CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il ruolo del dottore commercialista tra prevenzione, assistenza all’impresa, consulenza tecnica e giudizi di responsabilità
DI FRANCESCO PINELLI | 10 GIUGNO 2026
La crisi d’impresa non è più soltanto il momento terminale dell’insolvenza. È un processo che deve essere letto, misurato e governato attraverso assetti organizzativi, amministrativi e contabili capaci di produrre informazioni tempestive. In questa prospettiva il dottore commercialista assume un ruolo centrale: prima come consulente dell’impresa nella costruzione degli assetti e nella scelta degli strumenti di risanamento; poi, se la crisi approda al contenzioso, come tecnico chiamato a ricostruire condotte, omissioni, nesso causale e danno.
Dal controllo dell’insolvenza alla cultura dell’anticipazione
La riforma della crisi d’impresa ha progressivamente spostato il baricentro dell’ordinamento dalla gestione dell’insolvenza già manifestata alla rilevazione anticipata degli squilibri. Questo passaggio non ha soltanto un significato giuridico; ha soprattutto una portata aziendale.
L’impresa non viene più osservata soltanto quando non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ma anche nella fase in cui i segnali di deterioramento economico, patrimoniale e finanziario sono ancora misurabili e, in molti casi, affrontabili.
La Dir. UE n. 2019/1023 ha favorito questa evoluzione, sollecitando gli ordinamenti nazionali a predisporre strumenti di allerta precoce e quadri di ristrutturazione preventiva.
La logica sottesa è semplice: quanto prima il debitore individua le difficoltà finanziarie, tanto maggiore è la possibilità di evitare l’insolvenza o, almeno, di governare in modo ordinato una situazione ormai compromessa (cfr. Dir. UE n. 2019/1023).
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza recepisce tale impostazione e definisce la crisi, all’art. 2, come stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi, in particolare, come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei dodici mesi successivi. È un dato di particolare rilievo: la nozione normativa si fonda su una valutazione prospettica, non sulla sola fotografia del passato.
Per il dottore commercialista ciò comporta un cambiamento di metodo. La contabilità consuntiva resta essenziale, ma non è più sufficiente. Occorrono strumenti di pianificazione e controllo: budget economico-finanziari, piani di tesoreria, analisi dello scaduto, verifica dei margini, monitoraggio dei debiti tributari e previdenziali, valutazione della sostenibilità del debito e della continuità aziendale. La crisi, prima di diventare fatto processuale, è un fenomeno aziendale che deve essere letto nei numeri e nei flussi informativi.
In questa prospettiva la responsabilità degli organi sociali non può essere ricostruita soltanto attraverso il singolo atto gestorio pregiudizievole. L’atto rimane centrale quando produce un danno immediatamente individuabile; ma nella crisi d’impresa il pregiudizio deriva spesso dall’assenza di metodo: mancata pianificazione, mancato monitoraggio, inerzia dinanzi ai segnali, ritardo nell’attivazione degli strumenti disponibili, carente verbalizzazione delle decisioni. Il tema non è punire l’insuccesso imprenditoriale; è verificare se l’impresa sia stata governata sulla base di informazioni adeguate e tempestive.
Assetti adeguati, misure idonee e strumenti di regolazione della crisi
Il riferimento normativo centrale è l’art. 2086, comma 2, c.c., che dispone:
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. [art. 2086, comma 2, c.c.; artt. 2380-bis e 2475 c.c.]
La norma contiene tre momenti tra loro collegati:
- il primo è organizzativo: l’impresa deve disporre di una struttura coerente con dimensioni, complessità, settore, rischi e modello di business,
- il secondo è informativo: l’assetto deve generare dati attendibili, aggiornati e utili per intercettare squilibri e perdita di continuità,
- il terzo è reattivo: una volta emersi i segnali, l’organo amministrativo deve attivarsi senza indugio.
Non basta quindi avere procedure; occorre che esse producano informazioni e che tali informazioni siano effettivamente utilizzate nel processo decisionale.
L’art. 3 CCII completa il quadro, distinguendo tra misure idonee dell’imprenditore individuale e assetti adeguati dell’imprenditore collettivo.
Misure e assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi, nonché ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico previsti nell’ambito della composizione negoziata (art. 3 CCII; cfr. CNDCEC-FNC, check-list operative, 25 luglio 2023).
Il principio di proporzionalità è decisivo. Una piccola impresa non è tenuta a replicare l’organizzazione di una società complessa, ma non può essere priva di strumenti minimi di governo. L’adeguatezza non coincide con la sofisticazione formale; coincide con la capacità effettiva di produrre dati utili e tempestivi. La semplicità è compatibile con l’adeguatezza; l’assenza di metodo no.
