COMMENTO
DI CARLA DE LUCA | 15 APRILE 2026
Si presenta un fac-simile di statuto che definisce la costituzione e il funzionamento di una associazione di promozione sociale (APS) conforme al Codice del Terzo settore, con finalità civiche, solidaristiche e senza scopo di lucro.
Premessa
Questo modello di statuto è pensato per costituire una associazione di promozione sociale (APS) che assume automaticamente la qualifica di Ente del Terzo settore ed è iscrivibile al RUNTS, con particolare attenzione al caso delle pro loco.
Lo schema recepisce puntualmente le prescrizioni del Codice del Terzo settore (artt. 5, 35, 36, 9, 17 e 18 CTS), includendo clausole obbligatorie su scopo non lucrativo, attività di interesse generale, divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio e disciplina dei libri sociali.
L’oggetto sociale è costruito per valorizzare attività culturali, turistiche e di promozione del territorio, in coerenza con il modello pro loco-APS, lasciando al contempo spazio per personalizzazioni mirate sulle specifiche attività di interesse generale. La parte organizzativa definisce in modo chiaro diritti e doveri degli associati, procedure di ammissione ed esclusione, organi sociali (assemblea, consiglio, presidente, eventuali organi di controllo), garantendo democraticità interna e partecipazione effettiva.
Dal punto di vista sistematico, il testo è predisposto per essere compatibile con l’assetto fiscale dal 2026, distinguendo il profilo civilistico-statuario da quello tributario: è quindi idoneo ad essere utilizzato sia da APS che intendano operare in regime IVA ordinario, sia da APS che vogliano, ricorrendone i requisiti, valutare l’opzione per il regime forfetario di cui all’art. 86 CTS, senza rinvii impropri alla Legge n. 398/1991.
Nota operativa sul tema fiscale 2026
Se l’ente viene costituito come APS iscritta al RUNTS, dal 2026 non si “trasforma in associazione ex 398/91” perché il regime ex Legge n. 398/1991non costituisce una forma giuridica e, per le APS/pro loco ETS, non risulta più il regime di riferimento; l’alternativa fiscale tipica è il regime ordinario oppure, ricorrendone i requisiti, il regime forfetario ex art. 86 CTS.
Personalizzazioni da completare prima dell’uso
- Denominazione completa dell’ente.
- Comune e indirizzo della sede.
- Eventuale natura riconosciuta/non riconosciuta.
- Oggetto sociale puntuale, con richiamo alle specifiche lettere dell’art. 5 CTS coerenti con l’attività reale.
- Numero dei componenti dell’organo di amministrazione, quorum assembleari, eventuali deleghe, disciplina del voto a distanza.
- Eventuale adesione a UNPLI/EPLI o altra rete associativa e relativo coordinamento con il modello standard approvato dalla rete.
Di seguito si riporta il fac-simile.
Statuto di associazione di promozione sociale (APS) conforme al Codice del Terzo settore (CTS)
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
- È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una associazione riconosciuta o non riconosciuta denominata “Pro Loco ……… APS” oppure “Associazione ……… APS”, di seguito anche solo “Associazione”.
- L’Associazione assume la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (APS) e, in quanto tale, di Ente del Terzo Settore (ETS); l’utilizzo dell’acronimo APS e, ove richiesto dalla legge, dell’indicazione Ente del Terzo settore o ETS, è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- L’Associazione ha sede nel Comune di ………. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall’Organo di amministrazione, con successiva comunicazione ai competenti uffici.
- La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.
Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue, senza finalità lucrative, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore.
- L’Associazione opera prevalentemente avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati.
- In particolare, l’Associazione potrà perseguire finalità di promozione del territorio, valorizzazione delle tradizioni locali, promozione culturale, sociale e turistica, organizzazione di eventi, iniziative ricreative, formative e di aggregazione sociale, nei limiti di compatibilità con l’art. 5 CTS e con la disciplina speciale delle APS.
Art. 3 – Attività di interesse generale
- Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale rientranti tra quelle previste dall’art. 5 CTS, fra cui, a titolo esemplificativo:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa e alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- L’Organo di amministrazione potrà individuare in concreto, nel rispetto dello statuto, le attività effettivamente esercitate dall’Associazione, fermo restando che esse dovranno rientrare nell’elenco di cui all’art. 5 CTS.
Art. 4 – Attività diverse
- L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente e con deliberazione dell’Organo di amministrazione.
