conseguente evasione d’accisa”.

Relativamente alla parte che interessa il presente commento il commercialista, nel ricorso in Cassazione, sostiene che nessuna responsabilità a titolo di coobbligazione solidale è addebitabile ad esso professionista per avere apposto un visto di asseverazione di una cessione di un credito IVA effettuato dalla cessionaria, c.d. leggero, in quanto tale tipo di asseverazione, orizzontale, sull’avente causa, non consentiva alcun controllo sulla verticale generazione/formazione del credito, ovvero sulle dichiarazioni fiscali del cedente dante causa, da cui ha, appunto, origine detto credito.

In buona sostanza, il professionista aveva asseverato la mera esistenza di un credito IVA nella contabilità dell’avente causa e la sua conformità all’atto di provenienza, essendogli invece preclusa l’effettuazione di un controllo verticale sulla genesi del negoziato credito.

In mancanza di violazione di un qualche dovere di diligenza, nessuna responsabilità poteva essergli imputata.

Il visto leggero e il visto pesante: differenze

Il visto leggero del professionista sulla dichiarazione è il visto di conformità previsto dall’art. 35, del D.Lgs. n. 241/1997: si tratta di un controllo affidato a soggetti esterni all’Amministrazione finanziaria, come professionisti abilitati e CAF, sulla corretta applicazione delle norme tributarie nelle dichiarazioni fiscali.

In termini pratici, il professionista che rilascia il visto leggero deve:

  • predisporre la dichiarazione fiscale;
  • effettuare un controllo formale sulla documentazione e sui titoli esibiti;
  • attestare, con la sottoscrizione, di aver svolto i controlli necessari;
  • trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

L’aspetto centrale è che si chiama “leggero” perché non comporta un controllo sostanziale approfondito, ma un riscontro formale tra quanto indicato in dichiarazione e la documentazione disponibile.

Tuttavia, non è un adempimento meramente simbolico: la Cassazione ha ribadito che anche nel visto leggero il professionista deve verificare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con la relativa documentazione e la conformità alle regole su oneri deducibili, detrazioni, crediti d’imposta e ritenute.

Il visto pesante è stato introdotto dal D.Lgs. n. 490/1998 e può essere rilasciato da professionisti qualificati che soddisfano specifici requisiti:

  • dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • professionisti che esercitano la professione da almeno 5 anni;
  • iscritti nell’elenco dei revisori contabili.

professionisti devono aver:

  • tenuto la contabilità dei contribuenti;
  • rilasciato nei confronti dei medesimi contribuenti il visto di conformità e, ricorrendone i presupposti, l’asseverazione per gli studi di settore;
  • accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito i controlli e le altre attività che vengono annualmente indicate con Decreto ministeriale.

La certificazione può essere rilasciata solo a imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o opzione).

L’effetto più rilevante dell’apposizione del visto pesante è la riduzione di un anno del termine per la notifica degli accertamenti.

Il c.d. visto leggero non si limita solo ad un controllo formale della documentazione

Osservano i giudici di legittimità che l’art. 35, del D.Lgs. n. 241/1997, prevede il c.d. visto di conformità che è normalmente declinato come “visto leggero”, per distinguerlo dalla certificazione tributaria, prevista dall’art. 36, del medesimo D.Lgs., declinato come “visto pesante”.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il visto c.d. “leggero” rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi. Con la sua apposizione i professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tali controlli hanno lo scopo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute e nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.

Del resto, l’attività di controllo implica, nel caso del professionista, una regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione sia per le imposte sui redditi, sia ai fini IVA.

L’apposizione in esame è obbligatoria per una serie di operazioni tra le quali:

  • la compensazione dei crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro;
  • la presentazione delle dichiarazioni modello 730.

Per apporre il visto, il professionista deve essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (Entratel) e aver presentato alla Direzione Regionale territorialmente competente apposita comunicazione per la relativa iscrizione nell’elenco informatizzato(cfr. sentenza Cassazione n. 19672/2019).

In una più recente pronuncia la Sezione penale della Cassazione, ha affermato che, «per individuare il tipo di controlli che il professionista deve compiere al fine del rilascio della certificazione, la disposizione di immediato interesse è costituita dall’art. 2, D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, la quale prevede, al comma 1, il visto di conformità c.d. “leggero” e, al comma 2, il visto di conformità c.d. “pesante”. La disposizione appena citata, in particolare, precisa, con riferimento al visto di conformità c.d. “leggero”, che il rilascio dello stesso “implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”».

Ne discende che risulta doverosa, da parte del professionista, la verifica in ordine ai documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione. E questa verifica non può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamenti formali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni indicate in fattura e anch’essa nella disponibilità del dichiarante (Cass., sez. pen., n. 14954/2024).

Da queste considerazioni la Cassazione nel rigettare integralmente il ricorso del commercialista, afferma che l’apposizione del visto c.d. leggero, implica una verifica da parte del professionista non meramente di natura formale, come sostiene il ricorrente.

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