Una volta emersa la difficoltà, gli assetti devono orientare la scelta dello strumento. Il Codice mette a disposizione una pluralità di percorsi:
- composizione negoziata,
- accordi in esecuzione di piani attestati,
- accordi di ristrutturazione dei debiti,
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione,
- concordato preventivo,
- concordato semplificato,
- liquidazione giudiziale e
- altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
La scelta non è automatica: dipende dalla reversibilità della crisi, dalla sostenibilità dei flussi, dal consenso prevedibile dei creditori, dal valore della continuità e dal costo comparativo delle alternative liquidatorie.
È qui che il professionista economico-contabile assume una funzione essenziale. Egli aiuta l’impresa a trasformare il dato contabile in informazione gestionale e l’informazione gestionale in decisione. Nel contempo, contribuisce a lasciare traccia del percorso: documenti, report, piani, verbali e analisi che, in una fase successiva, possono dimostrare se la condotta degli organi sociali sia stata diligente oppure omissiva.
Amministratori, organi di controllo e revisore: doveri distinti, responsabilità concorrenti
Nella prassi del contenzioso societario e concorsuale l’azione di responsabilità non è quasi mai rivolta soltanto contro l’amministratore. Accanto all’organo gestorio vengono spesso chiamati in causa il collegio sindacale, il sindaco unico, il revisore legale e, più in generale, i soggetti cui l’ordinamento attribuisce funzioni di controllo o verifica. Il motivo è evidente: la crisi, quando si manifesta come processo progressivo, lascia tracce che non riguardano solo chi decide, ma anche chi deve vigilare sul corretto funzionamento del sistema.
Le posizioni non devono però essere confuse:
- agli amministratori spetta l’istituzione degli assetti, la gestione dell’impresa, la valutazione delle alternative e l’attivazione degli strumenti;
- all’organo di controllo compete la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al revisore legale compete un presidio distinto, legato all’attività di revisione e alla formazione del giudizio sul bilancio, con obblighi e responsabilità che non coincidono automaticamente con quelli del collegio sindacale.
Questa distinzione è fondamentale anche nella consulenza tecnica. Non basta accertare che la società sia entrata in crisi per affermare la responsabilità del controllore. Occorre ricostruire quali segnali fossero percepibili, quali informazioni fossero disponibili, quali poteri-doveri fossero attivabili e quali iniziative siano state effettivamente adottate.
La responsabilità dell’organo di controllo richiede quindi una verifica concreta: non una responsabilità di posizione, ma una responsabilità fondata sull’omessa vigilanza e sull’omessa reazione a segnali conoscibili.
Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, elaborate dal CNDCEC, offrono in questa prospettiva un riferimento professionale importante. Esse valorizzano l’attività di vigilanza come controllo sul sistema e sul suo funzionamento, non come riesecuzione dell’attività gestoria. Il sindaco non amministra l’impresa, ma deve interrogarsi sulla coerenza dell’organizzazione, sulla qualità dei flussi informativi, sulla tempestività delle reazioni e sulla completezza delle informazioni ricevute (cfr. CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, edizione applicabile dal 1° gennaio 2025).
Anche il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, nel ridisegnare taluni profili del sistema di amministrazione e controllo delle società di capitali, conferma l’attualità del tema. In particolare, la disciplina della denunzia al tribunale viene collocata nel nuovo art. 2396-quater c.c., mentre il nuovo art. 2396-quinquies c.c. valorizza i doveri dell’organo di controllo con riferimento all’adeguatezza e al concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (cfr. D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47; CNDCEC-FNC, Il Decreto di attuazione della Legge Capitali 28 aprile 2026).
Il contenzioso futuro tenderà quindi a interrogarsi sempre più su un punto: non solo se gli amministratori abbiano gestito correttamente, ma anche se i controllori abbiano vigilato in modo sostanziale, tempestivo e documentato. La ricostruzione non può prescindere dai verbali del collegio sindacale, dalle richieste di informazioni, dalle interlocuzioni con gliamministratori, dalle relazioni al bilancio, dalle segnalazioni, dai richiami formali e, nei casi più gravi, dall’attivazione dei poteri reattivi.
Il commercialista nella fase preventiva e nel risanamento
Il dottore commercialista si colloca in una posizione professionale peculiare, perché può incontrare l’impresa in momenti molto diversi della sua vita. Nella fase fisiologica, assiste l’organo amministrativo nella costruzione di assetti proporzionati: contabilità aggiornata, report periodici, controllo dello scaduto, budget, piano di tesoreria, analisi dei margini, verifica del capitale circolante, procedure di autorizzazione delle spese e formalizzazione delle decisioni più rilevanti.
