3° Contenuto Riservato: Civis: implementazione funzionalità per il riesame della pratica

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 27 MAGGIO 2026

Con un comunicato stampa pubblicato in data 12 maggio, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’implementazione di specifica funzionalità del servizio Civis grazie alla quale, rispetto allo stesso atto, sarà possibile inoltrare una seconda richiesta di assistenza ossia di riesame. Finora un’eventuale richiesta di assistenza puntualmente evasa dall’Agenzia delle entrate, relativa ad avvisi bonari o cartelle ad esempio, non consentiva al contribuente di replicare nuovamente tramite Civis per evidenziare ulteriori elementi in suo possesso.

Fonti ufficiali

Com. stampa AdE 12 maggio 2026 – Guida Agenzia Entrate 

Il servizio Civis

Tra le varie funzioni che i contribuenti, anche per il tramite di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori) e le persone di fiducia, hanno a disposizione nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, ci sono quelle riconducibili al servizio Civis

Le principali funzioni riconducibili a tale servizio riguardano: 

  • assistenza per le comunicazioni, gli avvisi telematici e le cartelle di pagamento (controllo automatizzato) e per le comunicazioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972): i contribuenti che ricevono una comunicazione o gli intermediari cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono utilizzare Civis per fornire chiarimenti sulle irregolarità comunicate o segnalare le ragioni per cui ritengono non dovuto il pagamento;
  • richiesta modifica delega F24: questo servizio consente a contribuenti e intermediari di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello;
  • istanze autotutela locazioni: contribuenti ed intermediari possono richiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione per le annualità successive alla prima;
  • assistenza per controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973): i contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi possono inviare, direttamente o tramite intermediario, la documentazione richiesta nella comunicazione tramite Civis;
  • assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (art. 1, comma 634 e ss., della legge n. 190/2014 “Legge di stabilità 2015”): i contribuenti che ricevono una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate finalizzata a promuovere l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari possono inviare con Civis, direttamente o tramite intermediario, la documentazione utile a chiarire la propria posizione fiscale. 

Con un comunicato stampa pubblicato in data 12 maggio, l’Agenzia delle entrate ha finalmente reso noto l’implementazione di specifica funzionalità del servizio Civis grazie alla quale rispetto allo stesso atto sarà possibile inoltrare una seconda richiesta di assistenza: assistenza per le comunicazioni, gli avvisi telematici e le cartelle di pagamento (controllo automatizzato). 

Comunicazioni Avvisi/cartelle da controllo automatizzato. La gestione tramite Civis

I contribuenti che ricevono una comunicazione o gli intermediari cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, possono utilizzare Civis per fornire chiarimenti sulle irregolarità comunicate o segnalare le ragioni, elementi in base ai quali ritengono non dovuto il pagamento di quanto contestato. 

Contribuenti e intermediari possono richiedere assistenza anche sulle cartelle di pagamento emesse a seguito delle comunicazioni e degli avvisi telematici. 

Infatti, molte volte accade che la cartella non sia preceduta dall’avviso bonario da controllo automatizzato e, dunque, diventa il primo atto con il quale l’Agenzia delle entrate evidenzia la pretesa impositiva. 

Il ricorso al servizio Civis è ammesso indipendentemente dal canale con cui è stata inviata la comunicazione: 

  • con avviso telematico;
  • via PEC;
  • con lettera o raccomandata A/R.

Il servizio è disponibile, previa abilitazione, anche per i rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori) e per le persone di fiducia. 

In pratica, chi ha ricevuto una comunicazione di irregolarità, un avviso telematico una cartella di pagamento derivanti da controllo automatizzato ovvero liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata può chiedere assistenza direttamente online tramite il servizio Civis, senza che sia necessario recarsi allo sportello. 

Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata e selezionato l’apposito servizio, raggiungibile dal portale dell’Agenzia delle entrate (credenziali SPID, CIE o CNS), 

per ricevere assistenza specifica, è necessario cliccare su “vai al servizio” e seguire questo percorso: 

1) Selezionare Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità, cartelle di pagamento e comunicazioni relative all’imposta di bollo su fatture elettroniche

2) Scegliere Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento.

Dopodiché si accede alla specifica funzione di assistenza.

Per individuare l’atto ricevuto rispetto al quale si intende richiedere assistenza occorre indicare: 

  • per gli avvisi bonari: il relativo numero identificativo di 13 cifre,
  • per le cartelle di pagamento ci sono due criteri alternativi tra cui: il codice atto (11 cifre), l’identificativo della cartella (17 cifre) o l’identificativo della partita di ruolo (tutti dati presenti sulla cartella). 

Una volta completata la fase iniziale, con l’inserimento dei dati richiesti e le verifiche automatiche del sistema, è possibile proseguire nella compilazione della richiesta di assistenza

In questa fase è fondamentale inserire tutte le informazioni utili nell’area di testo “Informazioni relative alla richiesta di assistenza”.