- L’individuazione delle attività diverse è rimessa all’Organo di amministrazione, che ne dà atto nei documenti di bilancio e nella relazione di missione, ove dovuta.
Art. 5 – Attività di raccolta fondi
- L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori, associati e pubblico, nonché della disciplina vigente.
Art. 6 – Patrimonio ed entrate
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da raccolte fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 7 – Associati
- Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione.
- Se previsto con delibera assembleare e nei limiti di legge, possono essere ammessi anche altri ETS o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS eventualmente associate, secondo quanto consentito dall’art. 35 CTS.
- Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo legale previsto per le APS. In caso di riduzione sotto il minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione della qualifica di APS se ne ricorrono i presupposti di legge.
Art. 8 – Procedura di ammissione
- Chi intende essere ammesso come associato presenta domanda scritta all’Organo di amministrazione, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e di accettarne statuto ed eventuali regolamenti.
- L’ammissione è deliberata dall’Organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L’eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all’interessato; contro il rigetto è ammesso ricorso all’assemblea, che delibera in via definitiva.
Art. 9 – Diritti e doveri degli associati
- Tutti gli associati hanno pari diritti e pari dignità associativa.
- Gli associati hanno diritto di:
- partecipare alla vita associativa;
- votare in assemblea, se iscritti da almeno il periodo eventualmente previsto dallo statuto nel rispetto della legge;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto.
- Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di versare la quota associativa annuale se prevista.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 10 – Perdita della qualifica di associato
- La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
- L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione per gravi motivi, quali il mancato rispetto delle norme statutarie o comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’Associazione; contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso all’assemblea.
Art. 11 – Volontari e lavoratori
- L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti di legge applicabili alle APS.
- I volontari sono assicurati ai sensi di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 12 – Organi sociali
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
- Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 13 – Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.
- L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta nei modi di legge o di statuto.
- La convocazione contiene ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, ed è effettuata con modalità idonee a garantirne la conoscenza da parte degli associati, anche mediante strumenti telematici se consentiti dalla normativa e dallo statuto.
- L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, tra cui nomina e revoca degli organi sociali, approvazione del bilancio, eventuali regolamenti assembleari, responsabilità degli amministratori, modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe nei limiti di legge e statutari.
Art. 14 – Organo di amministrazione
- L’Organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea tra gli associati ed è composto da un numero dispari di membri determinato dall’Assemblea in sede di nomina.
- L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea.
- All’Organo di amministrazione spetta, tra l’altro, deliberare sulle domande di ammissione, predisporre il bilancio di esercizio, curare la tenuta dei libri sociali e adottare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione assembleare quando necessaria.
Art. 15 – Presidente
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l’Organo di amministrazione e l’Assemblea nei casi previsti dal presente statuto.
- In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza dell’Organo di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale
- L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 CTS.
- Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale è nominato nei casi previsti dall’art. 31 CTS.
Art. 17 – Libri sociali
- L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge, tra cui il libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei verbali dell’Organo di amministrazione e, se istituiti, quelli dell’Organo di controllo e del Revisore.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dall’Organo di amministrazione in modo da garantirne l’effettività.
Art. 18 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale
- L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa data indicata in atto costitutivo o statuto.
- Entro i termini di legge l’Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi consentiti dalla normativa vigente.
- Il bilancio è approvato dall’Assemblea entro i termini previsti dalla legge e depositato al RUNTS nei casi e nei termini previsti.
- Ricorrendone i presupposti, l’Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 CTS.
Art. 19 – Trasparenza e volontariato
- L’Associazione assicura la trasparenza della propria gestione e l’osservanza degli obblighi di pubblicità, rendicontazione e deposito previsti dalla normativa del Terzo settore.
- L’Associazione disciplina con apposito regolamento gli eventuali rimborsi spese ai volontari, nel rispetto dell’art. 17 CTS e della normativa vigente.
Art. 20 – Convenzioni, reti associative e affiliazioni
- L’Associazione può aderire a reti associative e coordinamenti compatibili con le proprie finalità statutarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
- Qualora utilizzi la denominazione “Pro Loco”, l’Associazione dovrà rispettare anche la disciplina regionale e gli eventuali requisiti previsti per l’utilizzo di tale denominazione, nonché le condizioni previste dalla rete associativa cui aderisce.
Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dall’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto dell’art. 9 CTS.
Art. 22 – Rinvio
- Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano il Codice del Terzo settore, il Codice civile e la normativa vigente in materia.
Riferimenti normativi:
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