In questa fase, il professionista non deve limitarsi a predisporre adempimenti. Deve aiutare l’imprenditore a comprendere che il sistema informativo aziendale non è un costo burocratico, ma uno strumento di governo. Una tesoreria prospettica aggiornata, una situazione contabile attendibile e un monitoraggio dei debiti scaduti consentono di assumere decisioni più consapevoli, di dialogare con banche e creditori e di intervenire prima che la tensione finanziaria diventi irreversibile.
Quando emergono segnali di difficoltà, il ruolo cambia. Il commercialista deve contribuire alla diagnosi: distinguere una tensione temporanea da una crisi strutturale; verificare la sostenibilità dei debiti; valutare le prospettive di continuità; misurare la ragionevole perseguibilità del risanamento; individuare il perimetro aziendale recuperabile; stimare gli effetti delle alternative. In questa fase il professionista non “cura” la crisi con formule standard, ma costruisce un percorso coerente con i dati disponibili.
La composizione negoziata rappresenta, in molti casi, il luogo naturale di questa impostazione. Essa richiede informazioni attendibili, piani credibili, interlocuzione con i creditori e capacità di valutare tempestivamente la praticabilità del risanamento. Il professionista che assiste l’impresa deve quindi contribuire non soltanto alla predisposizione della documentazione, ma anche alla verifica critica della coerenza del percorsointrapreso.
La stessa attività svolta nella fase preventiva può assumere rilievo in una successiva fase contenziosa. Un piano di tesoreria non aggiornato, un budget inattendibile, la mancata evidenza di debiti scaduti, l’assenza di verbali o la sottovalutazione di segnali rilevanti possono diventare elementi di contestazione. Al contrario, un processo ordinato e documentato può dimostrare che l’organo amministrativo ha agito sulla base di informazioni adeguate e che l’organo di controllo ha vigilato in modo effettivo.
Quando il fatto aziendale diventa fatto processuale: CTP, CTU e prova tecnica
Quando la crisi sfocia nel contenzioso, il dato aziendale cambia funzione. Prima serviva a governare l’impresa; poi serve a ricostruire se l’impresa sia stata governata correttamente. È in questo passaggio che il commercialista, come consulente tecnico di parte o come consulente tecnico d’ufficio, diventa uno snodo tra diritto e fatto economico.
Come CTP, il professionista assiste l’avvocato nella valutazione preliminare dell’azione:
- individua la documentazione rilevante,
- ricostruisce la cronologia degli eventi,
- verifica la data di emersione della crisi,
- analizza il momento in cui la perdita della continuità o la causa di scioglimento era conoscibile,
- valuta la condotta degli amministratori e degli organi di controllo e
- verifica la plausibilità della quantificazione del danno.
Questa attività è decisiva anche prima del giudizio, perché consente di comprendere se l’azione sia tecnicamente sostenibile e quale sia il perimetro delle allegazioni.
Come CTU, il professionista deve invece fornire al giudice una ricostruzione ordinata, verificabile e non sostitutiva della decisione giuridica. Il consulente non decide se vi sia responsabilità; ricostruiscei fatti aziendali rilevanti, indica quali informazioni erano disponibili, quali segnalierano rilevabili, quali documenti esistono, quali mancano, quale effetto economico può essere attribuito alle condotte contestate e quali criteri tecnici possono essere utilizzati per stimare il danno.
Il documento CNDCEC-FNC del 4 maggio 2026 sulla consulenza tecnica e la perizia in materia di adeguati assetti coglie bene questo punto: l’adeguatezza non può essere verificata come esistenza cartolare di procedure, ma come capacità degli assetti di generare output informativi, di funzionare in concreto e di consentire risposte organizzative coerenti con i segnali rilevabili ex ante (cfr. CNDCEC-FNC, documento 4 maggio 2026 su consulenza tecnica, perizia e adeguati assetti).
Da qui discende una regola metodologica: la CTU deve costruire una timeline probatoria. Occorre partire dai documenti disponibili e collocarli nel tempo: situazioni contabili, bilanci, report, piani, scaduti, estratti conto, verbali dell’organo amministrativo, verbali del collegio sindacale, relazioni del revisore, comunicazioni con banche e creditori, accessi alla composizione negoziata o ad altri strumenti. Solo così è possibile evitare un giudizio retrospettivo fondato sul senno di poi.
