2° Contenuto: Tutto Quesiti: La Relazione dell’organo di controllo al Bilancio 2025

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI ROBERTA PROVASI | 27 MAGGIO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della Videoconferenza dal titolo “La Relazione dell’organo di controllo al Bilancio 2025”.
Come ogni anno l’organo di controllo è chiamato a predisporre la relazione al bilancio di esercizio che riassume l’attività di vigilanza svolta, i controlli amministrativi e contabili effettuati e le conclusioni sull’andamento economico-finanziario. Viene depositata nei 15 giorni prima dell’assemblea e formula un parere favorevole, negativo o parziale sull’approvazione del bilancio. I sindaci ed i revisori devono redigere questo importante documento nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento ed anche con riferimento alle Linee guida che il CNDCEC e Assirevi pubblicano a supporto dei tanti professionisti. L’obiettivo del Corso è fornire un quadro aggiornato e operativo per la corretta redazione della relazione di vigilanza e della relazione del revisore legale. 

Quesito n. 1 – ETS: ruolo, controlli e adempimenti del sindaco unico nell’organo di controllo monocratico

Domanda

In un ente del Terzo settore, dove non è previsto il revisore dei conti né il collegio sindacale ma solo l’organo di controllo monocratico, qual è la funzione dell’organo di controllo e quali sono i controlli e le carte da lavoro che deve predisporre. Essendo un organo monocratico è previsto un supplente? Nel caso sia previsto deve essere comunicato al RUNTS?

Risposta

L’organo di controllo monocratico di un ETS è di solito denominato sindaco unico, la sua funzione principale è quella di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La nomina del supplente è legittima solo se prevista dallo statuto.

controlli che svolge il sindaco unico sono di due tipologie:

  1. controlli amministrativi: verifica della regolare convocazione degli organi e della corretta compilazione dei libri sociali (es. libro soci, verbali assembleari).
  2. controlli contabili/finanziari: riscontro della corrispondenza tra bilancio, registrazioni contabili e pezze giustificative (fatture, estratti conto, ricevute), monitoraggio di cassa/banca e controllo sugli adempimenti fiscali.

I controlli sono periodici solitamente trimestrali relativamente ai quali il sindaco unico deve predisporre e conservare adeguate carte da lavoro che testimoniano l’attività di vigilanza svolta. Tali sono rappresentate per lo più dai verbali e check-list.

Le generalità del sindaco supplente di un ente del Terzo settore (ETS) devono essere obbligatoriamente indicate nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Tutti i componenti dell’organo di controllo – effettivi e supplenti – vanno comunicati al Registro.

Quesito n. 2 – ETS: certificazione sul bilancio oggetto del bando

Domanda

Un’associazione culturale ETS ha partecipato ad un bando regionale. La Regione chiede la relazione di certificazione sul bilancio oggetto del bando. Ci sono osservazioni/consigli particolari da seguire?

Risposta

La richiesta di “certificazione sul bilancio oggetto del bando” da parte di una Regione comporta l’obbligo di affidare la verifica a un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito Registro.

È fondamentale leggere con attenzione le indicazioni iscritte nel bando per capire se la Regione accetta la relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo ETS.

Per facilitare il lavoro del revisore ed evitare contestazioni regionali, è importante che sia stata impostata una contabilità separata (o un centro di costo dedicato) per il progetto finanziato.
Tutte le fatture e le pezze giustificative devono essere imputabili al bando in modo inequivocabile.

Quesito n. 3 – Attestazione revisione bilancio intermedio per rateizzazione ADER

Domanda

Attestazione revisione bilancio intermedio per rateizzazione ADER, dove posso trovare delle linee per effettuare la revisione di un bilancio intermedio? Che ritengo sia di portata ridotta rispetto alla revisione del bilancio annuale. E inoltre un fac-simile della attestazione stessa?

Risposta

Le disposizioni per le revisioni del bilancio intermedio sono contenute nel Principio internazionale ISRE 2410 o, in caso di revisione volontaria senza incarico sul bilancio annuale, dal Principio ISRE 2400.

In Italia il riferimento è al Documento di ricerca n. 188 di Assirevi che definisce le linee guida per il comportamento del revisore nel caso in cui la società, benché non assoggettata ad una normativa che lo imponga ex lege, decida di predisporre e sottoporre a una revisione contabile limitata un bilancio intermedio. Ciò può avvenire sia per scopi di carattere generale, che per scopi specifici. Di solito si tratta di rimodulare carte da lavoro e format relazione con riferimento ad un periodo intermedio anziché annuale in base alla tipologia della società e dimensioni.