In questo spazio è necessario indicare: 

  • gli elementi rilevanti per la correzione dell’esito (o degli esiti) di irregolarità;
  • le motivazioni della richiesta;
  • qualsiasi informazione utile a inquadrare correttamente la situazione

Ad esempio, tra le informazioni/motivazioni della richiesta ci può essere il mancato conteggio da parte dell’Agenzia delle entrate di un ravvedimento parziale rispetto all’importo contestato nella comunicazione di irregolarità (avviso bonario); o ancora se la cartella non è stata preceduta dall’avviso bonario, la richiesta di applicazione nei 60 giorni delle sanzioni ridotte a 1/3 anziché applicate nella misura piena

Nella stessa pagina è necessario inserire anche i dati di contatto, necessari all’Agenzia per eventuali successive comunicazioni: 

  • indirizzo e-mail (obbligatorio);
  • nominativo di riferimento (obbligatorio). 

È inoltre possibile aderire al servizio che, con l’invio di una e-mail e/o di un SMS, avvisa il contribuente della chiusura della pratica.

Compilati i campi obbligatori, il modulo risulta completo e la richiesta può essere inviata selezionando il pulsante “Invia”. Una volta inviata, la richiesta viene acquisita dal sistema, che attribuisce automaticamente un identificativo numerico di 13 cifre. 

Le prime 8 cifre indicano la data di acquisizione (anno, mese e giorno), permettendo in tal modo di identificare facilmente il momento di presentazione dell’istanza.

Non occorre allegare documenti già in possesso dell’Agenzia, come modelli F24 o dichiarazioni fiscali inviate in precedenza. Infatti il controllo automatizzato si basa sui dati presenti nelle dichiarazioni già trasmesse e sulle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria. 

Tuttavia, in alcuni casi, l’Ufficio procedente può richiedere via e-mail o telefonicamente ulteriori info o l’invio di specifici documenti non in suo possesso. 

In tale caso per inviare i documenti richiesti si utilizza il servizio fuori dall’ambiente Civis “Consegna documenti e istanze”:

  • sia per trasmettere i documenti richiesti dall’ufficio che sta trattando la richiesta di assistenza;
  • sia per integrarla dopo la sua presentazione con documenti “utili”. 

La nuova funzionalità per il riesame della pratica

Con effetti dal mese di maggio, l’Agenzia delle entrate ha implementato all’interno del servizio Civis, la possibilità di inviare una seconda richiesta di assistenza per lo stesso atto, dopo aver ricevuto la prima risposta dall’Agenzia delle entrate.

Finora un’eventuale richiesta di assistenza presentata tramite Civis e puntualmente evasa dall’Agenzia delle entrate, non consentiva al contribuente di replicare nuovamente tramite Civis per evidenziare ulteriori elementi in suo possesso

Ciò comportava molte volte la necessità di presentarsi fisicamente e previo appuntamento all’ufficio territoriale competente o di fissare comunque un appuntamento telefonico.

Come da guida presente sul portale dell’Agenzia delle entrate, è possibile richiedere il riesame dell’istanza CIVIS:

  • nei casi di esito negativo,
  • anche parziale, della prima istanza,
  • per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti rispetto alla 1° richiesta.

Ad esempio sarà possibile richiedere il riesame dell’istanza laddove il contribuente:

  • ricevuta la cartella esattoriale;
  • con la prima istanza tramite Civis ha segnalato l’effettuazione di un ravvedimento parziale,
  • dimenticando di richiedere l’applicazione delle sanzioni ridotte a 1/3 in ipotesi di mancata ricezione dell’avviso bonario. 

Con la seconda richiesta di assistenza sempre tramite è possibile allegare contestualmente documenti in formato elettronico, se utili a supportare l’istanza: fino a 10 documenti dimensione massima di 20 MB per ciascun file. 

L’elenco dei formati di documento accettati è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate (nel “Manuale di gestione documentale” – Allegato 2).

E’ possibile allegare i documenti direttamente in fase di riesame tramite Civis senza che sia necessario ricorrere al servizio “Consegna documenti e istanze” come invece è necessario post 1° richiesta:

A ogni modo, per conoscere lo stato di lavorazione e l’esito delle richieste inviate (1° richiesta o riesame) anche se presentate tramite intermediario, è possibile utilizzare la funzione “Consultazione delle richieste”, disponibile nella pagina principale del servizio Civis.

Per cercare le richieste, oltre alla ricerca puntuale tramite numero di pratica Civis (vedi 1° pr.), sono disponibili anche altri criteri di ricerca.

La consultazione delle richieste riguarda tutte le principali funzionalità CIVIS, tra cui: comunicazioni, avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento; richieste di modifica della delega F24; istanze di autotutela sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione; comunicazioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

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