La consulenza tecnica, soprattutto nelle azioni di responsabilità, non può risolversi in una formula conclusiva. Deve spiegare il percorso. Il giudice e le parti devono poter comprendere quali fonti sono state utilizzate, quali rettifiche sono state operate, quali ipotesi sono state assunte, quali dati sono incerti e quali conclusioni sono tecnicamente robuste. La qualità della CTU dipende dalla sua verificabilità.
La documentazione nella CTU: poteri acquisitivi, contraddittorio e limiti processuali
Nel giudizio di responsabilità, il profilo documentale è spesso decisivo, soprattutto quando l’azione è esercitata dal curatore della liquidazione giudiziale o, in altri contesti concorsuali, dai soggetti cui la legge attribuisce la relativa legittimazione.
La ricostruzione tecnica richiede verbali, situazioni contabili infrannuali, report di tesoreria, budget, scadenzari, comunicazioni con banche e creditori, verbali dell’organo di controllo, interlocuzioni con il revisore e ogni altra traccia del processo decisionale. Tuttavia, non sempre questi documenti sono stati prodotti dalle parti nei termini istruttori o risultano immediatamente disponibili nel fascicolo processuale.
Il problema non è meramente operativo. Nel processo civile la consulenza tecnica non può diventare uno strumento per colmare genericamente le carenze probatorie delle parti, né può trasformarsi in una ricerca esplorativa di fatti non allegati. Nelle azioni di responsabilità, tuttavia, l’accertamento del fatto aziendale presenta una specificità: molti documenti sono nella disponibilità della società, della procedura o di terzi, e il loro esame può essere indispensabile per rispondere al quesito tecnico. Il confine, allora, non può essere risolto con una formula astratta; deve essere governato dal rapporto tra thema decidendum, quesito, natura contabile dell’indagine, contraddittorio e rispetto delle preclusioni.
Le Sezioni Unite del 2022 hanno offerto una ricostruzione oggi imprescindibile. In via generale, il consulente tecnico può accertare fatti secondari o accessori necessari per rispondere al quesito e può acquisire documenti funzionali a tali accertamenti, purché resti entro l’oggetto dell’incarico e sia rispettato il contraddittorio. Non può, invece, introdurre d’ufficio fatti principali nuovi, mai allegati dalle parti, né sostituirsi all’attività assertiva e probatoria che resta a carico di chi agisce o resiste. La CTU, quindi, può essere anche percipiente, ma non può diventare una domanda giudiziale o una prova costitutiva costruita fuori dal perimetro del processo.
Diverso è il caso della consulenza contabile, nella quale assume rilievo l’art. 198 c.p.c. La norma consente al consulente, previo consenso delle parti, di esaminare documenti e registri non prodotti in causa e di farne menzione nei processi verbali o nella relazione.
Proprio questa specialità è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità: nell’esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti anche quando essi riguardino fatti principali posti a fondamento delle domande o delle eccezioni, ma nel rispetto dei limiti dell’incarico, della disciplina del contraddittorio e del consenso richiesto dall’art. 198 c.p.c. La successiva Cass. n. 5370/2023 ha poi ribadito la rilevanza del consenso e il regime di nullità relativa in caso di violazione, da eccepire nella prima difesa utile.
Applicato alle azioni di responsabilità, questo quadro suggerisce una soluzione equilibrata. Il CTU non dovrebbe acquisire documentazione nuova per individuare una responsabilità mai allegata o per costruire un fatto costitutivo che la parte attrice non ha posto a fondamento della domanda. Può invece segnalare la necessità tecnica di esaminare determinati documenti, chiedere indicazioni al giudice, operare nel contraddittorio delle parti e, quando l’incarico abbia natura contabile, procedere secondo il modulo dell’art. 198 c.p.c.
Il punto non è ampliare impropriamente il giudizio, ma evitare che la decisione tecnica sia fondata su una rappresentazione incompleta del fatto aziendale.
La questione è particolarmente rilevante quando agisce il curatore della liquidazione giudiziale. Egli può disporre della documentazione consegnata dagli amministratori o rinvenuta nei locali dell’impresa, ma ciò non significa che ogni documento sia automaticamente utilizzabile dal CTU se non è stato ritualmente introdotto nel processo o se non viene acquisito secondo un percorso processuale corretto.
Per l’attore, ciò comporta l’esigenza di costruire sin dall’inizio un fascicolo documentale ordinato e coerente con gli addebiti. Per il convenuto, significa poter esercitare un contraddittorio effettivo su ogni documento utilizzato. Per il giudice, infine, significa calibrare il quesito e i poteri del consulente in modo da rendere l’accertamento tecnico utile, ma non sostitutivo degli oneri processuali delle parti.