Quesito n. 4 – Revisione di una fondazione non ETS

Domanda

Sono revisore unico di una fondazione non ETS, quali sono i Principi di revisione e le carte da lavoro da utilizzare? Dove si trovano?

Risposta

Il punto di riferimento è l’analisi attenta di cosa prevede lo statuto dell’ente e della natura del tuo incaricoper capire se l’attività che devi svolgere è di vigilanza e/o controllo contabile. A seguire il riferimento è alle disposizioni statuite dagli ISA o dalle Norme di comportamento del collegio sindacale.

Quesito n. 5 – Compiti del revisore unico

Domanda

Quando viene nominato un revisore unico, questi deve compiere entrambe le verifiche di controllo di legalità e di revisore dei conti, oppure no?

Risposta

Sì, certamente, anzi di solito il revisore unico oltre a svolgere le adeguate review contabili, nel rispetto delle disposizioni statuite dagli ISA, anche parte delle attività di vigilanza, in particolare quelle previste dal CCII.

Quesito n. 6 – Carte da lavoro a supporto della relazione di revisione

Domanda

Quali sono le carte da lavoro che il revisore deve tenere a supporto della relazione di revisione?

Risposta

Le carte da lavoro a supporto della relazione di revisione sono quelle contenute nella sezione completamento” del Tool per la gestione degli incarichi realizzato dal CNDCEC lo scorso 10 maggio 2024.

Solitamente le più significative per le aziende di minori dimensioni sono rappresentare dalle evidenze raccolte a supporto della valutazione del postulato della continuità aziendale, le conferme esterne e le lettere di attestazione

Quesito n. 7 – Revisore: valutazione continuità aziendale per le PMI

Domanda

Quali sono le carte da lavoro che il revisore deve trattenere per valutare il postulato della continuità aziendale nelle aziende più piccole?

Risposta

Le carte da lavoro per valutare la continuità aziendale sono relative alle procedure previste dall’ISA Italia 570 a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche i risultati dei controlli da effettuare ai sensi del CCII. Pertanto, in primis gli indicatori, il budget generale di esercizio o altri documenti prospettici e soprattutto la valutazione del cash flow prospettica. A seguire i documenti contabili che attestano di aver svolto le reviewpreviste dal CCII fra cui l’analisi dell’entità dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni rispetto a quelli non scaduti, L’ammontare dei debiti per retribuzioni scaduti da oltre 60 giorni, confrontato con il totale mensile delle retribuzioni. Le esposizioni debitorie verso banche e intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato i limiti degli affidamenti.

Quesito n. 8 – Revisore: informazioni in nota integrativa al bilancio

Domanda

Quali informazioni deve trovare il revisore nella nota integrativa al bilancio 2025 relativi agli eventi successivi?

Risposta

In base ai Principi contabili (OIC 29) e civilistici (art. 2427 c.c.), il revisore deve accertare la presenza di specifiche informazioni relative agli eventi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio e prima della definizione del bilancio, fra cui in particolare relativamente agli eventi straordinari verificatesi, alle operazioni in valuta, all’andamento dei titoli. Inoltre, il revisore deve raccogliere le evidenze probative raccolte con le procedure di revisione effettuate ai sensi dello specifico Principio di revisione ISA 560.

Inoltre, per quanto concerne la nota integrativa dei bilanci delle società del 2025 il redattore è tenuto a descrivere in modo specifico e trasparente gli effetti della crisi geopolitica sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

L’informativa deve illustrare gli effetti derivanti da:

  1. interruzione della catena di fornitura;
  2. difficoltà di approvvigionamento di materie prime o componenti, con relativi impatti sui costi operativi;
  3. volatilità dei mercati e dell’energia;
  4. rincari energetici o fluttuazioni valutarie che influenzano il conto economico;
  5. esposizione verso mercati a rischio: svalutazione di crediti, immobilizzazioni o partecipazioni detenute in aree coinvolte nel conflitto;
  6. rischi di credito: difficoltà o ritardi negli incassi da parte di clienti situati nei Paesi colpiti dalle sanzioni o direttamente coinvolti.

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