CIRCOLARE MONOGRAFICA
Corretta gestione dei termini dichiarativi dopo le ultime novità in materia sanzionatoria e l’introduzione della nuova procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse
DI STEFANO SETTI | 12 GIUGNO 2026
La dichiarazione annuale IVA costituisce uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i soggetti passivi, in quanto consente di riepilogare le operazioni effettuate nel corso dell’anno e di determinare il saldo definitivo dell’imposta. La corretta gestione dei termini dichiarativi assume particolare importanza alla luce delle profonde modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 in materia sanzionatoria e delle ulteriori novità contenute nella Legge n. 199/2025, che ha introdotto una nuova procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse. In questo quadro, assumono rilievo anche gli orientamenti della Corte di Cassazione e della prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di crediti IVA, dichiarazioni integrative e recupero dell’imposta. Il presente contributo esamina in maniera sistematica la disciplina della dichiarazione IVA ordinaria, tardiva, omessa e integrativa, evidenziando gli aspetti operativi di maggiore interesse per professionisti e imprese.
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2026
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 doveva essere presentata esclusivamente in modalità telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Il legislatore individua esclusivamente il termine entro il quale la dichiarazione deve risultare acquisita dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, senza disciplinare i rapporti organizzativi tra contribuente e intermediario incaricato della trasmissione.
Sotto il profilo operativo, pertanto, assume rilevanza il momento in cui il file telematico viene correttamente acquisito dai sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, la dichiarazione si considera presentata esclusivamentenel momento in cui viene acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate. Risultano irrilevanti sia la data di predisposizione del modello sia quella di consegna all’intermediario incaricato della trasmissione.
Ne consegue che il contribuente non può invocare, a propria giustificazione, eventuali ritardi nella consegna della documentazione al professionista o problemi organizzativi interni.
La dichiarazione IVA tardiva: regolarizzazione entro 90 giorni
Il sistema tributario consente di sanare il mancato rispetto del termine ordinario mediante la presentazione tardiva della dichiarazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, e dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria mantiene piena validità e non viene considerata omessa.
Con riferimento alla dichiarazione IVA 2026, il termine ultimo per beneficiare di tale regolarizzazione coincide con il 29 luglio 2026.
Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione dovrà:
- presentare la dichiarazione IVA;
- versare la sanzione per tardiva presentazione;
- corrispondere l’eventuale imposta dovuta;
- versare gli interessi legali maturati;
- regolarizzare eventuali omessi versamenti mediante ravvedimento operoso.
La sanzione ordinaria prevista per la tardiva presentazione della dichiarazione è pari a 250 euro. Tuttavia, grazie all’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può beneficiare della riduzione ad un decimo del minimo, versando soltanto 25 euro mediante modello F24 con utilizzo del codice tributo 8911.
Qualora dalla dichiarazione emerga un debito IVA non versato, dovranno inoltre essere corrisposti il tributo, gli interessi e la sanzione ridotta per omesso versamento.
Quando la dichiarazione diventa omessa
Trascorso il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione assume la qualifica di dichiarazione omessa.
L’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce infatti che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, pur conservando efficacia ai fini della riscossione delle imposte eventualmente dovute.
Si tratta di una distinzione particolarmente importante.
Infatti:
- la dichiarazione tardiva conserva piena validità;
- la dichiarazione omessa produce invece conseguenze sanzionatorie molto più gravose.
La dichiarazione successivamente trasmessa non elimina l’omissione, ma può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione del debito tributario.
Le nuove sanzioni per omessa dichiarazione dopo il D.Lgs. n. 87/2024
La riforma sanzionatoria attuata dal D.Lgs. n. 87/2024 ha profondamente modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’omessa dichiarazione IVA in presenza di imposta dovuta è punita con una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta non dichiarata, con un minimo di 250 euro.
L’intervento normativo ha tuttavia introdotto una significativa attenuazione sanzionatoria per i contribuenti che intendono regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
Qualora il contribuente presenti spontaneamente la dichiarazione omessa prima dell’inizio di accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di controllo formalmente conosciute, la sanzione viene ridotta al 75% dell’imposta dovuta. Si tratta di una misura che mira a favorire l’adempimento spontaneo e a ridurre il contenzioso.
I profili penali dell’omessa dichiarazione
L’omessa dichiarazione non assume rilievo soltanto sul piano amministrativo.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede infatti il reato di omessa dichiarazione quando l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro con riferimento a ciascuna imposta.
In tali ipotesi il contribuente può essere punito con la reclusione da due a cinque anni.
Particolarmente rilevante risulta tuttavia l’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.
La disposizione introduce una specifica causa di non punibilità qualora il contribuente:
- presenti la dichiarazione omessa;
- versi integralmente imposta, interessi e sanzioni;
- provveda entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
- non abbia già avuto formale conoscenza di verifiche, ispezioni o procedimenti penali.