In questa prospettiva il ruolo del commercialista è duplice. Come CTP, deve aiutare l’avvocato a comprendere quali documenti siano indispensabili prima dell’introduzione della causa o nella fase istruttoria, evitando azioni fondate su allegazioni generiche e documentazione incompleta. Come CTU, deve mantenere ferma la distinzione tra ricostruzione tecnica del fatto aziendale e supplenza probatoria.
Quando l’esame di ulteriori documenti diventa indispensabile per rispondere al quesito, il consulente deve mantenere l’acquisizione entro un percorso processuale corretto: richiesta di chiarimenti al giudice, instaurazione del contraddittorio e rispetto dei limiti del thema decidendum.
Responsabilità anteriore alla causa di scioglimento: assetti, segnali e danno risarcibile
La riflessione sugli assetti conduce a un punto particolarmente delicato: il rapporto tra il danno tipico da prosecuzione non conservativa dell’attività, disciplinato dall’art. 2486 c.c., e il danno che può maturare in una fase anteriore alla causa di scioglimento.
L’art. 2486 c.c. trova il proprio ambito naturale quando la causa di scioglimento si è già verificata e gli amministratori, anziché limitarsi a una gestione conservativa, proseguono l’attività aggravando il patrimonio sociale. Tuttavia non può escludersi che la responsabilità gestoria inizi prima, quando la società non ha ancora perduto il capitale ma presenta segnali che assetti adeguati avrebbero dovuto intercettare.
Il caso dell’investimento rilevante avviato senza istruttoria tecnica, senza budget, senza piano finanziario, senza analisi dei rischi e senza monitoraggio degli scostamenti rende bene il problema. L’insuccesso dell’investimento, da solo, non fonda responsabilità: il rischio è fisiologico nell’attività d’impresa. Diverso è il caso in cui l’amministratore non sia in grado di dimostrare di avere seguito un processo decisionale informato e proporzionato. In tale ipotesi la domanda non è se l’operazione fosse conveniente a posteriori, ma se, ex ante, fossero disponibili o doverosamente producibili informazioni sufficienti per deliberarla, controllarla e, se necessario, correggerla.
La giurisprudenza di merito offre un riferimento utile per formulare la questione in termini prudenti. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 10 maggio 2024, ha precisato che la mancata predisposizione di adeguati assetti e di piani previsionali non costituisce automaticamente causa autonoma di danno, ma può rilevare come concausa della mancata tempestiva rilevazione di una situazione di crisi o di insolvenza che avrebbe imposto l’accesso a uno strumento di risoluzione o a una procedura concorsuale. La prospettiva è rilevante: la responsabilità non discende dalla semplice assenza di un documento organizzativo, ma dal fatto che tale assenza abbia inciso sul tempo e sulla qualità della reazione gestoria.
Ne deriva una distinzione necessaria. Il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c. non può essere retrodatato automaticamente a un momento anteriore alla causa di scioglimento. Prima di tale momento, però, può configurarsi una responsabilità autonoma per violazione dell’art. 2086c.c., dell’art. 3 CCII, dei doveri di diligenza gestoria e del principio di decisione informata. In questo ambito il differenziale patrimoniale può assumere rilievo come criterio tecnico-equitativo di misurazione del pregiudizio, non come presunzione legale.
Occorre quindi:
- individuare la condotta omessa o errata,
- il momento in cui la reazione era esigibile,
- la condotta alternativa ragionevole e
- la quota di deterioramento che sarebbe stata evitabile.
La distinzione è sostanziale. Nel danno tipico ex art. 2486 c.c., accertata la prosecuzione non conservativa dopo la causa di scioglimento, il legislatore offre un criterio presuntivo di liquidazione. Nel danno anteriore, invece, chi agisce deve allegare e provare condotta, nesso causale e pregiudizio: quale informazione mancava, quale decisione alternativa era esigibile, quale parte della perdita sarebbe stata evitata e quale parte dipendeva, invece, da rischio d’impresa, mercato, eventi esterni o deterioramento già inevitabile. È in questo spazio che il giudizio controfattuale assume un ruolo centrale.
La stessa riflessione coinvolge organi di controllo e revisore, ciascuno entro il proprio perimetro. Il collegio sindacale non è co-amministratore, ma deve vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti, chiedere informazioni, verbalizzare rilievi e attivare i poteri reattivi quando emergano segnali conoscibili. Il revisore non assume la gestione né la vigilanza societaria generale, ma può essere chiamato a rispondere se, nell’ambito della revisione, segnali contabili significativi siano stati ignorati o non adeguatamente trattati. Anche in questo caso il dannonon è automatico: occorre verificare se una condotta diligente avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio.
Questa impostazione consente di collocare il tema degli assetti in una dimensione più ampia rispetto alla sola perdita del capitale. La causa di scioglimento resta il momento tipico di applicazione dell’art. 2486 c.c.; la qualità degli assetti, la tempestività della diagnosi e l’effettività della vigilanza possono tuttavia diventare rilevanti già prima, quando la crisi è ancora un processo conoscibile e potenzialmente governabile. È qui che il dottore commercialista, nella fase preventiva o nel contenzioso, può offrire un contributo decisivo: ricostruire quando il segnale era conoscibile, quale reazione era doverosa e quale parte del deterioramento patrimoniale era effettivamente evitabile.
Quantificazione del danno: art. 2486 c.c. e limiti applicativi
La quantificazione del danno rappresenta il punto di massima intersezione tra diritto e tecnica. Non tutto il dissesto è danno risarcibile.
Il danno risarcibile è soltanto il pregiudizio causalmente riferibile alla condotta inadempiente. Da qui la necessità di distinguere tra danni puntuali, derivanti da singole operazioni pregiudizievoli, e danni incrementali, derivanti dall’aggravamento progressivo del patrimonio per effetto della prosecuzione non conservativa dell’attività.
L’art. 2486 c.c. assume rilievo centrale quando, verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori proseguono l’attività in violazione del dovere di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il comma 3 individua il criterio della differenza tra i netti patrimoniali come parametro ordinario di liquidazione, salva la prova di un diverso ammontare; il criterio del deficit patrimoniale opera invece in via residuale, quando le scritture mancano, sono irregolari o, per altre ragioni, non consentono la determinazione dei netti. (art. 2486, comma 3, c.c.).
Tali criteri non devono essere intesi come scorciatoie probatorie. Prima della formula occorre ricostruire il fatto:
- individuare la data della causa di scioglimento,
- determinare il patrimonio netto a quella data,
- stimare il patrimonio netto alla cessazione della carica o all’apertura della procedura,
- rettificare eventuali valori non attendibili,
- distinguere costi fisiologici della liquidazione e costi imputabili alla prosecuzione illegittima,
- considerare eventuali operazioni specifiche e
- verificare il nesso causale.
Il documento CNDCEC-FNC del 24 marzo 2026 dedicato alla quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. offre una lettura particolarmente utile per il professionista, perché traduce il criterio normativo in passaggi operativi:
- definizione delle date di riferimento,
- modalità di stima dei patrimoni netti,
- individuazione dei costi da detrarre secondo un criterio di normalità e condizioni per il ricorso al criterio del deficit concorsuale (cfr. CNDCEC-FNC, La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c., 24 marzo 2026).
Il tema assume una specifica complessità quando sono convenuti anche i sindaci. L’art. 2486, comma 3, c.c. è costruito sugli amministratori, ma i sindaci possono essere chiamati a rispondere per omessa vigilanza e mancata attivazione dei poteri reattivi. In tal caso il tecnico deve chiedersi non solo quando gli amministratori avrebbero dovuto cessare la gestione non conservativa, ma anche da quando il collegio sindacale avrebbe potuto e dovuto percepire la causa di scioglimento o l’aggravamento della crisi con l’ordinaria diligenza.
Il danno imputabile al controllore non discende automaticamente dal danno imputabile all’amministratore. Occorre verificare se un intervento diligente dell’organo di controllo avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio. Il nesso causale, quindi, deve essere ricostruito anche rispetto alla condotta omissiva del sindaco: quali segnali erano disponibili, quali informazioni avrebbe potuto richiedere, quali iniziative avrebbe dovuto assumere, quale effetto ragionevolmente utile avrebbe prodotto una vigilanza tempestiva.
Giurisprudenza e dottrina: metodo, nesso causale e limiti della discrezionalità
La giurisprudenza più recente conferma che il terreno delle responsabilità nella crisi d’impresa non può essere affrontato per automatismi. Ai fini dell’analisi tecnica assumono particolare rilievo tre profili:
- la sindacabilità del processo decisionale,
- la misurazione del danno e
- la responsabilità degli organi di controllo.
Il primo profilo riguarda la Business Judgment Rule. La giurisprudenza di legittimità continua a tutelare il merito delle scelte imprenditoriali: il giudice non può sostituire la propria valutazione economica a quella dell’amministratore. Tuttavia, tale protezione non copre condotte irragionevoli, imprudenti, arbitrarie, in conflitto d’interessi o non adeguatamente istruite. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della condotta deve essere compiuta ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili e delle cautele normalmente esigibili al momento della decisione (Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2025, n. 23963).