La regolarizzazione spontanea effettuata prima dell’avvio delle attività di controllo consente quindi non solo una significativa riduzione delle sanzioni amministrative, ma può addirittura evitare conseguenze di natura penale.
Crediti IVA e dichiarazione omessa: la posizione della Cassazione
Uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni riguarda la sorte del credito IVA in presenza di dichiarazione omessa.
Tradizionalmente l’Amministrazione finanziaria ha assunto una posizione particolarmente rigorosa, subordinando il riconoscimento del credito alla corretta presentazione della dichiarazione.
Tale impostazione è stata progressivamente ridimensionata dalla giurisprudenza.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8979 del 9 aprile 2026, ha ribadito che il credito IVA non può essere negato esclusivamente per motivi formali.
Secondo i giudici di legittimità, il diritto alla detrazione e al rimborso trova fondamento nei principi di neutralità dell’imposta armonizzata e non può essere sacrificato in presenza di meri inadempimenti formali qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva esistenza del credito.
La sentenza si pone in continuità con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui i requisiti sostanziali prevalgono, in linea generale, sugli adempimenti meramente formali. Permane comunque l’onere probatorio a carico del contribuente, il quale deve dimostrare documentalmente la spettanza del credito.
La nuova procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA omesse
Tra le principali novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 merita particolare attenzione il nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.
La disposizione introduce una procedura automatizzata finalizzata al recupero dell’IVA nei confronti dei contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla liquidazione dell’imposta utilizzando:
- i dati delle fatture elettroniche;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
- i corrispettivi telematici;
- le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.
La norma considera omesse non soltanto le dichiarazioni totalmente assenti, ma anche quelle formalmente trasmesse prive dei quadri necessari alla determinazione dell’imposta, in particolare i quadri VE e VF.
La procedura può riguardare tutte le annualità ancora accertabili ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 199/2025, l’attività di liquidazione automatizzata può interessare anche annualità pregresse caratterizzate da omissioni dichiarative.
Prima dell’iscrizione a ruolo, il contribuente riceverà una comunicazione contenente:
- imposta dovuta;
- interessi;
- sanzioni;
- modalità di definizione.
Sarà possibile formulare osservazioni entro sessanta giorni.
Qualora il contribuente definisca la posizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione per omessa dichiarazione viene ridotta a un terzo. Considerando che la sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta dovuta, la misura effettivamente applicabile in sede di definizione risulta pari al 40%. La procedura non consente né la compensazione né la rateazione delle somme dovute. In caso di mancato pagamento, l’importo verrà iscritto a ruolo con successiva emissione della cartella di pagamento.
La dichiarazione integrativa: funzione e termini
L’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 consente al contribuente di correggere errori od omissioni contenuti in una dichiarazione già presentata mediante dichiarazione integrativa.
L’istituto può essere utilizzato:
- per correggere errori a sfavore del Fisco;
- per recuperare crediti non indicati;
- per esercitare detrazioni non utilizzate;
- per rettificare dati inesatti.
La circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Recupero dell’IVA mediante dichiarazione integrativa
La prassi amministrativa ha riconosciuto la possibilità di recuperare l’IVA non detratta mediante dichiarazione integrativa a favore.
Tale orientamento è stato confermato anche da numerose Risposte a interpello, tra cui l’Interpello n. 832/2021.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti limitazioni.
Con la Risposta a interpello n. 435 del 25 settembre 2023 è stato infatti negato il recupero dell’IVA nei confronti di un contribuente che era rimasto completamente inattivo nel prendere visione delle fatture elettroniche ricevute.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la possibilità di recuperare l’imposta mediante dichiarazione integrativa presuppone che il contribuente abbia ricevuto tempestivamente la fattura e sia stato oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione. Diversamente, l’inerzia del soggetto passivo può comportare la perdita del diritto.
Tabella riepilogativa
| Fattispecie | Termine | Effetti | Regime sanzionatorio |
| Dichiarazione ordinaria | 30 aprile 2026 | Dichiarazione valida | Nessuna sanzione |
| Dichiarazione tardiva | Entro 90 giorni | Piena validità | 25 euro mediante ravvedimento |
| Dichiarazione omessa | Oltre 90 giorni | Dichiarazione omessa | 120% dell’imposta dovuta (min. 250 euro) |
| Regolarizzazione spontanea dell’omessa | Prima dei controlli | Riduzione sanzione | 75% dell’imposta |
| Dichiarazione integrativa a favore | Entro il quinto anno successivo | Recupero credito IVA | Nessuna sanzione |
| Dichiarazione integrativa a sfavore | Entro il quinto anno successivo | Maggior debito IVA | Sanzioni per omesso versamento |
| Credito IVA in dichiarazione omessa | Ammissibile se provato | Riconoscimento sostanziale | Cass. n. 8979/2026 |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 8;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 ss.;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 26 settembre 2023, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 24 dicembre 2020, n. 82/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E;
- Cass., sez. trib., ord. 9 aprile 2026, n. 8979.
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