Il secondo piano di analisi attiene alla quantificazione del danno. Le Sezioni Unite n. 9100/2015 avevano escluso l’automatica identificazione del danno con il deficit fallimentare, imponendo di individuare specifici inadempimenti, danno e nesso causale.
L’art. 2486, comma 3, c.c. ha poi normativizzato criteri presuntivi di liquidazione, ma non ha eliminato la necessità di un accertamento della responsabilità e di una ricostruzione causalmente plausibile. La Cassazione del 2024, in particolare con le pronunce n. 5252, n. 8069 e n. 15054, ha valorizzato il criterio dei netti patrimoniali quale parametro di liquidazione, ferma la necessità di ancorarlo alla fattispecie concreta (Cass. civ., sez. Unite, 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252; Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069; Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15054).
Un ulteriore snodo riguarda la responsabilità dei sindaci. La Legge 14 marzo 2025, n. 35 ha modificato l’art. 2407 c.c., introducendo, fuori dai casi di dolo, limiti quantitativi alla responsabilità risarcitoria. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390 e n. 1392 ha escluso l’applicazione retroattiva del nuovo regime ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il passaggio è rilevante non solo per il contenzioso pendente, ma anche sul piano metodologico: la disciplina della responsabilità incide su diritti sostanziali e richiede di collocare condotte, danni e regime applicabile nella corretta sequenza temporale (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390 e n. 1392).
Ne emerge una indicazione pratica: l’azione di responsabilità deve essere costruita su una cronologia precisa. Occorre stabilire:
- quando la crisi era conoscibile,
- quando è maturata l’eventuale causa di scioglimento,
- quali organi erano in carica,
- quali segnali erano disponibili,
- quali iniziative erano esigibili e
- quale parte del danno sia causalmente riferibile alla mancata reazione.
Questa ricostruzione è il terreno proprio del tecnico.
Il professionista, quindi, non si limita a “fare i conti”. Egli costruisce il ponte tra il fatto aziendale e la qualificazione giuridica: aiuta l’avvocato a formulare domande sostenibili, assiste il giudice nella lettura dei dati, consente alle parti di comprendere se il danno dedotto sia effettivamente riconducibile alle condotte contestate. La tecnica, in questo ambito, non è accessoria al diritto; ne rende possibile l’applicazione concreta.
Considerazioni conclusive
La crisi d’impresa non può più essere considerata solo nel momento in cui si manifesta l’insolvenza o si accerta la perdita del capitale sociale. Il sistema delineato dal Codice della crisi impone un diverso modo di osservare l’impresa: non sulla base del solo bilancio consuntivo o della fotografia finale del dissesto, bensì mediante il controllo continuo della capacità dell’organizzazione aziendale di produrre informazioni attendibili, tempestive e orientate al futuro.
In tale quadro, gli adeguati assetti non rappresentano un adempimento formale né un presidio meramente organizzativo. Essi costituiscono il luogo nel quale si misura la qualità della governance: la capacità dell’impresa di programmare, controllare, intercettare gli squilibri, reagire ai segnali di crisi e documentare le ragioni delle scelte compiute.
La loro effettività rileva quando l’impresa è in bonis, quando emergono le prime tensioni finanziarie, quando si valuta il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e, infine, quando la vicenda approda davanti al giudice.
Il ruolo del dottore commercialista si colloca esattamente in questo spazio:
- nella fase fisiologica contribuisce alla costruzione di un sistema informativo capace di supportare le decisioni dell’organo amministrativo e l’attività di vigilanza degli organi di controllo;
- nella fase di emersione della crisi assiste l’impresa nella diagnosi degli squilibri, nella verifica della sostenibilità del debito, nella predisposizione dei piani e nella scelta dello strumento più adeguato;
- nella fase contenziosa, come consulente tecnico di parte o consulente del giudice, è chiamato a ricostruire il fatto aziendale, trasformando documenti, dati contabili, flussi finanziari, verbali e informazioni gestionali in elementi tecnicamente valutabili.
La responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo non può essere affrontata con automatismi. Non ogni perdita è danno risarcibile, non ogni crisi è conseguenza di mala gestio e non ogni insuccesso imprenditoriale può essere riletto, a posteriori, come violazione dei doveri gestori. Il giudizio di responsabilità richiede un percorso più rigoroso:
- individuare la condotta doverosa,
- verificare quali informazioni fossero disponibili o doverosamente acquisibili,
- accertare se la decisione sia stata assunta in modo informato,
- misurare la tempestività della reazione e, solo dopo,
- quantificare il pregiudizio causalmente riferibile alla condotta contestata.
Occorre, inoltre, distinguere il danno tipico da prosecuzione non conservativa dell’attività, disciplinato dall’art. 2486 c.c., dal possibile pregiudizio anteriore al verificarsi di una causa di scioglimento. Tale evento segna il momento naturale di applicazione del criterio legale della differenza dei netti patrimoniali; non individua, tuttavia, necessariamente il primo istante in cui può assumere rilievo una responsabilità gestoria o di controllo.
Quando l’assenza di assetti adeguati, la mancata lettura dei segnali, l’omessa attivazione degli strumenti disponibili o il mancato monitoraggio di scelte imprenditoriali rilevanti abbiano ritardato l’emersione della crisi o aggravato il pregiudizio, la responsabilità può radicarsi anche in una fase precedente.
In tale ipotesi il danno non può essere presunto mediante una retrodatazione automatica dell’art. 2486 c.c.; deve essere ricostruito con metodo analitico o equitativo, attraverso un’indagine sul nesso causale, sulle alternative concretamente praticabili e sulla parte di deterioramento patrimoniale effettivamente evitabile.
Analoga attenzione va riservata agli organi di controllo e al revisore. Il collegio sindacale non è un co-amministratore e non risponde dell’insuccesso dell’impresa in quanto tale; la vigilanza sugli assetti, sul loro concreto funzionamento e sui segnali di crisi non può però ridursi a un controllo meramente formale.
Il tema diventa allora verificare
- quali informazioni fossero accessibili,
- quali verifiche siano state svolte,
- quali rilievi siano stati formulati,
- quali poteri siano stati esercitati e
- se una diversa condotta di vigilanza avrebbe potuto evitare o ridurre il danno.
Anche per gli organi di controllo il punto decisivo non è la mera presenza della crisi, ma la relazione tra
- segnali conoscibili,
- doveri di intervento,
- inerzia e
- aggravamento del pregiudizio.
Il processo pone, a sua volta, una questione decisiva: la qualità della ricostruzione tecnica dipende dalla completezza della documentazione disponibile.
Nelle azioni esercitate dal curatore della liquidazione giudiziale – ai sensi dell’art. 255 CCII – o, in altri contesti concorsuali, dai soggetti cui la legge attribuisce la relativa legittimazione, il fascicolo probatorio è spesso costruito sulla documentazione rinvenuta o acquisita dopo l’apertura della procedura.
Tuttavia, la verifica degli assetti, delle decisioni gestorie, della vigilanza, della tempestività delle reazioni e del danno richiede frequentemente l’esame di documenti contabili, societari, bancari e gestionali non sempre ordinatamente prodotti.
Il CTU non può sostituirsi alle parti nell’assolvimento degli oneri probatori, ma non può neppure ignorare che, nelle controversie societarie e concorsuali, l’accertamento tecnico-contabile presuppone spesso una ricostruzione documentale ampia, da svolgere nel rispetto del contraddittorio e dei limiti processuali. La completezza del materiale esaminabile diventa così una condizione essenziale per evitare che il giudizio sul danno si trasformi in una stima astratta o meramente presuntiva.
Il punto di arrivo è una concezione della responsabilità sempre più legata alla qualità dell’organizzazione, alla tempestività delle informazioni, alla tracciabilità delle decisioni e alla verificabilità tecnica del danno.
- Governare l’impresa significa decidere, monitorare, correggere e documentare.
- Vigilare significa interrogare il sistema, cogliere i segnali, sollecitare reazioni e lasciare traccia dell’attività svolta.
- Accertare la responsabilità significa ricostruire, con metodo, il passaggio dalla condotta al pregiudizio.
In questo quadro il dottore commercialista assume una funzione che va oltre la dimensione contabile in senso stretto:
- è professionista della prevenzione, quando contribuisce alla costruzione degli assetti;
- è tecnico del risanamento, quando aiuta l’impresa a leggere la crisi e a scegliere gli strumenti più adeguati;
- è ausiliario della prova, quando assiste le parti o il giudice nella ricostruzione delle condotte e nella misurazione del danno.
La crisi d’impresa, letta in questi termini, non è soltanto il terreno della patologia aziendale, ma anche il banco di prova della qualità della governance, dell’effettività dei controlli e della capacità del sistema professionale di trasformare i numeri in decisioni e le decisioni in responsabilità verificabili.
Riferimenti normativi:
- Codice civile artt. 2086, 2380-bis, 2381, 2394, 2396-quater, 2396-quinquies, 2403, 2407, 2475, 2476, 2485 e 2486;
- Legge 14 marzo 2025, n. 35;
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 2, 3, 12 ss., 25-octies, 56 ss. e 255;
- Dir. UE 20 giugno 2019, n. 2019/1023;
- Cass. civ., sez. I, sent. 22 gennaio 2026, n. 1390.
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